PROCESSO:
ottemperanza
e risarcimento del danno non patrimoniale
(Cons. St., Sez. VI,
sentenza 3 giugno 2014, n. 2844).
Massima
1. La domanda di risarcimento del danno
non patrimoniale riproposta in sede di ottemperanza deve essere giudicata
inammissibile, non tanto per difetto di interesse, quanto per insussistenza del
titolo azionabile (diritto nascente dal giudicato), e, dunque, carenza di
legittimazione attiva della ricorrente, qualora sia stata rigettata dal giudice di cognizione con sentenza passata in giudicato (per mancanza di idoneo fondamento probatorio).
2. Non si pone, pertanto, alcun profilo
di esecuzione ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.pa..
3. E’ appena il caso di ricordare, infine,
che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 11 novembre 2008
n. 26972 (con considerazioni cui la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
si è già riportata: sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958), hanno statuito che , nel
nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi
"previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il
fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la
vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente
dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento,
ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra
una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del
danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel
caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che
vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli
interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la
norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello
alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando
il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della
persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima
avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla
lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono
individuati "ex
ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal
giudice.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
5393 del 2013, proposto da:
Maria Gabriella Rauseo, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella n.11;
Maria Gabriella Rauseo, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella n.11;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Ufficio Scolastico
"Einaudi" di Foggia, Ufficio Scolastico "Righi" di
Cerignola, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Stefania Cibelli;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI:
SEZIONE II n. 00314/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza
n. 5670/11 Tribunale di Foggia, sezione lavoro - riconoscimento della
titolarità della cattedra presso istituto di istruzione secondaria , ris.danni
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Ministero dell'Istruzione ,dell'Universita' e della Ricerca, di Ufficio
Scolastico Provinciale di Foggia, di Ufficio Scolastico "Einaudi" di
Foggia e di Ufficio Scolastico "Righi" di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 5 novembre 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli
avvocati De Grandis.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, la signora Maria
Gabriella Rauseo impugna la sentenza 1 marzo 2013 n. 314, con la quale il TAR
per la Puglia, sez. II, in parte ha dichiarato inammissibile, in parte ha
respinto il suo ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla
sentenza del Tribunale di Foggia n. 5670 del 2011.
Con tale sentenza il Tribunale di Foggia
ha accertato il diritto della Rauseo a conservare la titolarità della cattedra
per l’insegnamento nella classe di concorso 47/A presso l’Istituto Einaudi di
Foggia, sul presupposto che la sua condizione di soprannumeraria è stata
determinata dall’adozione di criteri illegittimi per la formazione delle
cattedre.
La sentenza impugnata ha dichiarato
l’ìinammissibilità del ricorso:
- per la parte relativa al contestato
trasferimento con precedenza di Stefania Cibelli all’Istituto Marconi di
Foggia, per l’anno scolastico 2010-11 e per i successivi “poiché parte ricorrente
non ha provato il perfezionamento della notifica a mezzo posta alla
controinteressata necessaria”;
- per la parte relativa ad anni scolastici
già conclusi, stante il difetto di interesse “trattandosi di situazioni ormai
esaurite ed insuscettibili di ripristino”;
- per la parte relativa all’anno
scolastico 2011-2012 e successivi, per difetto di interesse, “in quanto
l’amministrazione ha dimostrato che la ricorrente ha ottenuto il definitivo
trasferimento all’Istituto Einaudi di Foggia, con riassegnazione a pieno titolo
della sede”.
Inoltre, la sentenza impugnata ha respinto
la domanda di risarcimento del danno, sia “perché sprovvista di supporto
probatorio in ordine al quantum del pregiudizio patrimoniale ed alla
consistenza dell’affermato danno non patrimoniale”, sia in quanto
l’amministrazione “ha dimostrato che la ricorrente non ha mai abbandonato
l’Istituto Einaudi di Foggia, presso il quale ha di fatto continuato a prestare
servizio fino all’anno scolastico 2009 – 10”.
Avverso tale decisione vengono proposti i
seguenti motivi di appello:
a) errore di valutazione e violazione art.
45, co. 3, Cpa; error in procedendo; poiché vi è stato perfezionamento della
notifica e “la relativa cartolina comprovante il perfezionamento della notifica
veniva ritualmente allegata in giudizio al ricorso originale depositato,
ignorandosi allo stato la ragione del mancato rinvenimento” (si allega
fotocopia della cartolina);
b) error in iudicando circa l’affermato
difetto di interesse, poiché la mancata esecuzione della sentenza impedisce
alla ricorrente “di conseguire il trasferimento al liceo scientifico Marconi di
Foggia in luogo della collega Cibelli”;
c) illegittimo rigetto della richiesta di
risarcimento del danno, poiché “l’omessa esecuzione della citata sentenza del giudice
del lavoro di Foggia ha conclamato e conclama un danno di natura non
patrimoniale, discendente dal mancato riconoscimento in capo alla ricorrente
del suo diritto al trasferimento presso il liceo Marconi di Foggia”.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca si è costituito in giudizio.
All’udienza di trattazione la causa è
stata riservata in decisione.
DIRITTO
2. L’appello è infondato e deve essere,
pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con le
integrazioni di motivazione di seguito esposte.
Con la sentenza 24 ottobre 2011 n. 5670,
per l’ottemperanza alla quale si è agito innanzi al giudice amministrativo, il
Tribunale di Foggia ha dichiarato “che Rauseo Maria Gabriella ha diritto a
conservare la titolarità della cattedra per l’insegnamento nella classe di
concorso 47/A presso l’Istituto Einaudi di Foggia” per l’a.s. 2009/10.
Ciò in quanto, secondo il Tribunale, la
condizione di soprannumerarietà della ricorrente, tale da determinarne il
trasferimento presso l’Istituto Righi di Cerignola per l’a.s. 2009/10, “è
scaturita dall’adozione di criteri di formazione delle cattedre in contrasto
con quelli fissati dalle disposizioni normative disciplinanti la materia”.
Inoltre, il Tribunale di Foggia ha
rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Rauseo, poiché “a tanto osta
la genericità della richiesta e la circostanza che quest’ultima sia stata
ancorata al mero dato oggettivo dell’erroneità ed illiceità dell’operato
dell’amministrazione resistente, senza riflesso alcuno, in sede di allegazione
ancor prima che di prova, ai concreti riflessi pregiudizievoli di tale operato
nella sfera personale e patrimoniale della ricorrente”.
La corretta lettura della sentenza del
giudice ordinario consente la migliore definizione dell’ambito oggettivo del
giudicato, onde definire, di conseguenza, i limiti propri della domanda in sede
di ottemperanza.
Orbene, ciò che la sentenza ottemperanda
ha affermato è il diritto della Rauseo – trasferita presso l’Istituto Righi di
Cerignola – a mantenere il posto di docente presso l’Istituto Einaudi di Foggia
per l’a.s. 2009/10.
Ciò che, invece, la ricorrente avrebbe
inteso ottenere in sede di ottemperanza (e che lamenta di non avere
erroneamente ottenuto dal I giudice), non è la reintegrazione presso l’Istituto
Einaudi di Foggia, bensì il suo trasferimento, in anno scolastico successivo,
presso il Liceo Marconi della medesima città dove, a suo dire, ove non fosse
stata illegittimamente trasferita a Cerignola, avrebbe avuto titolo a
transitare nell’anno scolastico 2010/11.
Presso il liceo Marconi, invece, nel
(ancora) successivo anno scolastico 2011/12 è stata trasferita la prof.
Cibelli.
Appare, dunque, evidente che ciò che la
ricorrente ha chiesto al giudice dell’ottemperanza esula dalla conformazione
dell’autorità amministrativa al giudicato del giudice ordinario, per quanto
riguarda il caso deciso (come enuncia l’art. 112, co. 2, lett. c) Cpa), ma
attiene ad una “proiezione” successiva a quanto disposto dal giudicato che non
consiste, dunque, in una sua attuazione in senso proprio, né è conseguenza
immediata del medesimo, potendosi gli effetti di quanto richiesto prodursi solo
al verificarsi di una pluralità di circostanze, successive ed indipendenti dal
caso oggetto della sentenza passata in giudicato, ed innanzi tutto derivanti
dalla presentazione ed accoglimento della domanda di trasferimento.
Giova peraltro osservare che l’appellante
per l’anno scolastico 2010 -11 (quello per il quale afferma che la pronuncia
avrebbe dovuto produrre il suo trasferimento al Liceo Marconi), aveva
presentato domanda di trasferimento, in ordine di preferenza, per l?istituto
Einaudi di Foggia, per il liceo Volta e, solo in terza scelta, per il liceo
Marconi (v. doc. 6 prod. appellante), di modo che – contrariamente a quanto
affermato in appello (v. pag. 10) non sussiste nemmeno una sua decisa volontà
al trasferimento ora richiesto al giudice dell’ottemperanza quale supposto
effetto della sentenza del Tribunale di Foggia.
Da quanto esposto consegue che la domanda
proposta in sede di ottemperanza non può che essere giudicata inammissibile,
non tanto per difetto di interesse, quanto per insussistenza del titolo
azionabile (diritto nascente dal giudicato), e, dunque, carenza di
legittimazione attiva della ricorrente.
Il che rende ininfluente verificare la
correttezza della notifica alla prof. Cibelli, rilevandosi, peraltro, che la
stessa – e ciò anche a ulteriore riscontro dell’ambito del giudicato - non è
stata parte del giudizio in sede cognitoria.
3. La sentenza deve essere confermata
anche in riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Occorre rilevare innanzitutto che tale
domanda, in quanto riferita al danno derivante dall’atto illegittimamente
adottato dall’amministrazione, è stata rigettata dal Tribunale di Foggia (e,
quindi, non si pone un profilo di esecuzione).
La domanda risarcitoria proposta in sede
di ottemperanza e riferita invece ad una “grave omissione negli effetti
giuridici della sentenza” (v. pag. 5 ric. I grado) - nella misura in cui la
stessa può essere intesa come proposta ai sensi dell’art. 112, co. 3, Cpa – è
anch’essa infondata.
Ciò in quanto – come condivisibilmente
rilevato dal giudice di I grado – essa, riferita ad un supposto danno non
patrimoniale, risulta “sprovvista di supporto probatorio”, tenuto peraltro
conto del fatto che (circostanza non contraddetta in sede di appello) “la
ricorrente non ha mai abbandonato l’Istituto Einaudi di Foggia”.
E’ appena il caso di ricordare, infine,
che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 11 novembre 2008
n. 26972 (con considerazioni cui la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
si è già riportata: sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958), hanno statuito che , nel
nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi
"previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente
configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse
della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza
costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge
espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori
di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati
personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale);
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha
inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire
discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave
diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due
ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno
essere selezionati caso per caso dal giudice.
Nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso
in oggetto.
Pertanto, per le ragioni esposte,
l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza
impugnata, con le integrazioni di motivazione effettuate dalla presente
decisione.
Stante la natura delle questioni trattate,
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello
proposto da Rauseo Maria Gabriella (n. 5393/2013 r.g.), lo rigetta e, per
l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti spese, diritti ed
onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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