l'appalto "necessario" o "qualificatorio"
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 13 marzo 2014 n. 1224).
Massima
1. In tema di gare, la
c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla
gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a
verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei
potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso
proprio.
2. Mentre
la fase di prequalifica ha il dichiarato scopo di individuare i potenziali
soggetti da invitare come concorrenti, la fase di presentazione delle offerte,
invece, ha lo scopo di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti di
ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati e a tal fine impone di
comprovare i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura.
3. Se, dunque,
la fase di prequalifica assume una valenza meramente esplorativa, avente
carattere sommario e prodromico rispetto al procedimento selettivo vero e
proprio, ne consegue che la concreta e definitiva dimostrazione della
qualificazione del concorrente mediante il subappalto necessario debba correttamente intervenire
dopo l’espletamento della fase esplorativa preordinata ad una prima selezione
dei soggetti potenzialmente idonei a concorrere (c.d. fase di prequalifica),
ossia nella successiva fase di presentazione delle offerte vere e proprie,
quando il candidato sia divenuto effettivamente un concorrente.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
4555 del 2013, proposto da:
Valori Scarl Consorzio Stabile in proprio e quale Mandatario Rti, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mollica, Giancarlo Catavello, Stefano Crisci, con domicilio eletto presso Francesco Mollica in Roma, via Marianna Dionigi 43; Rti Doronzo Infrastrutture Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Catavello, Stefano Crisci, Francesco Mollica, con domicilio eletto presso Francesco Mollica in Roma, via Marianna Dionigi 43;
Valori Scarl Consorzio Stabile in proprio e quale Mandatario Rti, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mollica, Giancarlo Catavello, Stefano Crisci, con domicilio eletto presso Francesco Mollica in Roma, via Marianna Dionigi 43; Rti Doronzo Infrastrutture Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Catavello, Stefano Crisci, Francesco Mollica, con domicilio eletto presso Francesco Mollica in Roma, via Marianna Dionigi 43;
contro
Anas Spa, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis,
domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Salvatore Matarrese Spa, rappresentato e
difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro
Notarnicola in Roma, via Cosseria, 2 c/o Placidi A.; Cavalleri Ottavio Spa;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA -
BARI: SEZIONE II n. 00859/2013, resa tra le parti, concernente affidamento dei
lavori di esecuzione dell’opera S.S. 96 barese - ris.danni - Mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Anas Spa e di Salvatore Matarrese Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
26 novembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati
Stefano Crisci, l'Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti e Gennaro
Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il Consorzio Stabile Valori s.c.a r.l. e
la Doronzo Infrastrutture S.r.l., componenti di un raggruppamento partecipante
alla gara, impugnavano dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, gli atti della
procedura ristretta indetta dalla A.N.A.S. S.p.A. - Direzione Generale, per
l’affidamento dei “lavori di esecuzione dell’opera S.S. 96 "Barese" -
Lavori di adeguamento alla sezione III delle norme C.N.R 80 ~ Tronco: Variante
di Altamura - 1° Lotto S.S. 96 dal km 85+000 (inizio variante di Altamura) al
km 81+300 (innesto con la S.S. 99)”. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione
alla società Salvatore Matarrese S.p.A., seguita in graduatoria dalla Cavalieri
Ottavio S.p.A. e, infine, dalla A.T.I. ricorrente.
Sostenevano le istanti che sia la
Salvatore Matarrese sia la Cavalieri Ottavio dovevano essere escluse perché
entrambe, prive di alcune qualificazioni occorrenti per concorrere alla gara
(obbligatorie ma sub-appaltabili), avevano sì reso la dichiarazione di
subappalto, ma senza indicare le relative ditte.
Si costituivano la Stazione appaltante e
l’aggiudicataria, che produceva altresì ricorso incidentale.
Sussistendone i presupposti ex articolo 60
del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sulle conclusioni delle parti, il
T.A.R. adìto definiva la causa con sentenza breve, alla camera di consiglio del
16 maggio 2013, la n. 859/2013, depositata in data 29 maggio 2013.
Il giudice di prime cure riteneva che il
ricorso principale proposto dalla Valori s.c. a r.l. e dalla Doronzo
Infrastrutture S.r.l. fosse infondato e, pertanto, lo respingeva, dichiarando
inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria e compensando
le spese di lite.
Avverso tale pronuncia hanno proposto
appello il consorzio stabile Valori s.c.a r.l. e la Doronzo Infrastrutture
s.r.l., deducendone l’erroneità e l’ingiustizia per un unico articolato motivo
di impugnazione e riproponendo la domanda risarcitoria non esaminata in prime
cure per il caso che il conseguimento del bene della vita costituito
dall’aggiudicazione risultasse impossibile.
Resistono l’Anas s.p.a. e l’impresa
Salvatore Matarrese s.p.a., che chiedono il rigetto dell’appello per
infondatezza nel merito, con vittoria delle spese del giudizio. L’impresa
Salvatore Matarrese ha, altresì, proposto appello incidentale, riproponendo le
censure di cui al ricorso incidentale, non esaminate dal giudice di prime cure
in quanto ritenute assorbite dalla pronuncia di infondatezza dell’impugnazione
principale.
Con ordinanza n. 2576/2013 la domanda
cautelare è stata accolta ai fini della sollecita fissazione del merito.
In vista dell’udienza di discussione le
parti hanno depositato memorie illustrative.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2913
la causa è stata spedita in decisione ed in data 27 novembre 2013 è stato
pubblicato il dispositivo di sentenza n. 5678/2013, di accoglimento
dell’appello, con compensazione delle spese di giudizio.
DIRITTO
La controversia in esame concerne
l’impugnazione della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 859 del 2013,
che ha affrontato la vexata quaestio se l’art. 118, comma secondo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 imponga già in sede di presentazione delle
offerte l’individuazione e l’indicazione nominativa dei subappaltatori, per il
caso in cui la concorrente risulti sfornita in proprio della qualificazione per
le lavorazioni che dichiara di voler subappaltare, ovvero per il caso di
subappalto c.d. “necessario”.
I primi giudici hanno ritenuto che l’art.
118 del Codice dei contratti pubblici e gli artt. 92, 108 e 109 del D.P.R. n.
207 del 2010, consentano ai concorrenti che siano sprovvisti della relativa
qualificazione di subappaltare i lavori rientranti nelle categorie non
prevalenti e scorporabili, fermo restando l’obbligo di riservarne l’esecuzione
a soggetti in possesso della corrispondente attestazione SOA; in quest’ipotesi,
afferma il giudice di primo grado, quando il subappalto è utilizzato come
strumento d’integrazione della qualificazione, espressamente il legislatore ha
preteso unicamente che l’importo delle categorie subappaltate debba essere
compensato attraverso un corrispondente incremento della qualificazione nella
categoria prevalente, senza richiedere anche l’indicazione del nominativo del
subappaltatore in fase di gara, in quanto l’art. 118 del regolamento si limita
a richiedere al concorrente l’indicazione della volontà di subappaltare,
rimandando alla successiva fase di esecuzione dei lavori il deposito del
contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti di qualificazione e
di quelli generali, di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, in
capo alle imprese subappaltatrici, a differenza di quanto accade
nell’avvalimento con riguardo all’ausiliaria (che non rappresenta un soggetto
terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare sia verso l’impresa
concorrente sia - solidalmente - verso la stazione appaltante).
Reputa, tuttavia il Collegio, in
accoglimento delle tesi esposte dall’appellante, che l’art. 118, co. 2, del
D.Lgs. n. 163/2006 sottopone l’affidamento in subappalto alla condizione, fra
le altre, che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Secondo la
giurisprudenza prevalente, la disposizione – che non richiede espressamente
l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore – va peraltro
interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche
l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in
capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al
subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da
parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere
limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle
sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni
necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle
sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà,
non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Cons. St., sez. V, 21
novembre 2012, n. 5900; id., sez VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20
giugno 2011, n. 3698). L’affermazione appare pienamente coerente con lo
speculare e consolidato indirizzo giurisprudenziale che circoscrive i casi di
legittima esclusione del concorrente autore di una incompleta o erronea
dichiarazione di subappalto alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso
risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha
dichiarato di voler subappaltare, mentre negli altri casi gli unici effetti
negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell’impossibilità di
ricorrere al subappalto come dichiarato (cfr., per tutte, Cons. St., sez. V, 26
marzo 2012, n. 1726; id., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; id., sez. IV, 12
giugno 2009, n. 3696).
La ratio di tale orientamento – che il
Collegio ritiene di dover condividere, non ravvisando valide argomentazioni per
discostarsene – risiede nell’esigenza, ricavabile in via sistematica, che la
stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall’inizio
l’idoneità di un’impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o
attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione
del contratto, mentre non può ammettersi che l’aggiudicazione venga disposta
“al buio” in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari
requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non
soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara
conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per
l’amministrazione procedente che l’appaltatore così designato non onori
l’impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in
particolare, Cons. St., n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.).
Non convince, di contro, l’opposto
orientamento, abbracciato dal giudice di prime cure ed invocato dalla difesa
degli appellati, pure emerso in giurisprudenza, che, sulla scorta del dato
testuale, non rinviene nell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 alcun obbligo di
indicare – tantomeno a pena di esclusione – il nominativo dell’impresa
subappaltatrice, ancorché si tratti di lavorazioni per le quali la concorrente
sia priva di qualificazione; e rifiuta, di conseguenza, la possibilità che la
stessa legge di gara debba ritenersi di volta in volta eterointegrata dalla
previsione di un siffatto, inesistente, obbligo (così Cons. St., sez. V, 16
gennaio 2012, n. 139). La lettera dell’art. 118 è, infatti, compatibile, come
già osservato, con la sola ipotesi “fisiologica” in cui il partecipante alla
gara, essendo autonomamente in possesso dei requisiti di aggiudicazione, può
riservarsi per la fase esecutiva del contratto la facoltà di subappaltare una
parte delle lavorazioni; nel caso in cui il subappalto rappresenti, invece, lo
strumento per acquisire requisiti obbligatori mancanti, la riserva sul nome del
subappaltatore finisce per collidere con la ragion d’essere e con il
funzionamento del sistema di qualificazione delineato dal legislatore, tale
apparente contraddizione dovendo allora essere superata facendo ricorso a
criteri sistematici e teleologici che valorizzino, piuttosto, la funzione e i
limiti connaturati all’istituto del subappalto, attraverso il quale non possono
eludersi le norme tassative sul possesso dei requisiti di partecipazione alla
gara.
Non può dirsi d’altro canto, come, invece,
erroneamente ritenuto dai primi giudici, che, aderendo all’opzione ermeneutica
che distingue il subappalto “facoltativo” da quello “necessario”, ne risulti
violato il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art.
46 co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006. Nell’accezione sostanzialista fatta
propria dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 7 giugno 2012, n. 21, il
principio di tassatività va inteso nel senso che l’esclusione dalle gare possa
essere disposta non nei soli casi in cui disposizioni del codice o del
regolamento la prevedano espressamente, ma anche nei casi in cui dette
disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, pur
senza prevedere una espressa sanzione di esclusione: e fra tali ipotesi rientra
senz’altro quella del possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
Merita, tuttavia, una espressa
confutazione l’obiezione con cui si lamenta che la tesi, sin qui seguita dal
Collegio, erroneamente finirebbe per equiparare il subappalto all’avvalimento
sotto il profilo della qualificazione.
A riguardo, va richiamata quella
consolidata giurisprudenza (Cons. St. Sez. IV, 30.10.2009, n. 6708; 12.6.2009,
n. 3696; 22.9.2008, n. 4572) che, nel circoscrivere i casi di esclusione
dell’impresa offerente che abbia dichiarato di volersi avvalere di un
subappaltatore alle sole fattispecie in cui essa non disponga della
qualificazione in relazione ai lavori interessati dal subappalto,
implicitamente ammette che, legittimamente, l’offerente possa ricorrere al
subappalto proprio allo scopo di integrare requisiti di qualificazione di cui
non sia in possesso.
Peraltro, senza negare le differenze
strutturali che intercorrono tra l’avvalimento, istituto elaborato dalla
giurisprudenza comunitaria, recepito dall’art. 47 della direttiva 2004/18/CE e
trasfuso nell’art. 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, volto a
consentire ad un imprenditore il possesso mediato ed indiretto dei requisiti di
partecipazione ad una gara, ed il subappalto, contratto secondario o derivato,
posto “a valle” del contratto di appalto ed attinente alla sua esecuzione,
devono rilevarsi numerosi profili della disciplina di cui agli artt 37, comma
11 e 118 del codice sui contratti pubblici che, sotto il profilo funzionale,
possono essere considerati indici di un sostanziale inserimento del subappalto
tra gli strumenti idonei a garantire la maggiore concorrenza tra gli operatori
economici e l’allargamento del mercato, nella prospettiva propria dell’art. 47
della direttiva 2004/18, al pari dell’avvalimento.
Tra questi meritano rilievo: l’inserimento
del subappalto tra gli strumenti che consentono la realizzazione di lavori ad
elevato contenuto tecnologico da parte di soggetti affidatari non in grado di
eseguirli nell’art. 37, disciplinante i raggruppamenti temporanei; l’obbligo a
carico dei concorrenti, all’atto dell’offerta, di indicare i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare, con la conseguenza, in caso di mancata
indicazione, che l’autorizzazione al subappalto non potrà essere accordata;
l’obbligo di deposito presso la stazione appaltante del contratto di appalto e
della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione
subappaltata oltre alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale; l’insussistenza nei confronti del subappaltatore dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni;
l’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, previa
verifica dei requisiti in capo al subappaltatore; la possibilità che la
stazione appaltante stabilisca nel bando di gara di corrispondere direttamente
al subappaltatore l’importo dovuto per le sue prestazioni; l’obbligo per il subappaltatore
di praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione; la responsabilità solidale
dell’appaltatore degli adempimenti da parte del subappaltatore relativi agli
obblighi di sicurezza.
Si tratta di disposizioni e condizioni
che, nell’intento di ridurre i margini di autonomia del rapporto appaltatore –
subappaltatore, attraendolo sotto il controllo diretto della stazione
appaltante ed imponendo il rispetto di regole di trasparenza volte a
scongiurare i rischi di aggiramento della disciplina dell’evidenza pubblica
tramite il subingresso di un soggetto diverso da quello scelto tramite la gara,
tendono a stabilire una relazione diretta tra committente e subappaltatore.
Nel contempo esse soddisfano la finalità
dell’art. 47, p.2 della direttiva 2004/18/CE («Un operatore economico può, se
del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà
dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine
di questi soggetti») , già sottolineata dalla giurisprudenza comunitaria (Corte
di Giustizia C.E. 2.12.1999, n. 176), di consentire all’autorità aggiudicatrice
la verifica delle capacità dei terzi ai quali un prestatore, che non soddisfi
da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di
aggiudicazione di un appalto, intenda ricorrere, con lo scopo di fornire
garanzia che l’offerente avrà effettivamente a disposizione i mezzi di cui si
avvarrà durante il periodo di durata dell’appalto “a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami” con l’ausiliario e, quindi, anche in virtù di un
contratto di subappalto.
Correttamente, quindi, va considerato il
subappalto come strumento negoziale che, pur differenziandosi dall’avvalimento
sotto il profilo strutturale, ha tuttavia in comune la funzione di allargare la
possibilità di partecipazione alle gare da parte di soggetti sforniti dei
requisiti di partecipazione.
Tanto premesso in ordine alla fondatezza
nel merito delle tesi sostenute nel’appello principale, occorre dar conto
dell’eccezione sollevata dall’impresa Salvatore Matarrese s.p.a. secondo cui
l’appello sarebbe inammissibile in quanto, anche a voler seguire la tesi
dell’appellante - condivisa da questo Collegio - pure il RTI Valori dovrebbe
essere escluso dalla procedura, in quanto, pur non essendo in possesso di una
parte delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria previste dal
bando di gara (nella specie, OG11, OS10, OS11, OS12 e OS13), alla stessa
stregua di quanto contestato all’impresa Matarrese, pure il RTI Valori non
avrebbe indicato in sede di prequalifica il nome dei soggetti destinati ad
operare quali subappaltatori, donde l’eccepita carenza di interesse.
L’eccezione di parte appellata è priva di
fondamento, in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa
dell’appellante RTI e come risulta documentalmente provato, il RTI Valori con
la presentazione dell’offerta ha puntualmente reso una dichiarazione recante
indicazione sia di tutte le categorie a qualificazione obbligatoria (tra quelle
individuate dalla legge di gara) e delle sottostanti lavorazioni che si rendeva
necessario subappaltare per mancanza di autonoma qualificazione, sia del
nominativo delle imprese indicate come subappaltatrici per ciascuna categoria
(e lavorazione) non autonomamente posseduta (Fegotto Costruzioni s.a.s. e
Ritonnaro Costruzioni s.r.l.) e, al contempo, a corredo di tale indicazione, ha
allegato in gara una puntuale dichiarazione di impegno, resa dagli anzidetti
subappaltatori a prestare il subappalto in favore del RTI, nonché la
documentazione attestante il possesso in capo ad entrambe le imprese
subappaltatrici dei requisiti generali di moralità (dichiarazione ex art. 38) e
dei requisiti speciali di qualificazione (attestazione SOA).
Le cennate indicazioni, dichiarazioni ed
attestazioni sono state correttamente rese e prodotte dal RTI odierno
appellante in sede di presentazione dell’offerta, ovvero esattamente nella fase
della procedura all’uopo indicata dalla normativa primaria di riferimento (art.
118, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006, a tenore del quale “i concorrenti” rendono la dichiarazione
di subappalto “all’atto dell’offerta”), ed in conformità a quanto testualmente
prescritto dal bando di gara (§ VI.3, a tenore del quale “contestualmente
all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi
dell’art. 118”).
Da ciò consegue il concreto interesse del
RTI Valori alla coltivazione del ricorso e dell’appello principale e
l’infondatezza delle censure riproposte in via incidentale dall’impresa
Matarrese, siccome tutte fondate sull’unico comune presupposto costituito dal
preteso mancato adempimento degli anzidetti oneri da parte del RTI Valori in
sede di prequalifica.
Ribadito che sia l’impresa Matarrese,
prima graduata, che il secondo graduato Cavalleri Ottavio s.p.a. non hanno
prodotto neppure in sede di offerta una valida dichiarazione di subappalto, vi
è che, alla luce degli indici normativi vigenti in materia e delle espresse
indicazioni del bando di gara, il RTI odierno appellante ha correttamente e
tempestivamente assolto l’onere in questione, rendendo la dichiarazione di
subappalto all’atto della presentazione delle offerte.
L’art. 118, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006,
infatti, prescrive che “i concorrenti” debbano rendere la dichiarazione
“all’atto dell’offerta”.
Riferendosi la norma rispettivamente al
“concorrente” e all’ “offerta” la dichiarazione di subappalto non può che
essere resa al momento della partecipazione alla gara vera e propria che, nelle
procedure ristrette quale quella in questione si ha dopo l’invito a partecipare
e, quindi, dopo la fase di prequalifica.
In effetti, ove il legislatore avesse
inteso anticipare la sede ed il tempo in cui rendere la dichiarazione di
subappalto, avrebbe operato un riferimento non già ai “concorrenti”, ma ai
“candidati” (tali sono gli operatori che chiedono di poter partecipare ad una
procedura ristretta) ed alla domanda di partecipazione (che precede l’invito a
partecipare alla gara vera e propria e, quindi, la presentazione delle
offerte).
Per espressa previsione del bando di gara
(punto VI.3, lettera c), la dichiarazione di subappalto doveva essere resa dai
concorrenti invitati solo al momento di presentazione dell’offerta.
La c.d. fase di prequalifica, costituisce
una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la
stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e,
quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla
procedura di affidamento in senso proprio.
E, invero, mentre la fase di prequalifica
ha il dichiarato scopo di individuare i potenziali soggetti da invitare come
concorrenti, la fase di presentazione delle offerte, invece, ha lo scopo di
accertare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e
speciale in capo ai soggetti invitati e a tal fine impone di comprovare i requisiti
richiesti per l’ammissione alla procedura.
Se, dunque, la fase di prequalifica assume
una valenza meramente esplorativa, avente carattere sommario e prodromico
rispetto al procedimento selettivo vero e proprio, ne consegue che la concreta
e definitiva dimostrazione della qualificazione del concorrente mediante il
subappalto necessario debba correttamente intervenire dopo l’espletamento della
fase esplorativa preordinata ad una prima selezione dei soggetti potenzialmente
idonei a concorrere (c.d. fase di prequalifica), ossia nella successiva fase di
presentazione delle offerte vere e proprie, quando il candidato sia divenuto
effettivamente un concorrente.
Tanto più che, come si è detto, nella
specie è lo stesso bando di gara a prescrivere che le dichiarazioni circa il
subappalto avrebbero dovuto essere rese solo all’atto della presentazione delle
offerte e, quindi, dopo la celebrazione della fase di prequalifica.
Considerato, pertanto, che, conformemente
ai principi applicabili al caso di specie e secondo quanto previsto dall’art.
118, co. 2 d.lgs. n. 163/2006 e dal bando di gara, i concorrenti alla procedura
in discorso avrebbero dovuto qualificarsi mediante il subappalto necessario
all’atto di presentazione dell’offerta, ANAS avrebbe dovuto escludere dalla
procedura di gara tutti gli offerenti che a tale momento non risultavano
compiutamente qualificati nelle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria, mediante indicazione nominativa dei subappaltatori.
Così individuata la regula iuris valevole
per il caso in esame, l’appello principale deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, tanto il
consorzio stabile Valori che l’impresa Doronzo Infrastrutture, odierne
appellanti, in sede di prequalifica hanno entrambi attestato il possesso di
qualificazione illimitata nella categoria prevalente OG3 (per la Classifica
VIII^) e quindi hanno attestato la propria potenziale idoneità a concorrere
all’affidamento; successivamente, il RTI Valori, una volta invitato alla
procedura, all’atto dell’offerta, ha altresì comprovato di possedere la
capacità “specifica” occorrente per eseguire effettivamente l’appalto anche
mediante la dichiarazione di subappalto necessario.
Viceversa, tale dimostrazione non è stata
in alcun modo offerta né della società aggiudicataria, Matarrese, né dalla
società seconda graduata, Cavalleri Ottavio.
L’acclarata illegittimità dell’ammissione
delle imprese Matarrese e Cavalleri reagisce sui risultati della gara,
imponendo la riformulazione della graduatoria, che vede al primo posto non più
il raggruppamento controinteressato, ma l’appellante principale, cui la gara
dovrà essere pertanto aggiudicata; in materia di contratti pubblici, ai sensi
dell’art. 124 del codice, l’accoglimento della domanda di conseguire
l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121, co.
1, e 122 (laddove, se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto,
dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato).
La complessità della vicenda contenziosa
sottoposta all’esame e gli evidenziati diversi orientamenti giurisprudenziali
giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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