EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:
il provvedimento di decadenza
ed il relativo riparto di giurisdizione
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV quater,
sentenza 21 ottobre 2013 n. 9332).
Molto discutibile questa presa di posizione del Giudica amministrativo capitolino, che ha ribaltato (da due anni) il suo precedente orientamento (tuttora seguito dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria).
Non convince la "teoria dei diritti inaffievolibili" (coniata dalla Cassazione e da sempre rigettata dal Consiglio di Stato), né l'interpretazione delle sentenze nn. 204/2004 e 191/06.
Sembra si sia in presenza di una tacita devoluzione della materia al G.O. da parte del G.A., sempre più giudice del potere pubblico (specie economico, e dei relativi macro-interessi economici che gravano attorno ai pubblici poteri).
In definitiva, un quid facti e non un quid iuris.
Massima
1. E' inammissibile, per difetto di giurisdizione a favore del G.O., il ricorso davanti al G.A. per l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).
2. In base alla disciplina di
cui all'art. 33 D.Lgs. 31 n. 80/98, nel testo sostituito dall'art. 7 della L. n. 205/00, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità
costituzionale parziale n. 204 del 2004 della Corte Cost., nella materia
dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità
sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del G.A. non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di
assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità
che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di
locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di
revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una
ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come
atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti
al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di
accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti
richiesti dalla legge.
3. Consegue che rientra nella giurisdizione del G.O. la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il
decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio,
ancorché questi, come nella specie, assuma di aver diritto al subentro nella
assegnazione dell'alloggio (v. sul punto, Cass. Sez. Un. Civ., sentenza
9.10.2013, n. 22957).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato
la presente
SENTENZA
[…]
FATTO E DIRITTO
Con il proposto gravame è
stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui
l'intimata ATER ha
disposto il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in
Roma, Via (omissis...), in quanto abusivamente occupato dal ricorrente.
Il ricorso è affidato ai
seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge in
particolare degli artt. 3 e 24 della Costituzione in riferimento all'art. 18
del DPR n. 1035/1972;
2) Eccezione di nullità dell'atto
impugnato per violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 18 del DPR n.
1035/1972 e dell'art. 15 della L.R. n. 12/1999 a seguito della mancata
ricezione dell'atto di diffida a rilasciare l'alloggio de quo libero da persone
e cose nel termine di 15 gg da parte del ricorrente;
3) Violazione di legge e,
in particolare, dell'art. 7 della L . n. 241/1990 in quanto non è stata data
notizia dell'avvio del procedimento amministrativo esitato nell'impugnato
provvedimento per i medesimi motivi di cui ai punti 1 e 2;
4) Violazione di legge e,
segnatamente, degli artt. 11 e 12 della L. R. n. 12/1999.
Si sono costituite le
intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e
concludendo per il rigetto delle stesse.
Il ricorso - chiamato
all'odierna camera di consiglio del 9.10.2013 per la delibazione dell'istanza
cautelare proposta da parte ricorrente - viene ritenuto per la decisione del
merito, ai sensi dell'art. 60 del d.lgvo n. 104/2010, il quale stabilisce che
" In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi
almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il Collegio,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul
punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio
con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che
intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di
competenza ovvero regolamento di giurisdizione"
Ricorrono, quanto alla
sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dalla citata
disposizione al fine di consentire un'immediata definizione della controversia
mediante decisione da assumere "in forma semplificata".
Al riguardo il Collegio
osserva, così come comunicato alle parti e scritto a verbale ai sensi dell'art.
73, comma 3, c.p.a., che sussiste il difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale atteso che:
I) come costantemente
affermato da questa Sezione (ex plurimis
n. 17070/2010), in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998
n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta
a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del
2004 della Corte Cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica -
senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei
servizi pubblici - la giurisdizione del g.a. non è configurabile nella fase
successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata
dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma
nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i
provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione,
non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e
quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da
parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del
contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato
dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge;
II) alla luce di tali
argomentazioni consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il
decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio,
ancorché questi, come nella specie, assuma di aver diritto al subentro nella
assegnazione dell'alloggio (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. Civ., sentenza
9.10.2013, n. 22957).
Il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Lo stesso, ai sensi
dell'art. 11 del codice di rito, potrà essere riproposto dinanzi al giudice
ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato
della presente pronuncia.
La peculiarità della
controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione III quater,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8142 del 2013, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Indica, quale giudice
munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda
potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone,
Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 OTT. 2013.
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