PROCESSO:
l'istanza di fissazione dell'udienza
"ex" art. 80 co. 1 c.p.a.
va semplicemente depositata
e non notificata a tutte le altre parti
(T.R.G.A., Sez. I,
sentenza 7 marzo 2013, n. 80)
Il testo dell'iniziale art. 39 c.p.a. era diverso: disponeva il rinvio al c.p.c. "per quanto non espressamente disciplinato dal presente codice". Si doveva qui
E' prevalsa, poi, la tesi della maggiore autonomia del c.p.a. e della necessaria integrazione "eccezionale" e non ordinaria del c.p.c.; la parola "espressamente" nell'art. 39 è, difatti, caduta nel progetto definitivo licenziato dalle Camere.
D'altronde il c.p.a. non contiene una disciplina così dettagliata da potersi ergere a testo di autosufficiente disciplina di un processo (abbastanza) complesso come quello amministrativo.
Massima
1. In forza del disposto dell'art. 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo "per
quanto non disciplinato dal presente codice ", la disciplina dell'istituto della riassunzione
in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata
nel rito civile perché essa è espressamente disciplinata dal co. 1 dell'art. 80 c.p.a., laddove richiede la presentazione di una
semplice istanza di fissazione di udienza e non un
apposito atto notificato a tutte le altre parti come nel differente caso della
riassunzione dopo un evento interruttivo.
2. Pertanto, in base al combinato
disposto degli artt. 16 co. 2, 79 co. 1, e 80 co. 1 c.p.a., per la riassunzione del processo amministrativo
davanti al giudice competente per territorio è sufficiente la mera
presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza al giudice indicato come
competente dal Tribunale primo adito.
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