TRIBUTARIO:
le garanzie procedimentali
previste dall'art. 12 della L. n. 212/00
e i limiti ai terzi
(Cass. Civ., Sez. Trib.,
sentenza 18 ottobre 2013 n. 23690)
Massima
In tema di accertamento tributario, le garanzie procedimentali previste dall'art. 12 della L. n. 212/00, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali";
Va privilegiata pertanto un'interpretazione restrittiva, secondo la quale le predette guarentigie sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono anche al terzo, a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
EPIGRAFE
[...]
FATTO
1. L'agenzia delle entrate propone
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale del Piemonte n. 17/32/10, depositata il 25
marzo 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione
di quella provinciale, l'opposizione di C.F., titolare della ditta individuale
C.F.E. C.F. Elettrotecnica, avverso tre avvisi di accertamento, relativi ad
Irpef, Irap ed Iva per gli esercizi 2000-02, per i quali egli aveva proposto
tre distinti ricorsi, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che il lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale di
verifica della Guardia di finanza svolta nei confronti del consorzio Manital -
Consorzio per i Servizi Integrati, di cui la ditta era consorziata, e
l'emissione dell'avviso di accertamento, era stato inferiore a quello previsto,
sicchè esso non poteva dispiegare alcun rilievo nei riguardi del contribuente
inciso, anche perchè la decisione favorevole al consorzio stesso costituiva
elemento determinante per i suoi assunti, che perciò rimanevano assorbiti.
C. resiste con controricorso, ed ha
depositato memoria.
DIRITTO
2. Col primo motivo la ricorrente deduce
violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà il
termine, peraltro ordinatorio, non poteva essere invocato dall'appellato, posto
che la verifica della polizia tributaria era stata svolta nei confronti di un
soggetto terzo, e cioè il consorzio. Bastava soltanto che il relativo verbale
fosse stato allegato ai diversi avvisi di accertamento emessi nei riguardi
dell'odierno contribuente, come pure che eventualmente esso fosse stato
riprodotto negli stessi atti impositivi, mentre precisamente esso appunto era
stato integralmente allegato nella fattispecie in esame.
Il motivo è fondato.
Le garanzie previste dalla L. n. 212/00 art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio
di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali", e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto
sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo, a
carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione
di un avviso di accertamento, come nella specie.
Inoltre - "ad abundantiam" -
appare comunque opportuno aggiungere che la notifica dell'avviso di
accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212/00 art. 12 , non ne determina in assoluto la nullità,
attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul
quale si fonda, considerata la mancanza di una specifica previsione normativa
in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di
difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all'autotutela, quanto in via
giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge, come nella specie [...].
Dunque sul punto la sentenza impugnata
non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente
denunzia vizio di omessa motivazione, giacchè il giudice di appello non enunciava
adeguatamente il percorso argomentativo, attraverso il quale perveniva al
giudizio espresso se non soltanto in modo apparente ed apodittico.
Si tratta all'evidenza di censura, che,
ancorché fondata, tuttavia rimane assorbita dal motivo come prima esaminato.
4. Ne discende che il ricorso va
accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al
giudice "a quo", il quale dovrà attenersi al suindicato principio di
diritto, posto che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che
occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 co. 2 c.p.p..
5. Quanto alle spese dell'intero
giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche
per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, altra
sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile,
il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013
Nessun commento:
Posta un commento