AMBIENTE:
il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani va qualificato come servizio pubblico locale a rilevanza economica
(T.A.R. Puglia, Bari, sent. 22 gennaio 2013 n. 70)
Massima
Il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani va qualificato come servizio pubblico locale a rilevanza economica, sottratto, ai sensi dell'art. 30, d.lg. n. 163 del 2006, all'applicazione integrale della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici e nel Regolamento di attuazione, ivi compresa la norma relativa all'indicazione obbligatoria dei costi per la sicurezza aziendale all'interno dell'offerta economica.
Sentenza
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2012,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Si.Eco. s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Consorzio Gema, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Marina Genco, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, via Pizzoli, 8;
Si.Eco. s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Consorzio Gema, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Marina Genco, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv.
Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza
Garibaldi, 63;
nei confronti di
Camassambiente s.p.a., rappresentata e difesa
dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il suo studio in
Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
Intini Source s.p.a., non costituita;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 278 del 23 marzo
2012, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per
l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana in favore della
Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source
s.p.a.;
della determinazione dirigenziale n. 506 del 7 giugno
2012, recante la conferma dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta
per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana in favore della
Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source
s.p.a.;
dei verbali di gara e di tutti gli atti della
procedura;
e per la condanna del Comune al risarcimento del danno
in forma specifica ovvero per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune
di Bisceglie e di Camassambiente s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre
2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio
Pappalepore, Massimo Ingravalle e Francesco Silvio Dodaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con bando pubblicato il 29 luglio 2011, il Comune di
Bisceglie ha indetto una procedura aperta per l’affidamento settennale del
servizio di igiene urbana, di importo presunto annuo pari ad euro 3.813.961,62
(comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro
26.215,54), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Con il ricorso principale ritualmente notificato il 23
aprile 2012, l’a.t.i. Si.Eco. s.p.a. (seconda classificata) impugna la
determinazione dirigenziale n. 278 del 23 marzo 2012, recante l’aggiudicazione
definitiva del servizio in favore della Camassambiente s.p.a. (quale
cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source s.p.a., prima classificata
ed aggiudicataria provvisoria).
In pendenza del giudizio, il Comune di Bisceglie ha
adottato la determinazione dirigenziale n. 471 del 23 maggio 2012, con cui ha
parzialmente annullato in autotutela la precedente determinazione n. 278 del 23
marzo 2012, al fine di accertare il possesso da parte della Camassambiente
s.p.a. di tutti i requisiti generali e speciali prescritti dalla legge e dal
bando di gara.
Esaurita l’istruttoria, il Comune ha confermato
l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Camassambiente s.p.a. con
determinazione dirigenziale n. 506 del 7 giugno 2012, che l’a.t.i. Si.Eco.
s.p.a. impugna mediante motivi aggiunti ritualmente notificati il 22 giugno
2012.
Le censure dedotte dalla ricorrente possono così
riassumersi:
1) violazione degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 163
del 2006, violazione del bando di gara ed eccesso di potere sotto molteplici
profili: il Comune avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei requisiti di
qualificazione in capo alla Intini Source s.p.a. (prima classificata ed
aggiudicataria provvisoria) ed alla Camassambiente s.p.a. (cessionaria
d’azienda ed aggiudicataria definitiva); avrebbe omesso di rilevare
l’incompletezza delle dichiarazioni rese dagli amministratori della
Camassambiente s.p.a. ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
avrebbe omesso di verificare se il contratto stipulato tra Intini Source s.p.a.
e Camassambiente s.p.a. con atto notarile rep. 26549 del 22 novembre 2011 fosse
qualificabile come effettiva cessione del ramo d’azienda;
2) violazione del bando di gara ed eccesso di potere
sotto molteplici profili: la Intini Source s.p.a. non avrebbe inserito nella
busta “B – offerta economica” l’elencazione dei prezzi unitari di riferimento
di cui all’allegato D del capitolato speciale d’appalto, contravvenendo a
quanto disposto a pena d’esclusione a pag. 9 del disciplinare di gara;
3) violazione del bando di gara, violazione degli
artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici
profili: sia la Intini Source s.p.a. che la Camassambiente s.p.a. avrebbero omesso
di sottoscrivere il capitolato speciale d’appalto in ogni pagina,
contravvenendo a quanto disposto a pena d’esclusione a pag. 7 del disciplinare
di gara; inoltre, la Intini Source s.p.a. non avrebbe specificato nella propria
offerta i costi interni della sicurezza;
4) violazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del
2008, violazione dell’art. 9 della legge n. 183 del 2011, violazione delle
norme di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la
Camassambiente s.p.a. sarebbe affidataria diretta del servizio di igiene urbana
presso lo stesso Comune di Bisceglie, sulla base di provvedimenti adottati
nell’anno 2012 e senza possedere le necessarie iscrizioni all’Albo, ed in tale
situazione non avrebbe potuto concorrere all’aggiudicazione del servizio;
5) violazione dei principi generali in materia di
procedure ad evidenza pubblica ed eccesso di potere sotto molteplici profili:
la commissione di gara non avrebbe dato atto delle cautele adottate per la
custodia dei plichi contenenti le offerte.
La ricorrente chiede altresì la condanna del Comune di
Bisceglie al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione
del servizio, ovvero per equivalente nella misura del 10% dell’importo a base
d’asta.
Si sono costituiti, chiedendo il rigetto
dell’impugnativa, il Comune di Bisceglie e la controinteressata Camassambiente
s.p.a.; quest’ultima ha notificato in data 24 maggio 2012 ricorso incidentale,
volto a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’a.t.i.
Si.Eco. s.p.a. e del disciplinare di gara, per motivi così rubricati:
I) violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006:
la capogruppo Si.Eco. s.p.a. e la mandante Consorzio Gema avrebbero costituito
un raggruppamento temporaneo di tipo misto orizzontale – verticale, senza
indicare nell’offerta la suddivisione delle prestazioni scorporabili e le
corrispondenti quote percentuali di partecipazione;
II) violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del
2006, violazione dell’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed eccesso di potere
sotto molteplici profili: la mandante Consorzio Gema sarebbe priva
dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 –
classe C;
III) violazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163 del
2006, violazione del bando di gara ed eccesso di potere sotto molteplici
profili: la mandante Consorzio Gema non avrebbe dimostrato il possesso della
certificazione di qualità UNI ISO 14000, necessaria per beneficiare del dimezzamento
della cauzione provvisoria;
IV) violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del
2006: il disciplinare di gara sarebbe illegittimo, ove inteso nel senso di
obbligare i concorrenti, a pena d’esclusione, ad elencare i prezzi unitari di
riferimento di cui all’allegato D del capitolato speciale d’appalto, così come
affermato dalla ricorrente principale.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanze di
questa Sezione n. 346 del 31 maggio 2012 e n. 578 del 26 luglio 2012 (la
seconda confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con
ordinanza n. 3670 del 12 settembre 2012).
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica
udienza del 5 dicembre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il primo nucleo di censure, introdotto con il
ricorso principale ed implementato con i motivi aggiunti, attiene alla verifica
svolta dal Comune di Bisceglie sul possesso dei requisiti generali e speciali
di ammissione da parte della Intini Source s.p.a. (prima classificata ed aggiudicataria
provvisoria) e della Camassambiente s.p.a. (cessionaria d’azienda ed
aggiudicataria definitiva).
1.1. La ricorrente contesta, in primo luogo, il
difetto assoluto d’istruttoria in relazione alla qualificazione della
Camassambiente s.p.a., alla quale il Comune ha definitivamente aggiudicato il
servizio, con la determinazione dirigenziale n. 278 del 23 marzo 2012, subito
dopo aver preso atto della cessione di ramo d’azienda intercorsa con la Intini
Source s.p.a.
Il ricorso, per tale profilo, va dichiarato
improcedibile.
Con determinazione dirigenziale n. 471 del 23 maggio
2012, il Comune ha infatti parzialmente annullato in autotutela la precedente
determinazione n. 278 del 23 marzo 2012, avviando la verifica sul possesso da
parte della cessionaria Camassambiente s.p.a. di tutti i requisiti generali e
speciali prescritti dalla legge e dal bando di gara e riconoscendo
esplicitamente la fondatezza di quanto contestato dall’odierna ricorrente.
1.2. Deve invece essere dichiarata irricevibile la
censura riferita alla mancata verifica dei requisiti di qualificazione nei
confronti della Intini Source s.p.a., introdotta per la prima volta soltanto
con i motivi aggiunti notificati in data 22 giugno 2012.
L’asserito difetto d’istruttoria, ove sussistente,
risalirebbe infatti all’originario provvedimento di aggiudicazione definitiva
del 23 marzo 2012, per il quale non consta che il Comune abbia riconosciuto
tale vizio in sede di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (disposto,
come si è detto, con successivo provvedimento del 23 maggio 2012, motivato in
relazione alla mancata verifica della posizione della Camassambiente s.p.a.).
La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto
tempestivamente dedurre il motivo entro il termine decadenziale di trenta
giorni dalla conoscenza del primo provvedimento di aggiudicazione definitiva.
1.3. Per il resto, il motivo è infondato per le
considerazioni già sommariamente espresse dal Collegio nella fase cautelare. Ed
infatti:
- l’iscrizione della Camassambiente s.p.a. all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie e classi richieste dal bando, è
stata disposta dalla Sezione Regionale della Puglia con deliberazione del
giorno 11 aprile 2012, anteriore all’aggiudicazione definitiva disposta dal
Comune con determinazione dirigenziale n. 506 del 7 giugno 2012 (si vedano i
documenti n. 35 e n. 41, depositati dalla difesa comunale il 23 luglio 2012);
- la verifica circa l’assenza di cause d’esclusione a
carico degli amministratori di Camassambiente s.p.a., ai sensi dell’art. 38 del
d.lgs. n. 163 del 2006, ed in particolare nei confronti del presidente Raffaele
Chiapperini, dell’amministratore delegato Domenico Cocola, del responsabile
tecnico Vittorio Serra e del direttore tecnico Gaetano Nacci, è stata
positivamente esperita dalla stazione appaltante (si veda il documento n. 38,
depositato dalla difesa comunale il 23 luglio 2012);
- il contratto di cessione di ramo d’azienda rep.
26549 del 22 novembre 2011, stipulato tra Intini Source s.p.a. e Camassambiente
s.p.a., resta indenne dalla censura avanzata in termini del tutto generici
dalla ricorrente, considerato che non può dubitarsi della liceità della
clausola negoziale che escluda l’accollo dei debiti aziendali pregressi da parte
della società cessionaria, ai sensi dell’art. 2560 cod. civ. (cfr. TAR Puglia,
Bari, sez. I, 15 gennaio 2009 n. 77 e la giurisprudenza ivi richiamata).
2. E’ ugualmente infondato il secondo motivo, con il
quale la ricorrente afferma che la Intini Source s.p.a. non avrebbe inserito
nella busta “B – offerta economica” l’elenco analitico dei prezzi unitari di
riferimento per mezzi, attrezzature e personale di cui all’allegato D del
capitolato speciale d’appalto, in violazione di quanto prescritto a pena d’esclusione
dal disciplinare di gara.
I costi unitari relativi alla manodopera sono stati
puntualmente indicati dalla Intini Source s.p.a. nel capitolo II dell’elaborato
denominato “relazione economica”, inserito della busta contenente l’offerta
economica; i prezzi unitari delle attrezzature e dei materiali di consumo sono
stati parimenti indicati nei capitoli III e IV dello stesso elaborato (si veda
il documento n. 24, depositato dalla difesa comunale il 28 maggio 2012).
In tal modo, l’impresa aggiudicataria ha
sostanzialmente adempiuto a quanto richiesto dal disciplinare di gara, ponendo
a disposizione della commissione di gara tutti gli elementi tecnico-economici
necessari per la valutazione dell’offerta e per la compiuta assunzione degli
obblighi nascenti dal capitolato d’appalto: la stazione appaltante non avrebbe
potuto legittimamente escluderla a causa del mancato utilizzo dello schema
allegato al capitolato speciale, come invece preteso dalla ricorrente,
trattandosi al più di una mera irregolarità formale inidonea a determinare
incertezza assoluta sul contenuto economico dell’offerta ai sensi dell’art. 46,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.
3. E’ infondato nel merito e va respinto anche il
terzo ordine di censure, con cui la ricorrente deduce la violazione della lex
specialis di gara e degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006
poiché, a suo dire, la Intini Source s.p.a. e la Camassambiente s.p.a. non
avrebbero sottoscritto il capitolato speciale d’appalto in ogni pagina e,
inoltre, la Intini Source s.p.a. non avrebbe specificato nella propria offerta
i costi interni della sicurezza.
In contrario, è sufficiente rilevare:
- che la Intini Source s.p.a. ha allegato alla propria
offerta copia del capitolato d’appalto sottoscritto in ogni pagina (si veda il
documento n. 26, depositato dalla difesa comunale il 28 maggio 2012);
- che il bando di gara determinava in via preventiva
l’ammontare degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, ma
non obbligava i concorrenti a quantificarli espressamente nell’offerta
economica;
- che, per tale profilo, non può esser dubbia la
qualificazione giuridica del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti
urbani come servizio pubblico locale a rilevanza economica (cfr., tra molte,
Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 n. 7058; A.V.C.P., deliberazione 17
giugno 2009 n. 53) sottratto, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006,
all’applicazione integrale della disciplina contenuta nel Codice dei contratti
pubblici e nel Regolamento di attuazione, ivi compresa la norma relativa
all’indicazione obbligatoria dei costi per la sicurezza aziendale all’interno
dell’offerta economica, della quale la ricorrente denuncia la violazione.
4. Quanto, poi, all’asserita violazione del divieto di
affidamento posto dall’art. 4, comma 33, del decreto legge n. 138 del 2011, non
può che rilevarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 20
luglio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 4,
sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive
modificazioni.
Venuta meno la norma di legge che si pretende violata,
con effetto retroattivo sui rapporti non ancora esauriti, il motivo deve essere
respinto.
5. Infine, è infondata e va respinta l’ultima delle
censure avanzate dalla ricorrente, secondo cui la commissione di gara non
avrebbe dato atto delle cautele adottate per la conservazione e la custodia dei
plichi contenenti le offerte.
Nei verbali di gara, la commissione ha diligentemente
descritto le operazioni di apertura e successiva sigillatura della buste (si
vedano i documenti n. 10-ss., depositati dalla difesa comunale il 28 maggio
2012).
D’altronde, secondo un costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa, la mancata o insufficiente indicazione nei
verbali delle modalità di conservazione dei plichi e dei documenti non
costituisce di per sé causa di illegittimità dell’intera procedura, in assenza
di ulteriori indizi dell’avvenuta manomissione o alterazione degli atti di
gara, che nella fattispecie la ricorrente non ha fornito (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 7 luglio 2011 n. 4055; Id., sez. III, 13 maggio 2011 n. 2908).
6. Accertata la legittimità dei provvedimenti
impugnati e delle decisioni assunte dalla stazione appaltante, anche la domanda
di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente è respinta.
7. Il ricorso incidentale proposto dalla
Camassambiente s.p.a. è improcedibile per difetto d’interesse.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore del
servizio e dell’attività difensiva svolta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, così provvede:
- quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti,
li dichiara in parte improcedibili ed irricevibili ed in parte li respinge, nei
sensi di cui in motivazione;
- quanto al ricorso incidentale, lo dichiara
improcedibile.
Condanna la Si.Eco. s.p.a. al pagamento delle spese di
giudizio in favore del Comune di Bisceglie e di Camassambiente s.p.a., a
ciascuno nella misura di euro 10.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di
legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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