Il TAR Lazio "salva" il Tribunale di Ostia
(ord. 9 maggio 2013 n. 1851)
Speriamo che la Consulta applichi il tanto sbandierato principio di ragionevolezza e non il nuovo favor erarii di cui al novellato art. 81 Cost.!
FF
Massima
I
decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma col il quale, tanto
in materia civile che penale, sono state emanate disposizioni, inerenti alla
soppressione della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, con
efficacia già dai mesi di aprile ovvero di maggio 2013, i quali costituiscono
attuazione dell’art. 1 del d.lgs. delegato 7 settembre 2012, n. 155 (che
sopprime i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della
Repubblica di cui alla tabella A allegata, tra cui la Sezione di Ostia; vd.
art. 1, II comma, della l. 14 settembre 2011, n. 148), sono di dubbia
costituzionalità, per cui il presente TAR, con separata ordinanza collegiale,
assunta nel presente giudizio, solleverà la relativa questione innanzi alla
Corte costituzionale, e ne dispone l'immediata sospensione dell'efficacia.
Ordinanza per
esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 3501/13, proposto da Domenico
Vizzone, Silvia Petrini, Lucia Melito, Michela Damadei, Anna Maria Palmigiano,
Achille Collamarini, Barbara Lo Zupone, Dora La Motta, Paolo Morelli, Stefania
Sielo, Andrea Mannucci, Alessandro Vannicola, Gianfranco Buonocunto, Ernesto
Vetrano, Daniela Attenni, Guido Berri, Monica Masala, Maria Mechilli, Andrea De
Fonte, Vittorio Scano, Pierangelo Ferranti, Maurizio Raimondo, Emilio Mancini,
Natalia Rotella, Marco Lombardi, Donatella Cannataro, Marco Annibali, Renato Di
Tomasi, Valeria Vizzone, Andrea Carnesi, Marcello De Vito e Pasquale Riccardi,
tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Galletti e Boschetti, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lucrezio Caro 63;
contro
l’Amministrazione della Giustizia, in persona del ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per
legge;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma col il
quale, tanto in materia civile che penale, sono state emanate disposizioni,
inerenti alla soppressione della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di
Roma, con efficacia già dai mesi di aprile ovvero di maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il cons. avv.
A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il 29 marzo 2013 il presidente del tribunale di Roma ha emesso
due decreti – oggetto del ricorso qui proposto - con i quali viene avviata, ed
in parte realizzata, la soppressione della sede staccata di Ostia del Tribunale
civile e penale di Roma;
- che, tra l’altro, secondo tali provvedimenti, quanto al settore
civile, dal 1 maggio 2013: a) tutte le cause in precedenza rientranti nella
competenza territoriale della Sezione di Ostia sarebbero state iscritte nei
registri della sede centrale del tribunale e assegnate ai relativi magistrati;
b) tutti i procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare, già iscritti
nei registri della sezione distaccata, sarebbero stati presi in carico dalla
cancelleria delle esecuzioni di Roma; c) gli ufficiali giudiziari operanti sul
territorio della sezione distaccata avrebbero depositato gli atti di competenza
presso la cancelleria della esecuzioni in Roma; viceversa, con riferimento al
settore penale, con decorrenza 1 aprile 2013; d) i procedimenti già pendenti
dinanzi alla Sezione distaccata, con dibattimento ancora non dichiarato aperto,
sarebbero stati distribuiti tra i magistrati della sede centrale di Roma; e) le
convalide degli arresti ed i successivi riti direttissimi si sarebbero svolti
esclusivamente presso la sede centrale di Roma;
- che i ripetuti provvedimenti costituiscono attuazione dell’art. 1
del d.lgs. delegato 7 settembre 2012, n. 155 (che sopprime i tribunali
ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla
tabella A allegata, tra cui la Sezione di Ostia), il quale, a sua volta, trova
il suo fondamento nell’art. 1, II comma, della l. 14 settembre 2011, n. 148;
- che, per quanto concerne il fumus bonis iuris,
la Sezione, ritenendo di dubbia costituzionalità la citata disposizione di
delega, con separata ordinanza collegiale, assunta nel presente giudizio,
solleverà la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale;
- che, inoltre, i provvedimenti impugnati con i motivi
aggiunti, per i loro effetti potenzialmente irretrattabili, e per l’aggravio
che determinano per l’attività professionale svolta dai ricorrenti, sono
produttivi di danno grave ed irreparabile;
- che appare pertanto opportuno disporne la temporanea
sospensione, sino all’esito del giudizio incidentale di costituzionalità
proposto, riservando al seguito il provvedimento giurisdizionale che
definirà la presente fase di giudizio, e con il quale verrà altresì
eventualmente fissata la pubblica udienza per la decisione del ricorso, e si
provvederà comunque sulle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non
definitivamente pronunciando, accoglie temporaneamente la suindicata domanda
cautelare, e per l’effetto, sospende i decreti 29 marzo 2013, del presidente
del Tribunale di Roma, relativi alla soppressione della Sezione distaccata di
Ostia, sino alla nuova udienza camerale che si terrà all’esito della questione
di costituzionalità, separatamente proposta.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 8 maggio 2013, con
l'intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
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