APPALTI & ORDINE PUBBLICO:
l'ampia discrezionalità del Prefetto
in materia di informative prefettizie
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 15 luglio 2015, 3539)
Massima
1. E’ noto che la disciplina in tema di informativa prefettizia esprime la ratio di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, prescindendo dal livello di rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità complessivamente intesa dell’impresa affidataria di lavori servizi pubblici o destinataria di ogni altra risorsa.
2. Le cautele antimafia non obbediscono, quindi, a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.
3. Al riguardo il Prefetto dispone di un’ ampia discrezionalità a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche dello Stato e degli altri enti pubblici, con la conseguenza che le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti del vizio di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità , dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere, del difetto di proporzione al fine perseguito.
4. Ciò posto il collegio conviene con l’assunto del Ministero appellante secondo il quale la validità del complessivo quadro indiziario non va considerato atomisticamente, ma nel suo complesso, e cioè come insieme di elementi e circostanze, che pur non dovendo necessariamente assurgere a livello di prova, sono tali da formare un mosaico di condotte, intrecci, interferenze e contiguità cui possa ricondursi il pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa,
Pertanto, se nel coacervo di elementi su cui si sofferma la valutazione prefettizia oggetto di contestazione taluni di essi - singolarmente presi in considerazione – potrebbero essere relegati in un quadro di marginalità ed occasionalità, nel loro complessivo valore indiziante e per il denominatore comune di essere espressione di un rapporto di contiguità diretta o indiretta con esponenti di organizzazione malavitose, corroborano per sommatoria il rapporto di contiguità ascritto alla G.C. con società a loro volta colpite da provvedimento interdittivo per la possibile ingerenza nell’attività aziendale di associazioni mafiose.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
637 del 2015, proposto dal Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di
Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
G.C. s.r.l., rappresentata
e difesa dagli avv. Felice Laudadio, Antonio D'Angelo, Gian Luca Lemmo, con
domicilio eletto presso il primo in Roma, G. G. Belli, n. 39;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA -
NAPOLI: SEZIONE I n. 04467/2014, resa tra le parti, concernente interdittiva
antimafia;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di G.C. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
23 aprile 2015 il consgilere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli
avvocati Laudadio, D'Angelo, Lemmo e l’ avvocato dello Stato Pisana C.M.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso integrato da successivi
motivi aggiunti G.C. s.r.l. impugnava avanti al T.A.R. per la
Campania l’ informativa interdittiva del Prefetto della Provincia di Napoli n.
prot. I/21605/Area 1/Ter/OSP del 22 gennaio 2014, unitamente agli atti del
procedimento, assumendone l’illegittimità per dedotti motivi di violazione di
legge e eccesso di potere in diversi profili e contestando la fondatezza e
l’idoneità degli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva.
Con sentenza n. 4467 del 2014 il T.A.R.
adito accoglieva il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello
il Ministero dell’ Interno che ha censurato l’approccio atomistico del T.A.R.
ai plurimi elementi di indagine e indiziari emersi a carico della società
interdetta - idonei nel loro complesso a offrire un quadro coerente e
plausibile a sostegno del giudizio sul pericolo di infiltrazione e
condizionamento della società da parte della criminalità organizzata – ed ha
sottolineato, inoltre, il ricondursi della misura di prevenzione ad un’ampia
sfera di discrezionalità del Prefetto.
Resiste la soc. G.C. che ha
contraddetto in memoria i motivi drappello e concluso per la conferma della
sentenza impugnata.
All’udienza del 23 marzo 2015 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
2. Il Prefetto della Provincia di Napoli,
a sostegno del provvedimento di interdittiva adottato in data 22 gennaio 2014
in applicazione degli artt. 84, comma 4, 85, comma 3 e 91, comma 5, del d.lgs.
n. 159 del 2011 e del successivo d.lgs. correttivo n. 218 del 2012, ha dato
rilievo ai seguenti elementi e circostanze:
- il capitale sociale della G.C. s.r.l. – già destinataria di misura interdittiva antimafia - è
suddiviso nella misura del 50 % fra i fratelli Mario e Massimiliano Micillo;
- Massimiliano Micillo, unitamente al
germano Gennaro, e socio nella misura del 50 % dell’ impresa M.G. Costruzioni
s.r.l., interdetta con provvedimento prefettizio antimafia;
- G.C. è socio di
maggioranza della G.M. Group Scarl, cui partecipa come socio di minoranza la
soc. Coop. Fradel costruzioni, anch’essa destinataria di misura di prevenzione
antimafia;
- le società M.G. Costruzioni e G.M. Group
hanno sede al medesimo indirizzo in cui è ubicata G.C.;
- i fratelli Franco, Mario, Gennaro e
Massimiliano Micillo sono comproprietari del capitale sociale della soc. Regia
Impresa a r.l.;
- come da rapporto di polizia è stata
accertata la presenza di un automezzo della Regia Impresa in un cantiere della
Fradel Costruzioni;
- G.C. ha affidato una
fornitura in sub contratto alla Beton Torre s.r.l. di cui è socio tale F. F.
denunziato per associazione a delinquere di stampo mafioso;
- i fratelli Micillo sono coniugati con i
soci di Grumic s.r.l. – anch’essa destinataria di provvedimento ostativo
antimafia - la cui Gestione in fatto è ricondotta ai predetti fratelli.
La misura interdittiva dà, inoltre,
rilievo alla figura di Andrea Micillo, padre dei prima menzionati fratelli
Micillo, in relazione al rapporto di coniugio con A. B. arrestata per
associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,
nonché alla qualità di titolare della soc. Nembo nei cui confronti sono a suo
tempo emersi elementi di contiguità con la criminalità organizzata.
E’, inoltre, fatto richiamo al tale A. L.,
consulente immobiliare della soc. Grumic, coinvolto in situazioni penali di
traffico illecito di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere di stampo
camorristico, estorsione e obbligo di soggiorno.
2.1. Con la sentenza impugnata il primo
giudice dà atto che una precedente interdittiva, emessa nel novembre 2009 nei
confronti di G.C., è stata annullata con sentenza del T.A.R. n.
12609 del 2010 e , pur riconoscendo in capo all’ Amministrazione la possibilità
di un riesame non meramente ripetitivo delle precedenti risultanze istruttorie,
affermava il vincolo di giudicato quanto al rapporto del padre dei fratelli
Micillo con la società Nembo, nonché l’ insufficienza, secondo concorde
giurisprudenza, del solo vincolo di sangue, a giustificare un giudizio di
permeabilità mafiosa.
Statuiva, inoltre, che, nei casi in cui
l’informativa poggi su rapporti o collegamenti dell’impresa interdetta con altre
a loro volta oggetto di scrutinio positivo quanto al pericolo di
condizionamento mafioso (c.d. informativa esterna), deve escludersi ogni
automatismo di trasferenza degli esiti dell’informativa
riguardanti le imprese collegate, tanto più in pendenza di contenzioso, potendo
tutto al più gli elementi raccolti concorrere sul piano motivazionale a
sostegno della misura di rigore a carico dell’impresa interessata.
Il T.A.R. riconosceva, inoltre, non
assistiti da significativo valore indiziario gli ulteriori elementi posti dal
Prefetto a sostegno del collegamento con la soc. Grumic, nonché il carattere
isolato di singoli episodi cui è dato rilievo ai fin dei rapporti con Fradel
Costruzioni e con la Beton Torre s.r.l. Analoghe considerazioni erano svolte nei
confronti degli elementi rassegnati dalla Questura di Napoli e dal Comando
Provinciale dell’ Arma dei Carabinieri con le rispettiva note in data 19 giugno
2013 e 16 luglio 2013.
3. Atteso quanto precede il collegio
reputa fondato l’appello del Ministero dell’Interno.
3.1. E’ noto che la disciplina in tema di
informativa prefettizia esprime la ratio di anticipare la
soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto
della criminalità organizzata, prescindendo dal livello di rilevanze probatorie
tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità
complessivamente intesa dell’impresa affidataria di lavori servizi pubblici o
destinataria di ogni altra risorsa.
Le cautele antimafia non obbediscono,
quindi, a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima
anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge
rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là
dell’individuazione di responsabilità penali (così Consiglio di Stato, Sez. VI,
n. 2867 del 2006 cit.).
Al riguardo il Prefetto dispone di un’
ampia discrezionalità a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine
pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di
risorse economiche dello Stato e degli altri enti pubblici, con la conseguenza
che le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede
giurisdizionale nei soli limiti del vizio di eccesso di potere nei profili
della manifesta illogicità , dell’erronea e travisata valutazione dei
presupposti del provvedere, del difetto di proporzione al fine perseguito (ex
multis. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 286 del 2006 e n. 1979 del 2003).
Ciò posto il collegio conviene con
l’assunto del Ministero appellante secondo il quale la validità del complessivo
quadro indiziario non va considerato atomisticamente, ma nel suo complesso, e
cioè come insieme di elementi e circostanze, che pur non dovendo
necessariamente assurgere a livello di prova, sono tali da formare un mosaico
di condotte, intrecci, interferenze e contiguità cui possa ricondursi il
pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa,
Pertanto, se nel coacervo di elementi su
cui si sofferma la valutazione prefettizia oggetto di contestazione taluni di
essi - singolarmente presi in considerazione – potrebbero essere relegati in un
quadro di marginalità ed occasionalità, nel loro complessivo valore indiziante
e per il denominatore comune di essere espressione di un rapporto di contiguità
diretta o indiretta con esponenti di organizzazione malavitose, corroborano per
sommatoria il rapporto di contiguità ascritto alla G.C. con
società a loro volta colpite da provvedimento interdittivo per la possibile
ingerenza nell’attività aziendale di associazioni mafiose.
3.2. Come in precedenza accennato i
collegamenti e le partecipazioni societarie di G.C. si
riconducono, in più casi, a società in sospetto di condizionamento mafioso.
Diversamente da quanto argomentato dal
T.A.R. da dette circostanze il Prefetto della Provincia di Caserta non ha
dedotto, con carattere di automatismo, la sussistenza dei presupposti per
l’adozione della misura interdittiva, ma ne ha tratto il convincimento, in
presenza di ulteriori elementi indiziari, del pericolo di condizionamento
mafioso.
Nella parte motiva del provvedimento
impugnato sono indicati i rapporti dei soci di G.C. di
partecipazione, gestione in fatto o di cointeressenza con le imprese M.G.
Costruzioni, Fradel Costruzioni e Grumic, tutte colpite da provvedimento di
interdittiva.
Il sopravvenuto annullamento con sentenza
del T.A.R. Campania n. 4486 del 4 agosto 2014 del provvedimento di interdittiva
assunto nei confronti di Fradel Costruzioni il T.A.R. e la circostanza che - in
attesa delle decisioni nel merito - siano intervenute ordinanze cautelari di
mera sospensione o di riesame delle restanti misure di prevenzione, non fanno
venir meno l’esistenza, al momento di adozione del provvedimento impugnato, di
un quadro indiziario espressione del pericolo ingerenza delle organizzazioni
malavitose nei confronti di G.C..
La contiguità e il collegamento di G.C. con le società M.G. Costruzioni è, inoltre, avvalorata dal medesimo
indirizzo di sede societaria, circostanza che ricorre anche con riguardo a G.M.
Group Scarl di cui la soc. Fradel, a suo tempo interdetta, è socio di
minoranza.
Gli ulteriori elementi cui dà rilievo il
provvedimento di interdittiva ( frequentazioni di Mario Micillo; sub appalto
con la soc. Beton Torre; precedenti penali di tale A. L., consulente
immobiliare della soc. Grumic ed altro) se in un approccio separato a ciascuno
di essi potrebbero singolarmente non offrire sostengo alla misura interdittiva,
nel loro complesso rinforzano il nucleo centrale della motivazione del
provvedimento impugnato, che si attesta su un insieme di collegamenti ed
intrecci societari che danno rilevo, sul piano sintomatico e induttivo, al
pericolo di condizionamento mafioso di G.C.
La conclusione cui è pervenuto il Prefetto
della Provincia di Caserta – nei limiti del controllo esterno del giudice
amministrativo sulla sfera di discrezionalità di cui il predetto organo dispone
- non si configura né irragionevole, né arbitraria, e tantomeno sproporzionata
ai fini di interesse pubblico cui l’atto impugnato è indirizzato.
Per le considerazioni che precedono
l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il
ricorso di primo grado.
In relazione ai profili della controversia
spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere,
Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento