venerdì 17 luglio 2015

GIURISPRUDENZA & SOVVENZIONI PUBBLICHE: deliberato ed erogato il finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "ter", sentenza 17 luglio 2015, n. 9523).


GIURISPRUDENZA 
& SOVVENZIONI PUBBLICHE:
 deliberato ed erogato il finanziamento pubblico,
 sussiste la giurisdizione 
del Giudice ordinario
 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "ter", 
sentenza 17 luglio 2015, n. 9523)



Massima

1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato A.P. 29/1/2014 n. 6), il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, o di revoca per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere). Quest’ultima inerisce alla fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo, vale a dire quella dell’adempimento degli obblighi attinenti ed è di competenza del giudice ordinario.
2. Spetta, invero, all’A.G.O. conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ovvero per contrastare la Pubblica amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione (non in sede di autotutela ma) sulla scorta di fatti sopravvenuti incidenti sulla prosecuzione del rapporto, quale un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.
Come ha correttamente rilevato la resistente, una volta deliberato ed erogato il contributo economico, viene ad instaurarsi tra le parti (concedente e concessionario) un rapporto paritetico: il concessionario ha diritto alla corresponsione del contributo a fronte della realizzazione delle opere per le quali il contributo è stato concesso; il concedente, dopo l’erogazione del contributo, resta privo del potere discrezionale e può esercitare il solo controllo in ordine all’esatto adempimento degli obblighi del concessionario.
3. L’inosservanza di tali obblighi costituisce inadempimento, cui consegue la revoca del contributo, quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura privatistica, priva di elementi di discrezionalità, originando non da una rinnovata valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma da fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15938 del 1997, proposto da:
Soc Autotrasporti Palazzetti Giancarlo & C Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Farronato, con domicilio eletto presso Liliana Farronato in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1; 
contro
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Santo, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27; 
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4516 del 22 luglio 1997, comunicata con nota del 4 ottobre 1997 unitamente alla nota prot. n. 6611 del 30/9/1997 dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Lazio, avente ad oggetto: regolamento CEE 2052/88 - Ob. 5/b 1991/93. Sottoprogramma 2 misura 2.3. Aiuti agli investimenti imprese artigiane - Revoca contributo Ditta Autotrasporto Palazzetti Giancarlo e C. S.n.c. – Orte (VT).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La società ricorrente esercita l’attività di autotrasporti in tutta Italia. Con domanda del 29/7/1992 ha chiesto la concessione di contributi finanziari previsti dal Regolamento CEE n. 2052/88, Obiettivo 5b, Sottoprogramma 2, misure 2/3, per l’acquisto di tre autocarri.
Con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 5258 del 13 luglio 1993 è stato approvato l’elenco delle ditte ammesse al finanziamento, nel quale era ricompresa anche la ditta ricorrente, alla quale era stato concesso il contributo per l’acquisto di tre autocarri.
Con nota dell’Assessorato all’Industria, Commercio e Artigianato della Regione Lazio prot. n. 4405 del 12/10/99 è stato comunicato alla ricorrente che era stata ammessa ai benefici di legge per un importo massimo di £. 600.000.000 ed un contributo massimo di £ 300.000.000; con la stessa nota era stata richiesta la produzione di alcuni documenti, tra i quali le fatture di spesa e l’atto di impegno debitamente sottoscritto ed autenticato.
Con il provvedimento impugnato la Regione Lazio ha revocato il contributo concesso in quanto a seguito di accertamenti svolti dalla Commissione di collaudo, è emerso che la società ricorrente non aveva prodotto l’originale della fattura e la dichiarazione liberatoria dell’unico autocarro acquistato, non concludendo il programma di investimenti approvato.
In sostanza, la revoca è stata disposta per la mancata rendicontazione delle spese in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’atto di impegno, e per il mancato completamento del programma di investimenti approvato.
Con lo stesso provvedimento la Regione Lazio ha disposto anche il recupero della somma di £ 120.000.000 già erogato con l’aggiunta delle spese di collaudo.
Avverso detto provvedimento la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
__1. Violazione dei principi in materia di autotutela: mancata comparazione dell’interesse pubblico con quelli privati sacrificati.
Lamenta la ricorrente la violazione dei principi che disciplinano l’esercizio del potere di autotutela, sottolineando la lesione dell’affidamento ingenerato dalla condotta dell’Amministrazione che avrebbe valutato differentemente i documenti prodotti dall’impresa.
__2. Violazione del D.M. Industria di concerto con il Ministero del Tesoro 27/6/1992 Allegato 2L, punto 6.
La revoca sarebbe illegittima perché il D.M. del 27/6/1992 consentirebbe di produrre non solo l’originale della fattura ma anche “altra documentazione di spesa fiscalmente regolare, in copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi di legge”, e detta documentazione sarebbe stata prodotta.
Quanto alla dichiarazione liberatoria, sarebbe stata prodotta al suo posto la quietanza di pagamento che avrebbe la medesima funzione.
__3. Violazione dell’art. 4 c. 4 del D.M. 27/6/1992.
Il mancato completamento del programma di investimenti non avrebbe potuto condurre alla revoca del contributo, ma alla sola riduzione.
Inoltre, sarebbero stati acquistati due autocarri e non uno solo.
Ha concluso quindi chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione. Ha poi chiesto anche il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 24/98 la domanda cautelare è stata respinta.
Con memoria di replica del 27 maggio 2015, la ricorrente ha replicato in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale rilevando che i rilievi contestati riguarderebbero la fase di ammissione al contributo, e dunque rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.
L’eccezione è fondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato A.P. 29/1/2014 n. 6), il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, o di revoca per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere). Quest’ultima inerisce alla fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo (C. Stato, sez. V, 08 ottobre 2008 , n. 1815), vale a dire quella dell’adempimento degli obblighi attinenti ed è di competenza del giudice ordinario.
Spetta, invero, all’A.G.O. conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ovvero per contrastare la Pubblica amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione (non in sede di autotutela ma) sulla scorta di fatti sopravvenuti incidenti sulla prosecuzione del rapporto, quale un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (ex multis, C. Stato , sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; T.A.R. Lazio, Sez. III, 19.1.2010, n. 457; Cons. Stato Sez. VI 30/5/07 n. 2751).
Come ha correttamente rilevato la resistente, una volta deliberato ed erogato il contributo economico, viene ad instaurarsi tra le parti (concedente e concessionario) un rapporto paritetico: il concessionario ha diritto alla corresponsione del contributo a fronte della realizzazione delle opere per le quali il contributo è stato concesso; il concedente, dopo l’erogazione del contributo, resta privo del potere discrezionale e può esercitare il solo controllo in ordine all’esatto adempimento degli obblighi del concessionario.
L’inosservanza di tali obblighi costituisce inadempimento, cui consegue la revoca del contributo, quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura privatistica, priva di elementi di discrezionalità, originando non da una rinnovata valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma da fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento.
Nella specie, la Regione Lazio non ha fatto valere un vizio di legittimità dell'an e del quantum del contributo disposto in favore della ricorrente, né un contrasto con un interesse pubblico sopravvenuto, ma, in sede di verifica dell'attuazione dell'intervento agevolato, ha operato un doveroso riscontro della sua effettiva realizzazione nei termini indicati nell'atto di concessione, ed una volta accertata la violazione degli obblighi gravanti sul beneficiario, ha chiesto la restituzione di quanto erogato, senza incidere né sull'atto amministrativo di sovvenzione, né sul potere discrezionale di concessione del contributo, limitandosi ad esigere l'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla concessione.
Non può infatti condividersi la tesi della ricorrente secondo cui il provvedimento denominato “revoca” costituirebbe in realtà un diniego di ammissione al contributo disposto per la mancata produzione in originale della fattura di acquisto dell’autocarro, trattandosi di provvedimento di decadenza dal contributo per violazione degli obblighi di rendicontazione da parte del beneficiario, attinente alla fase esecutiva del rapporto, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza sia del giudice amministrativo, che della Corte di Cassazione (cfr. in particolare, Cass. SS.UU. 30/3/2005 n. 6639, proprio con riferimento alla violazione degli obblighi di rendicontazione).
Ne consegue che, vertendosi in materia di diritti soggettivi perfetti, deve ritenersi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del c.p.a., l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite possono, sussistendo ragioni di equità, compensarsi tra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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