APPALTI:
sulla modificazione soggettiva del concorrente dalla fase di prequalifica a quella di effettiva partecipazione alla gara
sulla modificazione soggettiva del concorrente dalla fase di prequalifica a quella di effettiva partecipazione alla gara
(Cons. St., Sez. III, sentenza del 5 marzo 2013 n.1328)
Massima
Il Consiglio di Stato,
sez. III, con la sentenza n. 1328 del 5 marzo 2013, ha affermato la possibilità
per il concorrente di modificare la forma di partecipazione alla gara, rispetto
a quanto indicato in fase di prequalifica.
Nel caso preso ad esame,
in fase di prequalifica, il concorrente richiedeva l’invito alla procedura
attraverso la forma del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese,
mentre all’atto della partecipazione mutava forma (consorzio anziché RTI) e
composizione, risultando differente uno dei tre partecipanti al raggruppamento.
Contrariamente alle deduzioni della ricorrente, il Collegio riteneva che tale
facoltà non fosse assolutamente preclusa dal bando di gara, il quale, nello
specificare il vincolo della forma giuridica “come da domanda di
partecipazione”, avrebbe fatto riferimento non alla fase di prequalifica ma a
quella di effettiva partecipazione alla gara. Inoltre il Consiglio di Stato ha
osservato come, a prescindere dalla formulazione della lex specialis, sia la stessa
normativa specifica sul tema a consentire tale evenienza: gli art. 37, comma 9
e 12, e 51 del Codice dei contratti, nonché la normativa comunitaria di
riferimento a consentire agli operatori che concorrono alle procedure
di gara le modifiche della veste giuridica assunta inizialmente, quantomeno
fino alla presentazione delle offerte. E ciò avrebbe dovuto ritenersi
pacificamente applicabile al caso sotto esame in cui la nuova compagine del
raggruppamento, sotto il profilo dei requisiti posseduti, si palesava
addirittura più garantistica per la amministrazione pubblica rispetto a quella
originaria.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2012,
proposto da:
S2i Italia srl in proprio e quale mandataria di costituendo rti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Paolo Caruso, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n.5;
S2i Italia srl in proprio e quale mandataria di costituendo rti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Paolo Caruso, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n.5;
contro
Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Rosa Maria
Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
nei confronti di
Consorzio Cosisan costituito dalle Società Ised
spa.,A.R.C. srl e Siti srl in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Cancrini, con domicilio
eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, n.13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE I TER
n. 06436/2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione
Lazio e del Consorzio Cosisan;
Visto l’appello incidentale del consorzio Cosisan;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio
2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Manzi,
Privitera e Piselli su delega di Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La società S2i Italia s.r.l in qualità di capogruppo
di un raggruppamento temporaneo di imprese (d’ora in poi per comodità rti)
aveva impugnato davanti al Tar del Lazio, sede di Roma, la aggiudicazione in
favore del consorzio Cosisan della gara indetta dalla regione Lazio per
l’affidamento di acquisizione ottica delle immagini e logistica per le ricette
farmaceutiche e specialistiche.
Sosteneva nel ricorso che la gara fosse stata
illegittimamente aggiudicata al consorzio con evidenti errori di calcolo e di
attribuzione di punteggi alla offerta tecnica ed ancor prima il consorzio
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché aveva mutato la forma giuridica
di partecipazione rispetto a quella utilizzata in fase di prequalifica e perché
era privo dei requisiti tecnico-finanziari che il consorzio avrebbe dovuto
possedere in proprio nonché per avere prodotto una dichiarazione di
ripartizione di attività generica e dunque non valida. Si costituiva in
giudizio sia la regione Lazio che il consorzio Cosisan, quest’ultimo proponeva
ricorso incidentale con il quale, con i primi quattro motivi, lamentava la
mancata esclusione dalla gara del rti S2i Italia mentre con il quinto motivo,
in via subordinata e condizionata all’accoglimento del terzo motivo del ricorso
principale, impugnava la lex specialis di gara ove ritenuta
preclusiva alla modifica della forma di partecipazione adottata in fase di
prequalifica.
Con ordinanza istruttoria n.3487 del 17.4.2012 il Tar
del Lazio, ai fini dell’esame del primo motivo di ricorso incidentale, chiedeva
alla regione Lazio di produrre una documentata relazione sulla comprova del
requisito economico finanziario da parte della Sikelia s.p.a. mandante del rti
S2i Italia.
Acquisita la documentazione richiesta, con la sentenza
n.6436/2012 il Tar Lazio respingeva sia il ricorso incidentale proposto dal
Consorzio Cosisan che il ricorso principale, compensando le spese di lite;
pertanto la gara rimaneva aggiudicata al consorzio Cosisan.
Con ricorso in appello affidato a notifica in data
15.10.2012 il rti S2i Italia ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tar
contestando la reiezione e la parziale trattazione dei motivi nn.2, 3, 4 e 5
del ricorso al Tar e riproponendo il motivo n. 1 non esaminato.
Con appello incidentale affidato a notifica il
15.11.2012 anche il consorzio Cosisan impugnava la medesima sentenza del Tar
Lazio riproponendo le censure del ricorso incidentale respinte dal Tar.
Si è costituita anche la Regione Lazio chiedendo il
rigetto degli appelli sia principale che incidentale.
Sono state depositate ulteriori memorie difensive sia
da parte della appellante principale che ha specificato che intende ottenere
unitamente all’annullamento degli atti impugnati, la dichiarazione di
inefficacia retroattiva delle eventuale contratto nelle more stipulato e la
aggiudicazione del contratto ovvero il subentro per la durata del contratto
posto a gara (mesi 36) o in alternativa il risarcimento del danno equivalente,
sia da parte della appellante incidentale.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2013 la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La Sezione ritiene di dare priorità all’esame
dell’appello principale del rti facente capo a S2i Italia rispettando l’ordine
di trattazione seguito dal Tar che ha esaminato per primo il terzo motivo del
ricorso in primo grado (punto sub A dell’appello).
Al riguardo occorre osservare in punto di fatto che
allo scadere del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
gara, 11 ditte avevano chiesto di essere ammesse alla fase di prequalifica e
fra queste il costituendo rti composto da Ised s.p.a. (mandataria) e A.r.c.
s.r.l. ed il costituendo rti composto da S2i Italia s.r.l. (mandataria), e
Imput Data s.r.l. nonché Sistemi Informativi s.p.a..
Delle 11 ditte invitate solo tre presentavano offerta
e cioè il costituito consorzio Cosisan (ex costituendo rti. fra Ised s.p.a. e
A.r.c. s.r.l., che rispetto alla fase di pre-qualifica aveva mutato forma e
composizione, il costituendo rti composto da S2i Italia s.r.l. e Imput Data
s.r.l. e Sikelia service s.r.l. (ex costituendo r.t.i. composto da S2i Italia
s.r.l., e Imput Data s.r.l. nonché Sistemi Informativi s.p.a) che dunque,
rispetto alla fase di pre-qualificazione, aveva mutato composizione ed un terzo
costituendo rti.
In esito alla valutazione delle offerte il consorzio
aggiudicatario Cosisan otteneva 57,33 punti all'offerta tecnica e 34,27
all'offerta economica, in tutto 91,60 punti mentre il raggruppamento S2i Italia
otteneva 50,84 punti all'offerta tecnica e 40 punti all'offerta economica, in
tutto 90,84 punti, posizionandosi al secondo posto.
Quest’ultimo raggruppamento, con il terzo motivo del
ricorso in primo grado, prospettava la violazione della regola dell’immodificabilità
soggettiva dei partecipanti alla gara e, per l’effetto, l’illegittimità
dell’ammissione dell’offerta del consorzio Cosisan che non aveva partecipato
alla fase di pre-qualifica e rispetto a questa aveva mutato non solo
composizione ma anche forma giuridica da costituendo rti a consorzio
costituito.
Secondo il ricorrente in primo grado tale
modificazione soggettiva non era consentita dalla lex specialis,
prevedendo il bando di gara, al punto III.1.3. “Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: come
da domanda di partecipazione”.
Il paragrafo 3, pag.8, della lettera di invito avrebbe
previsto poi la sola modificazione della composizione di un rti ma “..senza
modificare il ruolo della impresa mandataria (capogruppo)”, non dunque
la modifica della forma giuridica di partecipazione relativamente ad un
consorzio.
Quindi le società ISED e Arc che avevano partecipato
alla fase di prequalifica come rti costituendo con mandataria ISED non
avrebbero potuto presentare l’offerta come consorzio costituito, che dava vita
a un centro di imputazione di diritti e interessi ulteriore rispetto alle
imprese consorziate e non consentiva di individuare mandanti o mandatari o una
impresa capogruppo
Erroneamente quindi la commissione di gara avrebbe
dichiarato che una simile offerta del consorzio Cosisan era consentita dal
bando di gara.
Il raggruppamento S2i Italia impugnava anche la
lettera invito, nell’ipotesi in cui fosse stata interpretata nel senso di
consentire la modifica della forma giuridica del concorrente tra la fase di
prequalifica e la gara in senso stretto, così svilendo la prima fase di gara e
riducendo le garanzie della amministrazione attraverso l’introduzione in gara
di nuovi soggetti i cui requisiti non erano stati previamente presi in
considerazione.
2. Il Tar respingeva il motivo richiamando sia il
bando che la lettera invito che consentivano al concorrente di mutare, rispetto
a quanto dichiarato in sede di prequalifica, la forma di partecipazione alla gara
e più in generale i principi rivenienti dagli artt. 37 c.9, 12 e 51 del codice
degli appalti.
Da tali norme emergerebbe un preciso indirizzo
legislativo volto a favorire il fenomeno del raggruppamento associativo o
consortile e ad individuare la presentazione dell'offerta come momento della
procedura da cui far decorrere il divieto di modificabilità soggettiva della
composizione dei partecipanti, divieto che non opererebbe per la fase di
prequalificazione (C.d.S., sez. V 31 maggio 2011 n. 3256; sez. VI, 20 febbraio
2008, n. 588).
3. La Sezione ritiene di condividere le argomentazioni
del primo giudice.
Va premesso che la stessa stazione appaltante aveva
consentito, prima della presentazione delle offerte, la modificazione
soggettiva de quo, infatti in vista della presentazione delle
offerte era stata posta alla Regione una richiesta di chiarimenti in merito
alla possibilità “per un concorrente qualificato e invitato quale RTI
costituendo di presentare l’offerta come consorzio costituito dalle stesse
imprese costituenti il RTI con l’aggiunta di altre imprese” e la
Regione aveva confermato la possibilità di tale modifica (risposta al quesito
n.32) interpretando in tale senso il bando e la lettera di invito.
Del resto, la disposizione richiamata dal rti S2i Italia
sia del bando di gara (paragrafo III.3.), sia della lettera di invito (pag.8),
non avevano affatto carattere preclusivo nei confronti del mutamento della
forma giuridica di partecipazione in consorzio.
Il bando non prevedeva un siffatto divieto limitandosi
a stabilire che la forma giuridica sarebbe stata “..come da domanda di
partecipazione” ; pertanto il bando doveva essere messo in relazione
al paragrafo 4 della lettera di invito che prevedeva che in caso di mutamento
della forma di partecipazione alla gara, l’impresa avrebbe
dovuto presentare una nuova domanda di partecipazione.
La lettera di invito prevedeva che “… è
ammessa la modifica delle unità concorrenti qualificate nella prima fase della
gara..” salvo poi fare alcune esemplificazioni senza valore tassativo
tra cui quella della modifica di un rti partecipante in sede di prequalifica
richiamta dalla appellante.
Ma oltre alle previsioni della lex specialis non
preclusive della forma giuridica di partecipazione, deve rilevarsi, su un piano
generale, che sia dagli articoli 37 (co.9 e 12) e 51 del codice dei contratti,
sia dalla normativa comunitaria di riferimento, emerge la indifferenza
dell’ordinamento, alla veste giuridica a mezzo della quale gli operatori
concorrono alle procedure di gara ed alle eventuali modifiche della veste
assunta inizialmente, quanto meno fino alla presentazione delle offerte.
In particolare l’articolo 37 co.9 e 12 del codice
degli appalti consente espressamente che l’operatore prequalificatosi modifichi
il proprio profilo soggettivo in vista della gara, sempre che detta modifica
intervenga prima della presentazione delle offerte e sempre che la stessa non
risulti preordinata a sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta medio
tempore o esistente ab origine (Cons. Stato, IV
n.4327/2010 e n.4327/2010). In specie l’art. 37 co.9 denunzia la volontà del
legislatore di individuare nella presentazione dell’offerta, il momento a
partire dal quale sorge il divieto di modificazione soggettiva della
composizione dei partecipanti alla gara, l’art. 37 co.12 consente la
possibilità di mutare forma giuridica tra prequalifica e gara là dove consente
che il concorrente prequalificatosi nella veste di operatore singolo, possa poi
partecipare in forma associata e dunque in una forma giuridica diversa da
quella originaria.
L’articolo 51 del codice dei contratti ha rafforzato
l’autonomia organizzativa dei concorrenti per la partecipazione alle gare
sancendo la configurabilità di fenomeni di successione nella titolarità della
posizione del concorrente, offerente o aggiudicatario a fronte di specifiche
vicende soggettive.
Identiche, se non più pregnanti indicazioni, si
rinvengono nella normativa comunitaria (art. 4 co.2 Dir. CE 18/2004) che
prevede espressamente che: “Ai fini della presentazione di una offerta o di
una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono
esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica
specifica”.
Deve anche sottolinearsi che vi è una contiguità
sostanziale tra la figura del rti e del consorzio ordinario derivante dalla
lettera dell’art. 34 co. 1 lett. e) del codice degli appalti, per il quale ai
consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell’art. 37 che ha disciplinato
in maniera congiunta i due istituti, per cui la possibilità di modifica della
forma associativa prevista espressamente dalla lex specialis di
gara, non poteva non estendersi anche ai consorzi ordinari. I due istituti
infatti condividono la stessa ratio diretta a cumulare i
requisiti di qualificazione dei diversi operatori raggruppati o consorziati in
vista della partecipazione ad una specifica gara consentendo il cumulo dei
requisiti di qualificazione mentre il differente tipo di rapporto che lega gli
operatori raggruppati e consorziati non è idoneo a fondare una diversa disciplina
di gara e a differenziare il trattamento da destinare all’una o all’altra
figura.
Si aggiunga poi che nel caso di specie la modifica
della forma giuridica non era preordinata a sopperire a carenze dei requisiti
generali o speciali in capo alle imprese prequalificatesi poi confluite nel
consorzio in quanto l’aggiunta nella compagine della società Siti rispetto alle
imprese originariamente invitate aveva la finalità di acquisire l’apporto di
ulteriori requisiti comunque già posseduti ab initio dalle
imprese prequalificatesi risolvendosi in una maggiore garanzia per la stazione
appaltante.
Appare quindi non condivisibile la tesi prospettata
dall’appellante intesa a restringere il mutamento della forma giuridica di
partecipazione ai soli rti e anzi la lex specialis, ove
interpretata nel senso auspicato dall’appellante principale, risulterebbe
illegittima ponendo inutili limiti alle capacità concorrenziali e
imprenditoriali in specie limitando la facoltà delle imprese di scegliere e
utilizzare gli strumenti aggregativi più idonei.
4. Nel punto sub B) dell’appello viene reiterato il
quarto motivo del ricorso principale in primo grado con il quale si era
sostenuto che l’aggiudicatario consorzio avrebbe dovuto essere escluso dalla
gara per mancato possesso dei requisiti tecnici finanziari di partecipazione
attesa la sua natura di consorzio stabile e non di consorzio ordinario e perché
esecutore diretto del servizio.
Secondo l’appellante erroneamente il Tar avrebbe
qualificato il consorzio Cosisan come consorzio ordinario ritenendo applicabili
le disposizioni di cui all’art.37 codice appalti e dunque le norme valide per
le associazioni temporanee di imprese valorizzando quale dato decisivo il fatto
che lo statuto del consorzio prevede la responsabilità solidale dei consorziati
nei confronti della stazione appaltante. Quanto al regime di responsabilità
esterna che il Tar ha ritenuto decisivo ai fini della qualificazione giuridica
ordinaria del consorzio Cosisan rileva la appellante che la previsione
statutaria di responsabilità solidale dei consorziati è propria anche del
consorzio stabile essendo stata già affermata nell’art. 36 co.2 del codice e
specificata dall’art. 94, co.1 del regolamento di attuazione posto dal DPR
207/2010.
La appellante principale sottolinea che ai fini della
individuazione di un consorzio stabile occorre effettuare una indagine
sostanzialistica mirata alla individuazione dell’intento di istituire una
organizzazione comune prolungata nel tempo e non occasionale e limitata alla
esecuzione di una singola commessa.
Poiché il consorzio Cosisan aveva dichiarato di
svolgere direttamente le più significative prestazioni della commessa, proprio
tale svolgimento diretto di prestazioni avrebbe innalzato il grado di autonomia
del consorzio a centro di imputazione di interessi come vero e proprio
consorzio-impresa (consorzio stabile), come tale, tenuto a dimostrare il
possesso dei requisiti tecnico finanziari in proprio senza possibilità di fare
ricorso a tale fine ai requisiti delle imprese consorziate.
5. Ritiene la Sezione tuttavia che nessuno degli
elementi indicati dall’appellante principale e rinvenibili nel consorzio
Cosisan sia incompatibile con la natura di consorzio ordinario. Ed infatti al
riconoscimento di tale forma giuridica non osta, né la circostanza che il
Cosisan sia stato costituito con durata sino al 31.12.2020, né la circostanza
che sia iscritto nel Registro delle Imprese di Roma, né che abbia dichiarato di
svolgere direttamente, attraverso il proprio apparato organizzativo costituito
da personale distaccato delle imprese consorziate in quota proporzionale alle
quote di partecipazione al Consorzio stesso, alcune delle attività oggetto del
servizio appaltato, né che sia abilitato, attraverso l’ufficio di cui
all’art.2612 del cod. civ., ad interloquire con la stazione appaltante.
Di contro, depone nel senso della natura ordinaria del
consorzio Cosisan la circostanza che esso nasca non per concorrere ad ogni tipo
di appalti indetti da qualunque stazione ma, esclusivamente, per concorrere
agli appalti indetti dalla regione Lazio o ad enti ad essa riconducibili,
aventi ad oggetto le sole attività inerenti al controllo della spesa
farmaceutica e specialistica.
Siffatta limitazione qualitativa e soggettiva si pone
in contrasto con la finalità del consorzio stabile e la avvicina a quella del
consorzio ordinario di concorrenti, soggetto costituito al fine di consentire
la partecipazione congiunta delle imprese consorziate ad una serie limitata di
appalti.
Si aggiunga poi che il consorzio è statutariamente
dotato non di un’impresa, ma da un’organizzazione comune dei mezzi necessari
per soddisfare ai requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed
operativo richiesti dalle caratteristiche delle opere o dei servizi affidati
dagli enti pubblici committenti e che lo stesso provvede, per conto e
nell’interesse dei consorziati e non anche per conto e nell’interesse proprio,
alla partecipazione ed esecuzione dei bandi di gara indetti ed aggiudicati
dalla regione Lazio e dagli enti ad essa strumentali nel settore specifico
sanitario.
Sul regime di regime di responsabilità dei consorzi
stabili, l’art. 36 co.2 del codice appalti prevede che la solidarietà riguarda
il consorzio e le singole imprese consorziate, eventualmente dallo stesso
consorzio designate come esecutrici, ferma restando la facoltà dello stesso
consorzio stabile di eseguire in proprio tutte le prestazioni di appalto senza
alcun coinvolgimento né correlata responsabilità da parte di alcun consorziato
(art. 94 co.1 DPR 207/2010).
Nel caso del consorzio Cosisan invece è
statutariamente prevista la sola responsabilità solidale dei consorziati per
l’esecuzione dei lavori o dei servizi assunti dalla committenza pubblica
(art.4). Se si fosse trattato di un consorzio stabile, una responsabilità
solidale avrebbe potuto interessare solamente il consorzio stesso e le ditte
esecutrici del servizio appaltato con le quali il consorzio stabile, a mente
dell’art.36 c.5 del codice appalti, avesse dichiarato di concorrere. Tanto
invece non accade con riferimento al consorzio Cosisan in cui, nei confronti
della committenza pubblica, lo statuto prevede, in ogni caso, la partecipazione
di tutti i consorziati ai servizi aggiudicati e prevede, in misura
proporzionale alle quote di partecipazione al consorzio, la responsabilità
solidale di tutti i consorziati, non compatibile con lo schema del consorzio
stabile.
Anche tale motivo di appello deve quindi essere
respinto e confermate le argomentazioni del Tar.
6.Al punto sub C) l’appellante principale insiste
sulla fondatezza del quinto motivo del ricorso in primo grado, di invalidità
della dichiarazione di ripartizione attività allegata alla offerta economica
del consorzio in quanto questa non avrebbe consentito di determinare
l’effettiva misura dell’attività svolta dalle singole consorziate.
Il Tar nel respingere il motivo ha ritenuto che il
consorzio avesse esplicitato tale misura nella dichiarazione relativa alla
ripartizione del servizio atteso che ciascuna attività sarebbe stata svolta "dai
soci in quota proporzionale alle quote di partecipazione al consorzio
medesimo", quote deducibili con immediatezza dall'atto
costitutivo del consorzio presentato in sede di offerta.
La appellante principale osserva che il Tar si sarebbe
limitato a prendere in considerazione una sola delle dichiarazioni e in specie
quella relativa alla attività di controllo. Se infatti in tale dichiarazione si
potrebbe dedurre che le attività di controllo sarebbero state svolte dai soci
in misura corrispondente alla partecipazione al consorzio, la stessa deduzione
non poteva valere per le prime due dichiarazioni non risultando chiaro se la
forza lavoro utilizzata per “acquisizione ottica delle immagini e logistica
delle ricette” e “integrazione manuale dei dati” provenisse
esclusivamente dal personale delle consorziate o se vi avesse concorso anche
personale alle dirette dipendenze del consorzio.
In sostanza la dichiarazione non consentiva di
risalire alle quote percentuali di esecuzione delle prestazioni da parte dei
singoli consorziati e del consorzio stesso con conseguente insanabile
genericità e invalidità della offerta in violazione dell’art. 37 co.4 e 13 del
codice appalti.
7. Anche tale censura non merita accoglimento.
La dichiarazione in esame, come prima evidenziato,
aveva precisato in relazione a ciascuna attività che le prestazioni sarebbero
state svolte “dai soci in quota proporzionale alle quote di partecipazione
al consorzio medesimo”. Poiché tali quote erano state rese note in sede di
partecipazione la dichiarazione doveva considerarsi completa anche in relazione
alle prime due dichiarazioni in cui si attestava che le relative prestazioni
sarebbero state svolte attraverso “organico composto da personale distaccato
dei soci in quota proporzionale alle quote di partecipazione al consorzio”.
In sostanza, diversamente da quanto affermato
nell’appello, era certamente agevole individuare quali soggetti e con quali
mezzi sarebbero stati realizzati i servizi affidati e su chi avrebbero gravato
gli obblighi contrattuali.
8. Nel punto sub D) l’appellante reitera il secondo
motivo di ricorso principale respinto dal Tar, di violazione delle modalità di
aggiudicazione di cui al par. 6 della lettera di invito: errore di calcolo dei
punteggi relativi alla offerta tecnica per indebita approssimazione al
centesimo delle medie aritmetiche provvisorie; con riferimento a tale censura
in via subordinata l’appellante deduce la illegittimità in parte qua delle
lettera di invito.
Nel punto sub E) dell’appello viene poi riprodotto il
primo motivo di ricorso principale non esaminato dal Tar, di violazione delle
modalità di aggiudicazione di cui al par. 6 della lettera di invito riferito al
criterio 1.H riguardante “Tempistica e modalità indicata per
l’assunzione dei lavoratori impiegati presso il gestore del precedente servizio”.
Per tale criterio il consorzio Cosisan aveva ricevuto il massimo del punteggio
mentre un punteggio inferiore era stato attribuito al rti S2i Italia.
Il Tar ha rilevato preliminarmente (parte IV, pag. 43)
che solo l’accoglimento di entrambe le censure avrebbe consentito al rti S2i
Italia di superare la c.d. “prova di resistenza” sottolineando che
quandanche si fosse accordato alla ricorrente il punteggio massimo da essa
reclamato con la prima censura, il rti sarebbe risultato in ogni caso, separato
da 0,68 punti rispetto al consorzio che avrebbe conservato l’aggiudicazione
dell’appalto.
9. Tale punto della sentenza non è stata impugnato in
parte qua ed è passato in giudicato dovendosi ritenere quindi
incontestabile il calcolo effettuato dal primo giudice della “prova di
resistenza” con l’effetto che la seconda censura dedotta dalla
appellante in primo grado (riportata nell’appello al punto sub D) potrebbe
essere esaminata solo nella ipotesi in cui fosse ritenuta fondata la prima
censura (riportata in appello al punto sub E) in quanto solo dall’accoglimento
di entrambe le censure la appellante potrebbe risultare aggiudicataria.
10. La Sezione ritiene di vagliare per prima tale
ultima censura.
Con tale censura il rti ha inteso dimostrare che
l’offerta dalla stessa presentata avrebbe meritato il massimo punteggio con
riguardo al criterio 1.H trattandosi di un criterio suscettibile di una
assegnazione di punteggi in via automatica e vincolata.
Si trattava di attribuire un punteggio fino ad un
massimo di punti 4 all’operatore economico che, come prima visto, avesse
proposto la migliore offerta in relazione a “Tempistica e modalità
indicata per l’assunzione dei lavoratori impiegati presso il gestore del
precedente servizio”.
La censura non merita accoglimento.
Ritiene la Sezione che non è condivisibile il
presupposto da cui muove la censura per cui tale punteggio avrebbe dovuto
conseguire in modo automatico e vincolato a prescindere da alcuna valutazione
tecnico-discrezionale dell’offerta da parte della commissione di gara. Ciò in
quanto le modalità di assunzione dei lavoratori impiegati presso il precedente
gestore differivano in maniera significativa in relazione alla tipologie di
contratto di lavoro utilizzati da parte del nuovo aggiudicatario, ai vari
livelli retributivi garantiti ai lavoratori, alle concrete modalità di impiego
di tali lavoratori full time o part tim,e ecc.
Sulle differenze delle varie modalità di assunzione
basti rilevare che il consorzio Cosisan nella offerta tecnica (pag. 140) aveva
previsto per sessanta persone già dipendenti del consorzio gli stessi tipi di
rapporti contrattuali di lavoro già in essere, per altre 13 persone,
l’assunzione alle stesse condizioni vigenti alla data in cui le stesse
sarebbero state rese disponibili da parte del loro attuale datore di lavoro.
D’altro, il rti S2i Italia aveva previsto nella
relazione tecnica (pag.98) per tutti i lavoratori “l’importo minimo
contrattuale come previsto per legge”, depauperato dunque di alcuni
elementi significativi come gli scatti di anzianità o altro.
Quel che si vuole sottolineare è che le modalità di
assunzione differivano notevolmente e giustificavano da parte della
commissione, contrariamente all’assunto della appellante, l’esercizio dei
poteri valutativi in relazione alla diversa modulazione e articolazione delle
varie modalità di assunzione, insindacabili da parte del giudice amministrativo
tanto più in relazione al limitato differenziale di punteggio attribuito alle
due offerte (4 punti a Cosisan e 3,32 punti a S2iItalia).
In ogni caso alcuni elementi sicuramente deponevano
per un maggiore pregio della offerta Cosisan, quanto meno per l’aspetto
retributivo offerto ai lavoratori, non legato al minimo contrattuale, alla
specificazione che si sarebbe trattato di assunzioni full time, alla
localizzazione dei lavoratori nell’ambito regionale a differenza dei lavoratori
S2i Italia adibiti anche a lavorazioni di ricette di altre regioni e quindi
potenzialmente soggetti a trasferimento.
Respinta quindi tale censura, deve ritenersi che la
appellante principale non abbia interesse all’esame dell’altra (di cui al punto
sub D), il cui accoglimento, per i motivi già evidenziati connessi alla “prova
di resistenza”, non le gioverebbe rimanendo comunque aggiudicataria la
appellata Cosisan.
11. In conclusione l’appello principale del rti S2i
Italia deve essere respinto con conferma della aggiudicazione al consorzio
Cosisan, l’appello incidentale del consorzio Cosisan può essere dichiarato
improcedibile per carenza di interesse.
12. Spese ed onorari in relazione alla peculiarità di
alcune delle questioni trattate possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza) definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal rti
facente capo a S2i Italia, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale
presentato dal consorzio Cosisan.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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