APPALTI:
sui servizi dell'Allegato II B, il Codice NO,
ma i principi comunitari SI'
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 13 marzo 2014 n. 1182).
Massima
1. Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.
163/06, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell'allegato II B (v. ad es. "prestazioni sanitarie") sia disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche
tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento) e dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati); trovano, tuttavia applicazione i principi derivanti
dai Trattati e dalle direttive Europee.
2. La disciplina dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è quindi, nei suoi elementi di dettaglio, rimessa
essenzialmente alla lex specialis e può legittimamente ispirarsi a criteri di
maggiore semplificazione e speditezza procedimentale" (Consiglio di Stato,
Sez, III, 14 dicembre 2012, n. 6444); pertanto, per l'affidamento di tali
servizi cd. esclusi non può esigersi il medesimo rigore formale imposto dalle
specifiche norme del Codice né l'osservanza dei vincoli procedurali dallo
stesso prescritti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 37592010).
3. Nel caso di specie, per
quanto riguarda il contestato subappalto, l'aggiudicataria ha dichiarato nella propria offerta di volersi avvalere del
subappalto "limitatamente alla visita medica di competenza del
professionista abilitato dalla legge ad emettere il giudizio di idoneità fisica
e psicoattitudinale"; il punto 17 della lex specialis si limitava a
stabilire che "il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di
cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 16306"; è stato prodotto, in sede di
verifica dei requisiti e della congruità dell'offerta, il contratto stipulato
con l'Università, con cui quest'ultimo si è impegnata
ad eseguire, tramite la struttura del Policlinico, le visite
finalizzate all'emissione dei giudizi di idoneità; contratto che si è rivelato
idoneo a garantire la Società in ordine al rispetto della clausola della lex
specialis di gara circa la qualità dell'organo accertatore dell'idoneità fisica
e psicoattitudinale dei conducenti dei mezzi di trasporto pubblico.
Pertanto, deve
ritenersi infondata l'eccezione volta a far accertare l'obbligatorietà dell'immediata indicazione del nominativo del subappaltatore, atteso
che tale specifico onere non è stabilito da alcuna clausola di gara.
4. Parimenti, in relazione
ai requisiti morali ex art. 38 del Codice degli appalti, è ineludibile la sostanza, ovvero
l'effettivo possesso dei requisiti, non i vincoli procedurali di
autocertificazione prescritti; con la conseguenza che, nel caso di specie, a
fugare ogni possibile dubbio circa la sussistenza dei requisiti morali in capo al
suo Vice Presidente, può ritenersi assolto il relativo obbligo, avendo la Società depositato i relativi certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dello stesso volta ad attestare il possesso dei richiesti requisiti
di moralità professionale.
Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
4072 del 2013, proposto da:
ATAC S.p.A., Azienda per la Mobilità, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;
ATAC S.p.A., Azienda per la Mobilità, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;
contro
Rete Ferroviaria Italiana Spa,
rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Gentile e Domenico Galli, con
domicilio eletto presso l’avv. Domenico Gentile in Roma, via Orsini, 19;
nei confronti di
CISPI - Centro Italiano Sicurezza
Prevenzione Informazione Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Miani
e Giuseppe Abenavoli, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Frontoni in
Roma, via Guido D'Arezzo, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio –
Roma-Sezione II-ter n. 01778/2013;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Cispi - Centro Italiano Sicurezza
Prevenzione Informazione Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
28 gennaio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli
avvocati Enrico Michetti, Domenico Gentile e Michele De Cria, su delega
dell'avv. Giuseppe Abenavoli;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sez. II-ter, con la sentenza 18 febbraio 2013, n. 1778, ha
accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Rete Ferroviaria Italiana -
RFI Spa per l’annullamento del provvedimento n. 70-2012 con cui ATAC Spa ha
aggiudicato la procedura di gara a favore di C.I.S.P.I. Srl.
Il TAR fondava la sua decisione rilevando,
sinteticamente, che l’ATAC Spa, il cui capitale è al 100% di proprietà di Roma
Capitale, è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art.
3, comma 26, del codice dei contratti pubblici.
Inoltre, ha osservato il TAR, ATAC Spa non
opera, per lo meno per le attività che ne costituiscono il core
business, in regime di concorrenza, ma gestisce un servizio pubblico
essenziale ed irrinunciabile per la collettività, i cui costi di servizio sono
coperti solo in parte con i ricavi tariffari e per il resto con risorse
regionali e comunali, con la conseguenza che è assente il rischio di impresa
inteso come il rischio cui è soggetta l’impresa che opera in un mercato a
struttura concorrenziale.
Pertanto, ha concluso il TAR, è evidente
l’applicazione della normativa sui contratti pubblici e la conseguente
devoluzione della controversia al Giudice Amministrativo.
Inoltre, osserva il TAR, l’oggetto
dell’appalto di cui al lotto 1 è costituito dalle prestazioni sanitarie
previste dal D.M. n. 88 del 1999 e dalle altre normative vigenti in materia di
rapporto di lavoro, inerenti le visite mediche di revisione del personale di
movimento previste dal protocollo sanitario punto 9 del D.M. n. 88 del 1999
(visita cardiologica con ECG, visita ORL con audiometria, spirometria, se
espressamente richiesta dall’Azienda, accertamento psico-attitudinale, RX
torace in due proiezioni, glicemia, emocromo, ves, transaminasi Got – Gtp, gamma
GT, esame delle urine, creatinina, trigliceridi, visita medica con relazione,
esame tossicologico, se espressamente richiesto in funzione della qualifica,
visita oculistica); l’ATAC si è riservata di effettuare anche le prestazioni
previste negli allegati al D.M. n. 88 del 1999 e s.m.i. (visite mediche di
assunzione del personale, visite mediche di idoneità al profilo professionale,
visite di abilitazione, visite finalizzate al cambio profilo professionale,
visite superiori a seguito di ricorso).
Per il TAR, dunque, l’aggiudicazione
dell’appalto è meramente strumentale, ponendosi in rapporto di mezzo a fine,
all’esercizio dell’attività istituzionale di trasporto svolto dell’Azienda, per
cui rientra, sia pure indirettamente, tra gli scopi propri (core business)
dello stesso, in relazione al Settore speciale dei trasposti, settore parimenti
disciplinato dalla (specifica) normativa sui contratti pubblici.
Infine, ha osservato il TAR, la
giurisdizione amministrativa sussiste anche ritenendo che l’appalto in discorso
rientri tra i servizi di cui all’allegato II B del codice dei contratti
pubblici, che include i servizi sanitari nonché i servizi di supporto e
sussidiari per il settore dei trasporti nell’elenco dei servizi di cui agli
artt. 20 e 21, poiché l’art. 27, comma 1, dispone che l’affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, esclusi, in
tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità; l’affidamento deve essere preceduto
da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto
dell’appalto, imponendo, comunque, una procedura di evidenza pubblica, ancorché
estremamente semplificata, con conseguente giurisdizione del giudice
amministrativo.
Peraltro, ha aggiunto il TAR, l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011 ha chiarito che il citato art.
27 non contempla un “terzo settore” dei pubblici appalti, quelli “esclusi in
tutto o in parte”, che si aggiunge ai settori ordinari e ai settori speciali,
ma si riconnette pur sempre agli appalti dei settori ordinari o speciali, e ai
soggetti appaltanti di tali settori: i “contratti esclusi in tutto o in parte”
sono pur sempre quelli che si agganciano ai settori ordinari o speciali di
attività contemplati dal codice.
Il TAR ha, inoltre, affermato che la
ricorrente in primo grado non aveva alcun onere di impugnare l’indizione della
gara in quanto RFI ha prospettato l’esistenza non di un diritto di privativa a
suo favore, ma della competenza ad effettuare le visite in discorso, ai sensi
del D.M. n. 88 del 1999, da parte della Direzione sanità delle Ferrovie dello
Stato o delle sue dipendenze periferiche e degli organi del Servizio sanitario
nazionale; l’onere di immediata impugnazione delle clausole della lex
specialis, invece, discende dalla immediata lesività delle stesse, che sussiste
allorquando siano obiettivamente, vale a dire senza alcun margine di
interpretazione, escludenti e, quindi, impeditive della partecipazione alla
procedura di gara di una determinata impresa o di una determinata categoria di
imprese.
Nel merito, il TAR ha osservato che
sarebbero legittimati a svolgere le visite mediche di revisione e di ammissione,
ai sensi dell’art. 6 del D.M. 23 febbraio 1988, prioritariamente, la Direzione
sanità delle Ferrovie dello Stato e le sue dipendenze periferiche e,
all’occorrenza e qualora tecnicamente possibile, gli organi del Servizio
sanitario nazionale, così come altrettanto chiare risulterebbero le
prescrizioni della lex specialis e cioè l’art. 5.1 della lettera di invito e
l’art. 7.1 del capitolato; il D.M. n. 88 del 1999, regolamento recante norme
concernenti l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e
psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai
sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (allegato A)
detta le norme concernenti i criteri e le modalità per il controllo
dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale delle aziende gestori
di reti ferroviarie – diverse da quelle concesse ad R.F.I. Spa con il decreto
ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138/T – e delle aziende esercenti servizi di
trasporto sulle reti medesime, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili,
filovie ed autolinee.
Ha osservato il TAR che l’ambito
soggettivo di applicazione delle norme di cui al regolamento approvato con
d.P.R. n. 753 del 1980 comprende i servizi pubblici di trasporto di competenza
degli organi dello Stato e delle regioni, ma non anche i servizi pubblici di
trasporto di competenza degli enti locali; le previsioni di cui all’art. 6
dell’allegato A al detto regolamento, quindi, non sono cogenti per ATAC Spa,
azienda di trasporti municipalizzata, che non era tenuta a limitare la
partecipazione alla gara solo ad RFI ed agli organi del Servizio sanitario
nazionale.
Tuttavia, ha concluso il TAR, l’ammissione
di CISPI alla procedura e la conseguente aggiudicazione in suo favore hanno
violato la lex specialis della gara, poiché il punto 7 del capitolato speciale
d’appalto, nella descrizione del lotto 1, fa più volte espresso riferimento al
D.M. n. 88 del 1999 e, soprattutto, il punto 7.1 del capitolato,
nell’individuare i soggetti ammessi a partecipare alla gara, specificando che,
“ai sensi del punto 6 del D.M. 88/1999, la competenza ad effettuare le visite
sopra indicate è a cura della Direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e
delle sue dipendenze periferiche e, ove tecnicamente possibile, a cura degli organi
del Servizio sanitario nazionale”. Inoltre, l’art. 5.1 della lettera di invito,
nell’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alla gara, rimanda per
ogni lotto a quanto indicato agli artt. 7.1, 8.1 e 9.1 del capitolato.
Di talché, per il TAR, l’ammissione di
CISPI e la conseguente aggiudicazione della gara in suo favore si rivelano
illegittime non per violazione della norma regolamentare di cui all’art. 6
dell’allegato A al D.M. n. 88 del 1999, ma per violazione della lex specialis
della gara e, quindi, del vincolo che la stazione appaltante si è autoimposta
nell’adozione degli atti di disciplina della gara.
L’appellante ATAC contestava la sentenza
del TAR deducendo:
- Error in iudicando: violazione e falsa
applicazione della lex specialis di gara e del D.M. n. 88-99. Motivazione
carente e perplessa. Illogicità, contraddittorietà. Violazione dell’ art. 41
Cost. e del principio di concorrenza;
- Error in iudicando: violazione e falsa
applicazione della lex specialis di gara e degli artt. 20, 27, 118 d.lgs. n.
163-2006.
Con l’appello in esame chiedeva la riforma
della sentenza appellata.
Si costituiva la parte appellata Rete
Ferroviaria Italiana - RFI Spa chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo
appello incidentale avverso il capo n. 3 della sentenza del Tar, ove si
deducevano i seguenti motivi:
- Error in iudicando: erronea, illogica
e/o contraddittoria motivazione del capo della sentenza incidentalmente
impugnato per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 88-1999. Vizio di
ultrapetizione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Si costituiva anche la parte appellata
controinteressata, C.IS.P.I. s.r.l. (Centro Italiano Sicurezza Prevenzione
Informazione) chiedendo la riforma della sentenza appellata.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2014
la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio, preliminarmente,
quanto alla sussistenza delle condizioni dell’azione, che il fatto che il bando
di gara non sia stato tempestivamente impugnato non preclude a R.F.I. spa di
far valere il suo diritto di esclusiva ex D.M. 88-99, poiché, come
correttamente argomentato dalla sentenza del TAR impugnata, non sono
ravvisabili ipotesi di clausole immediatamente escludenti che giustifichino
l’onere di tempestiva impugnazione della lex specialis della procedura,
procedura alla quale, peraltro, la stessa ricorrente ha partecipato formulando
specifica offerta.
Nel merito, osserva il Collegio che la
procedura di gara per cui è controversia è una procedura negoziata di evidenza
pubblica suddivisa in tre lotti, per l’affidamento triennale degli accertamenti
diagnostici, degli esami sanitari e delle visite, preordinati all’accertamento
della sussistenza e della permanenza dell’idoneità fisica e psico-attitudinale
del personale addetto alla conduzione del mezzi di trasporto.
Detta gara, per quanto attiene al lotto 1,
doveva essere aggiudicata in favore dell’impresa che avesse offerto il maggior
ribasso percentuale sull’importo stimato, pari a € 1.861.500,00.
A tale procedura, hanno partecipato R.F.I.
s.p.a. e C.I.S.P.I. s.r.l.; la prima ha offerto un ribasso pari al 3,95%; la
seconda un ribasso del 29,05%, con conseguente aggiudicazione della gara.
Il Collegio ritiene che, diversamente da
quanto opinato dal TAR, il rinvio operato dalla clausola di cui al punto 7.1
del Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) all’art. 6 del D.M. n. 88-99, lungi
dal riferirsi alla totalità delle prestazioni oggetto dell’appaltando servizio,
riguardi esclusivamente le visite di cui al punto 7 del C.S.A. medesimo (visite
di assunzione, idoneità al profilo professionale, di abilitazione, cambio
profilo professionale e superiori a seguito di ricorso) in cui si certifica
l’idoneità del personale alla mansione e la cui esecuzione ATAC spa ha ritenuto
opportuno riservare ai soggetti pubblici che ai sensi del punto 6 del DM n.
88-99 eseguono le stesse visite per il personale delle reti ferroviarie e dei
trasporti pubblici di competenza dello Stato e delle Regioni.
Infatti, l’appalto in questione comporta,
ai sensi del punto 7.5. del C.S.A., una serie di visite specialistiche, di
accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, per l’esecuzione delle
quali il DM n. 88-99 non opera alcuna riserva di competenza in favore di R.F.I.
spa o degli organi del S.S.N.
Coerentemente, il C.I.S.P.I.
aggiudicatario aveva dichiarato nella propria domanda di partecipazione, per
quanto attiene al punto 7.1 del C.S.A., di volersi avvalere del subappalto
limitatamente alla visita medica di competenza del professionista abilitato
dalla legge ad emettere il giudizio di idoneità fisica e psico-attitudinale ai
sensi del DM n. 88/99; infatti, in occasione della verifica dei requisiti e
della congruità dell’offerta, il C.I.S.P.I. aggiudicatario aveva esibito il
contratto stipulato con il Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica
avente, ad oggetto l’esecuzione delle sole visite preordinate al rilascio del
giudizio di idoneità.
Pertanto, la presenza nella lex specialis
della clausola di cui al punto 7.1 del C.S.A. secondo cui “ai sensi del punto 6
del D.M. 88/99, la competenza ad effettuare le visite sopra indicate è a cura
della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze
periferiche e, ove tecnicamente possibile, a cura degli organi del Servizio
Sanitario Nazionale” non può essere intesa come contenente una riserva
integrale, relativa a tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, bensì come
riserva parziale, limitata all’esecuzione delle sole visite d’idoneità di cui
al punto 7.1 del C.S.A.
A favore di tale interpretazione militano
quattro argomenti:
- il tenore letterale della clausola di
cui al di cui al punto 7.1 del C.S.A. deve essere correlata al punto 5.1. della
lettera d’invito, rubricato “Soggetti ammessi a partecipare” che stabilisce che
“sono soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata le
imprese iscritte nell’Albo dei Fornitori di ATAC che, per le categorie
assimilabili all’oggetto dell’attività ovvero quelle che, a seguito di indagine
di mercato, sono risultate in possesso, secondo quanto previsto per ogni lotto
ed indicato agli articoli 7.1, 8.1. e 9.1. del Capitolato, dei requisiti
specifici riguardanti l’oggetto della presente procedura”; pertanto, la
clausola in contestazione riguarda soltanto i requisiti relativi alle visite di
cui al punto 7 del C.S.A. medesimo (visite di assunzione, idoneità al profilo
professionale, di abilitazione, cambio profilo professionale e superiori a
seguito di ricorso) e non la totalità delle prestazioni oggetto del servizio;
infatti, il citato punto 5.1. riguarda anche i lotti 2 e 3 dell’appalto ove
sicuramente non è possibile prospettare alcuna competenza esclusiva di R.F.I. o
del S.S.N.;
- a conferma di tale argomento letterale,
militano ulteriori argomenti sistematici, ovvero il fatto che il C.S.A.
precisava al punto 7.4. che “le attività oggetto del Lotto 1 verranno effettuate
presso le sedi della società aggiudicataria. Le strutture dovranno essere
provviste di sale visita e di ambienti idoneamente attrezzati per l’esame di
vari aspetti della funzionalità fisica e pisco-attitudinale del personale”: è
evidente che una prescrizione del genere non possa che sottintendere
l’esecuzione delle prestazioni richieste da parte di soggetti diversi da
R.F.I., atteso che la predetta è notoriamente dotata delle strutture e delle
attrezzature all’uopo necessarie;
- il fatto che, altrimenti opinando,
verrebbe meno la stessa ragion d’essere della gara e dell’apposito invito a
presentare offerta “di migliore sconto unico percentuale “ rivolto alle imprese
“accreditate ed iscritte all’albo dei fornitori”, in contrasto con il canone
ermeneutico scolpito dall’art. 1367 c.c., applicabile all’interpretazione delle
clausole dei bandi di gara e dei capitolati speciali d’appalto, in quanto
pongono condizioni generali di contratto, secondo cui “nel dubbio, il contratto
o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere
qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
L’interpretazione della clausola contestata adottata dal TAR finirebbe per
annullare la stessa ragione della gara, in contrasto con tale canone
ermeneutico;
- infine, l’interpretazione della clausola
da parte del TAR finirebbe per porsi in contrasto con le esigenze di apertura
del mercato degli appalti pubblici, e dunque, paleserebbe una finalità
anticoncorrenziale qualificabile come illecita. Infatti, il richiamo all’art. 6
del D.M. n. 88-99, si spiega, sotto il profilo concorrenziale, solo con
l’intenzione di riservare ai sanitari appartenenti alla Direzione sanitaria di
R.F.I. spa e/o ad organi del S.S.N. le visite di idoneità, aventi valenza
certificatrice, di cui al punto 7.1 del C.S.A. , mentre non vi sono ragioni
logico-giuridiche per ricomprendervi anche le prestazioni sanitarie a latere e
propedeutiche all’emissione del giudizio di idoneità (visita cardiologica con
ECG; visita ORL con audiometria; accertamento psico-attitudinale; Rx torace;
Glicemia; Emocromo; Ves; Transaminasi; Got-Gpt; Gamma GT; Esame delle urine;
Cretinina; Trigliceridi; Esame tossicologico; Visita oculistica), trattandosi
di attività vincolate nella loro esecuzione e caratterizzate dalla oggettività
delle loro risultanze.
Alla luce delle predette argomentazioni,
l’appello deve ritenersi fondato e, dunque, deve essere accolto.
Deve, tuttavia esaminarsi l’appello
incidentale proposto da R.F.I.
Tale appello deve essere respinto in
quanto infondato.
Infatti, per quanto riguarda l’ambito
soggettivo di applicazione delle norme di cui al D.M. n. 88 del 1999, si deve
completamente condividere l’opzione ermeneutica del TAR secondo cui tale D.M.
deve essere correlato al regolamento approvato con d.P.R. n. 753 del 1980,
comprendente i servizi pubblici di trasporto di competenza degli organi dello
Stato e delle Regioni, ma non anche i servizi pubblici di trasporto di
competenza degli enti locali, come quello di specie.
Le previsioni di cui all’art. 6
dell’allegato A al detto regolamento, quindi, non sono cogenti per ATAC Spa,
azienda di trasporti municipalizzata, che non era tenuta a limitare la
partecipazione alla gara solo ad RFI ed agli organi del Servizio sanitario
nazionale.
Infatti, il D.M. n. 88 del 1999 è il
regolamento recante norme concernenti l’accertamento ed il controllo
dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto, emesso proprio ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del citato
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Tali ultime disposizioni stabiliscono
inequivocabilmente che “per il personale delle ferrovie in concessione e degli
altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato
l’accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono
regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti” e che “per il
personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle Regioni
l’accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono
regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a
mansioni interessanti la sicurezza dell’esercizio, e dai competenti organi
regionali, se addetto ad altre mansioni”.
La norma, come si può vedere, non si
riferisce in alcun modo ai servizi di pubblico trasporto di competenza degli
Enti Locali che, dunque, devono ritenersi esclusi da tale ambito regolativo.
Per quanto riguarda, infine, le censure
del ricorso di primo grado dichiarate assorbite dal TAR e riproposte in appello
da R.F.I., se ne deve rilevare l’infondatezza.
Preliminarmente occorre osservare che
l’appalto per cui è causa ha ad oggetto un servizio (“prestazioni sanitarie”)
rientrante nell’Allegato II B del d.lgs. 163-06 (cfr. anche deliberazione AVCP
n. 10 del 25 febbraio 2010): ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 163-06
l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche
tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento) e dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Questo Consiglio ha già stabilito al
riguardo che negli appalti aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi di cui
all’Allegato II B del Codice dei contratti ai sensi dell’art. 20, in sede di
aggiudicazione non trovano applicazione le puntuali disposizioni del Codice,
fatta eccezione per gli artt. 65, 68 e 225, ma i principi derivanti dai
Trattati e dalle direttive Europee. La disciplina dei requisiti e delle modalità
di partecipazione è quindi, nei suoi elementi di dettaglio, rimessa
essenzialmente alla lex specialis e può legittimamente ispirarsi a criteri di
maggiore semplificazione e speditezza procedimentale” (Consiglio di Stato, Sez,
III, 14 dicembre 2012, n. 6444); pertanto, per l’affidamento di tali servizi
cd. esclusi non può esigersi il medesimo rigore formale imposto dalle
specifiche norme del Codice né l’osservanza dei vincoli procedurali dallo
stesso prescritti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3759-2010).
In specifico, per quanto riguarda il
contestato subappalto, il Collegio osserva che l’aggiudicataria ha dichiarato
nella propria offerta di volersi avvalere del subappalto “limitatamente alla
visita medica di competenza del professionista abilitato dalla legge ad
emettere il giudizio di idoneità fisica e psico-attitudinale”; il punto 17
della lex specialis si limitava a stabilire che “il subappalto è ammesso nei
limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163-06”; è stato
prodotto, in sede di verifica dei requisiti e della congruità dell’offerta, il
contratto stipulato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con cui
quest’ultimo si è impegnata ad eseguire, tramite la struttura del Policlinico
A. Gemelli, le visite finalizzate all’emissione dei giudizi di idoneità;
contratto che si è rivelato idoneo a garantire ATAC spa in ordine al rispetto
della clausola della lex specialis di gara circa la qualità dell’organo
accertatore dell’idoneità fisica e psico-attitudinale dei conducenti dei mezzi
di trasporto pubblico.
Pertanto, deve ritenersi infondata
l’eccezione con cui R.F.I. ha affermato che C.I.S.P.I. avrebbe dovuto indicare
sin da subito il nominativo del subappaltatore, atteso che tale specifico onere
non è stabilito da alcuna clausola di gara.
Parimenti, in relazione ai requisiti
morali ex art. 38 del Codice degli appalti, è ineludibile la sostanza, ovvero
l’effettivo possesso dei requisiti, non i vincoli procedurali di
autocertificazione prescritti; con la conseguenza che, nel caso di specie, a
fugare ogni possibile dubbio circa la sussistenza dei requisiti morali in capo
al suo Vice Presidente (sig. Francesco Maione ), CISPI srl aveva provveduto a
depositare sia presso ATAC spa che in giudizio, i relativi certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dello stesso volta ad attestare il possesso dei richiesti requisiti
di moralità professionale.
Peraltro, lo Statuto sociale
dell’aggiudicataria non assegna poteri decisionali al Vice Presidente, con la
conseguenza che non è nemmeno ravvisabile un obbligo di dichiarazione a suo
carico (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2013, n. 23).
Infine, sull’ipotizzata carenza in capo
all’aggiudicataria del requisito del fatturato per servizi analoghi, il Collegio
deve rilevare che il motivo è infondato, atteso che la lex specialis richiedeva
il pregresso svolgimento, nel triennio precedente l’indizione della gara, di
“servizi analoghi”, per un importo complessivo non inferiore a euro 620.500,00
e la società aggiudicataria ha regolarmente prodotto la relativa dichiarazione,
secondo l’apposito modello fornito dalla azienda appellante. indicando altresì
committenti e relativi importi.
Pertanto, anche i motivi di ricorso di
primo grado assorbiti dal TAR e qui riproposti sono infondati, così come
l’appello incidentale di R.F.I.
Conseguentemente, in accoglimento
dell’appello principale, deve essere riformata la sentenza impugnata e respinto
il ricorso di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello
principale come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Respinge l’appello incidentale.
Compensa le spese di lite di entrambi i
gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere,
Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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