martedì 11 giugno 2013

ENTI LOCALI: la responsabilità del Sindaco per mancata esecuzione di una sentenza di condanna a favore del Comune (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Calabria, sentenza 5 giugno 2013 n. 206).


ENTI LOCALI:
 la responsabilità del Sindaco per mancata esecuzione di una sentenza di condanna a favore del Comune
 (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Calabria,
 sentenza 5 giugno 2013 n. 206)

Massima


1. Il Sindaco che ometta di attivarsi per il recupero di una somma liquidata a favore del Comune incorre in responsabilità contabile.
2.  Sul piano oggettivo, la mancata acquisizione di un'entrata in base ad un titolo certo, valido ed efficace quale certamente è una sentenza di condanna passata in giudicato, costituisce una diminuzione patrimoniale ingiustificata senza che nessuna utilità ne sia derivata al Comune creditore.
3. Sotto il profilo soggettivo la responsabilità deve essere ascritta al sindaco Grenci in carica nel momento in cui – 18 gennaio 1994 – è stata notificata la sentenza di condanna in formula esecutiva e sul quale pertanto incombeva l’obbligo di curarne l’esecuzione adottando tutte le misure organizzative del caso sia in virtù del potere–dovere conferitogli dall’art 36 della L. n. 142/90 (oggi sostituta dal T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000) di sovrintendere “al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti” sia nella qualità di destinatario di una specifica  nota della Procura regionale d’accompagno alla sentenza spedita in forma esecutiva.
4.  Al contrario il Sindaco G. si è limitato con nota del 07.04.1994 a diffidare il condannato al pagamento della somma indicata nella sentenza , senza prendere pur in mancanza di alcun riscontro da parte di questi alcun idoneo provvedimento, quali la nomina del responsabile del procedimento , l’avvio di azione esecutive , la predisposizione di atti interruttivi ecc. 
Emerge che nel comportamento del convenuto sono ravvisabili gli elementi identificativi la colpa grave, intesa come volontaria inosservanza di un obbligo di servizio di contenuto inequivoco con la prevedibilità , sin dal momento in cui la condotta omissiva è stata posta in essere, delle conseguenze lesive che ne sarebbero derivate per l’Erario comunale.


Sentenza per esteso
[...]
FATTO
Con atto di citazione depositato il 19 aprile 2001 la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno di euro 749,89 oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia.
Ai medesimi nella qualità di sindaco del comune di Monasterace - in carica rispettivamente il Grenci dal 1993 al 1997 e dal 2001 ad oltre il 2004, il Romeo dal 1997 al 2001 - è contestato di non aver provveduto a dare esecuzione alla sentenza di condanna di questa Corte n 33 del luglio 1993.
Riferisce l’organo inquirente che la sentenza suddetta, con cui la Sezione aveva condannato il sindaco pro –tempore Scarfò Aurelio al pagamento della somma di lire 1.162.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e lire 290.000 per spese di giustizia , è stata notificata in forma esecutiva al sindaco in data 18 gennaio 1994.e che, secondo quanto chiarito in riscontro alle richieste istruttorie , sarebbe stato intimato il pagamento con nota n 1769 del 7 aprile 1994 senza che venisse dato ulteriore corso alla procedura, in particolare sarebbe stato omesso di porre in essere atti interruttivi della prescrizione.
Al dibattimento.l’avv. Patrizia Pelle si è costituita nell’interesse di Romeo Francesco depositando memoria.
In via preliminare ha eccepito la prescrizione il cui dies a quo decorre non, come sostenuto dalla Procura dalla data in cui il convenuto è venuto a conoscenza del danno erariale bensì da quella in cui detto danno si è cristallizzato ,da individuarsi nel momento in cui il comune ha intimato il pagamento con nota n .1769 del 7.4.1994.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per difetto di colpa anche lieve non essendo mai stato informato dell’esistenza della sentenza da portare in esecuzione.
Il P.M. ha contestato la tardività della costituzione , per quanto riguarda la prescrizione si è riportata alle argomentazioni con cui nella citazione ha replicato a tale eccezione formulata nelle deduzioni all’invito ed ha chiesto l’accoglimento della citazione sostenendo che il sindaco succede in tutti i rapporti attivi e passivi a chi l’ha preceduto.
Considerato in

DIRITTO
1) In primo luogo va dichiarata la contumacia di Grenci che , sebbene abbia ritualmente ricevuto la notifica della citazione non si è costituito in giudizio.
Come da giurisprudenza consolidata va, inoltre, dichiarata , l’ammissibilità della costituzione all’odierna udienza del convenuto Romeo giusta la previsione di cui al comma 2 dell’art . 171 c.p.c. applicabile nel giudizio contabile ex art. 26 reg. proc. in assenza di disposizioni di diverso tenore nel regolamento di procedura per i giudizi di fronte alla Corte dei conti ed. in particolare stante il carattere ordinatorio , ai sensi dell’art 8 del predetto regolamento , del termine di venti giorni assegnato con il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la costituzione in giudizio.
2) L’ammissibilità della costituzione tardiva sino alla prima udienza non comporta il venir meno delle decadenze ex art 167 comma 2 relative alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
Pertanto deve ritenersi inammissibile l’eccezione di prescrizione formulata solo alla prima udienza (ex plurimis Sez. Calabria 301/2012 SSUU 27.7.2005 n 15661).
Nè a diverse conclusioni il collegio ritiene di dover giungere per il fatto che la medesima eccezione fosse stata formulata già in sede di deduzioni ed argomentatamente respinta nell’atto di citazione , considerato che il giudizio di responsabilità amministrativa si instaura solo con la notifica della citazione ( Corte Cost. sen n 503/2002, 163/97 e 415/1995) restando il procedimento relativo all’invito circoscritto ad una fase preprocessuale caratterizzata da libertà delle forme e dall’assenza nel deducente presunto responsabile della qualità di parte .
Proprio perché l’acquisto della qualità di parte avviene solo con l’instaurazione del giudizio è solo in questo momento che può essere esercitato il diritto alla difesa in tutte le facoltà che lo compongono ivi compresa, eventualmente, quella di rinunciare alla prescrizione per conseguire una sentenza assolutoria nel merito o semplicemente perché convinti della fondatezza delle controdeduzioni di parte attrice.
3) La Procura regionale contesta agli odierni convenuti, nella qualità di sindaci del comune di Ardore , di avere omesso di portare ad esecuzione la sentenza di condanna di questa Corte n 3/93 con conseguente danno derivante dalla mancata riscossione di entrate .
La domanda è meritevole di accoglimento nei confronti del sindaco Grenci in carica nel periodo dal 1993 al 1997 e successivamente dal 2001 al 2004 ed oltre, mentre deve essere rigettata nei confronti del sindaco Romeo.
3.1) Va premesso che nessun dubbio può essere nutrito in ordine alla sussistenza del danno erariale . avendo l’Amministrazione comunale in risposta alla richiesta di informazioni n prot. 027853 del 20.10.2004 da parte della Procura comunicato che “dall’esame dei libri contabili non risulta che il signor Scarfò Aurelio abbia provveduto al pagamento delle somme suddette”.
La mancata acquisizione di tale entrata in base ad un titolo certo, valido ed efficace quale certamente è una sentenza di condanna passata in giudicato, costituisce una diminuzione patrimoniale ingiustificata senza che nessuna utilità ne sia derivata al Comune creditore.
3.2) Sotto il profilo soggettivo la responsabilità deve essere ascritta al sindaco Grenci in carica nel momento in cui – 18 gennaio 1994 – è stata notificata la sentenza di condanna in formula esecutiva e sul quale pertanto incombeva l’obbligo di curarne l’esecuzione adottando tutte le misure organizzative del caso sia in virtù del potere –dovere conferitogli dall’art 36 della legge 8.6.1990 n 142 di sovrintendere “al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti” sia nella qualità di destinatario della nota della Procura regionale prot n 94/G- Es-1 del 18.1.1994 d’accompagno alla sentenza spedita in forma esecutiva.
Nota con la quale la Procura richiamava puntualmente la disciplina da seguire per la notifica della sentenza ( che pare essere stata effettuata un data 8 marzo 1994) e soprattutto nel paventare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inottemperanti in caso di mancato acquisizione dell’entrata , evidenziava inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’azione che doveva essere svolta dal sindaco.
Al contrario il Grenci si è limitato con nota del 7 aprile 1994 a diffidare il condannato al pagamento della somma indicata nella sentenza , senza prendere pur in mancanza di alcun riscontro da parte di questi alcun idoneo provvedimento, quali la nomina del responsabile del procedimento , l’avvio di azione esecutive , la predisposizione di atti interruttivi ecc.
Dal quadro fattuale ed in particolare dal contenuto della già richiamata nota della Procura n. 94/1994 che precede, emerge che nel comportamento del convenuto sono ravvisabili gli elementi identificativi la colpa grave, intesa come volontaria inosservanza di un obbligo di servizio di contenuto inequivoco con la prevedibilità , sin dal momento in cui la condotta omissiva è stata posta in essere, delle conseguenze lesive che ne sarebbero derivate per l’Erario comunale.
Un ulteriore indice di gravità si ravvisa nel fatto che la condotta omissiva si è protratta per un periodo di tempo molto lungo avendo il sindaco Grenci rivestito la carica dal 1993 al 1997 per reinsediarsi nel 2001 quando ancora il termine di prescrizione per l’azione esecutiva non si era prescritto.
3.3) Per le stesse ragioni, di segno opposto, il collegio ritiene di dover escludere la responsabilità del sindaco Romeo non ravvisandosi la colpa grave in mancanza della prova che egli fosse a conoscenza della pendenza dell’affare , ed essendo del tutto apodittica l’affermazione attrice secondo la quale ( pag 3 citazione ) “si sarebbe occupato della pratica relativa all’esecuzione della sentenza”essendosi insediato nella carica nel 1997 succedendo al sindaco Grenci che non risulta avere fatto alcuna segnalazione in proposito al momento del passaggio delle consegne.
E’ altresì da escludere che il Romeo potesse usando l’ordinaria diligenza connessa ai compiti di sovrintendenza degli uffici venire a conoscenza della pendenza della pratica atteso che il predecessore non aveva neanche nominato un responsabile del procedimento e che non si trattava di un’attività riconducibile ad affari correnti e ripetitivi in relazione ai quali configurare uno specifico obbligo di ricognizione ed organizzazione degli uffici e delle relative attività.
4) Ritiene il collegio che nei confronti del Grenci non sussistano i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo non trovando il suo comportamento gravemente colpevole giustificazione in valide circostanze obiettive.
Il danno da porre a suo carico va quantificato in misura pari all’intero importo dell’entrata non riscossa , non essendo il giudicante vincolato dalla domanda attrice che aveva proposto una ripartizione proporzionale alla durata in carica.
Soccorre a tal fine la considerazione che la legislazione vigente ( art. 1, comma 1 quater legge 14.1.1994, n. 20) nell'ipotesi in cui il danno sia causato da più persone attribuisce al giudice il potere di condannare ciascuno “per la parte che vi ha preso”.
Trattasi di una regola preesistente alla legislazione di riforma ( art. 52 comma 2 RD.12.7.1934.n. 1214) che si colloca nel sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, che vede attribuita al giudice “una discrezionalità decisionale”(Corte Cost. ord. n. 392 del 19.1.2007) con ampi poteri in ordine all'esatta quantificazione del danno risarcibile ed alla sua imputazione in relazione alle variabili circostanze di fatt, che non trova esatto riscontro nel sistema della responsabilità civile e che costituisce un riflesso della peculiarità dell'azione amministrativa ordinariamente connotata da una pluralità di soggetti.
Orbene nel caso che ci occupa avendo il collegio escluso responsabilità concorrenti ben può nei limiti della quantificazione operata da parte attrice e senza, pertanto, incorrere nel vizio di ultrapetizione, porre l’intero a carico dell’unico responsabile.
Conclusivamente il convenuto va condannato alla somma di euro 749,809.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. 3.10.1996 n. 543 conv. in legge 20 dicembre 1996 n. 639 come interpretato autenticamente dall’art 10 bis comma 10 del d.l. 30.9.2005 n. 203 conv. con modificazioni nellalegge 2.12.2005 n. 248 nei confronti del Romeo va disposto il rimborso delle spese legali che in applicazione del DM 20.7.2012 n 140 si liquidano forfettariamente nella misura di euro .250,00 (duecentocinquanta/00).
P.Q.M
la Corte dei conti- Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della citazione
RIGETTA
la domanda nei confronti di Romeo Francesco
Liquida le spese legali come da dispositivo.
CONDANNA
Grenci Giuseppe al pagamento della somma di euro 749,809 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo ; dalla pubblicazione della sentenza di condanna sino al soddisfo del credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali .
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che sino alla data di pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro.


Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 maggio 2013.


  

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