mercoledì 9 luglio 2014

PROCESSO: ottemperanza e risarcimento del danno non patrimoniale (Cons. St., Sez. VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 2844).


PROCESSO:
ottemperanza 
e risarcimento del danno non patrimoniale
(Cons. St., Sez. VI, 
sentenza 3 giugno 2014, n. 2844).


Massima

1. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale riproposta in sede di ottemperanza deve essere giudicata inammissibile, non tanto per difetto di interesse, quanto per insussistenza del titolo azionabile (diritto nascente dal giudicato), e, dunque, carenza di legittimazione attiva della ricorrente, qualora sia stata rigettata dal giudice di cognizione con sentenza passata in giudicato (per mancanza di idoneo fondamento probatorio).
2. Non si pone, pertanto, alcun profilo di esecuzione ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.pa..
3. E’ appena il caso di ricordare, infine, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 (con considerazioni cui la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è già riportata: sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958), hanno statuito che , nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2013, proposto da:
Maria Gabriella Rauseo, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella n.11; 
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Ufficio Scolastico "Einaudi" di Foggia, Ufficio Scolastico "Righi" di Cerignola, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Stefania Cibelli; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00314/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n. 5670/11 Tribunale di Foggia, sezione lavoro - riconoscimento della titolarità della cattedra presso istituto di istruzione secondaria , ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione ,dell'Universita' e della Ricerca, di Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, di Ufficio Scolastico "Einaudi" di Foggia e di Ufficio Scolastico "Righi" di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati De Grandis.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con l’appello in esame, la signora Maria Gabriella Rauseo impugna la sentenza 1 marzo 2013 n. 314, con la quale il TAR per la Puglia, sez. II, in parte ha dichiarato inammissibile, in parte ha respinto il suo ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia n. 5670 del 2011.
Con tale sentenza il Tribunale di Foggia ha accertato il diritto della Rauseo a conservare la titolarità della cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso 47/A presso l’Istituto Einaudi di Foggia, sul presupposto che la sua condizione di soprannumeraria è stata determinata dall’adozione di criteri illegittimi per la formazione delle cattedre.
La sentenza impugnata ha dichiarato l’ìinammissibilità del ricorso:
- per la parte relativa al contestato trasferimento con precedenza di Stefania Cibelli all’Istituto Marconi di Foggia, per l’anno scolastico 2010-11 e per i successivi “poiché parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica a mezzo posta alla controinteressata necessaria”;
- per la parte relativa ad anni scolastici già conclusi, stante il difetto di interesse “trattandosi di situazioni ormai esaurite ed insuscettibili di ripristino”;
- per la parte relativa all’anno scolastico 2011-2012 e successivi, per difetto di interesse, “in quanto l’amministrazione ha dimostrato che la ricorrente ha ottenuto il definitivo trasferimento all’Istituto Einaudi di Foggia, con riassegnazione a pieno titolo della sede”.
Inoltre, la sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno, sia “perché sprovvista di supporto probatorio in ordine al quantum del pregiudizio patrimoniale ed alla consistenza dell’affermato danno non patrimoniale”, sia in quanto l’amministrazione “ha dimostrato che la ricorrente non ha mai abbandonato l’Istituto Einaudi di Foggia, presso il quale ha di fatto continuato a prestare servizio fino all’anno scolastico 2009 – 10”.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) errore di valutazione e violazione art. 45, co. 3, Cpa; error in procedendo; poiché vi è stato perfezionamento della notifica e “la relativa cartolina comprovante il perfezionamento della notifica veniva ritualmente allegata in giudizio al ricorso originale depositato, ignorandosi allo stato la ragione del mancato rinvenimento” (si allega fotocopia della cartolina);
b) error in iudicando circa l’affermato difetto di interesse, poiché la mancata esecuzione della sentenza impedisce alla ricorrente “di conseguire il trasferimento al liceo scientifico Marconi di Foggia in luogo della collega Cibelli”;
c) illegittimo rigetto della richiesta di risarcimento del danno, poiché “l’omessa esecuzione della citata sentenza del giudice del lavoro di Foggia ha conclamato e conclama un danno di natura non patrimoniale, discendente dal mancato riconoscimento in capo alla ricorrente del suo diritto al trasferimento presso il liceo Marconi di Foggia”.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si è costituito in giudizio.
All’udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO
2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con le integrazioni di motivazione di seguito esposte.
Con la sentenza 24 ottobre 2011 n. 5670, per l’ottemperanza alla quale si è agito innanzi al giudice amministrativo, il Tribunale di Foggia ha dichiarato “che Rauseo Maria Gabriella ha diritto a conservare la titolarità della cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso 47/A presso l’Istituto Einaudi di Foggia” per l’a.s. 2009/10.
Ciò in quanto, secondo il Tribunale, la condizione di soprannumerarietà della ricorrente, tale da determinarne il trasferimento presso l’Istituto Righi di Cerignola per l’a.s. 2009/10, “è scaturita dall’adozione di criteri di formazione delle cattedre in contrasto con quelli fissati dalle disposizioni normative disciplinanti la materia”.
Inoltre, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Rauseo, poiché “a tanto osta la genericità della richiesta e la circostanza che quest’ultima sia stata ancorata al mero dato oggettivo dell’erroneità ed illiceità dell’operato dell’amministrazione resistente, senza riflesso alcuno, in sede di allegazione ancor prima che di prova, ai concreti riflessi pregiudizievoli di tale operato nella sfera personale e patrimoniale della ricorrente”.
La corretta lettura della sentenza del giudice ordinario consente la migliore definizione dell’ambito oggettivo del giudicato, onde definire, di conseguenza, i limiti propri della domanda in sede di ottemperanza.
Orbene, ciò che la sentenza ottemperanda ha affermato è il diritto della Rauseo – trasferita presso l’Istituto Righi di Cerignola – a mantenere il posto di docente presso l’Istituto Einaudi di Foggia per l’a.s. 2009/10.
Ciò che, invece, la ricorrente avrebbe inteso ottenere in sede di ottemperanza (e che lamenta di non avere erroneamente ottenuto dal I giudice), non è la reintegrazione presso l’Istituto Einaudi di Foggia, bensì il suo trasferimento, in anno scolastico successivo, presso il Liceo Marconi della medesima città dove, a suo dire, ove non fosse stata illegittimamente trasferita a Cerignola, avrebbe avuto titolo a transitare nell’anno scolastico 2010/11.
Presso il liceo Marconi, invece, nel (ancora) successivo anno scolastico 2011/12 è stata trasferita la prof. Cibelli.
Appare, dunque, evidente che ciò che la ricorrente ha chiesto al giudice dell’ottemperanza esula dalla conformazione dell’autorità amministrativa al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso (come enuncia l’art. 112, co. 2, lett. c) Cpa), ma attiene ad una “proiezione” successiva a quanto disposto dal giudicato che non consiste, dunque, in una sua attuazione in senso proprio, né è conseguenza immediata del medesimo, potendosi gli effetti di quanto richiesto prodursi solo al verificarsi di una pluralità di circostanze, successive ed indipendenti dal caso oggetto della sentenza passata in giudicato, ed innanzi tutto derivanti dalla presentazione ed accoglimento della domanda di trasferimento.
Giova peraltro osservare che l’appellante per l’anno scolastico 2010 -11 (quello per il quale afferma che la pronuncia avrebbe dovuto produrre il suo trasferimento al Liceo Marconi), aveva presentato domanda di trasferimento, in ordine di preferenza, per l?istituto Einaudi di Foggia, per il liceo Volta e, solo in terza scelta, per il liceo Marconi (v. doc. 6 prod. appellante), di modo che – contrariamente a quanto affermato in appello (v. pag. 10) non sussiste nemmeno una sua decisa volontà al trasferimento ora richiesto al giudice dell’ottemperanza quale supposto effetto della sentenza del Tribunale di Foggia.
Da quanto esposto consegue che la domanda proposta in sede di ottemperanza non può che essere giudicata inammissibile, non tanto per difetto di interesse, quanto per insussistenza del titolo azionabile (diritto nascente dal giudicato), e, dunque, carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
Il che rende ininfluente verificare la correttezza della notifica alla prof. Cibelli, rilevandosi, peraltro, che la stessa – e ciò anche a ulteriore riscontro dell’ambito del giudicato - non è stata parte del giudizio in sede cognitoria.
3. La sentenza deve essere confermata anche in riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Occorre rilevare innanzitutto che tale domanda, in quanto riferita al danno derivante dall’atto illegittimamente adottato dall’amministrazione, è stata rigettata dal Tribunale di Foggia (e, quindi, non si pone un profilo di esecuzione).
La domanda risarcitoria proposta in sede di ottemperanza e riferita invece ad una “grave omissione negli effetti giuridici della sentenza” (v. pag. 5 ric. I grado) - nella misura in cui la stessa può essere intesa come proposta ai sensi dell’art. 112, co. 3, Cpa – è anch’essa infondata.
Ciò in quanto – come condivisibilmente rilevato dal giudice di I grado – essa, riferita ad un supposto danno non patrimoniale, risulta “sprovvista di supporto probatorio”, tenuto peraltro conto del fatto che (circostanza non contraddetta in sede di appello) “la ricorrente non ha mai abbandonato l’Istituto Einaudi di Foggia”.
E’ appena il caso di ricordare, infine, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 (con considerazioni cui la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è già riportata: sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958), hanno statuito che , nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in oggetto.
Pertanto, per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con le integrazioni di motivazione effettuate dalla presente decisione.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Rauseo Maria Gabriella (n. 5393/2013 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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