ESAME AVVOCATO:
i T.A.R. accolgono in sede cautelare
le censure in materia
di insufficiente motivazione
(T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I,
ordinanza 9 ottobre 2014, n. 290).
Ormai la linea sta cedendo.
I T.A.R. accolgono i ricorsi, anche solo per motivi formali, in materia di abilitazione professionale (leggi Avvocato).
Vediamo se con gli (speriamo solo eventuali) appelli cautelari anche il Consiglio di Stato si riaffermerà il "vecchio" orientamento.
Massima
Va accolta l'istanza cautelare di un
candidato all'Esame di Avvocato che abbia riportato un giudizio d'insufficienza
con motivazione soltanto numerica (e generico riferimento agli otto criteri
elaborati dalla Commissione centrale) alla luce di quanto disposto dall’art.46,
comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, il quale dispone che “la
commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di
ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene
espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 595 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
F.D.P., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Frasca, con domicilio
eletto presso Tiziana Ruzza in L'Aquila, via Giosue' Carducci 32;
contro
Ministero
della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso
Monumentale S. Domenico; Sottocommissione per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di Avvocato, Commissione centrale per l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, III
Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
del
provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila, con cui e' stato reso
pubblico, in data 13 giugno 2014, l'elenco degli ammessi all'orale dell'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, nella parte in cui
il ricorrente e' rimasto escluso;
Visti
il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in persona del
Ministro p.t.;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Anna
Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto,
seppur ad una sommaria delibazione propria del presente giudizio cautelare, che
il giudizio di insufficienza appare immotivato, alla luce di quanto disposto
dall’art.46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, il quale dispone che
“la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di
ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene
espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
considerato
che l’Amministrazione debba incaricare una diversa commissione della Corte
d’appello di Genova ai fini della rivalutazione degli elaborati del ricorrente
giudicati insufficienti;
considerato,
alla luce di una valutazione complessiva della vicenda, che le spese della
presente fase cautelare possono essere compensate.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)
Accoglie
la domanda cautelare e, per l’effetto ordina all’Amministrazione di incaricare
una diversa commissione della Corte d’appello di Genova ai fini della
rivalutazione degli elaborati del ricorrente giudicati insufficienti.
Compensa
le spese della presente fase cautelare.
Così
deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Bruno
Mollica, Presidente
Paola
Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore
Lucia
Gizzi, Referendario
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
09/10/2014
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento