mercoledì 20 febbraio 2013

ELEZIONI: il "caso Polverini" fa giurisprudenza: no all'azione d'accertamento "pura" in sede esecutiva se il ricorso è improcedibile (T.A.R. Lazio - Roma -, sent. 18 gennaio 2013 n. 1755).



ELEZIONI: 
il "caso Polverini" fa giurisprudenza: no all'azione d'accertamento "pura" in sede esecutiva 
se il ricorso è improcedibile
(T.A.R. Lazio - Roma -, sent. 18 gennaio 2013 n. 1755)

Massima

1. E' inammissibile la domanda formulata in sede di ottemperanza da una parte ricorrente che, pur confermando di non avere più interesse a ottenere in tal fase una decisione volta all’esecuzione del dictum giurisdizionale, previa declaratoria di nullità degli atti con esso contrastanti, nondimeno chiede l’adozione di una pronuncia di accertamento dell’avvenuta violazione del medesimo dictum da parte della P.A., ritenendo persistente un proprio interesse al riguardo sotto il profilo morale, oltre che in vista del futuro possibile esercizio di un’azione risarcitoria, e comunque ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio.
2. Il giudizio di ottemperanza difatti, pur non essendo privo di una componente cognitoria e di accertamento, rimane tuttavia essenzialmente finalizzato a “conseguire l’attuazione” (art. 112, comma 2 c.p.a.) dei provvedimenti del giudice (o quantomeno a ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di tale attuazione: art. 112, comma 5 c.p.a.), ovvero alle complementari tutele di cui all’art. 112, comma 3 c.p.a..
In caso si sopravvenuta carenza d'interesse e quindi di improcedibilità del ricorso, tuttavia, ogni ulteriore accertamento a fini morali o a fini risarcitori ulteriori e meramente eventuali (in mancanza di contestuale e complementare esercizio dell’azione di cui al 112, comma 3 c.p.a.) rimane quindi precluso in sede d'ottemperanza, in presenza dell’accertata sopravvenuta carenza di interesse all’adozione dei conseguenti provvedimenti giurisdizionali previsti dalla disciplina codicistica dell’esecuzione del giudicato amministrativo.
In defintiva, non trova spazio, sotto questo profilo, una tutela di mero accertamento, in disparte ogni ulteriore possibile discussione sui presupposti e sui limiti di tale tipo di tutela cognitoria.



Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis) 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2012, proposto da:
Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11; 
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Francesco Saverio Marini e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Messico, 7; 
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons e sig. Giovanni Pignoloni, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; 
per l'esatta esecuzione
previa misura cautelare, anche monocratica
della sentenza TAR Lazio, sez. II - bis, n. 9280/12, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6002/12.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visto l’intervento ad opponendum del Codacons e del signor Giovanni Pignoloni;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha chiesto nella presente sede di ottemperanza, agendo ai sensi degli art. 112 e ss. c.p.a., l’esatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sez. II – bis, n. 9280/2012, integralmente confermata da Cons. Stato, sez. V, n. 6002/2012;
b) che con la predetta sentenza questo Tribunale ha accertato l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di provvedere all’immediata indizione delle elezioni regionali in modo da assicurarne lo svolgimento entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali;
c) che con il decreto n. T00411 del 1° dicembre 2012 il Presidente della Regione Lazio ha indetto le elezioni regionali nei giorni di domenica 10 febbraio e lunedì 11 febbraio 2013;
d) che parte ricorrente ha in primo luogo chiesto una pronuncia cautelare monocratica per assicurare, in via di estrema urgenza, la corretta esecuzione della sentenza, contestando - in particolare - la data scelta per la convocazione dei comizi elettorali e ritenendo che il relativo decreto di indizione andasse considerato nullo in quanto violativo del dictum giurisdizionale, essendo tale da comportare un indebito e illegittimo scorrimento in avanti della data delle elezioni;
e) che con decreto cautelare n. 04388/2012 del 5 dicembre 2012 il Presidente di questa Sezione:
- ha rilevato la nullità/inefficacia del decreto n. T00411 del 1 dicembre 2012 con cui il Presidente dimissionario della Regione Lazio ha indetto le elezioni regionali per i giorni 10 e 11 febbraio 2013;
- ha individuato nei giorni 3 e 4 febbraio 2013 la data più idonea a dare esatta esecuzione alla sentenza TAR Lazio, sez. II bis, n. 09280/2012, ordinando al Ministro dell’Interno l’adozione dei conseguenti provvedimenti in qualità di commissario ad acta;
- ha fissato per il giorno 20 dicembre 2012 la data della camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta nel giudizio di ottemperanza;
f) che la data della predetta camera di consiglio è stata anticipata al giorno 18 dicembre 2012 a seguito della presentazione di una domanda di revoca/modifica del predetto decreto cautelare e di annullamento del conseguente provvedimento commissariale da parte degli intervenienti ad opponendum, e della rinuncia delle parti ai termini processuali;
g) che con atto depositato in data 13 dicembre 2012 parte ricorrente:
- ha fatto riferimento all’evoluzione del quadro politico-istituzionale e in particolare all’esigenza di tenere conto della prospettiva di un possibile svolgimento congiunto delle elezioni regionali e delle elezioni politiche nazionali;
- ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta - sia in sede monocratica sia in sede collegiale - e agli effetti del decreto presidenziale cautelare n. 04388/2012;
h) che con decreto n. 24103/2012 il Presidente di questa Sezione:
- ha dato atto della suddetta dichiarazione, dalla quale si desumeva comunque il venir meno dell’interesse alla misura cautelare di estrema urgenza;
- ha disposto conseguentemente la cessazione degli effetti del decreto presidenziale n. 04388/2012 e dei provvedimenti emanati in esecuzione dello stesso dal Ministro dell’Interno e dal Prefetto di Roma, con cui erano state indette le elezioni della Regione Lazio per i giorni 3 e 4 febbraio 2013, in esecuzione del decreto cautelare;
i) che alla data della camera di consiglio del 18 dicembre 2012, originariamente fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive, con contestuale fissazione della trattazione nel merito della domanda di ottemperanza alla camera di consiglio del 7 febbraio 2013;
l) che con decreto n. T00420 del 22 dicembre 2012 la Presidente della Regione Lazio ha infine indetto la consultazione elettorale per le date del 24 e 25 febbraio 2013, in concomitanza con le elezioni politiche nazionali;
m) che nella camera di consiglio del 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione;
n) che la parte ricorrente, pur confermando di non avere più interesse a ottenere nella presente sede una decisione volta all’esecuzione del dictum giurisdizionale previa declaratoria di nullità degli atti con esso contrastanti, ha nondimeno chiesto l’adozione di una pronuncia di accertamento dell’avvenuta violazione del medesimo dictum da parte del Presidente della Regione Lazio, ritenendo persistente un proprio interesse al riguardo sotto il profilo morale, oltre che in vista del futuro possibile esercizio di un’azione risarcitoria, e comunque ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio;
o) che il giudizio di ottemperanza, pur non essendo privo di una componente cognitoria e di accertamento, rimane tuttavia essenzialmente finalizzato a “conseguire l’attuazione” (art. 112, comma 2 c.p.a.) dei provvedimenti del giudice (o quantomeno a ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di tale attuazione: art. 112, comma 5 c.p.a.), ovvero alle complementari tutele di cui all’art. 112, comma 3;
p) che l’accertamento finalizzato a tali forme di tutela è altra cosa rispetto a una tutela di accertamento in qualche modo “astratta”, la quale dovrebbe concentrarsi su puntuali momenti e/o episodi della fase successiva al giudicato (fase caratterizzata dallo scorrere del tempo con le connesse sopravvenienze);
q) che non può dubitarsi, in particolare, del fatto che nella vicenda in esame, in presenza di sopravvenienze collegate allo scioglimento delle Camere e alla successiva individuazione di un cd. “election day” nazionale, il ricorrente medesimo abbia inteso tener presente l’interesse dei cittadini all’immediato volto per le elezioni politiche con un voto congiunto che eviti ogni possibile effettiva interferenza procedimentale, rinunciando su questa base alle misure cautelari e confermando sostanzialmente - nell’ultima camera di consiglio - questa impostazione;
r) che ogni ulteriore accertamento a fini morali o a fini risarcitori ulteriori e meramente eventuali (in mancanza di contestuale e complementare esercizio dell’azione di cui al 112, comma 3 c.p.a.) rimane quindi precluso in questa sede, in presenza dell’accertata sopravvenuta carenza di interesse all’adozione dei conseguenti provvedimenti giurisdizionali previsti dalla disciplina codicistica dell’esecuzione del giudicato amministrativo;
s) che quindi non trova spazio, in tale ambito, una tutela di mero accertamento, in disparte ogni ulteriore possibile discussione sui presupposti e sui limiti di tale tipo di tutela cognitoria;
t) che il presente ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
u) che per quanto attiene alle spese di giudizio il Collegio ritiene di dover dare prevalenza al profilo di novità e di complessità della questione, considerato il complessivo svolgimento della vicenda, per disporne l’integrale compensazione tra le parti;
v) che, in relazione alla possibile sussistenza di illeciti di natura penale o amministrativo - contabile nella vicenda in esame, occorre comunque disporre la trasmissione di copia degli atti di causa alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina alla Segreteria della Sezione la trasmissione copia degli atti di causa alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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