venerdì 10 ottobre 2014

ESAME AVVOCATO: i T.A.R. accolgono in sede cautelare le censure in materia di insufficiente motivazione (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, ordinanza 9 ottobre 2014, n. 290).


ESAME AVVOCATO: 
i T.A.R. accolgono in sede cautelare 
le censure in materia 
di insufficiente motivazione 
(T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 
ordinanza 9 ottobre 2014, n. 290).


Ormai la linea sta cedendo.
I T.A.R. accolgono i ricorsi, anche solo per motivi formali, in materia di abilitazione professionale (leggi Avvocato).
Vediamo se con gli (speriamo solo eventuali) appelli cautelari anche il Consiglio di Stato si riaffermerà il "vecchio" orientamento.


Massima

Va accolta l'istanza cautelare di un candidato all'Esame di Avvocato che abbia riportato un giudizio d'insufficienza con motivazione soltanto numerica (e generico riferimento agli otto criteri elaborati dalla Commissione centrale) alla luce di quanto disposto dall’art.46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, il quale dispone che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

F.D.P., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Frasca, con domicilio eletto presso Tiziana Ruzza in L'Aquila, via Giosue' Carducci 32;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, Commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, III Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila, con cui e' stato reso pubblico, in data 13 giugno 2014, l'elenco degli ammessi all'orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, nella parte in cui il ricorrente e' rimasto escluso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, seppur ad una sommaria delibazione propria del presente giudizio cautelare, che il giudizio di insufficienza appare immotivato, alla luce di quanto disposto dall’art.46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, il quale dispone che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
considerato che l’Amministrazione debba incaricare una diversa commissione della Corte d’appello di Genova ai fini della rivalutazione degli elaborati del ricorrente giudicati insufficienti;
considerato, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda, che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto ordina all’Amministrazione di incaricare una diversa commissione della Corte d’appello di Genova ai fini della rivalutazione degli elaborati del ricorrente giudicati insufficienti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Mollica, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore
Lucia Gizzi, Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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