convenzioni in deroga con cooperative sociali di tipo B (Consiglio di Stato, Sez.. VI,
sentenza 29 aprile 2013 n. 2342)
Massima
1. L'art. 5 della l. n. 381/91 prevede che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione», possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi «per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate».
2. La norma consente all’amministrazione, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle predette cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici. Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all’amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma. E’ bene aggiungere che la norma in esame, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono alla svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve essere interpretata in maniera restrittiva. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati (cfr. Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2829).
3. L'attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale – implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai cittadini e non all'amministrazione – non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 381 del 1991, con la conseguenza che la scelta del gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6600 del 2012,
proposto da
Comune di Larino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Bellini e Maria Luisa Bellini, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Orazio, 3;
Comune di Larino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Bellini e Maria Luisa Bellini, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Orazio, 3;
contro
Progest 3000 s.r.l., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Lonardo, con
domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;
nei confronti di
Unione Commercio Molise Cooperativa Sociale-Unicom
M.s.c.a.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 27 luglio 2012, n. 414 del Tribunale
amministrativo regionale per il Molise, Sezione prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Progest
3000 s.r.l.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo
2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Graziosi, per
delega dell’avvocato Bellini Maria Luisa, e Giannini per delega dell’avvocato
Lonardo.
FATTO e DIRITTO
1.– Il Comune di Larino organizza ogni anno una
manifestazione denominata “Fiera di ottobre” che si svolge presso il campo
sportivo comunale ove vengono ospitati espositori e venditori di merci e beni
relativi ai settori del commercio, artigianato, agricolo e della ristorazione.
Con determinazione 1° agosto 2011, n. 147 il Comune ha
affidato direttamente, tramite convenzione, la gestione dell’attività per gli
anni 2011 e 2012 all’Unione commercio Molise cooperativa sociale (d’ora innanzi
solo cooperativa sociale).
Tale determinazione è stata impugnata da Pro.gest 3000
s.r.l., che aveva svolto la relativa attività per gli anni 2011 e 2012, innanzi
al Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione prima.
1.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27
luglio 2012, n. 414, ha accolto il ricorso, rilevando, in particolare, che il
Comune avesse violato le regole che presiedono allo svolgimento delle procedure
di gara. In particolare, si è ritenuto che, non venendo in rilievo un contratto
di appalto di servizi ma lo svolgimento di un servizio pubblico, non vi fossero
le condizioni previste dall’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina
delle cooperative sociali) per l’affidamento diretto della gestione della
fiera alla predetta cooperativa.
2.– Il Comune ha proposto appello per i motivi
indicati nei successivi punti.
2.1.– Si è costituita in giudizio la ricorrente in
primo grado, rilevando l’infondatezza delle censure e riproponendo i motivi non
esaminati dal primo giudice, tra i quali in particolare quello relativo
all’incompetenza della Giunta comunale ad adottare un atto di gestione.
2.2.– Con ordinanza 1° ottobre 2012 n. 3948 questa
Sezione ha concesso la misura cautelare richiesta, sospendendo gli effetti
della sentenza, «in ragione dell’imminenza della data di svolgimento della
manifestazione fieristica», specificando che tale misura aveva «una
efficacia limitata al tempo di svolgimento della predetta manifestazione».
3.– L’appello non è fondato.
3.1.– Con un primo motivo si assume l’erroneità della
sentenza nella parte in cui non ha ritenuto il difetto di interesse della
società appellata. Quest’ultima, infatti, anche se l’amministrazione avesse
seguito una procedura di gara, sarebbe stata esclusa, ai sensi dell’art. 38,
primo comma, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), non avendo adempiuto agli
obblighi derivanti da un rapporto contrattuale avente ad oggetto
l’organizzazione di una precedente edizione della medesima fiera di ottobre.
Il motivo non è fondato.
La società appellata, avendo già svolto l’attività in
questione, è un operatore del settore ed in quanto tale è legittimata ad
impugnare gli atti dell’amministrazione nei casi in cui quest’ultima dispone,
in deroga alle regole delle procedure di evidenza pubblica, un affidamento
diretto di una determinata attività (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011,
n. 4). La circostanza dedotta dall’appellante non è idonea, a prescindere dalla
sua genericità, a privare la società della legittimazione e dell’interesse ad
agire. Le cause di esclusione possono, infatti, venire in rilievo, con le
garanzie previste, nell’ambito del procedimento concorsuale prefigurato dal
legislatore e non possono costituire un elemento valutabile “fuori
gara” per “escludere la gara”.
3.2.– Con un secondo motivo si assume l’erroneità
della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso
per la mancata impugnazione della determinazione comunale 10 agosto 2011, n.
338.
Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è
costante nel ritenere «l’impugnazione dell'atto presupposto, di per sé
lesivo dell'interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla
susseguente impugnazione dell'atto conseguenziale soltanto nell'ipotesi in cui
l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l'
automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l'atto successivo ha
carattere meramente esecutivo dell'atto presupposto ovvero fa parte di una
sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione
dall’atto precedente» (Cons. Stato, IV, 14 gennaio 2013, n. 157), senza che
vi sia possibilità di «compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi»
(Cons. Stato, V, 3 maggio 2012, n. 2530).
Nel caso di specie, l’amministrazione comunale, con
determinazione 1° agosto 2011, n. 147, ha disposto che «si proceda al
convenzionamento», approvando lo schema di convenzione da sottoscrivere e
dando atto che «il responsabile del servizio (…)adotterà gli
atti conseguenti» alla predetta determinazione «finalizzati a dare
esecuzione» agli stessi.
Con la determinazione n. 338 del 2011 il responsabile
del servizio ha “preso atto” del contenuto della precedente determinazione e «in
esecuzione» della stessa ha proceduto alla sottoscrizione della
convenzione.
Da quanto esposto risulta come il provvedimento
impugnato si ponga in un rapporto di stretta consequenzialità con il precedente
provvedimento presupposto, limitandosi, senza svolgere ulteriori valutazioni, a
dare ad esso esecuzione. Ne consegue che l’omessa impugnazione, per
l’operatività del principio della caducazione automatica, non determina
l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
3.3.– Con un terzo motivo si assume l’erroneità della
sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti le condizioni
contemplate dall’art. 5 della l. n. 381 del 1991 per l’affidamento diretto del
servizio alla cooperativa sociale.
Il motivo non è fondato.
Il predetto art. 5 prevede che «gli enti pubblici,
compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione», possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi «per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il
cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate».
La norma consente all’amministrazione, quando
ricorrono le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle
predette cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici.
Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto,
che la relativa prestazione sia rivolta all’amministrazione per soddisfare una
sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento
di una determinata somma. E’ bene aggiungere che la norma in esame, derogando
ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono alla
svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale
deve essere interpretata in maniera restrittiva. Ne consegue che non è
possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli
specificamente indicati (cfr. Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2829).
Nella fattispecie in esame, la convenzione stipulata
ha ad oggetto l’uso del campo sportivo comunale per lo svolgimento di una
attività di servizi, consistente nella esposizione e vendita di beni.
In relazione all’uso del campo sportivo si è in
presenza di una concessione di bene pubblico, con la conseguenza che, in
attuazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza, devono
essere seguite procedure di garanzia per la scelta del concessionario (Cons.
Stato, V, 19 giugno 2009, 4035).
In relazione all’attività posta in essere, la stessa,
come risulta dal testo della convenzione stipulata – essendo «rivolta
principalmente ai cittadini residenti nel territorio di Larino», con
assunzione del rischio di gestione e con imposizione, da parte del Comune, di
specifici obblighi di servizio (ad esempio, consentire l’«accesso gratuito
alle scuole») – integra gli estremi del servizio pubblico. Anche sotto
questo aspetto devono, pertanto, essere seguite le regole generali previste nel
caso in cui il Comune intende affidare a terzi la gestione di un servizio
pubblico locale. E’ bene aggiungere che, anche qualora si volesse ritenere che
l’attività posta in essere costituisca mera attività di impresa non avendo i
doveri imposti natura regolatoria, in ogni caso l’amministrazione, venendo in
rilievo la gestione di un bene pubblico, avrebbe dovuto seguire le regole
dell’evidenza pubblica.
In definitiva, la Sezione ritiene che l’attività di gestione
di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale – implicando la
gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai
cittadini e non all’amministrazione – non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991, con la conseguenza che la scelta del
gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a
tutela della concorrenza.
4.– Alla luce di quanto sin qui esposto l’appello è
infondato. Non occorre, pertanto, esaminare gli altri motivi prospettati
nell’atto di costituzione della società resistente e non esaminati dal primo
giudice.
5.– In applicazione del principio della soccombenza,
l’appellante è condannato al pagamento, in favore della società resistente,
delle spese processuali del presente grado di giudizio che si determinano in
euro 3.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) respinge l’appello proposto con il ricorso indicato
in epigrafe;
b) condanna l’appellante al pagamento, in favore della
società resistente, delle spese processuali del presente grado di giudizio che
si determino in euro 3.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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