mercoledì 23 luglio 2014

PROCESSO & NOVITA': una prima (geniale) applicazione della nuova norma sulla cauzione per la sospensiva (T.A.R. Campania, Sez. IV, ordinanza 16 luglio 2014, n. 1199).


PROCESSO & NOVITA': 
una prima (geniale) applicazione
 della nuova norma 
sulla cauzione per la sospensiva 
(T.A.R. Campania, Sez. IV, 
ordinanza 16 luglio 2014, n. 1199).



Una delle prime applicazioni della nuova normativa (d.l. n. 90/2014) sulla cauzione per la sospensiva.
Qui il giudice campano è geniale comunque: impone il versamento di € 500 al ricorrente e condanna la P.A. alle spese delle fase cautelare per altrettanti 500 €!
Quindi, seguendo questo esempio, si potrebbe ben paralizzare l'effetto limitativo dell'accesso alla giustizia con le spese di lite.


Massima

L’accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120, comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei contratti pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione di una cauzione in favore della stazione appaltante, che si stima equo determinare in euro 500.00 (cinquecento), per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.


Sentenza per esteso

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2014, proposto da:

Novart S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Renato De Lorenzo, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Ferruccio De Lorenzo in Napoli, viale A. Gramsci N. 10;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale Per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, rappresentata e difesa dall’Avvocatura di Sato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 0010142 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 1 CIG 5631898540;
della nota prot. 0010137 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 2 CIG 5632012354;
della nota prot. 0010091 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 6 CIG 5632076823.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un esame sommario, sembra che il rapporto di avvalimento fra la ricorrente e la Archicultura rende riferibile alla prima la referenza bancaria emessa nei confronti della seconda, onde non appare violata la prescrizione del disciplinare di gara;
rilevato in ogni caso che la dimostrazione della capacità finanziaria non si esaurisce necessariamente con l’allegazione delle referenza bancaria, onde, in una prospettiva sostanzialistica, il pregiudizio lamentato può ben essere riparato mediante l’ammissione con riserva alla gara, ai fini della valutazione dell’offerta;
osservato che l’accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120, comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei contratti pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione di una cauzione in favore della stazione appaltante, che si stima equo determinare in euro 500.oo (cinquecento), per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto dispone l’ammissione con riserva della ricorrente ai fini della valutazione dell’offerta, previa prestazione di idonea cauzione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 ottobre 2014. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presenta fase cautelare sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in euro 500,oo (cinquecento). .
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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