martedì 19 febbraio 2013

ELEZIONI: il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione di un provvedimento relativo all'esclusione di una lista per l'elezione di parlamentari al Parlamento nazionale (su cui gli artt. 126-132 c.p.a.) è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (e del G.O.) [T.A.R. Piemonte, sent. 24 gennaio 2013 n. 102).



ELEZIONI:
il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione di un provvedimento relativo all'esclusione di una lista per l'elezione di parlamentari al Parlamento nazionale (su cui gli artt. 126-132 c.p.a.) è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (e del G.O.) 
[T.A.R. Piemonte, sent. 24 gennaio 2013 n. 102)



Massima

Il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione di un provvedimento relativo all'esclusione di una lista per l'elezione di parlamentari al Parlamento nazionale (su cui gli artt. 126-132 c.p.a.) è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (e del G.O.). 
Più in particolare, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, atteso che gli artt. 66 Cost. e 22 e 87, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 riservano alla autodichia di ciascuna Camera il potere di verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale relativo alle elezioni politiche.
Considerato, in particolare, che in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo” (Cassazione civile sez. un.08 aprile 2008, n. 9151; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, 11 aprile 2008, n. 92; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 04 novembre 2008, n. 9574).


Sentenza breve
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2013, proposto da:
DI NUNZIO MARCO, in proprio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Passera in Torino, via Gropello, 2; 
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; 
CORTE D’APPELLO DI TORINO – UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PIEMONTE I;
per l'annullamento
- del provvedimento “verbale di adunanza” in data 20 gennaio 2013 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Torino, con il quale la lista “MOVIMENTO BUNGA BUNGA” è stata ricusata dalla partecipazione alle elezioni della Camera dei Deputati del 24-25 febbraio 2013, circoscrizione elettorale per il Piemonte;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati e sequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Visto l’art. 129 c.p.a.;

Rilevato che il ricorrente, in qualità di presentatore della Lista MOVIMENTO BUNGA BUNGA e candidato alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013, impugna il provvedimento in data 20.01.2013 con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 1 ha disposto la ricusazione della predetta lista ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 3 T.U. n. 361/1957 per la mancanza del numero legale di dichiarazioni di presentazione della lista;
Rilevato che il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento;
Considerato che il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, atteso che gli artt. 66 Cost. e 22 e 87, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 riservano alla autodichia di ciascuna Camera il potere di verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale relativo alle elezioni politiche.
Considerato, in particolare, che in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo” (Cassazione civile sez. un.08 aprile 2008, n. 9151; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, 11 aprile 2008, n. 92; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 04 novembre 2008, n. 9574);
Rilevato che non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza all’Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte I presso la Corte di Appello di Torino, anche mediante fax..
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

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