APPALTI:
la Corte di Giustizia ribadisce che l'esclusione automatica di concorrente è contraria al diritto comunitario (C.G.U.E. – Sez. III – sentenza 13 dicembre 2012
in causa C-465/11)
E’ noto come il Consiglio di Stato abbia più volte
dichiarato che in materia d’appalti l’esclusione dalle gare
per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e
malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti
pubblici può essere pronunciata con carattere di automaticità soltanto
quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto
in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la
stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario,
invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un'impresa partecipante
ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della
stazione appaltante o della commissione giudicatrice(quindi l’automatismo
esclusorio ha margini d’ammissibilità ancora più ridotti), che è tenuta a
valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro
complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di
precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni.
La violazione dei doveri professionali deve
essere peraltro non “normale”, ma talmente grave da escludere
l'affidabilità tecnico-professionale del potenziale aggiudicatario,
determinando il venir meno della fiducia dell'amministrazione nella propria
fornitrice e della possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto
contrattuale.
La recentissima sentenza della Corte di Giustizia ribadisce
quanto già è incontroverso nel nostro ordinamento in subiecta materia.
Più in particolare:
1. “[…]
l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso
osta a una normativa nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale,
il quale conduce all’esclusione automatica dell’operatore
economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico in corso, quando, per circostanze imputabili a tale medesimo operatore
economico, l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un
precedente contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il suddetto
operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o
ritiro del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti
l’avvio della procedura in corso ed il valore dell’appalto pubblico precedente non realizzato ammonti
ad almeno il 5% del
suo valore globale.
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