ELEZIONI:
il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione di un provvedimento relativo all'esclusione di una lista per l'elezione di parlamentari al Parlamento nazionale (su cui gli artt. 126-132 c.p.a.) è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (e del G.O.)
[T.A.R. Piemonte, sent. 24 gennaio 2013 n. 102)
Massima
Il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione di un provvedimento relativo all'esclusione di una lista per l'elezione di parlamentari al Parlamento nazionale (su cui gli artt. 126-132 c.p.a.) è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (e del G.O.).
Più in particolare, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, atteso che gli artt. 66 Cost. e 22 e 87, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 riservano alla autodichia di ciascuna Camera il potere di verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale relativo alle elezioni politiche.
Considerato, in particolare, che in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo” (Cassazione civile sez. un.08 aprile 2008, n. 9151; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, 11 aprile 2008, n. 92; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 04 novembre 2008, n. 9574).
Sentenza breve
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 56
del 2013, proposto da:
DI NUNZIO MARCO, in proprio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Passera in Torino, via Gropello, 2;
DI NUNZIO MARCO, in proprio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Passera in Torino, via Gropello, 2;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
CORTE D’APPELLO DI TORINO – UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PIEMONTE I;
per
l'annullamento
- del provvedimento “verbale di adunanza”
in data 20 gennaio 2013 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte
d’Appello di Torino, con il quale la lista “MOVIMENTO BUNGA BUNGA” è stata
ricusata dalla partecipazione alle elezioni della Camera dei Deputati del 24-25
febbraio 2013, circoscrizione elettorale per il Piemonte;
- degli atti tutti antecedenti,
preordinati e sequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
24 gennaio 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti
presente;
Visto l’art. 129 c.p.a.;
Rilevato che il ricorrente, in qualità di
presentatore della Lista MOVIMENTO BUNGA BUNGA e candidato alle elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013, impugna il
provvedimento in data 20.01.2013 con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale
Piemonte 1 ha disposto la ricusazione della predetta lista ai sensi dell’art.
22, comma 1, n. 3 T.U. n. 361/1957 per la mancanza del numero legale di dichiarazioni
di presentazione della lista;
Rilevato che il ricorrente deduce
l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento;
Considerato che il ricorso è inammissibile
per difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che del
giudice ordinario, atteso che gli artt. 66 Cost. e 22 e 87, d.P.R. 30 marzo
1957, n. 361 riservano alla autodichia di ciascuna Camera il potere di
verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale
relativo alle elezioni politiche.
Considerato, in particolare, che in tema
di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del
d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce, con disposizione attuativa del principio di
autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente
riservata all'Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la
convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su
ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali
circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o
posteriormente, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento
in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo”
(Cassazione civile sez. un.08 aprile 2008, n. 9151; T.A.R. Trento Trentino Alto
Adige, 11 aprile 2008, n. 92; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 04 novembre 2008, n.
9574);
Rilevato che non vi è luogo per provvedere
sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione delle amministrazioni
intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato
in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare la
presente sentenza all’Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte I presso la
Corte di Appello di Torino, anche mediante fax..
Così deciso in Torino nella camera di
consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario,
Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
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