Il concorsista non è un consumatore
(T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 8 maggio 2013 n. 4548)
Massima
1. Quanto al ricorrente CODACONS, in relazione alle procedure concorsuali, è noto che uno degli indici che denunciano la presenza di un interesse collettivo, è dato dal fatto che tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria, a motivo della sua omogeneità e indivisibilità.
L’interesse collettivo deve cioè identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria, unitariamente considerata, e non già con gli interessi di singoli associati o sottogruppi (TAR Lazio, sez. II^, 4 settembre 2012, nn. 7516 e 7517).
Nel caso di specie, è però evidente, da un lato, che le questioni introdotte con il ricorso non riguardano gli interessi collettivi dei consumatori/utenti ma attengono, piuttosto, alla correttezza e imparzialità delle procedure di accesso ai pubblici uffici (di interesse comune alla generalità dei consociati).
Dall’altro, anche a volere ravvisare nel Codacons la rappresentanza della categoria dei “partecipanti ad un concorso pubblico”, l’impugnativa, di fatto, tende a tutelare soltanto quella parte di concorrenti che non hanno superato la prima prova scritta, così evidentemente “frantumando” e “spaccando” quella stessa categoria che si afferma di volere tutelare.
2. Quanto ai ricorrenti persone fisiche, va precisato che il concorso di cui si verte è articolato su base esclusivamente regionale; di conseguenza, anche le graduatorie finali di merito sono articolare su base regionale (art. 12).
I ricorrenti, pertanto, non possono avere alcun interesse (inteso sia quale titolarità di una posizione soggettiva qualificata, sia come utilità concreta ricavabile dalla pronuncia) alla caducazione delle prove relative alle Regioni per le quali non hanno concorso.
Deve essere anche evidenziato che tutte le censure svolte rivestono carattere esclusivamente strumentale. Esse non mirano cioè ad una migliore valutazione della performance concorsuale e al conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei, bensì al travolgimento della prova, in quanto asseritamente espletata in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
In tale prospettiva, pertanto, debbono ritenersi controinteressati al ricorso tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali provvisorie di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Marche, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia.
3. Orbene, dal più approfondito esame proprio della sede di merito, è emerso che il ricorso è stato originariamente notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati inseriti nelle graduatoria di Lombardia, Lazio e Toscana.
Relativamente alla restanti graduatorie regionali, esso è, pertanto, radicalmente inammissibile (ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a.), in quanto affetto da un vizio che, come noto, non può essere sanato nemmeno dalla successiva integrazione del contraddittorio, e ciò a prescindere dall’ulteriore questione, sollevata dalla difesa erariale, della ritualità della notificazione per pubblici proclami.
Sentenza per esteso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 7093 del 2012, proposto da:
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., Rosalba Ambrosino, Diego
Baldi, Fiorella Ballesio, Cristina Bigo, Maria Boccellato, Agron Bulku, Laura
Buonaiuto, Francesco Cannavo', Lucia Cardaropoli, Gaetano Catanzaro, Marcello
Celentano, Giulio Cianfrani, Claudio Cirillo, Mary Citroni, Giovanni Cuccato,
Giuseppina Danna, Antonella De Capua, Emma De Gennaro, Angelo De Lucia, Madia
De Pascale, Carmela Della Noce, Giuliano Di Domenico, Gennaro Di Lauro,
Giuseppe Ferrante, Rocco Werner Ferrari, Giuseppe Gioiello, Salvatore
Gualtieri, Annarita Iadicicco, Antonio Iannunzio, Savina Indelli, Giuliana
Inguscio, Elisa Inserra, Maria Rosaria Inserra, Alessia Lalli, Maria Grazia
Lavagna, Leonardo Vienna, Enrico Licciardi, Sebastiano Lizzio, Emanuela
Magnelli, Cosimo Maiorano, Raffaella Maurizi, Denise Merlo, Adelaide Mesiano,
Gaetano Mezzina, Ramona Mondora, Stefania Montano, Eliana Montesu, Alessandra
Morandi, Rosa Anna Nappi, Francesco Orlando, Matteo Parato, Raffaele
Passannanti, Ferdinando Paudice, Francesco Pellicane, Nicolas Petriccioli,
Gianpaolo Petrillo, Michele Piccinni, Marco Pilato, Luigi Mario Pizza, Veronica
Polimene, Angela Prisco, Raffaele Riccardi, Orietta Ronchetti, Stella Russo, Marcello
Salvatore, Salvatore Schirosi, Maria Sicchio, Eusapia Simone, Orsola
Sorrentino, Antonietta Stendardo, Cinzia Strano, Vincenza Tartaglione, Ilaria
Toscano, Francesco Toscano, Mario Turturici, Margherita Vaccaro, Gianluca
Vaccina, Pino Vecellio, Immacolata Eleonora Vocaturi, tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale
Nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale della Lombardia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del
Piemonte, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto, Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale dell'Emilia Romagna, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della
Toscana, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale del Lazio, Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale della Campania, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della
Sicilia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia, Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale della Calabria, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Tartaglione Angelo,
rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Di Fuccia, con domicilio legale (in
mancanza di elezione di domicilio ai sensi dell’art. 25 del c.p.a.), presso la
Segreteria del TAR del Lazio;
Basile Andrea e tutti gli altri, come da elenco allegato alla presente
sentenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Cintioli e Giuseppe Lo
Pinto, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria
Colonna, 32;
Basso Michela, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Guidone, con il quale
è elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria del TAR del Lazio;
Quero Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guidone, con il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria del TAR del
Lazio;
Salvatore Anelito, Matteo Cobalto, Stefano Pomes, Walter Gianardi, Margherita
Calabrese, Nicola Calabrese, n.c.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lanza Camilla, rappresentata e difesa da sé medesima e dall’avv. Massimo
Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;
per l'annullamento
- della prova oggettiva
tecnico – professionale, tenutasi in data 8.6.2012 della “Selezione pubblica
per l’assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per
attività amministrativo – tributaria”, tenutasi nelle varie sedi d’Italia, come
previsto dal Bando di Concorso prot. n. 2011/99770 dell’1.7.2011, pubblicato in
G.U. 53 del 5.7.2011;
- del provvedimento di
estremi ignoti con cui l’Agenzia delle Entrate ha annullato la prova oggettiva
tecnico – funzionale tenutasi a Catania presso il Centro Fieristico “Le
Ciminiere”, predisponendone la ripetizione, lì ove non ha egualmente annullato
e predisposto la ripetizione, delle prove espletatesi nella varie sedi d’Itali
e, comunque, nelle altre sedi site nella stessa Sicilia (ove i posti a concorso
sono complessivamente 25);
- di tutte le
graduatorie pubblicate a base regionale in data 27.6.2012, e con cui vengono
individuati i concorrenti che hanno accesso alla seconda prova selettiva,
nonché dei provvedimenti di estremi ignoti di approvazione delle stesse;
- del provvedimento di
estremi sconosciuti con cui viene disposta la data di espletamento della
seconda prova selettiva;
- nonché di tutti gli
atti presupposti, collegati, conseguenti e successivi;
- nonché per il
risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, di Tartaglione Angelo,
di Basile Andrea (ed altri), di Basso Michela e di Quero Maria Rosaria;
Visto l’atto di
intervento ad opponendum;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore alla pubblica
udienza del giorno 20 marzo 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle
parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. 1. La presente
controversia riguarda il concorso indetto nell’anno 2011 dall’Agenzia delle
Entrate per la copertura di complessivi 855 posti per la terza area funzionale,
fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività
amministrativo – tributaria.
I posti messi a concorso
sono stati suddivisi tra le varie regioni italiane.
Il Bando ha infatti
previsto una selezione su base regionale per modo che, nella domanda di
partecipazione, i candidati hanno dovuto, tra l’altro, specificamente indicare
“la sede, tra quelle elencate nel punto 1.1., per la quale intendono
concorrere. La mancanza di tale indicazione o la richiesta di partecipazione a
più regioni comportano l’esclusione dalla procedura”.
La prima prova selettiva
prevista consta di una serie di quesiti a risposta multipla, sulle materie
specificate nel bando.
Il Codacons e i
ricorrenti, meglio indicati in epigrafe (che hanno concorso, rispettivamente,
per le sedi della Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia,
Campania, Marche, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia), ritengono che la
prima prova selettiva e, conseguentemente, tutte le graduatorie regionali
provvisorie, siano illegittime e debbano essere annullate.
Riferiscono di
gravissimi disordini che si sarebbero verificati durante le prove.
Queste ultime,
sottolineano i ricorrenti, avrebbero dovuto effettuarsi in maniera strettamente
concomitante, per evitare “fughe di notizie”.
Viceversa è accaduto
che, non solo, nei formulari distribuiti, le domande variassero unicamente per
la diversa disposizione, ma, soprattutto che, nelle varie sedi, le prove siano
iniziate ad orari diversi.
In particolare, a Roma
(secondo il racconto dei ricorrenti):
- la distribuzione dei
formulari è iniziata verso le 13,30. Vi era un continuo via vai verso i bagni.
Molti dei candidati usavano il cellulare e consultavano internet.
Durante lo svolgimento della prova l’uso del cellulare è stato reso possibile
dal fatto che l’elevato numero di candidati ha impedito ogni reale controllo in
merito. Nel padiglione n. 5 le schede anagrafiche sono state ritirate dagli
stessi vigilanti, senza essere prima inserite in una busta, così come per i
quiz, sicché non è dato sapere come sia stato possibile fare l’abbinamento.
A Catania:
- la prova è iniziata
alle 16,30. Anche in questo caso vi sarebbe stato uso di cellulari nonché
ammissione di persone diverse dai concorrenti. I disordini verificatisi hanno
comportato l’annullamento delle prova.
Ad Ancona:
- la prova è iniziata
alle 12,15. Anche in questo caso vi sarebbe stata la possibilità dell’utilizzo
incontrollato dei cellulari sino a 5 minuti prima della distribuzione dei
questionari, con successiva possibilità di fotografarli e di farli circolare
attraverso internet.
A Milano:
- i cellulari sono sati
usati sino a pochi minuti prima della prova.
A Bari:
- gente che andava e
veniva dai bagni, telefoni in uso sino all’ultimo minuto. La prova è iniziata
alle 13,30, in tempo per ricevere le domande (e le risposte) delle prove già
terminate in altre sedi.
I ricorrenti riferiscono
di avere testimoni circa il fatto che molti concorrenti avessero con sé manuali
ed appunti che hanno potuto liberamente consultare sotto gli occhi dei
vigilantes.
Anche in questo caso vi
erano persone estranee (venditori di bibite), persone entrate oltre il tempo
massimo (causa fantomatico incidente in tangenziale), persone che entravano ed
uscivano da una porta secondaria.
A Napoli (sede
Palaponticelli):
- non è stato fatto il
controllo dei sigilli all’arrivo dei plichi contenenti i questionari. La prova
è iniziata dopo le 13. I cellulari sono stati accesi sino all’ultimo secondo,
con possibilità di andare in bagno senza alcun controllo o limitazione
numerica.
A Torino:
- prova iniziata quando
in altre sedi era già conclusa, via vai per il bagno, fogli uguali per tutti,
candidati seduti uno accanto all’altro con distanza minimale, cellulari accesi
sino alle 13,05; a causa di problemi tecnici è stato fatto l’appello nominale
per un intero settore, dalla consegna dei moduli di domanda all’inizio del
concorso vero e proprio sono passati ben 10 minuti durante i quali, nel caos
più totale, c’era chi parlava delle domande, chi consultava appunti:
A Udine:
- distribuzione dei
questionari intorno alle 12 a.m.. Moltissimi questionari distribuiti erano
incompleti. Così, mentre si ovviava a questo problema, i candidati che avevano
i questionari regolari e complet, hanno potuto provvedere allo studio degli
stessi e dare le risposte, fruendo di 15 minuti di tempo in più rispetto agli
altri.
In sintesi, secondo la
prospettazione dei ricorrenti:
- le prove non sono
cominciate in contemporanea nelle varie sedi d’Italia; le domande erano ovunque
le stesse (cambiava solo l’ordine); quindi, nelle sedi in cui la prova è
cominciata dopo si è avuto modo di conoscere domande e risposte;
- uso indiscriminato dei
cellulari sino a 5 minuti prima della distribuzione dei questionari, con
possibilità di comunicare con l’esterno e utilizzare internet per
i possessori di smartphone anche durante lo svolgimento delle
prove, essendo sufficiente recarsi nei bagni, affollati per l’occasione;
risposte presenti su internet già prima dell’inizio della
prova; omessa vigilanza da parte degli addetti; mancata espulsione dalla prova
di esame di coloro che comunicavano con l’esterno, codici a barra amovibili
dalle schede nonché questionari e scheda soluzioni non inseriti in apposite
buste ma semplicemente consegnati ai vigilanti.
I ricorrenti soggiungono
che i criteri di selezione non erano stati fissati specificamente dal bando, il
quale prevedeva unicamente la soglia minima per il superamento della prima
prova, pari a 24/30.
Solo al momento è stato
fatto presente dalla Commissione il peso che sarebbe stato attribuito alle
singole risposte (10 punti per ogni risposta esatta; - 2,55 punti per risposta
errata; 0 punti per risposta non data), con impossibilità per il concorrente di
previamente comprendere come e se rispondere in caso di incertezza sulla
risposta e a quante risposte si sarebbe dovuto rispondere per superare la
prova.
I ricorrenti, poi,
ritengono singolare quanto avvenuto nella sede della Università degli Studi,
Milano – Bicocca.
La registrazione dei
concorrenti si è ivi protratta ben oltre il termine previsto.
Verso le 11 i Commissari
hanno detto di attaccare il codice A sui foglietti dell’anagrafica ma la prova
non è immediatamente cominciata e i concorrenti hanno iniziato ad andare in
bagno, con possibilità di scambiare il codice con altri concorrenti.
Molti candidati,
inoltre, sono usciti dall’aula per poter telefonare senza che alcun controllo
venisse fatto al rientro così che, in tale fase, è stato possibile che taluni
si facessero sostituire dai conoscenti.
Sarebbe singolare il
fatto che, quest’anno, il punteggio minimo per superare la prova sia, stato, di
fatto, quello di 25,33, laddove, nel concorso del 2008, con una penalità
inferiore pari a – 1,75 per risposta inesatta, si è giunti alla posizione
numero 960 con il punteggio di 25,1.
Pure singolare sarebba
la circostanza che alla prova selettiva in esame abbia partecipato anche tal
d.ssa Margherita Calabrese, già funzionaria dell’Agenzia delle Entrate e in
servizio presso la Direzione Regionale di Milano. Tale candidata non avrebbe
alcun interesse a partecipare alla selezione, che si spiegherebbe, invece, con
la partecipazione del fratello, Nicola Calabrese, il quale ha poi ottenuto,
come la sorella, il punteggio di 27,005.
I ricorrenti
evidenziano, ancora, che la prima prova selettiva, allo stato, deve essere
ancora espletata dai candidati provenienti dalle zone terremotate e ripetuta da
coloro che l’hanno svolto a Catania.
In pratica, gli ultimi
ammessi potrebbero essere superati da coloro che non hanno ancora svolto la
prova e hanno così avuto più tempo per prepararsi.
In ultimo, è stato segnalato
da più candidati come una delle soluzioni ai quiz, data per
corretta, fosse in realtà, errata. Trattasi di quella inerente il pubblico
ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, chiede del denaro. Le
risposte erano; “corruzione d’ufficio, peculato ed abuso d’ufficio”. Ma è
evidente che la risposta corretta era “corruzione per un atto d’ufficio”,
In merito ai fatti
esposti, il Codacons ha già provveduto a presentare esposto – denuncia alle
varie sedi della Procura della Repubblica interessate dallo svolgimento del
concorso.
Viene ancora soggiunto
che circolano ancora su internet alcuni video relativi al
concorso, a riprova dell’effettivo avvenuto utilizzo di cellulari e smartphone.
I ricorrenti ritengono
che le gravi irregolarità riferite debbano condurre all’annullamento della
prima prova selettiva e di tutte le graduatorie regionali provvisorie.
In particolare,
articolano i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI
PROVE SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487
DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE
DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E
CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO
DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686 DEL 1957. VIOLAZIONE
ART. 3, 51 E 97 COST..
La prima prova selettiva
non è stata condotta in osservanza dei principi di parità, trasparenza,
imparzialità. Sarebbe infatti accaduto che molti candidati abbiano avuto la
possibilità di conoscere prima domande e risposte, consultando il cellulare.
Della diffusione dei quiz tramite
cellulare, vi sarebbe la prova nei video circolanti su youtube,
nonché in un documento (allegato al ricorso), che rappresenterebbe il
questionario recante i quiz, a dire dei ricorrenti, fotografato e
trasmesso proprio durante la prova selettiva.
Sarebbe stato violato il
principio secondo cui debbono essere resi previamente noti, non solo la
tipologia di prova selettiva, ma anche i criteri di valutazione dei risultati
della prova stessa.
Nel caso di specie,
invece, le varie Commissioni hanno comunicato ai candidati il peso ponderale da
attribuire a domande e risposte solo pochi minuti prima della prova.
2) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE
SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL
1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E
VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI
BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686/57.
VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97 COST..
L’art. 6 del d.P.R. n.
686 del 1957, in rubrica, ribadisce la necessità che durante le prove i
candidati non comunichino tra loro verbalmente o per iscritto.
Esso vieta, altresì,
l’utilizzo di qualsivoglia appunto o strumento idoneo ad agevolare il candidato
nello svolgimento della prova. A tal fine, è necessario che i membri della
Commissione vigilino attentamente.
Nessuno di tali
principi, però, sarebbe stato rispettato.
In tutte le sedi
riportate nel racconto che precede sarebbe stato fatto uso dei cellulari, con
possibilità di comunicare con l’esterno, sia prima che durante lo svolgimento
della prova.
Ciò sarebbe stato agevolato
dal fatto che l’orario di inizio della prova è stato diverso per tutte le sedi.
Tale circostanza, di per sé, invaliderebbe tutte le prove.
Il dovere di vigilanza e
di controllo, non sarebbe stato minimamente posto in essere da chi ne aveva
l’onere.
Sarebbe stato violato il
principio dell’anonimato della prova.
I candidati hanno
ricevuto due etichette adesive con codici a barre, da apporre, rispettivamente,
sul foglio delle risposte e su quello dei quesiti. Tali etichette sarebbero
state facilmente rimuovibili, con possibilità di scambio tra i candidati. In
particolare, nella sede di Roma, le schede anagrafiche sono state ritirate
direttamente dal personale, senza prima essere inserite in una busta, così come
per i quiz, di talché non è chiaro come siano stato fatto
l’abbinamento.
3) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE
SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL
1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E
VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI
BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686 DEL
1957. VIOLAZIONE ART. 3, 51 E 97 COST..
L’inizio sfalzato delle
prove, la possibilità di copiare o conoscere anticipatamente i risultati, la
possibilità di consultare liberamente internet o, comunque, di
comunicare liberamente con l’esterno, hanno determinato una palese
illegittimità nello svolgimento della prova.
4) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE
SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL
1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E
VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI
BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686 DEL
1957. VIOLAZIONE ART. 3, 51 E 97 COST..
La prova oggettiva
tecnico – funzionale, tenutasi l’8.6.2012 a Catania, è stata annullata a causa
dei disordini, peraltro comuni (secondo i ricorrenti) alle altre sedi d’Italia,
in cui tuttavia non si è proceduto in egual modo.
In particolare, ciò non
è avvenuto per le sedi di Palermo, con la conseguenza che, nella regione
siciliana, alcuni candidati avranno più tempo per prepararsi, oltre ad avere
già testato gli argomenti e le modalità di formulazione delle domande.
Viene spiegata, infine,
domanda di risarcimento dei danni (in particolare sofferti dai ricorrenti
persone fisiche), in relazione allo stress fisico e
psicologico subito per la preparazione del concorso.
Essi domandano altresì
il rimborso delle spese vive sostenute (ad esempio, la spesa del taxi per
recarsi presso la sede concorsuale, dell’aereo, o del treno, e dell’albergo).
Si sono costituiti, per
resistere, alcuni dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie regionali
provvisorie.
E’ altresì intervenuta ad
opponendum la s.ra Camilla Lanza.
Con ordinanza n. 8593
del 18.10.2012, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei confronti
della parte resistente, consistenti nell’acquisizione dei verbali relativi alle
procedure selettive svolte nelle varie sedi in cui si sono disputate le prove
oggetto di concorso
Con ordinanza n. 4675
del 20.12.2012, ha quindi sospeso la procedura selettiva in corso e, nello
stesso tempo, ha ordinato ai ricorrenti “la notifica per pubblici proclami [...]
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i
candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione”,
invitando altresì “a trasmettere l’atto di integrazione del contraddittorio
all’Agenzia delle entrate che provvederà, tempestivamente, a curarne la
pubblicazione sul sito web dell’ente”.
Le parti hanno
depositato articolate memorie.
Il ricorso, è stato
infine assunto per la decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2013.
DIRITTO
1. La presente
controversia concerne lo svolgimento della prima prova selettiva del concorso
indetto dall’Agenzia delle Entrate, nell’anno 2011, per l’assunzione di 855
funzionari amministrativo – tributari.
In via preliminare, tra
le numerose, plurime eccezioni svolte dalle parte resistenti, ve ne sono almeno
due, evidenti e insuperabili.
1.1. Relativamente alla
legittimazione del Codacons, non è chiaro, in primo luogo, quale sia
l’interesse a base dell’impugnativa. Mentre, infatti, a pag. 4 del ricorso,
parte ricorrente si limita a richiamare il proprio “status” di
associazione di tutela dei consumatori e degli utenti, avente rappresentatività
a livello nazionale, alle pagg. 21 e 22 sembra invece volersi fare paladina del
cittadino – contribuente, al fine di evitare l’asserito ulteriore danno che si
verificherebbe alla collettività ove l’auspicato annullamento del concorso
intervenisse solo a procedimento esaurito, con la conseguente necessità di
“rifinanziare” lo svolgimento di una nuova selezione.
1.1.1. Ricorda il
Collegio che, per costante giurisprudenza amministrativa, anche di questa
Sezione, l’iscrizione del Codacons nell’elenco di cui all’art. 5 della l. n.
281 del 1998 (ora art. 137 del d.lgs. n. 206/2005), ovvero nei registri di cui
alla l. 7 dicembre 2000, n. 383, attiene esclusivamente alla tutela dei
consumatori e degli utenti in ordine ai diritti fondamentali ad essi
riconosciuti dal Codice del Consumo, o comunque, agli “interessi collettivi” di
consumatori ed utenti, ma non conferisce a tale associazione, ovvero agli altri
Enti ivi contemplati, una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da
ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi
economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini non già in quanto consumatori
e/o utenti, bensì in quanto contribuenti.
La legittimazione del
Codacons deve quindi essere parametrata su quegli atti che incidano, con
specificità e immediatezza, sulla posizione delle sole categorie da esso
istituzionalmente rappresentate.
Non può,
corrispondentemente, essere riconosciuta alla predetta associazione una
generalizzata legittimazione alla tutela anche dell'interesse (che assume
connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al
corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico (TAR
Lazio, sez. I^, sentenza 3 luglio 2012, n. 6028; id., 18.4.2012, n. 3496; sez.
II^, 3 giugno 2010, n. 15013; sez. I^, sentenza 19.4.2010, n. 7459).
E’ noto poi che uno
degli indici che denunciano la presenza di un interesse collettivo, è dato dal
fatto che tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta
realizzato, l’intera categoria, a motivo della sua omogeneità e indivisibilità.
L’interesse collettivo
deve cioè identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla
categoria, unitariamente considerata, e non già con gli interessi di singoli
associati o sottogruppi (TAR Lazio, sez. II^, 4 settembre 2012, nn. 7516 e
7517).
Nel caso di specie, è
però evidente, da un lato, che le questioni introdotte con il ricorso non
riguardano gli interessi collettivi dei consumatori/utenti ma attengono,
piuttosto, alla correttezza e imparzialità delle procedure di accesso ai
pubblici uffici (di interesse comune alla generalità dei consociati).
Dall’altro, anche a
volere ravvisare nel Codacons la rappresentanza della categoria dei
“partecipanti ad un concorso pubblico”, l’impugnativa, di fatto, tende a
tutelare soltanto quella parte di concorrenti che non hanno superato la prima
prova scritta, così evidentemente “frantumando” e “spaccando” quella stessa
categoria che si afferma di volere tutelare.
In definitiva, reputa il
Collegio che il Codacons sia, nella presente controversia, carente di
legittimazione sotto un duplice profilo: sul piano soggettivo, in quanto (avuto
riguardo alle finalità statutarie), esso non è legittimato a rappresentare la
“categoria” per la quale dichiara di agire (ovvero, l’intera, indifferenziata
platea dei cittadini – contribuenti); sul piano oggettivo, in quanto manca un
qualsivoglia collegamento con un’attività di produzione e/o erogazione di beni
o servizi pubblici, tale da rendere almeno teoricamente ipotizzabile la lesione
ovvero la messa in pericolo di interessi facenti capo ai consumatori e/o
utenti.
1.2. Per quanto riguarda
i ricorrenti persone fisiche, essi pure hanno domandato l’annullamento di tutte
le prove svoltesi, nelle varie sedi di esame, nonché di tutte le conseguenti
regionali graduatorie regionali provvisorie.
Al riguardo, va
precisato che il concorso di cui si verte è articolato su base esclusivamente
regionale. Si legge, infatti, nel bando di concorso (art. 3.3.) che “I
candidati devono indicare nella domanda di partecipazione una sola sede, tra
quelle indicate nel punto 1.1., per la quale intendono concorrere. La mancanza
di tale indicazione o la richiesta di partecipazione a più regioni comportano
l’esclusione dalla procedura”.
Per conseguenza, anche
le graduatorie finali di merito sono articolare su base regionale (art. 12).
I ricorrenti, pertanto,
non possono avere alcun interesse (inteso sia quale titolarità di una posizione
soggettiva qualificata, sia come utilità concreta ricavabile dalla pronuncia)
alla caducazione delle prove relative alle Regioni per le quali non hanno
concorso.
Deve essere anche evidenziato
che tutte le censure svolte rivestono carattere esclusivamente strumentale.
Esse non mirano cioè ad una migliore valutazione della performance concorsuale
e al conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei, bensì al
travolgimento della prova, in quanto asseritamente espletata in violazione dei
principi di trasparenza e parità di trattamento.
In tale prospettiva,
pertanto, debbono ritenersi controinteressati al ricorso tutti i soggetti
inseriti nelle graduatorie regionali provvisorie di Lombardia, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Marche, Toscana, Friuli
Venezia-Giulia, Sicilia.
Orbene, dal più
approfondito esame proprio della sede di merito, è emerso che il ricorso è
stato originariamente notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati
inseriti nelle graduatoria di Lombardia, Lazio e Toscana.
Relativamente alla
restanti graduatorie regionali, esso è, pertanto, radicalmente inammissibile
(ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a.), in quanto affetto da un vizio che,
come noto, non può essere sanato nemmeno dalla successiva integrazione del
contraddittorio, e ciò a prescindere dall’ulteriore questione, sollevata dalla
difesa erariale, della ritualità della notificazione per pubblici proclami.
2. Il Collegio non vuole
tuttavia sottrarsi all’esame del merito del ricorso, attesa la gravità delle
illegittimità che i ricorrenti asseriscono essersi verificate nella maggior
parte delle sedi di esame.
Al riguardo, giova
premettere che la procedura di cui si verte (come già accennato da espletarsi
su base regionale), prevede le seguenti fasi: una prova oggettiva
tecnico-professionale, una prova oggettiva attitudinale, un tirocinio teorico –
pratico integrato da una prova finale orale.
Il punteggio riportato
in ciascuna prova è utile esclusivamente per l’ammissione alla fase successiva
e non concorre alla formazione del punteggio finale.
La prima prova d’esame,
di cui qui si verte, consiste nello svolgimento di un questionario, composto da
una serie di quesiti a risposta multipla al fine di accertare la conoscenza
delle materie indicate nell’art. 5 del bando.
Quest’ultimo prescrive,
altresì, che “Sono ammessi alla prova oggettiva attitudinale i candidati che
riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo
di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono”.
In concreto, il
questionario è risultato composto da 80 test a risposta multipla, per la cui
risoluzione i candidati hanno avuto a disposizione 50 minuti.
Secondo le istruzioni
dettate dalla Direzione Centrale del personale dell’Agenzia delle Entrate (con
circolare dell’8 maggio 2012, prot. n. 69599, in atti), è stato previsto, per
quanto qui interessa, che, all’atto dell’identificazione dei candidati doveva
essere agli stessi consegnata copia del c.d. “foglio delle avvertenze”,
unitamente al modulo anagrafico, alle penna da utilizzare e alle due targhette
adesive A/R con stampato un codice a barre “da applicare rispettivamente
l’una sul modulo anagrafico, l’altra sul modulo delle risposte che il candidato
troverà allegato al questionario d’esame” (par. 2.5.).
Al par. 2.6. si trova
altresì prescritto che “Il candidato, seguendo le avvertenze ricevute e le
istruzioni impartite dalla Commissione o dal Comitato di Vigilanza, verificherà
l’esattezza dei dati contenuti nel modulo anagrafico, annoterà sullo stesso
modulo gli estremi del documento di identità esibito in sede di
identificazione, apporrà la propria firma nel campo previsto e, quindi,
applicherà la targhetta adesiva contrassegnata dalla lettera A sull’apposito
spazio del modulo anagrafico. Il modulo anagrafico verrà ritirato dalla
Commissione esaminatrice o dal Comitato di Vigilanza, che provvederà ad
inserirlo in un’apposita urna trasparente, avendo cura di avvertire il
candidato circa la necessità di custodire accuratamente, perché non
sostituibile, la targhetta R, che andrà applicata sul modulo delle risposte
allegato al questionario d’esame [...]”.
Relativamente allo
svolgimento della prova d’esame è stabilito che “La Commissione
esaminatrice, il Comitato di Vigilanza o un addetto alla sorveglianza,
verificato che tutti i candidati siano seduti al proprio posto, effettuerà la
lettura delle avvertenze per lo svolgimento della prova d’esame, ricevute dai
candidati al momento dell’ingresso. In particolare, sarà rammentato ai
candidati che per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 del d.P.R.
n. 487 del 1994, non è consentito di portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie, ivi compresi i testi di
legge. Inoltre, i candidati possessori di telefono cellulare saranno invitati a
depositare sul banco il telefono spento, con l’avvertenza che la mancata
osservanza della disposizione comporta l’esclusione dalla prova di esame [...]”.
Viene ancora soggiunto,
che “al fine di evitare la possibilità che candidati vicini possano ricevere
questionari con eguale combinazione, gli stessi dovranno essere distribuiti
avendo l’accortezza di aprire un nuovo pacco solo dopo avere terminato la
distribuzione del precedente, distribuzione che dovrà avvenire senza
interruzioni secondo il percorso ad U di seguito rappresentato [...]”.
Seguono le istruzioni
per l’espletamento della prova, il ritiro dei moduli contenenti le risposte e
dei questionari, la conservazione dei moduli anagrafici e dei moduli delle
risposte.
In conformità a tali
istruzioni, nel foglio “Avvertenze per lo svolgimento della prova d’esame”,
consegnato ai candidati all’atto dell’identificazione, viene indicato che “Dopo
l’identificazione il candidato prenderà posto nel banco indicato dal personale
addetto. Il documento di riconoscimento esibito per l’identificazione andrà
tenuto sul banco, bene in vista per tutta la durata della permanenza nella sede
d’esame. I telefoni cellulari, a pena di esclusione, dovranno essere depositati
sul banco spenti.”.
Seguono le istruzioni
per la compilazione del modulo anagrafico, la consegna e il controllo dei
questionari, lo svolgimento della prova.
I candidati sono stati
infine avvertiti che durante la prova d’esame “non è consentito muoversi dal
proprio posto né chiedere spiegazioni sulle domande oggetto della prova. I
candidati che continueranno a risolvere quesiti dopo l’ALT finale saranno
esclusi dalla procedura. Al termine della prova il candidato rimarrà seduto in
attesa che il personale addetto ritiri il modulo delle risposte e il
questionario. In ogni caso, sarà possibile lasciare la postazione solo su
indicazione della Commissione”.
2.1. Ciò posto,
nell’ordine logico delle questioni, viene anzitutto in rilievo quella relativa
al disallineamento con cui, nelle varie sedi, sono state espletate le prove.
Al riguardo, va subito
osservato che le norme invocate dai ricorrenti (l’art. 6 del d.P.R. n. 686 del
1957, ovvero l’omologa previsione di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 487 del
1994) non stabiliscono che le prove debbano essere espletate in “sincrono”
bensì soltanto che “All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la
stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del
comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e,
previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che
non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura
dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare
da uno dei candidati il tema da svolgere”.
E ciò è quanto
esattamente accaduto nel caso di specie, in cui l’orario di convocazione (a
quanto risulta dagli avvisi depositati in atti) è stato unico per le diverse
sedi, essendo stato definitivamente fissato alle ore 10,00 del giorno 8 giugno
2012 a causa dell’ordinanza del 17 maggio 2012 del Sindaco di Roma Capitale il quale,
in qualità di Commissario Delegato all’emergenza traffico, ha disposto che le
prove selettive dei concorsi pubblici nel territorio di Roma Capitale “abbiano
inizio in orario non antecedente alle ore 10,00”.
Pertanto, l’Agenzia
delle Entrate, al dichiarato fine di “garantire il contestuale svolgimento
della prova oggettiva tecnico-professionale in tutto il territorio nazionale”,
ha successivamente provveduto a convocare “tutti i candidati [...] presso le
sedi indicate in ciascuna Regione alle ore 10,00”.
L’orario di effettivo
inizio delle prove, nell’ambito del giorno stabilito, non può, invece, essere
considerato perentorio.
Il principio è stato più
volte affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, con sentenza n. 4136 del
28.6.2010, della VI^ sezione), relativamente allo svolgimento degli esami per
l’ammissione a facoltà a numero chiuso, in particolare evidenziandosi come non
vi sia alcuna previsione normativa che ciò stabilisca, e, in ogni caso, perché,
sul piano logico, “va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in
considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali
ritardi” (così la sentenza n. 4136/2010, cit,; cfr. anche, sez. VI^, 13
novembre 2009, n. 7058; id., 7 maggio 2009, n. 2832; da ultimo, vedi in particolare
TAR Lazio, Sez. III^ bis, 1.2.2013, n. 1117).
Va altresì rilevato che,
nel caso di specie, nessuna prova è stata realmente fornita circa le
interferenze che si sarebbero verificate fra le varie sedi, o, comunque circa
possibili illeciti consistenti in comunicazioni dei candidati con l’esterno,
volte a conoscere anticipatamente il contenuto delle prove (al riguardo, cfr., infra,
il par.2.2.).
Neppure risulta
verosimile che siffatti illeciti siano stati commessi, considerando la cadenza
temporale degli eventi.
Dall’esame dei verbali,
emerge infatti che l’ultima sede ad iniziare (con il completamento
dell’identificazione di tutti i candidati, alle ore 12,25) è stata la sede di
Padova Fiere, mentre la prima a finire è stata la sede di Palermo (Istituto Duca
degli Abruzzi, alle ore 13,05).
Pertanto, dopo le 13,05
- ora in cui, ipoteticamente, i candidati di tale sede potevano ormai
comunicare con l’esterno - erano tuttavia impossibilitati a farlo tutti gli
altri in quanto ancora isolati (secondo la disciplina che si è analiticamente
riportata) nelle rispettive sedi di esame.
Inoltre, anche in questo
caso, come in quelli più volte scrutinati dalla giurisprudenza amministrativa,
il ritardo con cui sono iniziate le prove, nelle varie sedi, non era né
previsto né prevedibile, di talché non è neanche possibile ipotizzare
l’esistenza di accordi fraudolenti o piani concordati per conseguire notizie da
altre sedi circa il contenuto delle prove.
2.2. Con un secondo
ordine di rilievi i ricorrenti hanno affermato che durante lo svolgimento delle
prove si sarebbero comunque verificate illegittimità diffuse, attraverso
l’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi atti a mettere in
collegamento i concorrenti con l’esterno.
2.2.1. Si è visto in
precedenza che, in base alle regole della procedura concorsuale (non impugnate
dai ricorrenti), era fatto obbligo ai candidati di depositare sul banco,
spenti, i telefoni cellulari, a pena di esclusione.
La “lex specialis”,
dunque, precludeva l’utilizzo di cellulari e strumenti elettronici nella fase
successiva alle procedure di identificazione e non anche, a monte, l'ingresso
di telefoni e strumenti elettronici nelle aule medesime.
In concreto, l’esame dei
verbali evidenzia che non vi è stata affatto quella violazione generalizzata
delle regole della procedura concorsuale di cui discettano ricorrenti, bensì
soltanto la commissione di singoli, isolati illeciti che risultano, peraltro,
essere stati immediatamente sanzionati con un provvedimento espulsivo.
Giova anche precisare
che, nei casi in cui l’espulsione è intervenuta prima, o contestualmente
all’apertura dei questionari, questi ultimi sono stati ritirati, di talché pur
volendo ammettere che i candidati espulsi siano riusciti in qualche modo a
memorizzare il tenore delle domande, essi erano comunque impossibilitati a
mettersi in contatto con i candidati che, nelle varie sedi, erano ormai isolati
dall’esterno.
Ovviamente, non è
possibile escludere che altre attività illecite, oltre a quelle verbalizzate,
siano sfuggite al controllo della Commissione. Tuttavia, in difetto di una
violazione di carattere generale delle regole della procedura, l'eventuale
utilizzo, da parte di uno o più candidati, di strumenti non consentiti,
giustifica l'esclusione (una volta che gli stessi siano identificati) dei soli
autori della violazione, e dunque un annullamento selettivo delle prove, ma non
già un annullamento generalizzato dell'intera procedura, che andrebbe a danno
di quanti si siano preparati coscienziosamente e comportati correttamente.
Sul piano probatorio, va
ancora evidenziato che non solo i ricorrenti non hanno proposto querela di
falso, relativamente al contenuto dei verbali versati in giudizio
dall’amministrazione, ma che nemmeno hanno richiesto (pur affermando di avere
numerosi testimoni di quanto accaduto), l’ammissione di dichiarazioni
testimoniali scritte, come pure oggi è possibile ai sensi dell’art. 63, comma
3, c.p.a., quantomeno al fine supportare l’assunto di un caosgeneralizzato,
totalmente sfuggito alla Commissione e ai soggetti addetti alla vigilanza nelle
varie sedi di concorso.
Al riguardo, sono poi
prive di qualsivoglia valenza probatoria le dichiarazioni pubblicate sul blog dell’avv.
Rienzi, da questi versate in atti, essendo impossibile stabilirne la paternità
e l’autenticità.
Analogamente, non può
darsi alcun rilievo alla documentazione fotografica esibita in giudizio (ovvero
al video circolante su youtube), non essendo, anche in questo caso,
in alcun modo possibile stabilire con certezza, le circostanze di tempo e di luogo
in cui le foto e il video siano stati, rispettivamente, realizzati.
Per quanto occorrer
possa, si evidenzia che gli unici dati concreti in ordine a tale documentazione
sono stati offerti dalla difesa erariale la quale ha provato come la
pubblicazione del questionario (e delle foto) è avvenuta, sul sito www.forum.concorsi.it,
non prima delle ore 19,30 dell’8 giugno 2012 (e cioè molte ore dopo la fine
delle prove di concorso).
Relativamente, poi,
all’eventualità che il contenuto dei questionari sia comunque trapelato in via
anticipata, è stata versata in giudizio dall’amministrazione una relazione
della Direzione Centrale del Personale in cui si dà analiticamente conto delle
cautele predisposte per la predisposizione e la stampa dei quiz, nonché
per la conservazione dei plichi recanti i questionari.
In sostanza, non vi è
prova concreta né di illeciti generalizzati e diffusi, né di una effettiva
“fuga di notizie”.
Anche relativamente alla
sede di Catania (in cui la prova è stata annullata per motivi di ordine
pubblico), nei relativi verbali non si rinviene affatto, a differenza di quanto
assumono i ricorrenti, la conferma della circostanza che i questionari
“circolassero” liberamente su internet nelle stesse ore in cui
si svolgeva il concorso.
Nel verbale, e nella
relazione del Presidente del Comitato di Vigilanza della sede di Catania, si
legge infatti soltanto di disordini e tumulti (che neanche le forze dell’ordine
sono riusciti a governare), causati semplicemente dal “passaparola” tra i
candidati circa il fatto che le prove di esame che si svolgevano in altre sedi
si erano già concluse e che “le risposte ai quesiti erano state diffuse
mediante cellulare e anche su internet tra i candidati”.
2.3. I ricorrenti, con
successive memorie (non notificate), hanno poi tentato di ampliare il thema
decidendum, estendendolo alla verifica della legittimità della lex
specialis, nella parte in cui, come sopra riportato, non vietava di
introdurre i telefoni cellulari nelle aule di esame, bensì prescriveva che gli
stessi fossero depositati sul banco, spenti.
Si tratta di censure
inammissibili, sia perché non sono stati spiegati rituali motivi aggiunti, sia
perché, a ben vedere, il sindacato che viene richiesto al Collegio riguarda il
merito dell’azione amministrativa.
Le istruzioni impartite
ai candidati costituiscono infatti piana attuazione di quanto prescritto
dall’art. 13 del d.P.R. n. 287 del 1994, secondo cui “Durante le prove scritte
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice”
(comma 1).
Non risulta, però, che
vi sia una norma positiva, primaria o secondaria, che sancisca specificamente,
relativamente alle cautele da adottarsi, il divieto di introduzione nelle aule
di esame dei telefoni cellulari o di dispositivi similari.
In assenza di un preciso
vincolo normativo, il Collegio dovrebbe perciò in concreto stabilire, in
sostituzione dell’amministrazione, quale sia, tra le varie modalità
astrattamente ipotizzabili, quella più idonea a garantire il principio di
segretezza e di trasparenza delle prove concorsuali.
Per restare, comunque,
nell’ambito del sindacato di legittimità, la regola prescelta non appare né
illogica, né incongrua rispetto all’obiettivo perseguito.
Deve essere infatti
considerato che nessuna disciplina può prevenire, in assoluto, la commissione
di illeciti durante lo svolgimento delle prove di concorso, essendo ben
possibile che, anche in presenza di precisi divieti, i candidati portino con sé
materiale non consentito.
Pertanto, quale che sia
la regola in concreto adottata (divieto di introduzione, ovvero soltanto di uso
dei dispositivi cellulari), ciò che risulta realmente indefettibile è
l’espletamento di una rigorosa e capillare attività di vigilanza.
Nel caso di specie, come
si è in precedenza evidenziato, non vi è però prova alcuna del fatto che tale
attività sia stata insufficiente ovvero inadeguata al punto da pregiudicare in
radice la legittimità della prima prova selettiva.
2.4. Con un distinto
profilo del primo mezzo, viene poi censurato il fatto che il bando di concorso
non contenesse la predeterminazione del peso ponderale che sarebbe stato
attribuito alle risposte ai test e che soltanto poco prima
dell’espletamento della prova siano stati resi noti ai candidati i criteri di
valutazione dei risultati.
Al riguardo, parte
ricorrente sembra evocare la normativa vigente nelle pubbliche gare aggiudicate
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui deve
essere il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio e sub criterio di
valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio, al fine di eliminare
ogni spazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale,
in assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe
ritenere preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro, sostituendosi
all'amministrazione procedente nella scelta del peso da attribuirsi ai
precostituiti parametri di valutazione.
Nei pubblici concorsi,
vige, però, una regola parzialmente differente, secondo cui sono le stesse
Commissioni esaminatrici, “alla prima riunione”, a dover stabilire “i criteri e
le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove” (art.12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).
La diversità di
disciplina si spiega col fatto che, nel primo caso, l’amministrazione deve
acquisire una prestazione ed è pertanto logico che le imprese partecipanti alla
gara siano, sin dalla fase di indizione, poste nella medesima posizione
conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, con l’effetto,
tra l’altro di vincolare la successiva valutazione della Commissione
giudicatrice alle caratteristiche richieste e predeterminate (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445; id. 1° marzo 2012, n. 1195; id., Sez. III, 1°
febbraio 2012 n. 514).
Nel caso, invece, della
valutazione della preparazione dei candidati ad un pubblico concorso,
l’amministrazione si affida, per individuare i migliori, alla discrezionalità
tecnica (e alla competenza) della Commissione esaminatrice, di talché è
sufficiente a garantire la par condicio tra i concorrenti la
predeterminazione dei criteri da parte della stessa Commissione, prima dell’avvio
delle operazioni di correzione.
Nel caso di specie
risulta anzi che (date le caratteristiche della prova scritta, consistente in
un test a risposta multipla), tutti i candidati, prima del suo
espletamento, siano stati debitamente messi a conoscenza del criterio ponderale
prescelto dalla Commissione e che abbiano potuto così agevolmente effettuare le
opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta
da dare.
E’ quasi inutile
aggiungere che tale modus procedendi ha assicurato la piena par
condicio tra i concorrenti, e che sicuramente nessun pregiudizio può
agli stessi essere derivato dal fatto di avere appreso, solo in sede
concorsuale, i criteri di valutazione.
La finalità dello studio
preparatorio domestico non deve essere, infatti, quella di speculare sul
calcolo delle probabilità, quanto piuttosto quella di assimilare con
sufficiente padronanza le nozioni richieste per rispondere esattamente a tutti
i quesiti.
2.5. I ricorrenti hanno
poi ravvisato una violazione del principio dell’anonimato della prova nel fatto
che ai candidati siano state consegnate due etichette amovibili (in realtà,
adesive), con codici a barre, da apporre, rispettivamente, sul modulo
anagrafico e su quello delle risposte.
Hanno anche
stigmatizzato la circostanza che, in particolare nella sede di Roma, le schede
anagrafiche siano state ritirate dal persona di vigilanza, “senza essere
prima inserite in una busta come per i quiz, circostanza che rende difficile
comprendere come sia possibile fare poi l’abbinamento dei quiz con le schede
anagrafiche”.
Orbene, come si è già in
precedenza evidenziato, la lex specialis (non impugnata),
prescriveva chiaramente che “Il modulo anagrafico verrà ritirato dalla
Commissione esaminatrice o dal Comitato di Vigilanza, che provvederà ad
inserirlo in un’apposita urna trasparente, avendo cura di avvertire il
candidato circa la necessità di custodire accuratamente, perché non
sostituibile, la targhetta R, che andrà applicata sul modulo delle risposte
allegato al questionario d’esame [...].”.
Analoghe modalità erano
previste per il ritiro dei moduli relativi alle risposte.
Circa la presunta facile
“amovibilità” delle etichette adesive, vi è da dire che, anche in questo caso,
i ricorrenti non offrono alcuna prova che episodi del genere di quelli
paventati (sostituzione di etichette e scambio di questionari), si siano effettivamente
verificati, ovvero che il personale addetto alla vigilanza non abbia adottato
tutte le cautele richieste dal caso (ad esempio, al momento in cui i candidati
abbiano avuto necessità di recarsi in bagno).
La Commissione e i
Comitati di vigilanza si sono comunque esattamente attenuti a quanto prescritto
dalle istruzioni impartite dall’Agenzia.
Per quanto occorrer
possa, si osserva che le regole della procedura, in parte qua, non
appaiono manifestamente inidonee ad assicurare il principio di anonimato ed,
anzi, sembrano offrire le stesse garanzie del procedimento compendiato
dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, relativamente alle classiche prove
scritte consistenti nello svolgimento di un tema.
Al riguardo, la difesa
erariale ha ricordato che il sistema delle etichette adesive è oggi
generalmente adottato in quasi tutti i concorsi pubblici in cui è prevista la
correzione automatizzata poiché esso consente di effettuare l’abbinamento del
modulo anagrafico e del foglio risposte senza possibilità di errore e senza
alcun rischio che i concorrenti siano previamente identificabili.
Ogni singolo codice a
barre viene infatti generato attraverso un complesso algoritmo di calcolo che
assicura l’unicità della sequenza numerica in esso contenuta e può abbinarsi
esclusivamente con l’etichetta gemella apposta sul modulo delle risposte.
I codici utilizzati per
poter consentire l’abbinamento sono diversi tra loro e collegati solo tramite
chiave di decodifica software. In tal modo, non può verificarsi
alcun errore nella fase di abbinamento dei moduli e i candidati divengono
identificabili esclusivamente nella successiva fase della generazione
informatizzata ed automatica della graduatoria.
2.6. Venendo poi alle
presunte irregolarità verificatesi nella sede di Milano, reputa il Collegio che
nessuna valenza sintomatica possa attribuirsi al fatto che, per il superamento
di una procedura concorsuale, svoltasi quattro anni fa, per lo stesso profilo,
sia stato sufficiente un punteggio minore.
E’ evidente, infatti,
che alcuna utile comparazione può essere effettuata tra procedure concorsuali
regolate da una diversa lex specialis e con modalità di
attribuzione del punteggio del tutto differenti.
Inoltre, eventuali
irregolarità che attengano alla partecipazione della candidata Margherita
Calabrese, ovvero di altri candidati alla stessa collegati, non possono che
essere circoscritte a questi ultimi, e, sicuramente, non sono sufficienti a
dimostrare che, in tale sede, si sia verificata una situazione di generalizzata
violazione delle regole della procedura concorsuale.
2.7. Relativamente al
presunto errore che si sarebbe verificato nella stampa di uno dei questionari,
la difesa erariale ha prodotto in giudizio una copia del testsomministrato
ai candidati in cui, tra le alternative di risposta al quesito relativo al tipo
di reato configurabile nel caso di “pubblico ufficiale che nell’esercizio delle
sue funzioni chiede del denaro”, figura correttamente la locuzione “corruzione
per un atto d’ufficio”.
2.8. Relativamente alla
censura incentrata sulla circostanza che ai candidati residenti nei Comuni
danneggiati dal sisma che ha colpito l’Emilia – Romagna, e a quelli della sede
di Catania, sia stato consentito di sostenere il test in una
data successiva, si osserva quanto segue.
In primo luogo, risulta
che, all’esito della prova sostenuta il 5 ottobre 2012, nessuno dei candidati
provenienti dai Comuni terremotati si sia utilmente collocato in graduatoria.
Conseguentemente, la
disparità di trattamento paventata in ricorso, rispetto a costoro, non si è, di
fatto, realizzata.
E’ peraltro opinione del
Collegio che le disposizioni di (apparente) favore, adottate per i candidati
provenienti dalle zone terremotate, abbiano avuto l’effetto non già di violare
la par condicio tra i concorrenti, quanto di ripristinarla,
nei confronti di soggetti che la sorte aveva chiaramente collocato in una
posizione di svantaggio.
Quanto, invece, alla
decisione di effettuare la ripetizione del test per la sola
sede di Catania (e non anche per quella di Palermo), l’Agenzia delle Entrata ha
precisato di avere predisposto, a tal fine, questionari diversi da quelli
originariamente somministrati (ancorché aventi lo stesso livello di
difficoltà).
Inoltre, ove si
consideri che il concorso è stato bandito sin dal luglio 2011, i pochi mesi
decorsi tra le due prove non hanno potuto rappresentare, per i concorrenti
nella sede di Catania, un vantaggio realmente apprezzabile in termini di
maggior tempo a disposizione per lo studio e la preparazione.
Tenuto conto del
complesso di tali circostanze, il principio della parità di trattamento (tra i
concorrenti delle sedi siciliane), non risulta quindi sostanzialmente e
realmente vulnerato.
3. In definitiva, per
tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione però
della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando
sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo,
Consigliere
Silvia Martino,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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