Successivamente alla Dir. n.92/50/CE, la giurisprudenza della Corte di giustizia CE ha, infatti, affermato che gli incarichi tecnico-professionali -- compresi quelli al di sotto della soglia comunitaria -- sono tutti appalti pubblici di servizi, di cui all’ “Allegato 1 Categoria 12, classe “867”. Nella specie, “… anche se i contratti al di sotto della soglia comunitaria sono esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie…le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato… di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” (cfr. sentenze su causa C-324/98, C-50/00 C-231/03, C-458/03).
Pertanto, come la Sezione ha avuto modo di ricordare, anche un incarico sotto soglia non può essere aggiudicato direttamente senza alcuna concorrenza sulla base del solo generico riferimento alla assunta natura “fiduciaria” dell’affidamento, atteso che una simile nozione non ha nulla di giuridicamente definito e si risolve solo nella mancanza di alcun reale meccanismo di confronto concorrenziale. Nella realtà delle cose, la “fiducia” comporta, nella pratica, che i singoli professionisti sono individuati solo perché intrattengono dei rapporti di conoscenza o di amicizia (quando non politici o di favore) con i vertici delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 24 luglio 2012 n. 4211).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2005,
proposto da:
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con
domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento,
11;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv.
Federico Massa, con domicilio eletto presso Federico Massa in Roma, via del
Conservatorio 91; Dir. P. T. Settore Artigianato e Pmi Assessorato Ica
Puglia;
sul ricorso numero di registro generale 7908 del 2005,
proposto da:
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con
domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento,
11;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv.
Federico Massa, con domicilio eletto presso Federico Massa in Roma, via degli
Avignonesi, 5; Dir.P.T. Settore Artigianato e P.Mi Assessorato Ica
Puglia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7907 del 2005:
della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce: Sezione I n.
03277/2005, resa tra le parti, concernente corresponsione somme P.O.R. per
realizzazione opere di urbanizzazione;
quanto al ricorso n. 7908 del 2005:
della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce: Sezione I n.
03266/2005, resa tra le parti, concernente ammissione al finanziamento relativo
ad interventi infrastrutturali.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre
2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Alessio
Petretti (su delega di Federico Massa) e Giovanni Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con gli appelli di cui in epigrafe il Comune di
Casarano impugna le due decisioni del TAR Lecce con cui sono stati respinti i
due ricorsi diretti all’annullamento di due provvedimenti con cui la Regione
Puglia aveva stralciato gli importi concernenti la progettazione dalla
liquidazione dei contributi regionali concessi per la realizzazione,
rispettivamente, di un intervento per il riuso ai fini industriali delle acque
provenienti dal depuratore (ric. n.7907/2005); e per ulteriori opere di
completamento e miglioramento dell’area P.I.P. (ric. n.7908/2005).
Le relative somme non sarebbero state finanziabili a
valere sui fondi del c.d. POR, perché il Comune non avrebbe rispettato la legge
n.109/94 relativamente alle modalità di affidamento degli incarichi per progettazione
e di Direzione Lavori.
Entrambi gli appelli sono affidati alla denuncia di
quattro coincidenti capi di doglianza non espressamente rubricati, relativi
all’inapplicabilità all’incarico di progettazione de quo della L. n. 104/1994.
La convenzione con l’Ing. Antonio De Matteis sarebbe stata stipulata il 1°
agosto 1981, e dunque l’affidamento sarebbe stato conferito in epoca di molto
anteriore all’entrata in vigore della predetta legge.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, la
quale, con successiva memoria, ha sottolineato la legittimità di propri
provvedimenti, adottati a seguito delle indicazioni del Ministero dell’Economia
e delle finanze; ed ha concluso per il rigetto dell’appello. della L. n.
104/1994.
Con ordinanza n. 5266 del 4 novembre 2005 la Sezione
ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata.
Con due separate memorie, identiche per entrambi i
ricorsi, e con successive repliche agli scritti difensivi di controparte, il
Comune:
-- in rito ha rilevato l’estraneità dei report
ispettivi del Ministero dell’Economia e delle finanze alla presente
liquidazione dei contributi POR e, comunque, l’estraneità del Ministero delle
Finanze alla presente vicenda processuale;
-- nel merito ha ribadito la valenza delle proprie
argomentazioni.
All’udienza pubblica di trattazione, dopo diffusa
discussione, specie ad opera del difensore del Comune, la causa è stata
ritenuta in decisione dal Collegio.
____ 1.§. Ai sensi dell’art. 70 del c.p.a. deve
disporsi la riunione degli appelli di cui in epigrafe, essendo evidente la
connessione oggettiva e soggettiva di entrambi i gravami.
Le sentenze impugnate con i due separati appelli sono,
infatti, affidate ai coincidenti rilievi per cui – dovendo prescindersi dalla
convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n.
104/1004 e s.m.i. -- la richiesta di finanziamento comportava l’obbligo di
osservare:
-- il par. 6.6) del POR Puglia 2000/2006, che
subordinava espressamente l’erogazione dei finanziamenti al rispetto di tutta
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, ivi compresa la ricordata
legge quadro sui lavori pubblici;
-- l’art. 28 della legge regionale 25.9.00, n. 13
(“Procedure per l’attuazione del programma operativo della Regione Puglia
2000-2006”), per il quale “Alla progettazione … degli interventi
infrastrutturali previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni,
anche regolamentari, vigenti in materia di opere e lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni…”.
___ 2.§. Per ragioni di economia espositiva gli
identici motivi di entrambi i gravami devono essere esaminati secondo l’ordine
che segue.
___ 2.§. Per il loro carattere prioritario devono
essere confutati congiuntamente il terzo ed il quarto capo di doglianza, con i
quali si denuncia la rilevanza, ai fini della delibazione della questione, del
preesistente vincolo connesso con la convenzione con il professionista del
1981.
Dato che la giurisdizione sulle controversie attinenti
alla validità o efficacia di una convenzione precedentemente stipulata tra un
comune ed un professionista per un incarico di progettazione di opere spetta
naturalmente al giudice ordinario, è evidente che la delibazione sui predetti
motivi, afferendo ad una questione pregiudiziale concernente posizioni di
diritto soggettivo, è delibata incidentalmente nei soli limiti di cui all’art.
8 del c.p.a. .
___ 2.§.1. In particolare, con il terzo motivo si
lamenta che le opere in oggetto sarebbero state un progetto-stralcio degli
interventi ricompresi nella convenzione stipulata dal Comune nel 1981, a
seguito della delibera della Giunta municipale n.591/1979. Tale convenzione
concerneva:
-- “ la progettazione di variante alla zonizzazione
dello studio particolareggiato della zona industriale di Casarano …;
-- “la progettazione esecutiva di tutte le opere di
urbanizzazione primaria previste dallo studio particolareggiato”;
-- “la progettazione del piano particolareggiato
dell’area ad attrezzature collettive (opere di urbanizzazione secondaria)”;
-- la progettazione delle attrezzature previste dal
piano particolareggiato della suddetta area e delle attrezzature collettive”;
-- “la progettazione di quanto tecnicamente necessario
ad attuare lo studio particolareggiato in variante come piano insediamenti
produttivi”.
Tra le opere di completamento, oltre alla sistemazione
stradale, vi sarebbero stati proprio i progetti oggetto delle sentenze
impugnate, così come affermato nella convenzione in parola, per cui il compenso
per il tecnico incaricato avrebbe dovuto essere calcolato sulla tariffa
professionale, assumendosi come riferimento gli importi posti a base d’asta.
Tale vincolo, legittimamente instauratosi in
precedenza, non avrebbe, quindi, potuto essere inciso dalle disposizioni
sopravvenute ed avrebbe integrato una situazione esaurita e definita sotto la
disciplina precedentemente vigente, ormai cristallizzatasi rispetto agli
effetti regolati dello jus sopravvenuto nella fase di esecuzione del rapporto
contrattuale.
La nuova normativa non avrebbe potuto incidere sul
vincolo genetico di un rapporto legittimamente instauratosi.
L’articolo 232 del regolamento n. 554/1999 farebbe
espressamente salvo “il contenuto delle obbligazioni dei contratti” stipulati
antecedentemente e “le modalità di svolgimento delle procedure di gara per
l’aggiudicazione di lavori e servizi” indette anteriormente all’entrata in
vigore del predetto regolamento. Anche per la circolare del Ministro dei lavori
pubblici n. 1329/400/19/ del 7 settembre 2000 sarebbe stata certa la non
applicabilità della normativa ai contratti stipulati anteriormente.
Nel caso di un diverso comportamento, il Comune,
proprio in vista dell’art. 232 del regolamento di attuazione della L. 109/1994,
si sarebbe, viceversa esposto ad un contenzioso con il professionista.
Di qui l’erroneità della pronuncia del Tar quando
afferma l’irrilevanza - e comunque mette in dubbio l’eventuale perdurante
efficacia - della convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della
legge Merloni.
___ 2.§.2. Con la quarta censura si assume che,
comunque non sarebbe stato rilevante il fatto che, nella convenzione del 1981
non erano espressamente indicate né strade, nè fognature ed opere di
depurazione. La sentenza, in ogni caso, non avrebbe risposto alla specifica
censura del Comune relativa alla non applicabilità delle norme sull’evidenza
pubblica in materia di affidamento di incarichi sotto la soglia comunitaria.
Gli incarichi in questione sarebbero stati, comunque,
riconducibili alla voce della convenzione relativa “all’integrazione dei
singoli progetti finanziati con gli altri elementi progettuali” necessari per
le opere previste nel PIP.
Inoltre le opere in parola si potevano autonomamente
considerare come incarichi sottosoglia, riconducibili alla disciplina di cui
all’articolo 7, comma 2, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 157/1995, richiamato
dall’articolo 17 della legge n. 104/1994.
___ 2.§.3. Entrambe le doglianze non convincono.
In primo luogo appare comunque risolvente il rilievo
per cui la convenzione del 1981 si poneva in diretto ed immediato contrasto con
l’art. 284 del R.D. 03/03/1934, n. 383, che, a tutela della regolarità
amministrativa e del buon andamento finanziario delle amministrazioni locali,
imponeva l’obbligo di indicare l'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi
fronte.
Per la Cassazione il disposto della norma predetta --
essendo finalizzato ad evitare che gli amministratori degli enti assumano
obbligazioni senza rendersi conto della loro incidenza economica e senza
valutare la reale capacità comunale di assolverle -- era prescritto a pena di
nullità, alla luce della generale previsione dell'art. 288 dello stesso Testo
Unico, per cui "sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali,
o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o
che contengano violazioni di legge" (per tutte: Cass., Sez. Un., 10
giugno 2005, n. 12195).
La nullità -- come tale rilevabile d’ufficio -- della
delibera e del correlato rapporto di prestazione professionale in convenzione,
conseguente alla mancata previsione della spesa, concerne proprio i casi nei
quali (come quello in esame) non siano nemmeno indicati gli importi e le
specifiche opere, rinviandosi genericamente la relativa individuazione a future
determinazioni.
L’indirizzo maggioritario della Cassazione civile
(cfr. ad esempio: SS.UU. n. 12195/2005 cit.; Sez. II 03 dicembre 1994 n. 10393)
ha, dunque, costantemente concluso, in tali evenienze, per la nullità:
-- dell'atto deliberativo con cui un ente locale,
nell'esercizio della facoltà prevista dal R.D. n. 383 del 1934, art. 285, comma
2, affidi ad un professionista privato l'incarico della progettazione di
un'opera pubblica, in carenza dell'indicazione della relativa copertura
finanziaria prescritta dall'art. 284, comma 1, del medesimo decreto;
ed in conseguenza:
-- della successiva convenzione tra l'ente e il
professionista con il quale il rapporto è costituito.
In tali casi si è, infatti, ritenuto che il contratto
sia oggettivamente carente di uno dei suoi elementi essenziali.
Del resto è sempre nullo, per indeterminabilità
dell'oggetto, il contratto mancata nel quale manchi la descrizione dei beni, la
durata del rapporto e la specificazione del corrispettivo per il relativo
godimento (arg. ex Cassazione civile Sez. III 11 ottobre 2012 n. 17324).
Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi circa la
nullità della deliberazione e della convenzione con il professionista (allegati
dalla Regione ai documenti versati in primo grado), in quanto, come è evidente
dalla stessa elencazione riportata dall’Amministrazione comunale ricorrente:
-- in primo luogo mancava il requisito del termine
finale di scadenza (che è sempre necessario ad substanziam per la validità di
un contratto normativo, come è quello in esame);
-- non era a priori consentito di comprendere
esattamente, per molte voci, la natura stessa dell’incarico (e cioè se concernesse
la redazione di strumenti urbanistici, ovvero quella di progettazione di lavori
o entrambi gli obblighi);
-- mancava, in convenzione, ogni circostanziata
definizione dei contenuti esatti dei singoli interventi, non risultando in
alcun modo utile a tal fine i generici riferimenti previsti contrattualmente,
come ad esempio quello relativo a “… tutte le opere di urbanizzazione previste
dallo studio particolareggiato…”;
-- non sussisteva alcuna indicazione degli importi
massimi delle relative opere;
-- non vi era alcun riferimento ai livelli di
progettazione contrattualmente richiesti (studio di fattibilità; progetto di
massima, generale o esecutivo).
In ogni caso, pertanto, una convenzione, peraltro del
tutto generica, stipulata quasi vent’anni prima, non poteva certo costituire
quell’ “obbligazione giuridicamente perfezionata”, che sola, come tale, avrebbe
potuto consentire la salvezza dei rapporti già costituiti.
In definitiva l’applicazione dell’art. 232 del D.P.R.
n.544/1999 al caso in esame deve essere del tutto esclusa.
Sotto altro profilo, ed a prescindere del tutto dalle
considerazioni che precedono, si osserva, poi, che, a tutto voler concedere,
non pare potessero comunque essere ricompresi, tra gli interventi dedotti nella
convenzione, l’impianto di depurazione volto al riutilizzo delle acque per usi
industriali e le opere di miglioramento dei PIP in contestazione. Ciò è
dimostrato inequivocabilmente dall’assenza di ogni riferimento all’atto del
1981 nelle premesse dei provvedimenti di approvazione dei progetti de quibus.
E ciò anche perché, dopo ben quattro lustri, con ogni
probabilità il programma di cui alla convenzione del 1981 si doveva
considerare, in realtà, del tutto attuato nelle more.
Insomma l’incarico qui in contestazione, di fatto, risultava
autonomamente attribuito nel 2001; e quindi avrebbe dovuto essere soggetto alle
regole dell’evidenza pubblica di cui alla L. n.109/1994.
Al tal proposito si rileva, con riguardo al quarto
motivo sopra riassunto, che del tutto inconferentemente e tardivamente
l’amministrazione afferma l’illegittimità dei provvedimenti regionali invocando
la disciplina concernente gli incarichi di progettazione inferiori ai 100.000
euro, di cui all’articolo 7, comma 2, lettere d) ed e) del d.lgs. 17 marzo 1995
n. 157 (oggi abrogato), norma richiamata dall’articolo 17 della legge n.
104/1994 e s.m.i. .
Successivamente alla Dir. n.92/50/CE, la
giurisprudenza della Corte di giustizia CE ha, infatti, affermato che gli
incarichi tecnico-professionali -- compresi quelli al di sotto della soglia
comunitaria -- sono tutti appalti pubblici di servizi, di cui all’ “Allegato 1
Categoria 12, classe “867”. Nella specie, “… anche se i contratti al di
sotto della soglia comunitaria sono esclusi dalla sfera di applicazione delle
direttive comunitarie…le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute a
rispettare i principi fondamentali del Trattato… di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza” (cfr. sentenze su causa
C-324/98, C-50/00 C-231/03, C-458/03).
Pertanto, come la Sezione ha avuto modo di ricordare,
anche un incarico sotto soglia non può essere aggiudicato direttamente senza
alcuna concorrenza sulla base del solo generico riferimento alla assunta natura
“fiduciaria” dell’affidamento, atteso che una simile nozione non ha nulla di
giuridicamente definito e si risolve solo nella mancanza di alcun reale
meccanismo di confronto concorrenziale. Nella realtà delle cose, la “fiducia”
comporta, nella pratica, che i singoli professionisti sono individuati solo
perché intrattengono dei rapporti di conoscenza o di amicizia (quando non politici
o di favore) con i vertici delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV 24 luglio 2012 n. 4211).
Nella specie, l’applicazione dell’articolo 7 d.lgs. n.
157/1995 avrebbe semmai potuto costituire un’opzione procedimentale da azionare
al momento di affidamento dell’incarico, sempreché né ricorressero i necessari
presupposti, qui inesistenti. Detta norma per definitiva conseguenza, non può in questa sede essere invocata, in via
subordinata ed alternativa al richiamo alla convenzione del 1981, a fondamento
postumo della legittimità dell’incarico al progettista.
Devono dunque essere respinti il terzo ed il quarto
motivo d’appello.
___ 3.§. In stretta relazione con l’orientamento che
precede quindi vanno pure disattese la prima e la seconda censura.
___ 3.§.1. Con il primo capo di doglianza si assume
l’erroneità del richiamo al par. 6.6) POR Puglia 2000/2006, per cui “la
verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma
non esclusivamente): le regole della concorrenza; le gare d’appalto; la tutela
dell’ambiente; le pari opportunità; le politiche del lavoro; le piccole e medie
imprese..”. La norma si sarebbe, invece, genericamente limitata a
prescrivere un onere di adeguamento alle disposizioni del regolamento comunitario
n. 1260/1999; ed anche il richiamo alla concorrenza ed alle gare d’appalto non
avrebbe affatto riguardato l’affidamento “di incarichi di progettazione”, ma
avrebbe implicato solo il riferimento agli “aiuti di Stato”.
Si sarebbe, cioè, trattato di un generico invito al
rispetto dei regolamenti e delle norme comunitarie vigenti (come per esempio
quelli “in materia di informazione e pubblicità”). La stessa Giunta regionale,
con la delibera n. 7 del 23 gennaio 2001, aveva richiesto la redazione di un
progetto redatto da un tecnico, ma senza disporre che le modalità di
affidamento seguissero le procedure di cui alla legge n.109/1994.
Nel caso di specie l’incarico sarebbe stato, dunque,
conferito in epoca antecedente all’entrata in vigore della normativa di derivazione
comunitaria, per cui la stessa normativa del POR ammetteva la prosecuzione ed
il completamento degli altri interventi in corso di esecuzione.
Ai fini del finanziamento non era sarebbe
stato,perciò, ineluttabile l’affidamento concorrenziale delle attività di
progettazione, dato che l’articolo 232 del d.p.r. n 554/1999 faceva, appunto
salve “le situazioni definite esaurite sotto la disciplina precedentemente
vigente”. Di qui l’errore del Tar nel porre seccamente l’alternativa tra
espletamento di gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione l’incarico di
progettazione ovvero rinuncia finanziamento.
Infine l’articolo 28 della legge regionale n. 13 del
2000 conterrebbe solo dei generici riferimenti alla progettazione senza
disciplinare l’affidamento di incarichi di progettazione, anche donde pure per
tale via ne dovev risultare una favorevole considerazione per la situazione del
Comune.
___ 3.§.2. Con il secondo capo di doglianza si lamenta
che:
-- l’imposizione di una gara per individuare
l’incarico di progettazione, pur in presenza della fattispecie derogatorie di
cui all’art. 232 del d.p.r. n. 554/1999, sarebbe stata contraria ai principi di
razionalità e di economicità, perché avrebbe indotto ad imporre lo scioglimento
di vincoli contrattuali preesistenti;
-- l’efficacia e la validità della convenzione
n.435/1981 non sarebbe stata contestata dalla Regione, limitatasi ad opporre la
presunta illegittimità dell’affidamento dell’incarico, in relazione alle
disposizioni sopravvenute dettate dalla legge 109/1994.
Entrambe le censure sono infondate.
Una volta esclusa la vincolatività della convenzione
del 1981, non vi sono dubbi che, con riguardo ai singoli provvedimenti di
incarico trovassero immediata e specifica applicazione rispettivamente:
-- l’art. 12 del REG. COM. UE n.1260/1999, per cui
tutte le operazioni di finanziamento finanziate dalla BEI devono “essere
conformi alle disposizioni del Trattato e degli atti emanati in virtù dello
stesso”: pertanto il riferimento alle regole della concorrenza e degli appalti
imponevano senz’altro l’effettuazione di procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento dei relativi di incarichi di progettazione;
-- le disposizioni di cui all’art. 28 della L.R.
n.13/2011, come peraltro espressamente richiamato dall’art. 2 del disciplinare
dei rapporti Regione-Comune;
-- le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 punto 3
lett. a) del POR 2000-2006, che, per le attività di progettazione, faceva
espresso riferimento a quanto disposto dalla L. n.194/1994.
In proprosito si deve concordare con il primo giudice
quando ricorda che l’Allegato 2 (“Spese ammissibili ai fini della
rendicontazione e certificazione”) subordinava espressamente l’erogazione dei
finanziamenti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale e della cd.
legge Merloni, per cui la stessa scelta di partecipare alla selezione dei
progetti da ammettere al finanziamento comportava, per i richiedenti, l’obbligo
di osservare tutte le condizioni fissate dal relativo bando.
Ne derivano l’inconferenza e l’apoditticità dell’invocazione
da parte del Comune della maggiore razionalità ed economicità della sua scelta
procedimentale quando cogenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia
imponevano l’effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica a tutela della
concorrenza.
Di qui, pure, l’esattezza delle conclusioni del primo
giudice, per il quale il mancato esperimento di una procedura di selezione
comunque trasparente determinava l’illegittimità dell’affidamento della
progettazione e di conseguenza la legittimità del provvedimento regionale di
non ammissione a contributo della relativa spesa a valere sui finanziamenti
comunitari.
___ 4.§. In conclusione entrambi gli appelli sono
infondati e vanno respinti, sia pure con le integrazioni motivazionali di cui
ai punti che precedono.
Le spese tuttavia, in considerazione della relativa
peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:
___ 1. dispone, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a., la
riunione dei gravami, per l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva;
___ 2. respinge gli appelli come in epigrafe proposti
e, per l'effetto, conferma le decisioni impugnate, con le integrazioni alla
motivazione sopra enunciate;
___ 3. spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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