mercoledì 15 maggio 2013

Il concorsista non è un consumatore (T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 8 maggio 2013 n. 4548).


Il concorsista non è un consumatore 
(T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 8 maggio 2013 n. 4548)


Massima 

1.  Quanto al ricorrente CODACONS, in relazione alle procedure concorsuali, è noto che uno degli indici che denunciano la presenza di un interesse collettivo, è dato dal fatto che tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria, a motivo della sua omogeneità e indivisibilità.
L’interesse collettivo deve cioè identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria, unitariamente considerata, e non già con gli interessi di singoli associati o sottogruppi (TAR Lazio, sez. II^, 4 settembre 2012, nn. 7516 e 7517).
Nel caso di specie, è però evidente, da un lato, che le questioni introdotte con il ricorso non riguardano gli interessi collettivi dei consumatori/utenti ma attengono, piuttosto, alla correttezza e imparzialità delle procedure di accesso ai pubblici uffici (di interesse comune alla generalità dei consociati).
Dall’altro, anche a volere ravvisare nel Codacons la rappresentanza della categoria dei “partecipanti ad un concorso pubblico”, l’impugnativa, di fatto, tende a tutelare soltanto quella parte di concorrenti che non hanno superato la prima prova scritta, così evidentemente “frantumando” e “spaccando” quella stessa categoria che si afferma di volere tutelare.
2.  Quanto ai ricorrenti persone fisiche, va precisato che il concorso di cui si verte è articolato su base esclusivamente regionale; di conseguenza, anche le graduatorie finali di merito sono articolare su base regionale (art. 12).
I ricorrenti, pertanto, non possono avere alcun interesse (inteso sia quale titolarità di una posizione soggettiva qualificata, sia come utilità concreta ricavabile dalla pronuncia) alla caducazione delle prove relative alle Regioni per le quali non hanno concorso.
Deve essere anche evidenziato che tutte le censure svolte rivestono carattere esclusivamente strumentale. Esse non mirano cioè ad una migliore valutazione della performance concorsuale e al conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei, bensì al travolgimento della prova, in quanto asseritamente espletata in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
In tale prospettiva, pertanto, debbono ritenersi controinteressati al ricorso tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali provvisorie di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Marche, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia.
3.  Orbene, dal più approfondito esame proprio della sede di merito, è emerso che il ricorso è stato originariamente notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati inseriti nelle graduatoria di Lombardia, Lazio e Toscana.
Relativamente alla restanti graduatorie regionali, esso è, pertanto, radicalmente inammissibile (ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a.), in quanto affetto da un vizio che, come noto, non può essere sanato nemmeno dalla successiva integrazione del contraddittorio, e ciò a prescindere dall’ulteriore questione, sollevata dalla difesa erariale, della ritualità della notificazione per pubblici proclami.


Sentenza per esteso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7093 del 2012, proposto da:
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., Rosalba Ambrosino, Diego Baldi, Fiorella Ballesio, Cristina Bigo, Maria Boccellato, Agron Bulku, Laura Buonaiuto, Francesco Cannavo', Lucia Cardaropoli, Gaetano Catanzaro, Marcello Celentano, Giulio Cianfrani, Claudio Cirillo, Mary Citroni, Giovanni Cuccato, Giuseppina Danna, Antonella De Capua, Emma De Gennaro, Angelo De Lucia, Madia De Pascale, Carmela Della Noce, Giuliano Di Domenico, Gennaro Di Lauro, Giuseppe Ferrante, Rocco Werner Ferrari, Giuseppe Gioiello, Salvatore Gualtieri, Annarita Iadicicco, Antonio Iannunzio, Savina Indelli, Giuliana Inguscio, Elisa Inserra, Maria Rosaria Inserra, Alessia Lalli, Maria Grazia Lavagna, Leonardo Vienna, Enrico Licciardi, Sebastiano Lizzio, Emanuela Magnelli, Cosimo Maiorano, Raffaella Maurizi, Denise Merlo, Adelaide Mesiano, Gaetano Mezzina, Ramona Mondora, Stefania Montano, Eliana Montesu, Alessandra Morandi, Rosa Anna Nappi, Francesco Orlando, Matteo Parato, Raffaele Passannanti, Ferdinando Paudice, Francesco Pellicane, Nicolas Petriccioli, Gianpaolo Petrillo, Michele Piccinni, Marco Pilato, Luigi Mario Pizza, Veronica Polimene, Angela Prisco, Raffaele Riccardi, Orietta Ronchetti, Stella Russo, Marcello Salvatore, Salvatore Schirosi, Maria Sicchio, Eusapia Simone, Orsola Sorrentino, Antonietta Stendardo, Cinzia Strano, Vincenza Tartaglione, Ilaria Toscano, Francesco Toscano, Mario Turturici, Margherita Vaccaro, Gianluca Vaccina, Pino Vecellio, Immacolata Eleonora Vocaturi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; 
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Tartaglione Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Di Fuccia, con domicilio legale (in mancanza di elezione di domicilio ai sensi dell’art. 25 del c.p.a.), presso la Segreteria del TAR del Lazio;
Basile Andrea e tutti gli altri, come da elenco allegato alla presente sentenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
Basso Michela, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Guidone, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria del TAR del Lazio;
Quero Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guidone, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria del TAR del Lazio;
Salvatore Anelito, Matteo Cobalto, Stefano Pomes, Walter Gianardi, Margherita Calabrese, Nicola Calabrese, n.c.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lanza Camilla, rappresentata e difesa da sé medesima e dall’avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; 
per l'annullamento
- della prova oggettiva tecnico – professionale, tenutasi in data 8.6.2012 della “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo – tributaria”, tenutasi nelle varie sedi d’Italia, come previsto dal Bando di Concorso prot. n. 2011/99770 dell’1.7.2011, pubblicato in G.U. 53 del 5.7.2011;
- del provvedimento di estremi ignoti con cui l’Agenzia delle Entrate ha annullato la prova oggettiva tecnico – funzionale tenutasi a Catania presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere”, predisponendone la ripetizione, lì ove non ha egualmente annullato e predisposto la ripetizione, delle prove espletatesi nella varie sedi d’Itali e, comunque, nelle altre sedi site nella stessa Sicilia (ove i posti a concorso sono complessivamente 25);
- di tutte le graduatorie pubblicate a base regionale in data 27.6.2012, e con cui vengono individuati i concorrenti che hanno accesso alla seconda prova selettiva, nonché dei provvedimenti di estremi ignoti di approvazione delle stesse;
- del provvedimento di estremi sconosciuti con cui viene disposta la data di espletamento della seconda prova selettiva;
- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e successivi;
- nonché per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, di Tartaglione Angelo, di Basile Andrea (ed altri), di Basso Michela e di Quero Maria Rosaria;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 20 marzo 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
1. 1. La presente controversia riguarda il concorso indetto nell’anno 2011 dall’Agenzia delle Entrate per la copertura di complessivi 855 posti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo – tributaria.
I posti messi a concorso sono stati suddivisi tra le varie regioni italiane.
Il Bando ha infatti previsto una selezione su base regionale per modo che, nella domanda di partecipazione, i candidati hanno dovuto, tra l’altro, specificamente indicare “la sede, tra quelle elencate nel punto 1.1., per la quale intendono concorrere. La mancanza di tale indicazione o la richiesta di partecipazione a più regioni comportano l’esclusione dalla procedura”.
La prima prova selettiva prevista consta di una serie di quesiti a risposta multipla, sulle materie specificate nel bando.
Il Codacons e i ricorrenti, meglio indicati in epigrafe (che hanno concorso, rispettivamente, per le sedi della Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Marche, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia), ritengono che la prima prova selettiva e, conseguentemente, tutte le graduatorie regionali provvisorie, siano illegittime e debbano essere annullate.
Riferiscono di gravissimi disordini che si sarebbero verificati durante le prove.
Queste ultime, sottolineano i ricorrenti, avrebbero dovuto effettuarsi in maniera strettamente concomitante, per evitare “fughe di notizie”.
Viceversa è accaduto che, non solo, nei formulari distribuiti, le domande variassero unicamente per la diversa disposizione, ma, soprattutto che, nelle varie sedi, le prove siano iniziate ad orari diversi.
In particolare, a Roma (secondo il racconto dei ricorrenti):
- la distribuzione dei formulari è iniziata verso le 13,30. Vi era un continuo via vai verso i bagni. Molti dei candidati usavano il cellulare e consultavano internet. Durante lo svolgimento della prova l’uso del cellulare è stato reso possibile dal fatto che l’elevato numero di candidati ha impedito ogni reale controllo in merito. Nel padiglione n. 5 le schede anagrafiche sono state ritirate dagli stessi vigilanti, senza essere prima inserite in una busta, così come per i quiz, sicché non è dato sapere come sia stato possibile fare l’abbinamento.
A Catania:
- la prova è iniziata alle 16,30. Anche in questo caso vi sarebbe stato uso di cellulari nonché ammissione di persone diverse dai concorrenti. I disordini verificatisi hanno comportato l’annullamento delle prova.
Ad Ancona:
- la prova è iniziata alle 12,15. Anche in questo caso vi sarebbe stata la possibilità dell’utilizzo incontrollato dei cellulari sino a 5 minuti prima della distribuzione dei questionari, con successiva possibilità di fotografarli e di farli circolare attraverso internet.
A Milano:
- i cellulari sono sati usati sino a pochi minuti prima della prova.
A Bari:
- gente che andava e veniva dai bagni, telefoni in uso sino all’ultimo minuto. La prova è iniziata alle 13,30, in tempo per ricevere le domande (e le risposte) delle prove già terminate in altre sedi.
I ricorrenti riferiscono di avere testimoni circa il fatto che molti concorrenti avessero con sé manuali ed appunti che hanno potuto liberamente consultare sotto gli occhi dei vigilantes.
Anche in questo caso vi erano persone estranee (venditori di bibite), persone entrate oltre il tempo massimo (causa fantomatico incidente in tangenziale), persone che entravano ed uscivano da una porta secondaria.
A Napoli (sede Palaponticelli):
- non è stato fatto il controllo dei sigilli all’arrivo dei plichi contenenti i questionari. La prova è iniziata dopo le 13. I cellulari sono stati accesi sino all’ultimo secondo, con possibilità di andare in bagno senza alcun controllo o limitazione numerica.
A Torino:
- prova iniziata quando in altre sedi era già conclusa, via vai per il bagno, fogli uguali per tutti, candidati seduti uno accanto all’altro con distanza minimale, cellulari accesi sino alle 13,05; a causa di problemi tecnici è stato fatto l’appello nominale per un intero settore, dalla consegna dei moduli di domanda all’inizio del concorso vero e proprio sono passati ben 10 minuti durante i quali, nel caos più totale, c’era chi parlava delle domande, chi consultava appunti:
A Udine:
- distribuzione dei questionari intorno alle 12 a.m.. Moltissimi questionari distribuiti erano incompleti. Così, mentre si ovviava a questo problema, i candidati che avevano i questionari regolari e complet, hanno potuto provvedere allo studio degli stessi e dare le risposte, fruendo di 15 minuti di tempo in più rispetto agli altri.
In sintesi, secondo la prospettazione dei ricorrenti:
- le prove non sono cominciate in contemporanea nelle varie sedi d’Italia; le domande erano ovunque le stesse (cambiava solo l’ordine); quindi, nelle sedi in cui la prova è cominciata dopo si è avuto modo di conoscere domande e risposte;
- uso indiscriminato dei cellulari sino a 5 minuti prima della distribuzione dei questionari, con possibilità di comunicare con l’esterno e utilizzare internet per i possessori di smartphone anche durante lo svolgimento delle prove, essendo sufficiente recarsi nei bagni, affollati per l’occasione; risposte presenti su internet già prima dell’inizio della prova; omessa vigilanza da parte degli addetti; mancata espulsione dalla prova di esame di coloro che comunicavano con l’esterno, codici a barra amovibili dalle schede nonché questionari e scheda soluzioni non inseriti in apposite buste ma semplicemente consegnati ai vigilanti.
I ricorrenti soggiungono che i criteri di selezione non erano stati fissati specificamente dal bando, il quale prevedeva unicamente la soglia minima per il superamento della prima prova, pari a 24/30.
Solo al momento è stato fatto presente dalla Commissione il peso che sarebbe stato attribuito alle singole risposte (10 punti per ogni risposta esatta; - 2,55 punti per risposta errata; 0 punti per risposta non data), con impossibilità per il concorrente di previamente comprendere come e se rispondere in caso di incertezza sulla risposta e a quante risposte si sarebbe dovuto rispondere per superare la prova.
I ricorrenti, poi, ritengono singolare quanto avvenuto nella sede della Università degli Studi, Milano – Bicocca.
La registrazione dei concorrenti si è ivi protratta ben oltre il termine previsto.
Verso le 11 i Commissari hanno detto di attaccare il codice A sui foglietti dell’anagrafica ma la prova non è immediatamente cominciata e i concorrenti hanno iniziato ad andare in bagno, con possibilità di scambiare il codice con altri concorrenti.
Molti candidati, inoltre, sono usciti dall’aula per poter telefonare senza che alcun controllo venisse fatto al rientro così che, in tale fase, è stato possibile che taluni si facessero sostituire dai conoscenti.
Sarebbe singolare il fatto che, quest’anno, il punteggio minimo per superare la prova sia, stato, di fatto, quello di 25,33, laddove, nel concorso del 2008, con una penalità inferiore pari a – 1,75 per risposta inesatta, si è giunti alla posizione numero 960 con il punteggio di 25,1.
Pure singolare sarebba la circostanza che alla prova selettiva in esame abbia partecipato anche tal d.ssa Margherita Calabrese, già funzionaria dell’Agenzia delle Entrate e in servizio presso la Direzione Regionale di Milano. Tale candidata non avrebbe alcun interesse a partecipare alla selezione, che si spiegherebbe, invece, con la partecipazione del fratello, Nicola Calabrese, il quale ha poi ottenuto, come la sorella, il punteggio di 27,005.
I ricorrenti evidenziano, ancora, che la prima prova selettiva, allo stato, deve essere ancora espletata dai candidati provenienti dalle zone terremotate e ripetuta da coloro che l’hanno svolto a Catania.
In pratica, gli ultimi ammessi potrebbero essere superati da coloro che non hanno ancora svolto la prova e hanno così avuto più tempo per prepararsi.
In ultimo, è stato segnalato da più candidati come una delle soluzioni ai quiz, data per corretta, fosse in realtà, errata. Trattasi di quella inerente il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, chiede del denaro. Le risposte erano; “corruzione d’ufficio, peculato ed abuso d’ufficio”. Ma è evidente che la risposta corretta era “corruzione per un atto d’ufficio”,
In merito ai fatti esposti, il Codacons ha già provveduto a presentare esposto – denuncia alle varie sedi della Procura della Repubblica interessate dallo svolgimento del concorso.
Viene ancora soggiunto che circolano ancora su internet alcuni video relativi al concorso, a riprova dell’effettivo avvenuto utilizzo di cellulari e smartphone.
I ricorrenti ritengono che le gravi irregolarità riferite debbano condurre all’annullamento della prima prova selettiva e di tutte le graduatorie regionali provvisorie.
In particolare, articolano i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686 DEL 1957. VIOLAZIONE ART. 3, 51 E 97 COST..
La prima prova selettiva non è stata condotta in osservanza dei principi di parità, trasparenza, imparzialità. Sarebbe infatti accaduto che molti candidati abbiano avuto la possibilità di conoscere prima domande e risposte, consultando il cellulare.
Della diffusione dei quiz tramite cellulare, vi sarebbe la prova nei video circolanti su youtube, nonché in un documento (allegato al ricorso), che rappresenterebbe il questionario recante i quiz, a dire dei ricorrenti, fotografato e trasmesso proprio durante la prova selettiva.
Sarebbe stato violato il principio secondo cui debbono essere resi previamente noti, non solo la tipologia di prova selettiva, ma anche i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa.
Nel caso di specie, invece, le varie Commissioni hanno comunicato ai candidati il peso ponderale da attribuire a domande e risposte solo pochi minuti prima della prova.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686/57. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97 COST..
L’art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, in rubrica, ribadisce la necessità che durante le prove i candidati non comunichino tra loro verbalmente o per iscritto.
Esso vieta, altresì, l’utilizzo di qualsivoglia appunto o strumento idoneo ad agevolare il candidato nello svolgimento della prova. A tal fine, è necessario che i membri della Commissione vigilino attentamente.
Nessuno di tali principi, però, sarebbe stato rispettato.
In tutte le sedi riportate nel racconto che precede sarebbe stato fatto uso dei cellulari, con possibilità di comunicare con l’esterno, sia prima che durante lo svolgimento della prova.
Ciò sarebbe stato agevolato dal fatto che l’orario di inizio della prova è stato diverso per tutte le sedi. Tale circostanza, di per sé, invaliderebbe tutte le prove.
Il dovere di vigilanza e di controllo, non sarebbe stato minimamente posto in essere da chi ne aveva l’onere.
Sarebbe stato violato il principio dell’anonimato della prova.
I candidati hanno ricevuto due etichette adesive con codici a barre, da apporre, rispettivamente, sul foglio delle risposte e su quello dei quesiti. Tali etichette sarebbero state facilmente rimuovibili, con possibilità di scambio tra i candidati. In particolare, nella sede di Roma, le schede anagrafiche sono state ritirate direttamente dal personale, senza prima essere inserite in una busta, così come per i quiz, di talché non è chiaro come siano stato fatto l’abbinamento.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686 DEL 1957. VIOLAZIONE ART. 3, 51 E 97 COST..
L’inizio sfalzato delle prove, la possibilità di copiare o conoscere anticipatamente i risultati, la possibilità di consultare liberamente internet o, comunque, di comunicare liberamente con l’esterno, hanno determinato una palese illegittimità nello svolgimento della prova.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 686 DEL 1957. VIOLAZIONE ART. 3, 51 E 97 COST..
La prova oggettiva tecnico – funzionale, tenutasi l’8.6.2012 a Catania, è stata annullata a causa dei disordini, peraltro comuni (secondo i ricorrenti) alle altre sedi d’Italia, in cui tuttavia non si è proceduto in egual modo.
In particolare, ciò non è avvenuto per le sedi di Palermo, con la conseguenza che, nella regione siciliana, alcuni candidati avranno più tempo per prepararsi, oltre ad avere già testato gli argomenti e le modalità di formulazione delle domande.
Viene spiegata, infine, domanda di risarcimento dei danni (in particolare sofferti dai ricorrenti persone fisiche), in relazione allo stress fisico e psicologico subito per la preparazione del concorso.
Essi domandano altresì il rimborso delle spese vive sostenute (ad esempio, la spesa del taxi per recarsi presso la sede concorsuale, dell’aereo, o del treno, e dell’albergo).
Si sono costituiti, per resistere, alcuni dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie regionali provvisorie.
E’ altresì intervenuta ad opponendum la s.ra Camilla Lanza.
Con ordinanza n. 8593 del 18.10.2012, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei confronti della parte resistente, consistenti nell’acquisizione dei verbali relativi alle procedure selettive svolte nelle varie sedi in cui si sono disputate le prove oggetto di concorso
Con ordinanza n. 4675 del 20.12.2012, ha quindi sospeso la procedura selettiva in corso e, nello stesso tempo, ha ordinato ai ricorrenti “la notifica per pubblici proclami [...] ai sensi e con le modalità di cui all’art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione”, invitando altresì “a trasmettere l’atto di integrazione del contraddittorio all’Agenzia delle entrate che provvederà, tempestivamente, a curarne la pubblicazione sul sito web dell’ente”.
Le parti hanno depositato articolate memorie.
Il ricorso, è stato infine assunto per la decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2013.

DIRITTO
1. La presente controversia concerne lo svolgimento della prima prova selettiva del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate, nell’anno 2011, per l’assunzione di 855 funzionari amministrativo – tributari.
In via preliminare, tra le numerose, plurime eccezioni svolte dalle parte resistenti, ve ne sono almeno due, evidenti e insuperabili.
1.1. Relativamente alla legittimazione del Codacons, non è chiaro, in primo luogo, quale sia l’interesse a base dell’impugnativa. Mentre, infatti, a pag. 4 del ricorso, parte ricorrente si limita a richiamare il proprio “status” di associazione di tutela dei consumatori e degli utenti, avente rappresentatività a livello nazionale, alle pagg. 21 e 22 sembra invece volersi fare paladina del cittadino – contribuente, al fine di evitare l’asserito ulteriore danno che si verificherebbe alla collettività ove l’auspicato annullamento del concorso intervenisse solo a procedimento esaurito, con la conseguente necessità di “rifinanziare” lo svolgimento di una nuova selezione.
1.1.1. Ricorda il Collegio che, per costante giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, l’iscrizione del Codacons nell’elenco di cui all’art. 5 della l. n. 281 del 1998 (ora art. 137 del d.lgs. n. 206/2005), ovvero nei registri di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 383, attiene esclusivamente alla tutela dei consumatori e degli utenti in ordine ai diritti fondamentali ad essi riconosciuti dal Codice del Consumo, o comunque, agli “interessi collettivi” di consumatori ed utenti, ma non conferisce a tale associazione, ovvero agli altri Enti ivi contemplati, una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini non già in quanto consumatori e/o utenti, bensì in quanto contribuenti.
La legittimazione del Codacons deve quindi essere parametrata su quegli atti che incidano, con specificità e immediatezza, sulla posizione delle sole categorie da esso istituzionalmente rappresentate.
Non può, corrispondentemente, essere riconosciuta alla predetta associazione una generalizzata legittimazione alla tutela anche dell'interesse (che assume connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico (TAR Lazio, sez. I^, sentenza 3 luglio 2012, n. 6028; id., 18.4.2012, n. 3496; sez. II^, 3 giugno 2010, n. 15013; sez. I^, sentenza 19.4.2010, n. 7459).
E’ noto poi che uno degli indici che denunciano la presenza di un interesse collettivo, è dato dal fatto che tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria, a motivo della sua omogeneità e indivisibilità.
L’interesse collettivo deve cioè identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria, unitariamente considerata, e non già con gli interessi di singoli associati o sottogruppi (TAR Lazio, sez. II^, 4 settembre 2012, nn. 7516 e 7517).
Nel caso di specie, è però evidente, da un lato, che le questioni introdotte con il ricorso non riguardano gli interessi collettivi dei consumatori/utenti ma attengono, piuttosto, alla correttezza e imparzialità delle procedure di accesso ai pubblici uffici (di interesse comune alla generalità dei consociati).
Dall’altro, anche a volere ravvisare nel Codacons la rappresentanza della categoria dei “partecipanti ad un concorso pubblico”, l’impugnativa, di fatto, tende a tutelare soltanto quella parte di concorrenti che non hanno superato la prima prova scritta, così evidentemente “frantumando” e “spaccando” quella stessa categoria che si afferma di volere tutelare.
In definitiva, reputa il Collegio che il Codacons sia, nella presente controversia, carente di legittimazione sotto un duplice profilo: sul piano soggettivo, in quanto (avuto riguardo alle finalità statutarie), esso non è legittimato a rappresentare la “categoria” per la quale dichiara di agire (ovvero, l’intera, indifferenziata platea dei cittadini – contribuenti); sul piano oggettivo, in quanto manca un qualsivoglia collegamento con un’attività di produzione e/o erogazione di beni o servizi pubblici, tale da rendere almeno teoricamente ipotizzabile la lesione ovvero la messa in pericolo di interessi facenti capo ai consumatori e/o utenti.
1.2. Per quanto riguarda i ricorrenti persone fisiche, essi pure hanno domandato l’annullamento di tutte le prove svoltesi, nelle varie sedi di esame, nonché di tutte le conseguenti regionali graduatorie regionali provvisorie.
Al riguardo, va precisato che il concorso di cui si verte è articolato su base esclusivamente regionale. Si legge, infatti, nel bando di concorso (art. 3.3.) che “I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione una sola sede, tra quelle indicate nel punto 1.1., per la quale intendono concorrere. La mancanza di tale indicazione o la richiesta di partecipazione a più regioni comportano l’esclusione dalla procedura”.
Per conseguenza, anche le graduatorie finali di merito sono articolare su base regionale (art. 12).
I ricorrenti, pertanto, non possono avere alcun interesse (inteso sia quale titolarità di una posizione soggettiva qualificata, sia come utilità concreta ricavabile dalla pronuncia) alla caducazione delle prove relative alle Regioni per le quali non hanno concorso.
Deve essere anche evidenziato che tutte le censure svolte rivestono carattere esclusivamente strumentale. Esse non mirano cioè ad una migliore valutazione della performance concorsuale e al conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei, bensì al travolgimento della prova, in quanto asseritamente espletata in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
In tale prospettiva, pertanto, debbono ritenersi controinteressati al ricorso tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali provvisorie di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Marche, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia.
Orbene, dal più approfondito esame proprio della sede di merito, è emerso che il ricorso è stato originariamente notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati inseriti nelle graduatoria di Lombardia, Lazio e Toscana.
Relativamente alla restanti graduatorie regionali, esso è, pertanto, radicalmente inammissibile (ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a.), in quanto affetto da un vizio che, come noto, non può essere sanato nemmeno dalla successiva integrazione del contraddittorio, e ciò a prescindere dall’ulteriore questione, sollevata dalla difesa erariale, della ritualità della notificazione per pubblici proclami.
2. Il Collegio non vuole tuttavia sottrarsi all’esame del merito del ricorso, attesa la gravità delle illegittimità che i ricorrenti asseriscono essersi verificate nella maggior parte delle sedi di esame.
Al riguardo, giova premettere che la procedura di cui si verte (come già accennato da espletarsi su base regionale), prevede le seguenti fasi: una prova oggettiva tecnico-professionale, una prova oggettiva attitudinale, un tirocinio teorico – pratico integrato da una prova finale orale.
Il punteggio riportato in ciascuna prova è utile esclusivamente per l’ammissione alla fase successiva e non concorre alla formazione del punteggio finale.
La prima prova d’esame, di cui qui si verte, consiste nello svolgimento di un questionario, composto da una serie di quesiti a risposta multipla al fine di accertare la conoscenza delle materie indicate nell’art. 5 del bando.
Quest’ultimo prescrive, altresì, che “Sono ammessi alla prova oggettiva attitudinale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono”.
In concreto, il questionario è risultato composto da 80 test a risposta multipla, per la cui risoluzione i candidati hanno avuto a disposizione 50 minuti.
Secondo le istruzioni dettate dalla Direzione Centrale del personale dell’Agenzia delle Entrate (con circolare dell’8 maggio 2012, prot. n. 69599, in atti), è stato previsto, per quanto qui interessa, che, all’atto dell’identificazione dei candidati doveva essere agli stessi consegnata copia del c.d. “foglio delle avvertenze”, unitamente al modulo anagrafico, alle penna da utilizzare e alle due targhette adesive A/R con stampato un codice a barre “da applicare rispettivamente l’una sul modulo anagrafico, l’altra sul modulo delle risposte che il candidato troverà allegato al questionario d’esame” (par. 2.5.).
Al par. 2.6. si trova altresì prescritto che “Il candidato, seguendo le avvertenze ricevute e le istruzioni impartite dalla Commissione o dal Comitato di Vigilanza, verificherà l’esattezza dei dati contenuti nel modulo anagrafico, annoterà sullo stesso modulo gli estremi del documento di identità esibito in sede di identificazione, apporrà la propria firma nel campo previsto e, quindi, applicherà la targhetta adesiva contrassegnata dalla lettera A sull’apposito spazio del modulo anagrafico. Il modulo anagrafico verrà ritirato dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di Vigilanza, che provvederà ad inserirlo in un’apposita urna trasparente, avendo cura di avvertire il candidato circa la necessità di custodire accuratamente, perché non sostituibile, la targhetta R, che andrà applicata sul modulo delle risposte allegato al questionario d’esame [...]”.
Relativamente allo svolgimento della prova d’esame è stabilito che “La Commissione esaminatrice, il Comitato di Vigilanza o un addetto alla sorveglianza, verificato che tutti i candidati siano seduti al proprio posto, effettuerà la lettura delle avvertenze per lo svolgimento della prova d’esame, ricevute dai candidati al momento dell’ingresso. In particolare, sarà rammentato ai candidati che per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 del d.P.R. n. 487 del 1994, non è consentito di portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie, ivi compresi i testi di legge. Inoltre, i candidati possessori di telefono cellulare saranno invitati a depositare sul banco il telefono spento, con l’avvertenza che la mancata osservanza della disposizione comporta l’esclusione dalla prova di esame [...]”.
Viene ancora soggiunto, che “al fine di evitare la possibilità che candidati vicini possano ricevere questionari con eguale combinazione, gli stessi dovranno essere distribuiti avendo l’accortezza di aprire un nuovo pacco solo dopo avere terminato la distribuzione del precedente, distribuzione che dovrà avvenire senza interruzioni secondo il percorso ad U di seguito rappresentato [...]”.
Seguono le istruzioni per l’espletamento della prova, il ritiro dei moduli contenenti le risposte e dei questionari, la conservazione dei moduli anagrafici e dei moduli delle risposte.
In conformità a tali istruzioni, nel foglio “Avvertenze per lo svolgimento della prova d’esame”, consegnato ai candidati all’atto dell’identificazione, viene indicato che “Dopo l’identificazione il candidato prenderà posto nel banco indicato dal personale addetto. Il documento di riconoscimento esibito per l’identificazione andrà tenuto sul banco, bene in vista per tutta la durata della permanenza nella sede d’esame. I telefoni cellulari, a pena di esclusione, dovranno essere depositati sul banco spenti.”.
Seguono le istruzioni per la compilazione del modulo anagrafico, la consegna e il controllo dei questionari, lo svolgimento della prova.
I candidati sono stati infine avvertiti che durante la prova d’esame “non è consentito muoversi dal proprio posto né chiedere spiegazioni sulle domande oggetto della prova. I candidati che continueranno a risolvere quesiti dopo l’ALT finale saranno esclusi dalla procedura. Al termine della prova il candidato rimarrà seduto in attesa che il personale addetto ritiri il modulo delle risposte e il questionario. In ogni caso, sarà possibile lasciare la postazione solo su indicazione della Commissione”.
2.1. Ciò posto, nell’ordine logico delle questioni, viene anzitutto in rilievo quella relativa al disallineamento con cui, nelle varie sedi, sono state espletate le prove.
Al riguardo, va subito osservato che le norme invocate dai ricorrenti (l’art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, ovvero l’omologa previsione di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994) non stabiliscono che le prove debbano essere espletate in “sincrono” bensì soltanto che “All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere”.
E ciò è quanto esattamente accaduto nel caso di specie, in cui l’orario di convocazione (a quanto risulta dagli avvisi depositati in atti) è stato unico per le diverse sedi, essendo stato definitivamente fissato alle ore 10,00 del giorno 8 giugno 2012 a causa dell’ordinanza del 17 maggio 2012 del Sindaco di Roma Capitale il quale, in qualità di Commissario Delegato all’emergenza traffico, ha disposto che le prove selettive dei concorsi pubblici nel territorio di Roma Capitale “abbiano inizio in orario non antecedente alle ore 10,00”.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, al dichiarato fine di “garantire il contestuale svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale in tutto il territorio nazionale”, ha successivamente provveduto a convocare “tutti i candidati [...] presso le sedi indicate in ciascuna Regione alle ore 10,00”.
L’orario di effettivo inizio delle prove, nell’ambito del giorno stabilito, non può, invece, essere considerato perentorio.
Il principio è stato più volte affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, con sentenza n. 4136 del 28.6.2010, della VI^ sezione), relativamente allo svolgimento degli esami per l’ammissione a facoltà a numero chiuso, in particolare evidenziandosi come non vi sia alcuna previsione normativa che ciò stabilisca, e, in ogni caso, perché, sul piano logico, “va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi” (così la sentenza n. 4136/2010, cit,; cfr. anche, sez. VI^, 13 novembre 2009, n. 7058; id., 7 maggio 2009, n. 2832; da ultimo, vedi in particolare TAR Lazio, Sez. III^ bis, 1.2.2013, n. 1117).
Va altresì rilevato che, nel caso di specie, nessuna prova è stata realmente fornita circa le interferenze che si sarebbero verificate fra le varie sedi, o, comunque circa possibili illeciti consistenti in comunicazioni dei candidati con l’esterno, volte a conoscere anticipatamente il contenuto delle prove (al riguardo, cfr., infra, il par.2.2.).
Neppure risulta verosimile che siffatti illeciti siano stati commessi, considerando la cadenza temporale degli eventi.
Dall’esame dei verbali, emerge infatti che l’ultima sede ad iniziare (con il completamento dell’identificazione di tutti i candidati, alle ore 12,25) è stata la sede di Padova Fiere, mentre la prima a finire è stata la sede di Palermo (Istituto Duca degli Abruzzi, alle ore 13,05).
Pertanto, dopo le 13,05 - ora in cui, ipoteticamente, i candidati di tale sede potevano ormai comunicare con l’esterno - erano tuttavia impossibilitati a farlo tutti gli altri in quanto ancora isolati (secondo la disciplina che si è analiticamente riportata) nelle rispettive sedi di esame.
Inoltre, anche in questo caso, come in quelli più volte scrutinati dalla giurisprudenza amministrativa, il ritardo con cui sono iniziate le prove, nelle varie sedi, non era né previsto né prevedibile, di talché non è neanche possibile ipotizzare l’esistenza di accordi fraudolenti o piani concordati per conseguire notizie da altre sedi circa il contenuto delle prove.
2.2. Con un secondo ordine di rilievi i ricorrenti hanno affermato che durante lo svolgimento delle prove si sarebbero comunque verificate illegittimità diffuse, attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi atti a mettere in collegamento i concorrenti con l’esterno.
2.2.1. Si è visto in precedenza che, in base alle regole della procedura concorsuale (non impugnate dai ricorrenti), era fatto obbligo ai candidati di depositare sul banco, spenti, i telefoni cellulari, a pena di esclusione.
La “lex specialis”, dunque, precludeva l’utilizzo di cellulari e strumenti elettronici nella fase successiva alle procedure di identificazione e non anche, a monte, l'ingresso di telefoni e strumenti elettronici nelle aule medesime.
In concreto, l’esame dei verbali evidenzia che non vi è stata affatto quella violazione generalizzata delle regole della procedura concorsuale di cui discettano ricorrenti, bensì soltanto la commissione di singoli, isolati illeciti che risultano, peraltro, essere stati immediatamente sanzionati con un provvedimento espulsivo.
Giova anche precisare che, nei casi in cui l’espulsione è intervenuta prima, o contestualmente all’apertura dei questionari, questi ultimi sono stati ritirati, di talché pur volendo ammettere che i candidati espulsi siano riusciti in qualche modo a memorizzare il tenore delle domande, essi erano comunque impossibilitati a mettersi in contatto con i candidati che, nelle varie sedi, erano ormai isolati dall’esterno.
Ovviamente, non è possibile escludere che altre attività illecite, oltre a quelle verbalizzate, siano sfuggite al controllo della Commissione. Tuttavia, in difetto di una violazione di carattere generale delle regole della procedura, l'eventuale utilizzo, da parte di uno o più candidati, di strumenti non consentiti, giustifica l'esclusione (una volta che gli stessi siano identificati) dei soli autori della violazione, e dunque un annullamento selettivo delle prove, ma non già un annullamento generalizzato dell'intera procedura, che andrebbe a danno di quanti si siano preparati coscienziosamente e comportati correttamente.
Sul piano probatorio, va ancora evidenziato che non solo i ricorrenti non hanno proposto querela di falso, relativamente al contenuto dei verbali versati in giudizio dall’amministrazione, ma che nemmeno hanno richiesto (pur affermando di avere numerosi testimoni di quanto accaduto), l’ammissione di dichiarazioni testimoniali scritte, come pure oggi è possibile ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., quantomeno al fine supportare l’assunto di un caosgeneralizzato, totalmente sfuggito alla Commissione e ai soggetti addetti alla vigilanza nelle varie sedi di concorso.
Al riguardo, sono poi prive di qualsivoglia valenza probatoria le dichiarazioni pubblicate sul blog dell’avv. Rienzi, da questi versate in atti, essendo impossibile stabilirne la paternità e l’autenticità.
Analogamente, non può darsi alcun rilievo alla documentazione fotografica esibita in giudizio (ovvero al video circolante su youtube), non essendo, anche in questo caso, in alcun modo possibile stabilire con certezza, le circostanze di tempo e di luogo in cui le foto e il video siano stati, rispettivamente, realizzati.
Per quanto occorrer possa, si evidenzia che gli unici dati concreti in ordine a tale documentazione sono stati offerti dalla difesa erariale la quale ha provato come la pubblicazione del questionario (e delle foto) è avvenuta, sul sito www.forum.concorsi.it, non prima delle ore 19,30 dell’8 giugno 2012 (e cioè molte ore dopo la fine delle prove di concorso).
Relativamente, poi, all’eventualità che il contenuto dei questionari sia comunque trapelato in via anticipata, è stata versata in giudizio dall’amministrazione una relazione della Direzione Centrale del Personale in cui si dà analiticamente conto delle cautele predisposte per la predisposizione e la stampa dei quiz, nonché per la conservazione dei plichi recanti i questionari.
In sostanza, non vi è prova concreta né di illeciti generalizzati e diffusi, né di una effettiva “fuga di notizie”.
Anche relativamente alla sede di Catania (in cui la prova è stata annullata per motivi di ordine pubblico), nei relativi verbali non si rinviene affatto, a differenza di quanto assumono i ricorrenti, la conferma della circostanza che i questionari “circolassero” liberamente su internet nelle stesse ore in cui si svolgeva il concorso.
Nel verbale, e nella relazione del Presidente del Comitato di Vigilanza della sede di Catania, si legge infatti soltanto di disordini e tumulti (che neanche le forze dell’ordine sono riusciti a governare), causati semplicemente dal “passaparola” tra i candidati circa il fatto che le prove di esame che si svolgevano in altre sedi si erano già concluse e che “le risposte ai quesiti erano state diffuse mediante cellulare e anche su internet tra i candidati”.
2.3. I ricorrenti, con successive memorie (non notificate), hanno poi tentato di ampliare il thema decidendum, estendendolo alla verifica della legittimità della lex specialis, nella parte in cui, come sopra riportato, non vietava di introdurre i telefoni cellulari nelle aule di esame, bensì prescriveva che gli stessi fossero depositati sul banco, spenti.
Si tratta di censure inammissibili, sia perché non sono stati spiegati rituali motivi aggiunti, sia perché, a ben vedere, il sindacato che viene richiesto al Collegio riguarda il merito dell’azione amministrativa.
Le istruzioni impartite ai candidati costituiscono infatti piana attuazione di quanto prescritto dall’art. 13 del d.P.R. n. 287 del 1994, secondo cui “Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice” (comma 1).
Non risulta, però, che vi sia una norma positiva, primaria o secondaria, che sancisca specificamente, relativamente alle cautele da adottarsi, il divieto di introduzione nelle aule di esame dei telefoni cellulari o di dispositivi similari.
In assenza di un preciso vincolo normativo, il Collegio dovrebbe perciò in concreto stabilire, in sostituzione dell’amministrazione, quale sia, tra le varie modalità astrattamente ipotizzabili, quella più idonea a garantire il principio di segretezza e di trasparenza delle prove concorsuali.
Per restare, comunque, nell’ambito del sindacato di legittimità, la regola prescelta non appare né illogica, né incongrua rispetto all’obiettivo perseguito.
Deve essere infatti considerato che nessuna disciplina può prevenire, in assoluto, la commissione di illeciti durante lo svolgimento delle prove di concorso, essendo ben possibile che, anche in presenza di precisi divieti, i candidati portino con sé materiale non consentito.
Pertanto, quale che sia la regola in concreto adottata (divieto di introduzione, ovvero soltanto di uso dei dispositivi cellulari), ciò che risulta realmente indefettibile è l’espletamento di una rigorosa e capillare attività di vigilanza.
Nel caso di specie, come si è in precedenza evidenziato, non vi è però prova alcuna del fatto che tale attività sia stata insufficiente ovvero inadeguata al punto da pregiudicare in radice la legittimità della prima prova selettiva.
2.4. Con un distinto profilo del primo mezzo, viene poi censurato il fatto che il bando di concorso non contenesse la predeterminazione del peso ponderale che sarebbe stato attribuito alle risposte ai test e che soltanto poco prima dell’espletamento della prova siano stati resi noti ai candidati i criteri di valutazione dei risultati.
Al riguardo, parte ricorrente sembra evocare la normativa vigente nelle pubbliche gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui deve essere il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio e sub criterio di valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio, al fine di eliminare ogni spazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale, in assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro, sostituendosi all'amministrazione procedente nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione.
Nei pubblici concorsi, vige, però, una regola parzialmente differente, secondo cui sono le stesse Commissioni esaminatrici, “alla prima riunione”, a dover stabilire “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove” (art.12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).
La diversità di disciplina si spiega col fatto che, nel primo caso, l’amministrazione deve acquisire una prestazione ed è pertanto logico che le imprese partecipanti alla gara siano, sin dalla fase di indizione, poste nella medesima posizione conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, con l’effetto, tra l’altro di vincolare la successiva valutazione della Commissione giudicatrice alle caratteristiche richieste e predeterminate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445; id. 1° marzo 2012, n. 1195; id., Sez. III, 1° febbraio 2012 n. 514).
Nel caso, invece, della valutazione della preparazione dei candidati ad un pubblico concorso, l’amministrazione si affida, per individuare i migliori, alla discrezionalità tecnica (e alla competenza) della Commissione esaminatrice, di talché è sufficiente a garantire la par condicio tra i concorrenti la predeterminazione dei criteri da parte della stessa Commissione, prima dell’avvio delle operazioni di correzione.
Nel caso di specie risulta anzi che (date le caratteristiche della prova scritta, consistente in un test a risposta multipla), tutti i candidati, prima del suo espletamento, siano stati debitamente messi a conoscenza del criterio ponderale prescelto dalla Commissione e che abbiano potuto così agevolmente effettuare le opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da dare.
E’ quasi inutile aggiungere che tale modus procedendi ha assicurato la piena par condicio tra i concorrenti, e che sicuramente nessun pregiudizio può agli stessi essere derivato dal fatto di avere appreso, solo in sede concorsuale, i criteri di valutazione.
La finalità dello studio preparatorio domestico non deve essere, infatti, quella di speculare sul calcolo delle probabilità, quanto piuttosto quella di assimilare con sufficiente padronanza le nozioni richieste per rispondere esattamente a tutti i quesiti.
2.5. I ricorrenti hanno poi ravvisato una violazione del principio dell’anonimato della prova nel fatto che ai candidati siano state consegnate due etichette amovibili (in realtà, adesive), con codici a barre, da apporre, rispettivamente, sul modulo anagrafico e su quello delle risposte.
Hanno anche stigmatizzato la circostanza che, in particolare nella sede di Roma, le schede anagrafiche siano state ritirate dal persona di vigilanza, “senza essere prima inserite in una busta come per i quiz, circostanza che rende difficile comprendere come sia possibile fare poi l’abbinamento dei quiz con le schede anagrafiche”.
Orbene, come si è già in precedenza evidenziato, la lex specialis (non impugnata), prescriveva chiaramente che “Il modulo anagrafico verrà ritirato dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di Vigilanza, che provvederà ad inserirlo in un’apposita urna trasparente, avendo cura di avvertire il candidato circa la necessità di custodire accuratamente, perché non sostituibile, la targhetta R, che andrà applicata sul modulo delle risposte allegato al questionario d’esame [...].”.
Analoghe modalità erano previste per il ritiro dei moduli relativi alle risposte.
Circa la presunta facile “amovibilità” delle etichette adesive, vi è da dire che, anche in questo caso, i ricorrenti non offrono alcuna prova che episodi del genere di quelli paventati (sostituzione di etichette e scambio di questionari), si siano effettivamente verificati, ovvero che il personale addetto alla vigilanza non abbia adottato tutte le cautele richieste dal caso (ad esempio, al momento in cui i candidati abbiano avuto necessità di recarsi in bagno).
La Commissione e i Comitati di vigilanza si sono comunque esattamente attenuti a quanto prescritto dalle istruzioni impartite dall’Agenzia.
Per quanto occorrer possa, si osserva che le regole della procedura, in parte qua, non appaiono manifestamente inidonee ad assicurare il principio di anonimato ed, anzi, sembrano offrire le stesse garanzie del procedimento compendiato dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, relativamente alle classiche prove scritte consistenti nello svolgimento di un tema.
Al riguardo, la difesa erariale ha ricordato che il sistema delle etichette adesive è oggi generalmente adottato in quasi tutti i concorsi pubblici in cui è prevista la correzione automatizzata poiché esso consente di effettuare l’abbinamento del modulo anagrafico e del foglio risposte senza possibilità di errore e senza alcun rischio che i concorrenti siano previamente identificabili.
Ogni singolo codice a barre viene infatti generato attraverso un complesso algoritmo di calcolo che assicura l’unicità della sequenza numerica in esso contenuta e può abbinarsi esclusivamente con l’etichetta gemella apposta sul modulo delle risposte.
I codici utilizzati per poter consentire l’abbinamento sono diversi tra loro e collegati solo tramite chiave di decodifica software. In tal modo, non può verificarsi alcun errore nella fase di abbinamento dei moduli e i candidati divengono identificabili esclusivamente nella successiva fase della generazione informatizzata ed automatica della graduatoria.
2.6. Venendo poi alle presunte irregolarità verificatesi nella sede di Milano, reputa il Collegio che nessuna valenza sintomatica possa attribuirsi al fatto che, per il superamento di una procedura concorsuale, svoltasi quattro anni fa, per lo stesso profilo, sia stato sufficiente un punteggio minore.
E’ evidente, infatti, che alcuna utile comparazione può essere effettuata tra procedure concorsuali regolate da una diversa lex specialis e con modalità di attribuzione del punteggio del tutto differenti.
Inoltre, eventuali irregolarità che attengano alla partecipazione della candidata Margherita Calabrese, ovvero di altri candidati alla stessa collegati, non possono che essere circoscritte a questi ultimi, e, sicuramente, non sono sufficienti a dimostrare che, in tale sede, si sia verificata una situazione di generalizzata violazione delle regole della procedura concorsuale.
2.7. Relativamente al presunto errore che si sarebbe verificato nella stampa di uno dei questionari, la difesa erariale ha prodotto in giudizio una copia del testsomministrato ai candidati in cui, tra le alternative di risposta al quesito relativo al tipo di reato configurabile nel caso di “pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni chiede del denaro”, figura correttamente la locuzione “corruzione per un atto d’ufficio”.
2.8. Relativamente alla censura incentrata sulla circostanza che ai candidati residenti nei Comuni danneggiati dal sisma che ha colpito l’Emilia – Romagna, e a quelli della sede di Catania, sia stato consentito di sostenere il test in una data successiva, si osserva quanto segue.
In primo luogo, risulta che, all’esito della prova sostenuta il 5 ottobre 2012, nessuno dei candidati provenienti dai Comuni terremotati si sia utilmente collocato in graduatoria.
Conseguentemente, la disparità di trattamento paventata in ricorso, rispetto a costoro, non si è, di fatto, realizzata.
E’ peraltro opinione del Collegio che le disposizioni di (apparente) favore, adottate per i candidati provenienti dalle zone terremotate, abbiano avuto l’effetto non già di violare la par condicio tra i concorrenti, quanto di ripristinarla, nei confronti di soggetti che la sorte aveva chiaramente collocato in una posizione di svantaggio.
Quanto, invece, alla decisione di effettuare la ripetizione del test per la sola sede di Catania (e non anche per quella di Palermo), l’Agenzia delle Entrata ha precisato di avere predisposto, a tal fine, questionari diversi da quelli originariamente somministrati (ancorché aventi lo stesso livello di difficoltà).
Inoltre, ove si consideri che il concorso è stato bandito sin dal luglio 2011, i pochi mesi decorsi tra le due prove non hanno potuto rappresentare, per i concorrenti nella sede di Catania, un vantaggio realmente apprezzabile in termini di maggior tempo a disposizione per lo studio e la preparazione.
Tenuto conto del complesso di tali circostanze, il principio della parità di trattamento (tra i concorrenti delle sedi siciliane), non risulta quindi sostanzialmente e realmente vulnerato.
3. In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione però della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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