lunedì 13 maggio 2013

Il TAR Lazio "salva" il Tribunale di Ostia (ord. 9 maggio 2013 n. 1851).


Il TAR Lazio "salva" il Tribunale di Ostia 
(ord. 9 maggio 2013 n. 1851)


Speriamo che la Consulta applichi il tanto sbandierato principio di ragionevolezza e non il nuovo favor erarii di cui al novellato art. 81 Cost.!
FF

Massima

I decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma col il quale, tanto in materia civile che penale, sono state emanate disposizioni, inerenti alla soppressione della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, con efficacia già dai mesi di aprile ovvero di maggio 2013, i quali costituiscono attuazione dell’art. 1 del d.lgs. delegato 7 settembre 2012, n. 155 (che sopprime i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata, tra cui la Sezione di Ostia; vd. art. 1, II comma, della l. 14 settembre 2011, n. 148), sono di dubbia costituzionalità, per cui il presente TAR, con separata ordinanza collegiale, assunta nel presente giudizio, solleverà la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale, e ne dispone l'immediata sospensione dell'efficacia.


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 3501/13, proposto da Domenico Vizzone, Silvia Petrini, Lucia Melito, Michela Damadei, Anna Maria Palmigiano, Achille Collamarini, Barbara Lo Zupone, Dora La Motta, Paolo Morelli, Stefania Sielo, Andrea Mannucci, Alessandro Vannicola, Gianfranco Buonocunto, Ernesto Vetrano, Daniela Attenni, Guido Berri, Monica Masala, Maria Mechilli, Andrea De Fonte, Vittorio Scano, Pierangelo Ferranti, Maurizio Raimondo, Emilio Mancini, Natalia Rotella, Marco Lombardi, Donatella Cannataro, Marco Annibali, Renato Di Tomasi, Valeria Vizzone, Andrea Carnesi, Marcello De Vito e Pasquale Riccardi, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Galletti e Boschetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lucrezio Caro 63;
contro
l’Amministrazione della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma col il quale, tanto in materia civile che penale, sono state emanate disposizioni, inerenti alla soppressione della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, con efficacia già dai mesi di aprile ovvero di maggio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:
-  che il 29 marzo 2013 il presidente del tribunale di Roma ha emesso due decreti – oggetto del ricorso qui proposto - con i quali viene avviata, ed in parte realizzata, la soppressione della sede staccata di Ostia del Tribunale civile e penale di Roma;
-   che, tra l’altro, secondo tali provvedimenti, quanto al settore civile, dal 1 maggio 2013: a) tutte le cause in precedenza rientranti nella competenza territoriale della Sezione di Ostia sarebbero state iscritte nei registri della sede centrale del tribunale e assegnate ai relativi magistrati; b) tutti i procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare, già iscritti nei registri della sezione distaccata, sarebbero stati presi in carico dalla cancelleria delle esecuzioni di Roma; c) gli ufficiali giudiziari operanti sul territorio della sezione distaccata avrebbero depositato gli atti di competenza presso la cancelleria della esecuzioni in Roma; viceversa, con riferimento al settore penale, con decorrenza 1 aprile 2013; d) i procedimenti già pendenti dinanzi alla Sezione distaccata, con dibattimento ancora non dichiarato aperto, sarebbero stati distribuiti tra i magistrati della sede centrale di Roma; e) le convalide degli arresti ed i successivi riti direttissimi si sarebbero svolti esclusivamente presso la sede centrale di Roma;
-   che i ripetuti provvedimenti costituiscono attuazione dell’art. 1 del d.lgs. delegato 7 settembre 2012, n. 155 (che sopprime i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata, tra cui la Sezione di Ostia), il quale, a sua volta, trova il suo fondamento nell’art. 1, II comma, della l. 14 settembre 2011, n. 148;
-   che, per quanto concerne il fumus bonis iuris, la Sezione, ritenendo di dubbia costituzionalità la citata disposizione di delega, con separata ordinanza collegiale, assunta nel presente giudizio, solleverà la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale;
-   che, inoltre, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, per i loro effetti potenzialmente irretrattabili, e per l’aggravio che determinano per l’attività professionale svolta dai ricorrenti, sono produttivi di danno grave ed irreparabile;
-   che appare pertanto opportuno disporne la temporanea sospensione, sino all’esito del giudizio incidentale di costituzionalità proposto, riservando al seguito il provvedimento giurisdizionale che definirà la presente fase di giudizio, e con il quale verrà altresì eventualmente fissata la pubblica udienza per la decisione del ricorso, e si provvederà comunque sulle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, accoglie temporaneamente la suindicata domanda cautelare, e per l’effetto, sospende i decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma, relativi alla soppressione della Sezione distaccata di Ostia, sino alla nuova udienza camerale che si terrà all’esito della questione di costituzionalità, separatamente proposta.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 8 maggio 2013, con l'intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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