lunedì 7 aprile 2014

PROCESSO: la legge Pinto e l'istituto germanistico del "procedimento" (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2014 n. 6132).


PROCESSO: 
la legge Pinto 
e l'istituto germanistico del "procedimento"
 (Cass. Civ., Sezioni Unite, 
sentenza 19 marzo 2014 n. 6132).


Il procedimento come fattispecie complessa a formazione progressiva, è una istituto giuridico nato nella dottrina amministrativistica tedesca di fine Ottocento-inizio Novecento, ha  permeato di sé il nostro sistema legale nella sua interezza: basti pensare al procedimento delle indagini preliminari in ambito penale, ed ora, al processo civile od amministrativo di cognizione e di esecuzione, inteso, secondo le Sezioni Unite in commento, come un unicum, articolato in plurime fasi e sottofasi in cui il post hoc è sempre propter hoc.
E' un concetto degno della consecutio temporum dei giuristi romani, ma si sa che i "teutonici" quanto a rigore, ordine e disciplina non son da meno ...


Massima

1. In tema di equa riparazione, allorquando, nel processo civile o amministrativo, sia fatta valere dinanzi al giudice una situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio e questa sia stata riconosciuta al suo titolare con decisione definitiva e obbligatoria (c.d. fase processuale della cognizione) e, tuttavia, tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall'obbligato e il titolare abbia scelto di promuovere l'esecuzione del titolo così ottenuto (c.d. fase processuale dell'esecuzione forzata o dell'ottemperazione), la garanzia costituzionale d'effettività della tutela giurisdizionale e l'art. 6, par. 1, C.E.D.U. impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito da fasi consequenziali e complementari.


Principio di diritto 

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in un decreto “Pinto” esecutivo, l’interessato ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme riconosciutegli sia che si sia limitato ad “attendere” l’adempimento dell’Amministrazione – ad un autonomo indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa, che, tuttavia, può essere fatto valere solo con il ricorso diretto alla CEDU e non con le forme e i termini previsti dalla legge n. 89 del 2001.


La sentenza per esteso la trovate sul sito della Cassazione, cliccando qui!

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