PROCESSO & NOVITA':
una prima (geniale) applicazione
della nuova norma
sulla cauzione per la sospensiva
(T.A.R. Campania, Sez. IV,
ordinanza 16 luglio 2014, n. 1199).
Una delle prime applicazioni della nuova normativa (d.l. n. 90/2014) sulla cauzione per la sospensiva.
Qui il giudice campano è geniale comunque: impone il versamento di € 500 al ricorrente e condanna la P.A. alle spese delle fase cautelare per altrettanti 500 €!
Quindi, seguendo questo esempio, si potrebbe ben paralizzare l'effetto limitativo dell'accesso alla giustizia con le spese di lite.
Massima
L’accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120,
comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei
contratti pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione di una cauzione
in favore della stazione appaltante, che si stima equo determinare in euro
500.00 (cinquecento), per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza.
Sentenza per esteso
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione
Quarta)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 3642 del 2014, proposto da:
Novart
S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Renato De Lorenzo, Angelo Clarizia,
con domicilio eletto presso Ferruccio De Lorenzo in Napoli, viale A. Gramsci N.
10;
contro
Ministero
Per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale Per i
Beni Archeologici di Napoli e Pompei, rappresentata e difesa dall’Avvocatura di
Sato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
della
nota prot. 0010142 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa
dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della
conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di
Pompei, lotto 1 CIG 5631898540;
della
nota prot. 0010137 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa
dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della
conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di
Pompei, lotto 2 CIG 5632012354;
della
nota prot. 0010091 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa
dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della
conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di
Pompei, lotto 6 CIG 5632076823.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. Michele Buonauro e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato
che, ad un esame sommario, sembra che il rapporto di avvalimento fra la
ricorrente e la Archicultura rende riferibile alla prima la referenza bancaria
emessa nei confronti della seconda, onde non appare violata la prescrizione del
disciplinare di gara;
rilevato
in ogni caso che la dimostrazione della capacità finanziaria non si esaurisce
necessariamente con l’allegazione delle referenza bancaria, onde, in una
prospettiva sostanzialistica, il pregiudizio lamentato può ben essere riparato
mediante l’ammissione con riserva alla gara, ai fini della valutazione
dell’offerta;
osservato
che l’accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120, comma 8
bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei contratti
pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione di una cauzione in
favore della stazione appaltante, che si stima equo determinare in euro 500.oo
(cinquecento), per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie
l’istanza cautelare e per l'effetto dispone l’ammissione con riserva della
ricorrente ai fini della valutazione dell’offerta, previa prestazione di idonea
cauzione.
Fissa
per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 ottobre
2014. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della
presenta fase cautelare sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in euro
500,oo (cinquecento). .
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo
Scafuri, Presidente
Michele
Buonauro, Consigliere, Estensore
Maria
Barbara Cavallo, Primo Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
16/07/2014
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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