domenica 12 maggio 2013

Concorso da notaio: la giustizia amministrativa conferma il suo "niet".



Concorso da notaio: 
la giustizia amministrativa conferma il suo "niet".

Stavo dando uno sguardo alle pronunce del TAR Lazio Sez. I dell' 8 maggio 2013.
Su una ventina di ricorsi contro la mancata ammissione agli orali del concorso da notaio, non c'è stato un solo accoglimento. 
Per tutti anche la condanna alle spese di lite (€ 1.500; solitamente il G.A. compensa).
Che dire? 
Non fate ricorso (vale anche oer gli aspiranti magistrati, avvocati, etc.), salvo i casi di mascropica erroneità nella procedura di correzione, non nel merito (error in procedendo, e non in iudicando).
A presto.
FF

Massima

Dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2006).
Pur in presenza del superamento dell’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito – quest’ultimo riservato all'Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile - nondimeno il limite del controllo giurisdizionale è dato dal fatto che l'applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (Tar Lazio, sez. I, n. 2900 del 2011 e n. 6209 del 2004).
Il giudicante non può, quindi, ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e dunque sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, n. 871 del 2011).



Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8383 del 2012, proposto da:
R.G., rappresentato e difeso dall'avv. A.G., con domicilio eletto presso Studio Legale Internazionale  in Roma; 
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
- del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso in oggetto, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, in particolare del Verbale n. 310 dell’8 febbraio 2012, redatto in sede di correzione del primo dei tre elaborati del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il dott. R.G., premesso di aver partecipato al concorso, per esame a 200 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 28 dicembre 2009, espone di essere stato giudicato “non idoneo” per gli errori riscontrati nella correzione del solo primo elaborato (atto “mortis causa”) e, conseguentemente, di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali, senza che si passasse alla lettura anche del secondo e terzo elaborato, con la seguente motivazione: “La Commissione, all’unanimità, delibera di non procedere alla lettura del successivo elaborato, rilevando la grave insufficienza di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs n. 166/2006. Infatti il candidato, nell’ambito di una tecnica redazionale del tutto inadeguata, travisa la traccia e predispone un atto che non realizza le finalità richieste, […] con la conseguenza che le quote vengono composte in maniera difforme a quanto previsto dalla traccia. Inoltre, il candidato non motiva adeguatamente le scelte adottate, […] dimostrando così che la scelta è puramente casuale. Gli argomenti richiesti in parte teorica sono appena accennati, con grave insufficienza della stessa. […] il linguaggio utilizzato è del tutto atecnico, con frequenti errori di sintassi. Pertanto, la Commissione, all’unanimità, giudica il candidato “non idoneo”.
Il ricorrente impugna, pertanto, il giudizio di non idoneità e la conseguente non ammissione all’orale, nonché i presupposti verbali della Commissione, affidando il ricorso al seguente unico, articolato motivo di gravame:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs 166/2006, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 11, 12 e 15 del d.p.r. 9.5.1994, n. 487, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere per illogica, incongrua, contraddittoria, insufficiente motivazione; per errore nei presupposti e fatto e di diritto; difetto di istruttoria; contraddittorietà del giudizio di non ammissione alle prove orali; eccesso di potere derivato per superficialità delle operazioni di correzione;ingiustizia manifesta, sviamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione delle norme in materia di valutazione degli elaborati nelle prove concorsuali e, in particolare, dei criteri di valutazione generali fissati dalla Commissione in oggetto con il verbale n. 7 del 14.3.2011:
Il ricorrente sarebbe stato illegittimamente valutato non idoneo, sulla base di un giudizio superficiale, incompleto, contraddittorio e foriero di evidente disparità di trattamento, basato su un di un errato accertamento di fatto con conseguente travisamento delle premesse logico- giuridiche;
con l’atto mortis causa i beni sarebbero stati attribuiti secondo la volontà del testatore e non “in contrasto con la volontà testamentaria”; la composizione delle quote corrisponderebbe quindi alla volontà del testatore alla luce dei dati offerti dalla traccia; nella parte teorica verrebbero spiegate le ragioni di diritto per le quali si è adottata la tecnica dell’institutio ex re certa;.
Al ricorrente non sarebbe stato dedicato un tempo di correzione necessario per un’attenta analisi del compito; il giudizio di inidoneità formulato nei confronti del ricorrente manifesterebbe pure una grave disparità di trattamento rispetto ai giudizi di idoneità espressi nei confronti di numerosi altri elaborati che presentavano identica soluzione.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento degli atti oggetto di censura.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, e ne ha domandato la reiezione nel merito, sul rilievo della piena legittimità delle operazioni di correzione degli elaborati e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione del giudizio negativo, insindacabile nel suo contenuto valutativo.
3. Alla pubblica udienza del 20 Marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1 – Con i suindicati motivi di gravame, che si esaminano congiuntamente per connessione logica delle censure, il ricorrente contesta analiticamente le motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno del giudizio di inidoneità reso sul primo elaborato (atto “mortis causa”), per dedurre la insussistenza delle carenze in esso riscontrate; in particolare, egli contesta: - che vi sia stato un “travisamento della traccia” da parte del candidato con predisposizione di un atto che non realizza le finalità richieste; - che vi sia stata composizione delle quote in maniera difforme a quanto previsto dalla traccia; - che il candidato non abbia motivato adeguatamente le scelte adottate (i.e.: l’opzione per la soluzione ex art. 588 c.c., in relazione alla divisione con o senza predeterminazione di quote); - la grave insufficienza della parte teorica.
2 - Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le proposte censure suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale lo stesso è consentito, al fine di parametrare specularmente l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del giudizio gravato.
2.1 In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2006).
Pur in presenza del superamento dell’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito – quest’ultimo riservato all'Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile - nondimeno il limite del controllo giurisdizionale è dato dal fatto che l'applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (Tar Lazio, sez. I, n. 2900 del 2011 e n. 6209 del 2004).
Il giudicante non può, quindi, ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e dunque sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, n. 871 del 2011).
2.2 Tali circostanze debbono essere escluse nel caso di specie, in cui la Commissione, nella prova vertente sull’atto mortis causa, ha rilevato la presenza nell’elaborato del candidato di gravi insufficienze, sia nella parte pratica, sia in quella motivazionale/teorica, ed ha diffusamente e puntualmente motivato il giudizio in riferimento ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati ed alla gravità degli errori.
La valutazione della Commissione, effettuata secondo i suindicati criteri, non appare pertanto viziata da profili di eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, risultando al contrario compiutamente motivata in ordine ai profili di logicità e coerenza rispetto al contenuto della traccia, nonché alle norme e ai principi dell’ordinamento giuridico che il candidato aveva trascurato di considerare.
2.3 Il ricorrente non può in particolare essere seguito laddove indirizza le sue censure avverso i dirimenti rilievi formulati dalla Commissione sull’elaborato in rassegna, e ciò in quanto, pur denunciando un “travisamento” degli elementi forniti dal candidato, egli viene in realtà a confutare nel merito i rilievi che il predetto Organismo ha sollevato in ordine alla interpretazione della traccia, alle tesi enunciate e alle soluzioni individuate dal candidato.
2.4 Il Collegio non può nello specifico prendere cognizione delle contestate valutazioni della Commissione, non trattandosi nella fattispecie dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità valutativa, quanto piuttosto del compimento di un’attività valutativa e comparativa, dell’elaborato del candidato e dei rilievi della Commissione, a tutta evidenza preclusa all’adìto Giudice.
2.5 Con evidenza, gli stessi profili non permettono di conferire rilevanza all’operazione pure svolta dal ricorrente di messa a confronto del giudizio su singole parti del proprio elaborato con quello espresso su altre parti di elaborati di altri candidati valutati idonei per inferirne la disparità di trattamento ai propri danni.
La Commissione ha proposto temi che prevedevano non già soluzioni corrette predeterminate in astratto, bensì più soluzioni possibili in concreto, purché correttamente costruite sul piano giuridico ed adeguatamente motivate; ne consegue che qualsiasi richiamo ad elaborati di altri candidati che abbiano astrattamente utilizzato gli stessi istituti giuridici non risulta in sé conferente, essendo di contro necessario verificare la concreta applicazione dell’istituto nel singolo atto e, di conseguenza, gli effetti che nel caso concreto ne derivano oltre che l’enunciazione delle ragioni giuridiche che ne giustificano l’impiego.
2.6 Dalla lettura delle motivazioni della Commissione emerge che il candidato ha travisato la traccia, predisponendo un atto che non realizza le finalità richieste, non ha motivato adeguatamente le scelte adottate ed ha svolto in modo gravemente insufficiente gli argomenti richiesti in parte teorica.
Con riguardo ai richiamati rilievi è agevole osservare che, sia il “travisamento della traccia, tal(e) da far pervenire il candidato alla formulazione di un atto che non realizza le finalità pratiche indicate dalle parti”, sia la “mancanza di adeguata giustificazione delle soluzioni adottate”, sia infine la “omessa trattazione di argomenti richiesti in parte teorica ovvero gravi carenze emergenti nella trattazione degli stessi”, rispettivamente concretano altrettante ipotesi di grave insufficienza della prova, come individuate dall’Organismo di valutazione nella seduta del 14 marzo 2011 (verbale n. 7), ciascuna idonea in sé a legittimare la interruzione della correzione dei successivi elaborati e la formulazione del giudizio di inidoneità.
2.7 Non sono infine normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (Cons. Stato, VI, n. 1906 del 2003; T.A.R. Molise, n.553 del 2002; T.A.R Campania,III, n. 10738 e n. 4255 del 2003).
3 - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Amministrazione della giustizia delle spese di giudizio che liquida, complessivamente e forfetariamente, in € 1500,00 (=euro millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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