APPALTI:
Commissione giudicatrice e “seggio di gara”
(T.A.R. Lazio, Roma, III, 7 marzo 2013, n. 2456)
Massima
1. L’Adunanza Plenaria (n. 4 del 2011) ha
precisato che l’esame prioritario del ricorso incidentale c.d.
"paralizzante" deve essere svolto anche nel caso in cui il ricorrente
principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera
procedura mediante censure inerenti lo svolgimento delle operazioni di gara e anche
nel caso in cui sia stato impugnato il bando, indipendentemente dal numero dei
partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal
ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall'Amministrazione
resistente (Cons. Stato, A.P. n. 4/11 cit.; TAR Lazio, Sez. II, 26.6.12, n.
5822).
2. Dall’art. 84 del D.Lgs. n.
163/06 si ricava il principio dell’unicità della commissione di gara
in ordine alla generale attività valutativa, potendosi riservare agli
ordinari organi della stazione appaltante – qualificabile eventualmente come “seggio
di gara” – solo la verifica della documentazione amministrativa e dei
requisiti delle concorrenti, in quanto l’attività di valutazione e attribuzione
di punteggio costituisce un compito esclusivamente riservato all’unica
commissione istituita, con la conseguenza che è illegittimo l’operato
dell’amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle
risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto
principio di unicità, il quale permette l’affidamento ad eventuali “sottocommissioni”
solo di attività meramente preparatorie o istruttorie ma non quello di
attribuzione di punteggi (Tar Lazio, Sez. I bis, 5.4.11, n. 3009 e
già TAR Liguria, Sez. II, 17.1.02, n. 30).
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11353 del 2012, proposto da:
De Besi - Di Giacomo Spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con AON Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via P.L. da Palestrina, 47;
sul ricorso numero di registro generale 11353 del 2012, proposto da:
De Besi - Di Giacomo Spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con AON Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via P.L. da Palestrina, 47;
contro
SACE Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Marco Di Lullo, con
domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
nei confronti di
Marsh Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Gariboldi, Stefano Soncini e
Gabriele Di Paolo, con domicilio eletto presso il terzo in Roma, viale Liegi,
35 B;
per l'annullamento, previa adozione delle
più opportune misure cautelari,
dell’aggiudicazione definitiva del 16/11/12 disposta
da SACE Spa in favore di Marsh Spa inerente la Procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa
(brokeraggio) per SACE e le sue controllate (CIG n. 43556224 FA), mai
comunicata alla ricorrente;
dell’atto di nomina delle commissioni di gara, tra cui
l’atto a firma del CFO e dell’A.D. di SACE Spa del 30.8.2012;
di tutti i verbali di gara e relative schede allegate,
segnatamente il n. 1 del 30.8.2012, n. 2 del 30.8.2012, n. 3 del 11.9.2012 e n.
4 del 14.9.2012 ed il n. 1 del 26.9.2012, n. 2 del 1.10.2012, n. 3 del
4.10.2012 e n. 4 del 9.10.2012 e n. 5 del 17.10.2012, compresa l’aggiudicazione
provvisoria disposta in favore di Marsh Spa e comunicata alla ricorrente il
22.10.2012;
di tutte le comunicazioni intercorse tra SACE e Marsh
tra cui i) la comunicazione SACE/Marsh del 22.10.2012, di contenuto
sconosciuto, con cui la stazione appaltante avrebbe richiesto
all’aggiudicatario la documentazione della comprova dei requisiti di
partecipazioni dichiarate in sede di gara e per quella per la stipula del
contratto; ii) la nota a firma del responsabile del procedimento del 7.12.12 e
del 11.12.12, con cui SACE ha richiesto a Marsh di valutare lo svolgimento di
eventuali attività preparatorie utili della presa in carico delle nostre
coperture assicurative, nonché di formularci una proposta che garantisca, a far
data del 1 gennaio 2013, inalterato mantenimento delle coperture assicurative
in favore del personale SACE Spa e delle sue controllate, ciò anche mediante
l’adesione ad altra Cassa di Assistenza; iii) di ogni nota/atto/provvedimento
con cui SACE possa aver richiesto e disposto l’esecuzione anticipata del
contratto e/o India d’urgenza;
della nota firma del Rup dell’11.12.2012 inviata la
società De Besi Di Giacomo Spa, con cui SACE ha comunicato alla ricorrente di
aver effettuato la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 79 del d.lvo
163/06 il 23.11.12 mediante pubblicazione sulla GURI e su alcuni quotidiani è
tiratura nazionale;
del diniego di autotutela frapposto da SACE, anche
tacitamente, all’informativa ex art. 243 bis del d.lvo n. 163/06 presentata
dalla ricorrente;
del Bando di gara e dei coevi disciplinare e
Capitolato tecnico, compresi chiarimenti del 25.7.2012 e del 7.8.2012,
di ogni altro atto, verbale e/o provvedimento ad essi
presupposto, consequenziale e, comunque, connesso
nonché per la reintegrazione in forma specifica e per
l’accertamento
dell’inefficacia del contratto d’appalto nelle more
eventualmente stipulato e dell’anticipata esecuzione in via d’urgenza, laddove
disposta, nonché del diritto del Rti De Besi Di Giacomo/AON alla riedizione
della procedura aperta
ovvero, in subordine, per la condanna
di SACE Spa a risarcire per l’equivalente i danni
subiti dal Rti ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sace
Spa e della Marsh Spa, con i rispettivi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 193
del 10.1.2013;
Visto il ricorso incidentale della Marsh Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 20 febbraio
2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale,
notificato il 24 dicembre 2012 e depositato in pari data, la De Besi-Di Giacomo
spa, in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti con AON spa, chiedeva,
previe misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe
che avevano portato all’aggiudicazione in favore della Marsh spa della
procedura aperta per l’affidamento dei servizi pure in epigrafe identificati;
Rilevato che, dopo aver evidenziato alcune
disposizioni della legge di gara e riassunto le operazioni della procedura,
lamentando anche la mancata immediata comunicazione del relativo esito anche ai
fini del rispetto del termine di “standstill” previsto dalla legge, la
ricorrente lamentava, in sintesi:
“1. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 84 del d,lvo n. 163/06 e degli artt. 282 e 283 del dpr n. 207/2010,
nonché dei principi di unicità e imparzialità della commissione giudicatrice.
Eccesso di potere per carenza dei presupposti, irrazionalità, illogicità,
sviamento. Carenza assoluta di motivazione, arbitrarietà, perplessità.
Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento
della p.a. e dell’art. 97 Cost.”, in quanto risultavano nominate due
distinte commissioni di gara, le quali si erano occupate rispettivamente della
valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi per
l’offerta economica, operando in modo assolutamente distinto e autonomo,
contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalla legge di
gara;
“2. Violazione e falsa applicazione del d.lvo 163/06 ed in particolare
dell’art. 83; violazione del dpr n. 207/10 ed in particolare dell’artt. 120 e
283 e dell’Allegato P. Violazione dei principi posti a presidio dell’evidenza
pubblica, della tutela della concorrenza e parità di trattamento. Eccesso di
potere per irrazionalità, illogicità ad arbitrarietà. Carenza assoluta di
motivazione. Violazione falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon
andamento della p.a. ex art. 97 Cost.”, in quanto erano stati introdotti
nuovi e ulteriori criteri di valutazione dell’offerta tecnica rispetto a quelli
previsti nel disciplinare di gara, con particolare riferimento al criterio
relativo alle “Modalità di espletamento delle attività di analisi e
individuazione del rischio” e alla “Struttura organizzativa dedicata al
espletamento del servizio”, per i quali era prevista, rispettivamente, l’attribuzione
di 20 e 30 punti;
“3. Violazione falsa applicazione del d.lvo 163/06 ed in
particolare dell’art. 83; violazione del dpr n. 207/10 ed in particolare
dell’artt. 120 e 283 e dell’Allegato P. Violazione dei principi di
imparzialità, trasparenza, correttezza e par condicio. Violazione di principi
boschi a presidio dell’evidenza pubblica, della tutela della concorrenza e
parità di trattamento. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità ed
arbitrarietà. Carenza assoluta di motivazione. Violazione falsa applicazione
dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.”,
in quanto pur prevedendo il disciplinare di gara cinque criteri di valutazione
delle offerte tecniche particolarmente ampi, non era stabilito che la
commissione potesse ponderare gradualmente le proprie valutazioni ed i propri
giudizi, dato che risultavano soltanto giudizi precostituiti all’interno di
tali cinque “fasce di gradimento”, con una percentuale di punteggio
predeterminata, senza considerare la specificità del servizio oggetto di gara e
la necessità di confronti molto puntuali che richiedevano un’esternazione
specifica della relativa motivazione per attribuire un determinato punteggio,
“4.
Violazione e falsa applicazione del d.lvo 163/06 ed in particolare degli artt.
11 e 79; violazione del dpr n. 207/10 ed in particolare dell’art. 302.
Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e par
condicio e dei principi boschi a presidio dell’evidenza pubblica, della tutela
della concorrenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per irrazionalità,
illogicità ed arbitrarietà. Ingiustizia manifesta. Carenza assoluta di
motivazione. Violazione falsa applicazione dei principi di imparzialità il buon
andamento della p.a. ex art. 97 Cost.; illegittimità derivata
dall’illegittimità dell’intera procedura di gara e della coeva aggiudicazione”,
in quanto era comunque assolutamente inibito a SACE sottoscrivere il contratto
è disporre l’esecuzione in via d’urgenza del medesimo, dato che
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto non era stata comunicata ai sensi di
legge, la stessa non era efficace in assenza di conclusione delle verifiche
documentali e non sussistevano ragioni di urgenza ai sensi del Regolamento di
cui al dpr n. 207/10 cit.;
Rilevato che si costituivano in giudizio la SACE spa e
la Marsh spa, chiedendo la reiezione del ricorso, come illustrato in distinte
memorie depositate per la prima camera di consiglio,
Rilevato che all’esito di quest’ultima, la Sezione
pronunciava l’ordinanza collegiale in epigrafe con la quale ordinava
l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’impresa seconda
classificata, considerando che le censure del gravame erano volte a contestare
in radice la legittimità della procedura;
Rilevato che la società ricorrente provvedeva
depositando la relativa copia in data 16 gennaio 2013,
Rilevato che la società controinteressata notificava e
depositava ritualmente ricorso incidentale, lamentando:
“A. violazione della
lex specialis dichiara ed in particolare della prescrizione di cui al punto
III.2.3 ‘Capacità Tecnica’ nella parte in cui prevede pena l’esclusione dalla
gara ‘aver gestito negli ultimi tre esercizi approvati alla data di
pubblicazione del bando di gara, portafogli assicurativi per uno stesso
assicurato per un ammontare complessivo di premi lordi intermediati non
inferiore ad euro 15.000.000,00’. 1 – Violazione e falsa applicazione di norme
di legge (art. 42 dlgs 163/2006 in relazione all’art. III.2.3 del bando di
gara). Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto partecipativo
alla gara. Illogicità manifesta è carenza del requisito di capacità tecnica e
professionale del prestatore di servizi. Violazione dell’art. 46, comma 1 bis,
dlgs 163/2006. Violazione dell’art. 38 Dlgs 16372006”, in quanto la
ricordata prescrizione del bando di gara non risultava rispettata dall’offerta
formulata dalla ricorrente che aveva indicato la “Cassinterass” come singolo
assicurato, dato che quest’ultima era semplicemente una cassa di assistenza
sanitaria diretta a fornire ai dipendenti o comunque ai soggetti che aderiscono
a tale associazione le prestazioni assicurative acquisite e non poteva
qualificarsi come “assicurato”ai sensi dell’art. 1882 c.c., fermo restando che
tale cassa di assistenza era costituita dagli stessi amministratori della
società ricorrente, per cui non era possibile verificare per la stazione
appaltante se vi fossero le capacità tecniche e professionali di erogare il
servizio;
“B. Violazione della lex specialis di gara in quanto asserito
soggetto ‘assicurato’ proposto da De Besi-Di Giacomo e cioè ‘Cassinteress’
Cassa Interaziendale di previdenza Roma’ non è qualificabile come ‘assicurato’
o come ‘cliente’ non avendo il requisito della terzietà rispetto a De Besi-Di
Giacomo” 2. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 42 Dlgs
163/2006 in relazione all’art. III.2.3 del bando di gara). Eccesso di potere
per difetto assoluto del presupposto partecipativo alla gara. Illogicità
manifesta e carenza del requisito di capacità tecnica e professionale del
prestatore di servizi. Violazione dell’art. 46, comma 1 bis, Dlgs 16372006.
Violazione dell’art. 38 dlgs 163/2006 sotto altro aspetto”, in quanto, in
relazione a specifici chiarimenti resi dalla stazione appaltante, la legge di
gara prevedeva la gestione di portafogli assicurativi per un solo assicurato da
intendersi “lo stesso cliente”e avendo la possibilità di fare riferimento a più
assicurazioni o alle aziende da questo controllate o possedute mentre, nel caso
di specie, la Cassinterass era sostanzialmente un prodotto assicurativo
costituito dagli stessi amministratori della società ricorrente e offerto ai
clienti di quest’ultima, come desumibile dallo stesso sito informatico che ne
reclamizzava la sua descrizione, con conseguente carenza sia del requisito
della presenza di un cliente vero e proprio sia di un soggetto terzo singolo
assicurato nei confronti del quale era svolta attività di intermediazione;
Rilevato che parte ricorrente e parte
controinteressata depositavano ulteriori memorie illustrative in prossimità
della seconda camera di consiglio del 20 febbraio 2013 ove, previo avviso alle
parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti
i presupposti per poter definire la controversia con una sentenza in forma
semplificata, vertendo la medesima su mere questioni di diritto;
Considerato che, in presenza ricorso incidentale c.d.
“paralizzante”, il Collegio ritiene che deve procedersi al primario esame di
questo in quanto, se accolto, rileva l’escludibilità della ricorrente dalla
gara e, quindi, l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse
all’aggiudicazione di procedura da cui doveva essere comunque esclusa, secondo
la conclusione più recente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
(7.4.11, n. 4);
Considerato, infatti, che l’Adunanza Plenaria ha
precisato che l’esame prioritario deve essere svolto anche nel caso in cui il
ricorrente principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera
procedura mediante censure inerenti lo svolgimento delle operazioni di gara e
anche nel caso in cui sia stato impugnato il bando, indipendentemente dal
numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura
prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate
dall'Amministrazione resistente (Cons. Stato, A.P. n. 4/11 cit.; TAR Lazio,
Sez. II, 26.6.12, n. 5822);
Considerato che tale conclusione non risulta
contraddetta da giurisprudenza, sia pure cautelare, di secondo grado
successiva, come quella richiamata da parte ricorrente, di cui a C.G.R.S., ord.
581/12 del 28.9.12, la quale, nel richiamare che la delibazione del ricorso
principale non sembrava impedita da quello incidentale faceva comunque
riferimento all’insussistenza di elementi di “fumus boni iuris” di
quest’ultimo, con ciò confermando che il Collegio aveva proceduto al suo
preventivo esame, sia pure sommario;
Considerato che, ai fini della presente fattispecie,
il ricorso incidentale non appare fondato;
Considerato, infatti, per quel che riguarda il primo
motivo del medesimo, che tra i requisiti di capacità tecnica di cui al bando
(Punto III.2.3), era prevista le gestione, negli ultimi tre esercizi, di
portafogli assicurativi “per uno stesso assicurato” per un determinato
ammontare;
Considerato che la Marsh spa ritiene che tale clausola
non era rispettata dalla ricorrente principale, che aveva indicato una “Cassa”
la quale non era beneficiaria diretta dell’assicurazione, essendolo i
dipendenti iscritti e dovendosi ritenere per “assicurato” solo il beneficiario
diretto della prestazione assicurativa;
Considerato che sul punto – in merito al quale la SACE
spa non illustra la sua posizione – il Collegio ritiene condivisibile quanto
dedotto dalla ricorrente principale, nel senso che la De Besi-Di Giacomo spa ha
svolto, e svolge, attività di “brokeraggio” per Cassinterass al fine di
attività di mediazione ed intermediazione assicurativa su incarico di
quest’ultima;
Considerato che la procedura aperta in esame ha
proprio come oggetto l’affidamento dei servizi di consulenza e intermediazione
assicurativa (brokeraggio) per SACE e le sue controllate;
Considerato che il “chiarimento n. 16” del 25.7.2012
specificava che con l’espressione “uno stesso assicurato” doveva intendersi lo
stesso cliente;
Considerato, quindi, che la stessa interpretazione del
bando di gara avallata dalla stazione appaltante nel chiarimento n. 16 non fa
riferimento alla necessità di individuare, quale “assicurato”, il
“beneficiario” della prestazione assicurativa, come posto invece in evidenza
dalla ricorrente incidentale, ma semplicemente uno stesso “cliente”;
Considerato che tale interpretazione appare logica
anche sotto un profilo sostanziale, in quanto, avendo ad oggetto il servizio in
gara un’attività di “brokeraggio”, ne consegue che il titolare di tale attività
si relaziona solo con il suo “cliente” e non con il beneficiario diretto della
prestazione;
Considerato che la portata della clausola in
questione, anche alla luce delle deduzioni rispettivamente illustrate dalle
parti alla camera di consiglio, appare al Collegio logicamente da orientarsi
nel senso di avere ad interesse il fatturato per un singolo cliente, nel senso
evidenziato nel chiarimento suddetto, indipendentemente dai singoli rapporti
che coinvolgono i beneficiari del prodotto assicurativo;
Considerato, quindi, che la Cassinterass riveste la
caratteristica di “assicurato”, quale “cliente” nel senso di cui al richiamato
chiarimento n. 16 in relazione al punto III.2.3. del bando di gara;
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso
incidentale si palesa infondato;
Considerato, infatti, che la Cassinterass e i suoi
amministratori non risultano vincolati in alcun modo con imprese assicurative,
dovendosi individuare in questa caratteristica la posizione di “terzietà” e
“indipendenza” richiesta ai fini di “brokeraggio” (Cons. Stato, 14.11.12, n.
5746);
Considerato, perciò, che non può rilevare a questi
fini quanto lamentato dalla ricorrente incidentale in ordine alle modalità di
reclamizzazione di Cassinterass su sito informatico come “prodotto
assicurativo” costituito dagli amministratori della ricorrente, dato che la
richiesta “terzietà” opera nei confronti delle imprese di assicurazione;
Considerato che pure non appare rilevante quanto
lamentato in ordine alla circostanza per cui il bando di gara avrebbe richiesto
un portafoglio assicurativo per un soggetto avente caratteristiche analoghe a quelle
di SACE spa, dato che tale conclusione non si evince dal bando stesso né
risulta avallata dalla stessa SACE spa in corso di gara;
Considerato che, alla luce di quanto dedotto, non
rileva l’istanza istruttoria di Marsh spa in ordine all’acquisizione delle
polizze assicurative della ricorrente principale, che nulla aggiungerebbero
alle osservazioni in punto di diritto sopra evidenziate che appaiono decisive
al fine del rigetto del ricorso incidentale;
Considerato che appare invece fondato il ricorso principale
per quanto dedotto, in misura assorbente, con il primo motivo;
Considerato, infatti, che né la normativa di cui
all’art. 84 “Codice dei Contratti” né il relativo Regolamento fanno riferimento
alla possibilità di costituire due commissioni nel senso adottato da SACE spa;
Considerato che anche la giurisprudenza di questo TAR,
condivisa dal Collegio, ha evidenziato che dall’art. 84 cit. si ricava il
principio dell’unicità della commissione di gara in ordine alla generale
attività valutativa, potendosi riservare agli ordinari organi della stazione
appaltante – qualificabile eventualmente come “seggio di gara” – solo la
verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti,
in quanto l’attività di valutazione e attribuzione di punteggio costituisce un
compito esclusivamente riservato all’unica commissione istituita, con la
conseguenza che è illegittimo l’operato dell’amministrazione che ha proceduto
alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due diversi
collegi, in spregio al suddetto principio di unicità, il quale permette
l’affidamento ad eventuali “sottocommissioni” solo di attività meramente
preparatorie o istruttorie ma non quello di attribuzione di punteggi (Tar
Lazio, Sez. I bis, 5.4.11, n. 3009 e già TAR Liguria, Sez. II, 17.1.02, n. 30);
Considerato che, oltre tali principi di ordine
generale, il Collegio ritiene dirimente quanto indicato nel disciplinare di
gara - ove si fa sempre riferimento ad un’unica commissione aggiudicatrice, sia
per la valutazione delle offerte tecniche e attribuzione del relativo punteggio
(pag. 14-15) sia in riferimento al resto dell’attività - ove è precisato che “Terminato
l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della
Commissione aggiudicatrice aperta al pubblico per procedere all’apertura delle
buste ‘C’ ed alla lettura dei prezzi offerti…Di seguito, la Commissione
aggiudicatrice procederà: 1. all’esame e verifica delle offerte economiche
presentate 2…3. all’attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi
all’offerta economica… (pag. 15-16);
Considerato che, a fronte di tale inequivocabile
disposizione del disciplinare, non si comprende neanche l’utilità in termini di
efficienza, economia e razionalità dell’agire amministrativo, di nominare due
distinte commissioni, soprattutto se, come evidenzia la stessa SACE spa nelle
sue difese, il calcolo per l’attribuzione del punteggio economico era frutto di
una semplice applicazione di formula matematica, senza introduzione di alcun
elemento valutativo discrezionale;
Considerato, inoltre, che la nomina di due distinte
commissioni non chiarisce neanche quale delle due avrebbe dovuto provvedere ad
un’eventuale valutazione di anomalia e relativi elementi giustificativi, legati
in genere proprio al contenuto dell’offerta economica;
Considerato, quindi, che la fondatezza del primo
motivo comporta l’illegittimità dell’intera procedura e la declaratoria
conseguente di illegittimità dell’aggiudicazione, con assorbimento di quanto
illustrato nei successivi motivi di ricorso, legati ai criteri di valutazione
delle offerte e alle modalità di comunicazione dell’aggiudicazione;
Considerato, quindi, che l’infondatezza del ricorso
incidentale e la fondatezza di quello principale comportano l’annullamento dei
provvedimenti impugnati e la necessità di procedere a nuova procedura aperta,
con il rispetto del disciplinare di gara mediante nomina di una nuova, unica,
commissione aggiudicatrice;
Considerato che, da quanto emerso in corso di causa ed
evidenziato anche da SACE nelle note per la camera di consiglio, non risulta
sottoscritto alcun contratto in conseguenza dell’aggiudicazione contestata per
cui il Collegio non deve pronunciarsi sulla dichiarazione di inefficacia del
medesimo, presentata in via subordinata dalla ricorrente principale;
Considerato che le spese di lite possono comunque
eccezionalmente compensarsi, attesa la peculiarità della fattispecie
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul
ricorso, come in epigrafe proposto:
1) rigetta il ricorso incidentale;
2) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti impugnati di nomina di due commissioni e di
aggiudicazione della procedura in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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