APPALTI:
la garanzia per l'A.T.I. costituenda
deve essere intestata
a tutte le associande
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 13 marzo 2014 n. 1364).
Massima
1. Tanto in base al principio
generale, affermato dal consolidata giurisprudenza, secondo cui in caso di
a.t.i. costituenda la garanzia dev'essere intestata a tutte le associande,
atteso che il soggetto da garantire non è l'a.t.i. nel suo complesso, non
ancora costituita, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese
associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli
impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di
aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con
l'Amministrazione.
2. Principio, questo, per il quale non occorre espressa previsione nella
lex specialis di gara e la cui inosservanza non abbisogna di essere sanzionata
con esplicita clausola di esclusione, discendendo da regole generalissime
desumibili dall'art. 75 del codice dei contratti, nonché dall'intero contesto
della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.
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