PROCESSO & APPALTI:
è inammissibile il ricorso del concorrente
già escluso che contesti,
in un successivo giudizio, la gara
(Cons. St., Sez. VI,
sentenza 4 luglio 2014, n. 3393).
Un utile sunto delle Plenarie nn. 7/2011 e 9/2014 (e della pronuncia della Corte di Giustizia del 23 luglio 2013).
Massima
1. Una volta accertato che un certo operatore
economico è stato legittimamente escluso da una procedura di gara, il suo
interesse c.d. "strumentale" alla ripetizione della gara medesima
resta privo di quei caratteri di differenziazione e qualificazione che – soli –
possono validamente supportare la proposizione dell’actio in sede giudiziaria, in tal
modo qualificando il ridetto interesse come di mero fatto.
2. Ne consegue che va dichiarato
inammissibile, per difetto di legittimazione attiva (e carenza d'interesse,
atteso che all'annullamento non segue la necessaria riedizione della gara da
parte della P.A.9, il ricorso del concorrente, già escluso in separato
giudizio, che contesti la lex specialis deducendo motivi che, se
accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera gara.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1890 del 2012, proposto da:
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;
contro
Università degli Studi di Parma, in
persona del rettore e legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Unicredit Banca s.p.a., in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zanetti e
Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in
Roma, via della Conciliazione, 44;
Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., non
costituita in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA -
SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 426/2011, resa tra le parti, concernente
aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio di tesoreria
dell'Università di Parma alla Banca Popolare di Sondrio e risarcimento dei
danni
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’ Università degli Studi di Parma e di Unicredit Banca s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno
10 giugno 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per
le parti l’avvocato Police, l'avvocato dello Stato Paola Palmieri e l'avvocato
Brizzolari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.- La Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza impugna la sentenza 9 dicembre 2011 n. 426 del Tribunale
amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, che ha dichiarato
inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso l’iniziale
aggiudicazione alla Banca Popolare di Sondrio della gara bandita
dall’Università di Parma per l’affidamento del servizio di tesoreria nonché
avverso il nuovo provvedimento (gravato con motivi aggiunti di primo grado) con
cui l’Università, in esecuzione della sentenza di questo Consiglio di Stato 8
luglio 2011 n. 4122, ha affidato definitivamente alla Unicredit Banca s.p.a. il
servizio di tesoreria dell’Ateneo.
L’appellante si duole dell’erroneità della
gravata sentenza che, sull’assunto dell’accertata illegittimità della
partecipazione alla gara di essa appellante (ormai definitivamente acclarata in
forza del giudicato formatosi a seguito della richiamata sentenza di questa
sezione n. 4122 del 2011), ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e dei
motivi aggiunti di primo grado anche nella parte in cui gli stessi, deducendo
vizi inficianti l’intero regolamento di gara, erano volti a far valere
l’interesse strumentale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza alla
rinnovazione dell’intera procedura selettiva.
L’appellante insiste nel sostenere
l’erronea lettura interpretativa, ad opera del giudice di primo grado, della
portata della sentenza di questo Consiglio di Stato (Ad.plen., 7 aprile 2011 n.
4) sul carattere prioritario dell’esame del ricorso incidentale rispetto al
ricorso principale, rilevando in particolare come la posizione giuridica di un
operatore economico che abbia partecipato ad una gara d’appalto lo
legittimerebbe senz’altro, anche ove fosse stata successivamente accertata, in
via giudisdizionale, la sua illegittima partecipazione, alla proposizione di
censure a carattere caducatorio dell’intero procedimento selettivo.
L’appellante reitera, pertanto, i motivi
contenuti nel ricorso e nei motivi aggiunti di primo grado e ne chiede
l’integrale accoglimento, con consequenziale annullamento della gara, in
riforma della impugnata sentenza.
Si è costituita in giudizio l’Università
degli studi di Parma per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
Si è altresì costituita per contrastare
l’appello Unicredit Banca s.p.a..
Le parti hanno depositato memorie in vista
dell’udienza di discussione.
All’udienza del 10 giugno 2014 la causa è
stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello va respinto.
3.- Va premesso in fatto, per una migliore
comprensione della vicenda, che l’appalto per il conferimento del servizio di
tesoreria per cui è giudizio, bandito dall’Università di Parma, ha visto la
partecipazione di tre concorrenti, così graduati in esiti al procedimento
selettivo:1) Banca Popolare di Sondrio; 2) Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza; 3) Unicredit Banca s.p.a..
Unicredit Banca s.p.a. ha impugnato
l’esito della gara facendo valere vizi afferenti la illegittima partecipazione
dei concorrenti primi graduati per non aver costoro prodotto, a corredo
dell’offerta, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
prevista dall’art. 75, comma 8 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Banca Polare
di Sondrio aveva proposto ricorso incidentale, facendo valere l’illegittimità
del bando di gara per non aver previsto le concrete modalità di prestazione
della cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. cit..
In accoglimento delle censure fatte valere
in entrambi i ricorsi il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna con
sentenza n. 41 del 2010 ha disposto l’annullamento.
Tale sentenza è stata impugnata con
appello principale da BPS e da Unicredit con appello incidentale.
Con sentenza 8 luglio 2011 n. 4122 questa
Sezione ha respinto l’appello principale di BPS ed ha accolto l’appello
incidentale di Unicredit Banca, sull’assorbente rilievo secondo cui, accertata
la illegittima partecipazione alla gara di BPS quest’ultima era sfornita di
legittimazione a far valere censure caducanti l’intero procedimento di gara.
A seguito di tale sentenza l’Università di
Parma ha revocato l’aggiudicazione a BPS ed ha affidato il servizio di
tesoreria a Unicredit.
Con autonomo ricorso di primo grado gli
esiti della gara erano stati impugnati in primo grado anche da Cariparma che,
con motivi aggiunti, ha impugnato il nuovo affidamento a Unicredit.
Con la sentenza in questa sede impugnata
il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha dichiarato la
inammissibilità del ricorso di Cariparma per le medesime ragioni già ritenute
da questa Sezione, nella richiamata sentenza n. 4122 del 2011, a proposito del
ricorso incidentale di primo grado di BPS (cioè per difetto di legitimatio
ad causam).
4.- Ciò premesso, la questione posta
dall’appellante, sotto forma di censura all’impugnata sentenza che ha
dichiarato la inammissibilità dei mezzi di primo grado, riguarda la ritornante
questione della legittimazione ad impugnare gli esiti di una gara,
eventualmente nella prospettiva di far valere vizi caducatori dell’intera
procedura in vista della rinnovazione dell’appalto, di un concorrente di cui
sia stata accertata l’illegittima partecipazione al procedimento selettivo. La
particolarità del caso concreto è che detto accertamento circa l’illegittima
partecipazione alla gara dell’odierna appellante, non forma oggetto del
presente giudizio, ma è ricompreso nel giudicato formatosi nell’altra già
richiamata causa, in cui sul ricorso di primo grado di Unicredit si è
definitivamente accertato che né BPS né Cariparma avevano titolo per essere
ammessi alla gara (per omessa produzione a corredo dell’offerta dell’impegno al
rilascio della garanzia definitiva prevista dall’art. 75, comma 8, del d.lgs.
n. 163 del 2006).
Secondo l’assunto della Cassa di Risparmio
di Parma, l’accertamento dell’illegittima partecipazione alla gara di essa
appellante non potrebbe far velo, sul piano della ricorrenza della condizioni
dell’azione processuale, alla proponibilità di motivi afferenti l’illegittimità
della lex specialis, il cui accoglimento travolgerebbe l’intera
procedura di gara, ivi compresa la disposta aggiudicazione (gravata con motivi
aggiunti di primo grado), a Unicredit Banca s.p.a..
Sul punto, l’appellante osserva che a tale
soluzione non sarebbe neppure di ostacolo il giudicato riveniente dalla
ricordata sentenza di questa Sezione n. 4122 del 2011 resa nell’appello di
Banca Popolare di Sondrio (RG n. 1916/2010) posto che, in quella controversia,
avviata in primo grado da Unicredit Banca s.pa., il qui dedotto motivo
dell’illegittimità del bando per la mancata previsione del rilascio della
cauzione provvisoria da parte di tutti gli offerenti non sarebbe stato
esaminato (dal che nessun vincolo conformativo potrebbe riconnettersi al
giudicato).
Inoltre, a parere dell’appellante, la
conclusione circa la piena ammissibilità di un’azione processuale volta
all’annullamento dell’intera procedura di gara per illegittima predisposizione
del bando, non sarebbe incompatibile con le conclusioni raggiunte dall’Adunanza
plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 10 novembre 2008, n. 11
che, nell’affermare il principio di diritto dell’esame prioritario del ricorso
incidentale escludente, non avrebbe con ciò conculcato la legittimazione di
ogni operatore economico del settore (che abbia o meno partecipato alla gara) a
impugnare un bando di gara per la illegittimità.
Tale conclusione, secondo la prospettazione
dell’appellante, sarebbe peraltro la sola compatibile con il rispetto del
principio costituzionale di difesa (art. 24 Cost.), oltre che con i principi
dell’Unione europea in tema di parità delle parti, di giusto processo (come
riconosciuti anche dall’art. 2 Cod. proc. amm.), di non discriminazione e di
libera concorrenza in materia di appalti pubblici (secondo le previsioni della
direttiva n. 89/665/CEE del 21 dicembre 1989).
Da tanto l’appellante fa discendere
l’erroneità della gravata pronuncia che, come già detto, ha invece dichiarato
l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado proprio in
applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il concorrente
legittimamente escluso da una gara d’appalto non è legittimato a far valere
vizi caducatori dell’intera procedura selettiva.
La tesi dell’appellante, pur chiara e
lineare nella sua costruzione, non appare condivisibile.
5.- Ritiene il Collegio che possano
trovare qui piena conferma le osservazioni già esplicitate dalla sezione nella
richiamata sentenza 8 luglio 2011, n. 4122, afferente la stessa gara per cui è
giudizio.
Si osserva al riguardo che, secondo un
orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di pubbliche gare
(compendiato nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e, da
ultimo, nella sentenza della stessa Adunanza plenaria n. 9 del 2014), va
riconosciuta priorità, in sede di collocazione tassonomica dei motivi di
ricorso, a quelli relativi al mancato possesso da parte del soggetto agente dei
requisiti di partecipazione alla procedura.
L’orientamento prende le mosse dalla
premessa sistematica secondo cui occorre conferire priorità di trattazione alle
questioni di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità
spetta all’esame circa la sussistenza dei presupposti processuali rispetto alle
condizioni dell’azione.
Per quanto concerne, in particolare,
queste ultime, un rilievo prioritario deve essere riconosciuto all’esame circa
la sussistenza della legittimazione al ricorso (intesa, secondo un approccio
tradizionale, come titolarità della posizione giuridica sostanziale dedotta in
giudizio e al cui soddisfacimento è finalizzata la proposizione
dell’azione giurisdizionale).
Al riguardo, l’Adunanza Plenaria di questo
Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 4 del 2011 ha chiarito che i
motivi di censura finalizzati a determinare l’esclusione del concorrente dalla
gara, riguardando la sussistenza di una condizione dell’azione (in particolare,
la legitimatio ad causam) devono essere esaminati con rilievo
prioritario, anche laddove il soggetto della cui esclusione si discute abbia a
propria volta fatto valere in giudizio – come appunto nel caso in esame - il
proprio interesse strumentale alla ripetizione dell’intera procedura.
6.- Tali conclusioni sono state vieppiù
ribadite dalla recente sentenza della Adunanza plenaria 25 febbraio 2014, n. 9
che nell’affrontare ancora una volta il tema del rapporto tra ricorso
incidentale e ricorso principale (anche alla luce del principio di diritto sul
punto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia U.E. 4 luglio 2013, in
causa C 100/12) ha affermato in senso dirimente, per quel che in questa sede
rileva, che non appare incompatibile con i principi del giusto processo, della
parità delle parti, di non discriminazione e di libera concorrenza un sistema
processuale che si assesti nel senso di consentire la preliminare verifica, in
base alle censure dedotte in via incidentale, le condizioni dell’azione
proposta in via principale, anche quando con il mezzo principale sia dedotta
come causa petendi la pretesa alla rinnovazione dell’intera
procedura. In tal senso, l’Adunanza plenaria ha condivisibilmente ristretto i
casi (relegati al rango di eccezione, secondo una corretta interpretazione
della sentenza Fastweb) in cui è necessario far luogo all’esame contestuale
delle censure dedotte in via principale ed in via incidentale, facendoli
coincidere con le ipotesi in cui sia ravvisabile l’identità del motivo
escludente fatto reciprocamente valere dalle parti processuali antagoniste.
Al di fuori di tali ipotesi eccezionali di
identità del motivo escludente reciprocamente introdotto in giudizio quale causa
petendi (sul punto la sentenza della Adunanza plenaria, cui si fa
espresso rinvio, contiene una approfondita disamina delle fattispecie che
possono dar luogo, a seconda della fase procedimentale cui si riferiscono i
vizi dedotti, a tale particolare situazione processuale), in cui occorre far
luogo all’esame al contestuale esame dei motivi vicendevolmente articolati, ben
può trovare applicazione la regola generale dell’esame prioritario del ricorso
incidentale che, ove fondato, sia tale da provare la carenza di legittimazione
ad agire del ricorrente principale.
7.- Ne consegue che in applicazione di
tali condivisibili principi, correttamente nel caso in esame il giudice di
primo grado ha ritenuto sfornita di legitimatio ad causam l’odierna
appellante, essendo stato definitivamente accertato il difetto del requisito
partecipativo relativo all’omessa dichiarazione dell’impegno a prestare
fideiussione definitiva.
Quanto ai dubbi, sollevati dal difensore
dell’appellante, riguardo alla compatibilità costituzionale o comunitaria di
tale soluzione processuale ed al conseguente vulnus al diritto di
difesa ed al principio di effettività della tutela riservata agli interessi
legittimi facenti capo operatore economico che ha comunque partecipato alla
gara, il Collegio si limita ad osservare che tali dubbi trovano compiuta
risposta nella già richiamata sentenza della Ad. plen. n. 9 del 2014 (alla cui
motivazione si rinvia) in cui, nell’affermata autonomia dei sistemi processuali
nazionali, viene fatta salva la scelta di riservare al giudicante l’ordine di
esame dei motivi di ricorso (principale ed incidentale) nel rispetto del
principio di parità delle parti.
Peraltro, nella citata sentenza della
Adunanza plenaria n. 9 del 2014 si rinviene ulteriore argomento per inferire
che, nel caso di specie, oltre alla legittimazione, difetterebbe anche
l’interesse al ricorso in capo all’odierna appellante in relazione al dedotto
motivo integralmente annullatorio, posto che il ricorrente principale è privo
della capacità, per le anzi dette ragioni, di risultare aggiudicatario della
specifica gara cui ha in concreto partecipato, di tal che il suo interesse a
che l’Amministrazione indica una nuova gara, mutandone termini e condizioni
(come appunto nella specie, in cui la Cassa di Risparmio appellante chiede in
sostanza la modifica del bando e l’inserzione di una clausola esplicativa delle
concrete modalità di prestazione della cauzione provvisoria), si rivela
privo degli ineludibili caratteri dell’attualità e della concretezza in quanto
la stazione appaltante non ha un obbligo di tal fatta anche in presenza
dell’annullamento di tutti gli atti della procedura, sicché tale pretesa si
rivela per quello che è, ovvero, una mera speranza al riesercizio futuro ed
eventuale del potere amministrativo, inidonea a configurare l’interesse ad
agire (Ad. plen., cit.).
8.- Impostati in tale modo i termini
concettuali della questione, ne consegue che una volta confermata la
intangibilità (e comunque la correttezza nel merito) della richiamata sentenza
n. 4122 del 2011, per la parte in cui ha sancito la carenza di un requisito di
partecipazione in capo alla odierna appellante, tale società deve essere
considerata, anche ai fini processuali, quale soggetto effettivamente privo di
un necessario requisito di legittimazione al ricorso.
Non può giungersi a conclusioni diverse in
base al rilievo per cui la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.
vantasse quanto meno un interesse strumentale alla caducazione (e successiva
ripetizione) della gara. Al riguardo, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio
di Stato ha chiarito che alla carenza di legittimazione al ricorso l’operatore
economico non può supplire (se non in ipotesi eccezionali che qui non
ricorrono) allegando la propria qualificazione soggettiva di imprenditore
potenzialmente aspirante all’indizione di una nuova gara (ovvero, secondo una
terminologia largamente invalsa nella pratica, un mero ‘interesse strumentale’
alla ripetizione della stessa).
In definitiva, come correttamente
osservato nella impugnata sentenza, una volta accertato che un certo operatore
economico è stato legittimamente escluso dalla procedura di gara, il suo
interesse alla ripetizione della gara medesima resta privo di quei caratteri di
differenziazione e qualificazione che – soli – possono validamente supportare
la proposizione dell’actio in sede giudiziaria, in tal modo qualificando
il ridetto interesse come di mero fatto.
9.- Alla luce dei rilievi che precedono,
l’appello nel suo insieme va respinto, stante la corretta declaratoria di
inammissibilità, da parte del Tribunale amministrativo del ricorso e dei motivi
aggiunti di primo grado.
10.- Le spese del presente grado di
giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (R.G.
n. 1890/12), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza s.p.a. al pagamento delle spese e degli onorari del
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00
(tremila/00), oltre iva e cpa se dovuti, in favore dell’Università degli Studi
di Parma ed in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e cpa se
dovuti, in favore della società Unicredit Banca s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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