La C.G.U.E. e gli aspetti risarcitori in merito alla V.I.A.
(C.G.U.E., Sez. IV, 14 marzo 2013 n. 420)
Massima
1. L'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale (c.d. V.I.A.) prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.
2. In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto progetto.
3. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadina austriaca per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a causa della perdita di valore della sua casa, a seguito dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna, e dei danni futuri, conseguenti al danno alla salute derivante al ritenuto recepimento tardivo ed incompleto delle direttive 85/337, 97/11 e 2003/35, nonché conseguenti all'omessa valutazione dell'impatto ambientale).
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