sabato 11 ottobre 2014

PROCESSO: l'istanza di fissazione dell'udienza "ex" art. 80 co. 1 c.p.a. va semplicemente depositata e non notificata a tutte le altre parti (T.R.G.A., Sez. I, sentenza 7 marzo 2013, n. 80).


PROCESSO: 
l'istanza di fissazione dell'udienza
"ex" art. 80 co. 1 c.p.a. 
va semplicemente depositata 
e non notificata a tutte le altre parti 
(T.R.G.A., Sez. I, 
sentenza 7 marzo 2013, n. 80) 



Il testo dell'iniziale art. 39 c.p.a. era diverso: disponeva il rinvio al c.p.c. "per quanto non espressamente disciplinato dal presente codice". Si doveva qui
E' prevalsa, poi, la tesi della maggiore autonomia del c.p.a. e della necessaria integrazione "eccezionale" e non ordinaria del c.p.c.; la parola "espressamente" nell'art. 39 è, difatti, caduta nel progetto definitivo licenziato dalle Camere.
D'altronde il c.p.a. non contiene una disciplina così dettagliata da potersi ergere a testo di autosufficiente disciplina di un processo (abbastanza) complesso come quello amministrativo.


Massima

1. In forza del disposto dell'art. 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo "per quanto non disciplinato dal presente codice ", la disciplina dell'istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile perché essa è espressamente disciplinata dal co. 1 dell'art80 c.p.a., laddove richiede la presentazione di una semplice istanza di fissazione di udienza e non un apposito atto notificato a tutte le altre parti come nel differente caso della riassunzione dopo un evento interruttivo. 
2. Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 16 co. 2, 79 co. 1, e 80 co. 1 c.p.a., per la riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice competente per territorio è sufficiente la mera presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza al giudice indicato come competente dal Tribunale primo adito.

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