mercoledì 5 giugno 2013

GIURISDIZIONE: i provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da PP.AA. (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. 28 maggio 2013 n. 5348).


GIURISDIZIONE: 
i provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni 
erogate da PP.AA. 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
sent. 28 maggio 2013 n. 5348)


Visto che la Conferenza su "Aiuti di Stato e riparto di giurisdizione" si avvicina (è domani), leggiamoci una recentissima sentenza in materia del T.A.R. Roma. A presto!
FF

Massima

1. In materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni, si è, infatti, affermato un costante orientamento che utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causa della contestata iniziativa dell'Amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell'impiego del contributo medesimo.
1.1  Al primo segmento – spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.
1.2  Diversamente, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento spettanti alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 884 e sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7596).
2.  Nella materia in esame rilevano quindi i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate; con la conseguenza che:
2.1  qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo;
2.2  mentre sussiste una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7994; C.G.A.R.S., sez. giur., 21 settembre 2010 n. 1232).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2137 del 1997, proposto da Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Gioia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, piazza Mazzini n. 27; 
contro
AIMA – Azienda Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (ora: AGEA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
per l'annullamento
- della nota del Direttore Generale Reggente di AIMA n. 672 del 26 novembre 1996, che ha disposto il recupero dell’aiuto di lire 26.658.183, inerente il contratto per la distillazione preventiva per la campagna 1991/1992 intercorso con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG)
- della nota del Direttore Generale Reggente di AIMA n. 673 del 26 novembre 1996 che ha disposto il recupero dell’aiuto di lire 28.584.131, inerente il contratto per la distillazione di sostegno per la campagna 1991/1992 (rectius. 1992/1993) intercorso con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG)
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, tra cui la nota dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari n. 10261 del 4 ottobre 1993.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Illustra in primo luogo la società ricorrente – operante nel settore della distillazione dei prodotti vinicoli – il quadro normativo comunitario e nazionale che ha disciplinato il riconoscimento di un aiuto comunitario a titolo di parziale rimborso del prezzo di acquisto del vino corrisposto al produttore.
Soggiunge di aver stipulato per le campagne 1991/1992 e 1992/1993 due contratti di compravendita di vino da tavola con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG).
A seguito di accertamento ispettivo, AIMA – con le gravate note nn. 672 e 673 del 26 novembre 1996 – disponeva il recupero delle somme erogate a titolo di aiuto comunitario per le distillazioni preventiva e di sostegno dei quantitativi di vino eccedentari conferiti dalla suindicata Vinicola nella campagna 1991/1992.
Questi i motivi di censura articolati con il presente mezzo di tutela:
1) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Assume in primo luogo parte ricorrente che la nota n. 673 faccia riferimento alla campagna di sostegno 1991/1992, laddove l’indicato quantitativo di vino sarebbe stato, diversamente, portato in distilleria per la successiva campagna di sostegno 1992/1993.
2) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Sarebbe stato inoltre omesso, nella vicenda all’esame, il preventivo avviso di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dei gravati provvedimenti, con riveniente violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990.
3) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
L’adozione delle determinazioni gravate non rientrerebbe nelle attribuzioni del Direttore generale dell’Azienda, ma in quelle del medesimo organo che aveva deliberato la corresponsione delle somme (nella fattispecie, il Presidente di AIMA).
4) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Lamenta poi parte ricorrente che la nota dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari n. 10261 del 4 ottobre 1993 – alla quale si riferiscono le note AIMA oggetto di censura – non sia mai stata precedentemente comunicata; rilevandosi, ulteriormente, che la motivazione dei provvedimenti stessi non rechi indicazione alcuna in ordine ai relativi presupposti (confutandosi che il richiamo della citata risultanza ispettiva possa integrare motivazione per relationem).
5) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, l’indicazione delle specifiche ragioni a fondamento della disposta riliquidazione degli aiuti era ancor più necessaria in ragione dei distinti obblighi posti dalla pertinente disciplina a carico del produttore e del distillatore (precisandosi come, in capo a quest’ultimo, non possano essere poste a carico conseguenze scaturenti da comportamenti ascrivibili esclusivamente al primo).
6) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Risulterebbe, poi, omessa l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione degli atti impugnati, segnatamente ove adottati, come nella fattispecie all’esame, a distanza di diversi anni dall’epoca alla quale si riferiscono i fatti a fondamento dell’esercizio del potere amministrativo.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Azienda intimata, costituitasi in giudizio con memoria di stile a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la reiezione dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 611, pronunziata nella Camera di Consiglio del 12 marzo 1997.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2013.

                                                            DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
In materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni, si è, infatti, affermato un costante orientamento che utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causa della contestata iniziativa dell'Amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell'impiego del contributo medesimo.
Al primo segmento – spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.
Diversamente, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento spettanti alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 884 e sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7596).
In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano quindi i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate; con la conseguenza che:
- qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo;
- mentre sussiste una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7994; C.G.A.R.S., sez. giur., 21 settembre 2010 n. 1232).
In altri termini, il criterio di riparto in questione (che costituisce applicazione dell'ordinario criterio incentrato sulla natura della situazione giuridica fatta valere) considera sia la fase procedimentale in cui intervengono i provvedimenti di ritiro del contributo (comunque denominati), sia le ragioni che inducono l'Amministrazione all'adozione di detti provvedimenti.
Dal punto di vista della fase procedimentale in cui sorge la controversia, si distingue solitamente la fase istruttoria e di ammissione al contributo, definita anche, come già accennato, “fase statica”, dalla fase di esecuzione dell'investimento progettato, ovvero fase “dinamica”.
Nella prima di dette fasi l'amministrazione effettua una valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione a contributo, con ciò incidendo su posizioni di interesse legittimo.
Nel sottolineare come, esaurita detta fase, l’Amministrazione ben possa riaprirla, proponendo una diversa valutazione dei medesimi requisiti, va comunque rilevato che le relative questioni (e, conseguentemente, le rivenienti controversie) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella fase dell'esecuzione, o fase dinamica, l'Amministrazione valuta inadempienze e altri comportamenti del beneficiario sanzionabili con la decadenza, sicché, in disparte il nomen juris adoperato dall’Amministrazione per definire le proprie determinazioni, poiché i provvedimenti di questa seconda fase incidono su situazioni di diritto soggettivo, le relative questioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 febbraio 2012 n. 341; T.A.R Lazio, sez. III, 1° aprile 2011 n. 2867; T.A.R Calabria, Catanzaro, sez. II, 11 febbraio 2011 n. 203).
Se, come dianzi osservato, costituisce jus receptum che, in tema di controversie in materia di finanziamenti e contributi pubblici, il privato che ne sia destinatario vanti:
- una posizione di interesse legittimo con (esclusivo) riguardo alla fase del riconoscimento della spettanza del contributo
- e di diritto soggettivo in quella successiva della concreta erogazione
ne consegue che appartengono alla cognizione del giudice amministrativo quelle sole controversie coinvolgenti l'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. che intervenga (per esempio, in autotutela) per difetto delle condizioni originarie che legittimavano il riconoscimento del beneficio; mentre spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la revoca o decadenza dal beneficio medesimo determinata dal successivo inadempimento del destinatario (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384 e 18 maggio 2004, n. 3186; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 dicembre 2004, n. 16647).
Nel caso di specie, è incontestato che il provvedimento impugnato abbia disposto il recupero delle somme precedentemente erogate da AIMA in ragione della rilevata difformità del quantitativo addotto in distilleria da Vinicola Di Donna di Borgo Cervaro (PG).
Ne consegue, alla stregua dei principi innanzi enunciati, che la presente controversia – in quanto incentrata su inosservanze (comunque imputabili) conseguenti al riconoscimento del contributo – appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; e che il mezzo di tutela all’esame, proposto dinanzi ad organo della giustizia amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Condanna la ricorrente Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore di AIMA – Azienda Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo in liquidazione (ora AGEA), in ragione di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento:

Posta un commento