Il Consiglio di Stato con la recente sentenza in epigrafe (la n.
6478/12) ribadisce che il principio di trasparenza delle operazioni di gara si applicano
a qualsiasi tipo di affidamento.
La pronuncia de
qua è la naturale
prosecuzione della altrettanto ravvicinata Ad.
Plen. 31 luglio 2012 n. 31, vertente sul dies a quo per l’impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva prima dell’entrata in vigore del c.p.a. e sul
regime d’apertura delle buste (che deve basarsi, appunto, sulla massima
trasparenza).
Massima
1. In
materia di affidamenti in economia, l’art.125 d.lgs. n. 163/2006 impone il
rispetto del principio di trasparenza, di cui costituisce espressione la
pubblicità delle sedute di gara (Cons. St., ad. plen., 28 luglio 2011, n. 13),
che costituisce, secondo la giurisprudenza, un principio applicabile anche alle
procedure negoziate nei settori ordinari (Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901;
Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011 n. 1369).
2. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che
i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria
e nazionale in materia di appalti pubblici si estendono anche alle procedure
negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e persino agli
affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai
settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria (Cons. St.,
ad. plen., 31 luglio 2012, n. 31).
3. Inoltre,
anche quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
si applica la pubblicità delle sedute per le attività preliminari, diverse
dalla valutazione vera e propria delle offerte tecniche (Cons. St., ad. plen.,
28 luglio 2011, n. 13; Id., 31 luglio 2012, n. 31).
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