GIURISDIZIONE:
i provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni
erogate da PP.AA.
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,
sent. 28 maggio 2013 n. 5348)
Visto che la Conferenza su "Aiuti di Stato e riparto di giurisdizione" si avvicina (è domani), leggiamoci una recentissima sentenza in materia del T.A.R. Roma. A presto!
FFMassima
1. In materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni, si è, infatti, affermato un costante orientamento che utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causa della contestata iniziativa dell'Amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell'impiego del contributo medesimo.
1.1 Al primo segmento – spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.
1.2 Diversamente, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento spettanti alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 884 e sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7596).
2. Nella materia in esame rilevano quindi i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate; con la conseguenza che:
2.1 qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo;
2.2 mentre sussiste una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7994; C.G.A.R.S., sez. giur., 21 settembre 2010 n. 1232).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2137 del 1997, proposto da Distillerie
G. Di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avv. Giovanni Di Gioia, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Roma, piazza Mazzini n. 27;
contro
AIMA – Azienda Stato per gli Interventi nel Mercato
Agricolo (ora: AGEA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente
domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- della nota del Direttore Generale Reggente di AIMA
n. 672 del 26 novembre 1996, che ha disposto il recupero dell’aiuto di lire
26.658.183, inerente il contratto per la distillazione preventiva per la
campagna 1991/1992 intercorso con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG)
- della nota del Direttore Generale Reggente di AIMA
n. 673 del 26 novembre 1996 che ha disposto il recupero dell’aiuto di lire
28.584.131, inerente il contratto per la distillazione di sostegno per la
campagna 1991/1992 (rectius. 1992/1993) intercorso con la Vinicola Di Donna di
Borgo Cervara (PG)
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e
conseguenziale, tra cui la nota dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di
Bari n. 10261 del 4 ottobre 1993.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda
intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio
2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Illustra in primo luogo la società ricorrente –
operante nel settore della distillazione dei prodotti vinicoli – il quadro
normativo comunitario e nazionale che ha disciplinato il riconoscimento di un
aiuto comunitario a titolo di parziale rimborso del prezzo di acquisto del vino
corrisposto al produttore.
Soggiunge di aver stipulato per le campagne 1991/1992
e 1992/1993 due contratti di compravendita di vino da tavola con la Vinicola Di
Donna di Borgo Cervara (PG).
A seguito di accertamento ispettivo, AIMA – con le
gravate note nn. 672 e 673 del 26 novembre 1996 – disponeva il recupero delle
somme erogate a titolo di aiuto comunitario per le distillazioni preventiva e
di sostegno dei quantitativi di vino eccedentari conferiti dalla suindicata
Vinicola nella campagna 1991/1992.
Questi i motivi di censura articolati con il presente
mezzo di tutela:
1) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996,
2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990
e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza,
illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità,
travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Assume in primo luogo parte ricorrente che la nota n.
673 faccia riferimento alla campagna di sostegno 1991/1992, laddove l’indicato
quantitativo di vino sarebbe stato, diversamente, portato in distilleria per la
successiva campagna di sostegno 1992/1993.
2) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996,
2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge
241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per
incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti,
contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di
motivazione.
Sarebbe stato inoltre omesso, nella vicenda all’esame,
il preventivo avviso di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dei
gravati provvedimenti, con riveniente violazione dell’art. 7 della legge 241
del 1990.
3) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996,
2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge
241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per
incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti,
contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di
motivazione.
L’adozione delle determinazioni gravate non
rientrerebbe nelle attribuzioni del Direttore generale dell’Azienda, ma in
quelle del medesimo organo che aveva deliberato la corresponsione delle somme
(nella fattispecie, il Presidente di AIMA).
4) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996,
2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge
241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per
incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti,
contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di
motivazione.
Lamenta poi parte ricorrente che la nota
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari n. 10261 del 4 ottobre 1993
– alla quale si riferiscono le note AIMA oggetto di censura – non sia mai stata
precedentemente comunicata; rilevandosi, ulteriormente, che la motivazione dei
provvedimenti stessi non rechi indicazione alcuna in ordine ai relativi
presupposti (confutandosi che il richiamo della citata risultanza ispettiva
possa integrare motivazione per relationem).
5) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996,
2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge
241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per
incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti,
contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di
motivazione.
Secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato,
l’indicazione delle specifiche ragioni a fondamento della disposta
riliquidazione degli aiuti era ancor più necessaria in ragione dei distinti
obblighi posti dalla pertinente disciplina a carico del produttore e del
distillatore (precisandosi come, in capo a quest’ultimo, non possano essere
poste a carico conseguenze scaturenti da comportamenti ascrivibili
esclusivamente al primo).
6) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996,
2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge
241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per
incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti,
contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Risulterebbe, poi, omessa l’esplicitazione delle
ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione degli atti impugnati,
segnatamente ove adottati, come nella fattispecie all’esame, a distanza di
diversi anni dall’epoca alla quale si riferiscono i fatti a fondamento
dell’esercizio del potere amministrativo.
Conclude parte ricorrente insistendo per
l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di
censura.
L'Azienda intimata, costituitasi in giudizio con
memoria di stile a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la
reiezione dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da
questo Tribunale accolta con ordinanza n. 611, pronunziata nella Camera di
Consiglio del 12 marzo 1997.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla
pubblica udienza del 15 maggio 2013.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di
giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
In materia di provvedimenti a contenuto revocatorio
incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche
amministrazioni, si è, infatti, affermato un costante orientamento che utilizza
un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato
sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento
oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causa della contestata iniziativa
dell'Amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che occorre tenere
distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a
quello “dinamico”, individuabile nell'impiego del contributo medesimo.
Al primo segmento – spettante alla giurisdizione del
giudice amministrativo – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca,
decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove
costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.
Diversamente, ogni altra fattispecie, concernente le
modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti,
involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del
finanziamento spettanti alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis,
Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 884 e sez. VI, 4 dicembre 2009 n.
7596).
In tema di riparto di giurisdizione in materia di
sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano quindi i normali
criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate;
con la conseguenza che:
- qualora la controversia sorga in relazione alla fase
di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un
addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice
ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza,
risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del
beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del
contributo;
- mentre sussiste una situazione soggettiva di
interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale
precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della
concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per
vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7994; C.G.A.R.S., sez. giur., 21
settembre 2010 n. 1232).
In altri termini, il criterio di riparto in questione
(che costituisce applicazione dell'ordinario criterio incentrato sulla natura
della situazione giuridica fatta valere) considera sia la fase procedimentale
in cui intervengono i provvedimenti di ritiro del contributo (comunque
denominati), sia le ragioni che inducono l'Amministrazione all'adozione di
detti provvedimenti.
Dal punto di vista della fase procedimentale in cui
sorge la controversia, si distingue solitamente la fase istruttoria e di
ammissione al contributo, definita anche, come già accennato, “fase statica”,
dalla fase di esecuzione dell'investimento progettato, ovvero fase “dinamica”.
Nella prima di dette fasi l'amministrazione effettua
una valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione a
contributo, con ciò incidendo su posizioni di interesse legittimo.
Nel sottolineare come, esaurita detta fase,
l’Amministrazione ben possa riaprirla, proponendo una diversa valutazione dei
medesimi requisiti, va comunque rilevato che le relative questioni (e,
conseguentemente, le rivenienti controversie) appartengono alla giurisdizione
del giudice amministrativo.
Nella fase dell'esecuzione, o fase dinamica,
l'Amministrazione valuta inadempienze e altri comportamenti del beneficiario
sanzionabili con la decadenza, sicché, in disparte il nomen juris adoperato
dall’Amministrazione per definire le proprie determinazioni, poiché i
provvedimenti di questa seconda fase incidono su situazioni di diritto
soggettivo, le relative questioni appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 febbraio 2012 n. 341; T.A.R
Lazio, sez. III, 1° aprile 2011 n. 2867; T.A.R Calabria, Catanzaro, sez. II, 11
febbraio 2011 n. 203).
Se, come dianzi osservato, costituisce jus
receptum che, in tema di controversie in materia di finanziamenti e
contributi pubblici, il privato che ne sia destinatario vanti:
- una posizione di interesse legittimo con (esclusivo)
riguardo alla fase del riconoscimento della spettanza del contributo
- e di diritto soggettivo in quella successiva della
concreta erogazione
ne consegue che appartengono alla cognizione del
giudice amministrativo quelle sole controversie coinvolgenti l'esercizio di
poteri autoritativi da parte della P.A. che intervenga (per esempio, in
autotutela) per difetto delle condizioni originarie che legittimavano il
riconoscimento del beneficio; mentre spettano al giudice ordinario le
controversie aventi ad oggetto la revoca o decadenza dal beneficio medesimo
determinata dal successivo inadempimento del destinatario (cfr. ex
plurimis Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384 e 18 maggio
2004, n. 3186; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 dicembre 2004, n. 16647).
Nel caso di specie, è incontestato che il
provvedimento impugnato abbia disposto il recupero delle somme precedentemente
erogate da AIMA in ragione della rilevata difformità del quantitativo addotto
in distilleria da Vinicola Di Donna di Borgo Cervaro (PG).
Ne consegue, alla stregua dei principi innanzi
enunciati, che la presente controversia – in quanto incentrata su inosservanze
(comunque imputabili) conseguenti al riconoscimento del contributo – appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario; e che il mezzo di tutela all’esame,
proposto dinanzi ad organo della giustizia amministrativa, deve essere
dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione
dell’adito giudice amministrativo.
Condanna la ricorrente Distillerie G. Di Lorenzo
s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di
giudizio in favore di AIMA – Azienda Stato per gli Interventi nel Mercato
Agricolo in liquidazione (ora AGEA), in ragione di € 1.500,00 (euro mille e
cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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