la responsabilità del Sindaco per mancata esecuzione di una sentenza di condanna a favore del Comune
(Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Calabria,
sentenza 5 giugno 2013 n. 206)
Massima
1. Il Sindaco che ometta di attivarsi per il recupero di una somma
liquidata a favore del Comune incorre in responsabilità contabile.
2. Sul
piano oggettivo, la mancata acquisizione di un'entrata in base ad un titolo
certo, valido ed efficace quale certamente è una sentenza di condanna passata
in giudicato, costituisce una diminuzione patrimoniale ingiustificata senza che
nessuna utilità ne sia derivata al Comune creditore.
3. Sotto il
profilo soggettivo la responsabilità deve essere ascritta al sindaco Grenci in
carica nel momento in cui – 18 gennaio 1994 – è stata notificata la sentenza di
condanna in formula esecutiva e sul quale pertanto incombeva l’obbligo di
curarne l’esecuzione adottando tutte le misure organizzative del caso sia in
virtù del potere–dovere conferitogli dall’art 36 della L. n. 142/90 (oggi
sostituta dal T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000) di sovrintendere “al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti” sia
nella qualità di destinatario di una specifica nota della Procura
regionale d’accompagno alla sentenza spedita in forma esecutiva.
4. Al contrario il Sindaco G. si è limitato con nota del 07.04.1994
a diffidare il condannato al pagamento della somma indicata nella sentenza ,
senza prendere pur in mancanza di alcun riscontro da parte di questi alcun
idoneo provvedimento, quali la nomina del responsabile del procedimento ,
l’avvio di azione esecutive , la predisposizione di atti interruttivi
ecc.
Emerge che nel comportamento del convenuto sono ravvisabili gli
elementi identificativi la colpa grave, intesa come volontaria
inosservanza di un obbligo di servizio di contenuto inequivoco con la
prevedibilità , sin dal momento in cui la condotta omissiva è stata posta
in essere, delle conseguenze lesive che ne sarebbero derivate per l’Erario
comunale.
Sentenza per esteso
[...]
FATTO
Con atto di citazione depositato il 19
aprile 2001 la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti
per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno di euro 749,89 oltre agli
interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia.
Ai medesimi nella qualità di sindaco
del comune di Monasterace - in carica rispettivamente il Grenci dal 1993 al
1997 e dal 2001 ad oltre il 2004, il Romeo dal 1997 al 2001 - è contestato di
non aver provveduto a dare esecuzione alla sentenza di condanna di questa Corte
n 33 del luglio 1993.
Riferisce l’organo inquirente che la
sentenza suddetta, con cui la Sezione aveva condannato il sindaco pro –tempore
Scarfò Aurelio al pagamento della somma di lire 1.162.000 oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria e lire 290.000 per spese di giustizia , è
stata notificata in forma esecutiva al sindaco in data 18 gennaio 1994.e che,
secondo quanto chiarito in riscontro alle richieste istruttorie , sarebbe stato
intimato il pagamento con nota n 1769 del 7 aprile 1994 senza che venisse dato
ulteriore corso alla procedura, in particolare sarebbe stato omesso di porre in
essere atti interruttivi della prescrizione.
Al dibattimento.l’avv. Patrizia Pelle
si è costituita nell’interesse di Romeo Francesco depositando memoria.
In via preliminare ha eccepito la
prescrizione il cui dies a quo decorre non, come sostenuto dalla Procura dalla
data in cui il convenuto è venuto a conoscenza del danno erariale bensì da
quella in cui detto danno si è cristallizzato ,da individuarsi nel momento in
cui il comune ha intimato il pagamento con nota n .1769 del 7.4.1994.
Nel merito ha chiesto il rigetto della
domanda per difetto di colpa anche lieve non essendo mai stato informato
dell’esistenza della sentenza da portare in esecuzione.
Il P.M. ha contestato la tardività
della costituzione , per quanto riguarda la prescrizione si è riportata alle
argomentazioni con cui nella citazione ha replicato a tale eccezione formulata
nelle deduzioni all’invito ed ha chiesto l’accoglimento della citazione
sostenendo che il sindaco succede in tutti i rapporti attivi e passivi a chi
l’ha preceduto.
Considerato in
DIRITTO
1) In primo luogo va dichiarata la
contumacia di Grenci che , sebbene abbia ritualmente ricevuto la notifica della
citazione non si è costituito in giudizio.
Come da giurisprudenza consolidata va,
inoltre, dichiarata , l’ammissibilità della costituzione all’odierna udienza
del convenuto Romeo giusta la previsione di cui al comma 2 dell’art . 171
c.p.c. applicabile nel giudizio contabile ex art. 26 reg. proc. in assenza di
disposizioni di diverso tenore nel regolamento di procedura per i giudizi di
fronte alla Corte dei conti ed. in particolare stante il carattere ordinatorio
, ai sensi dell’art 8 del predetto regolamento , del termine di venti giorni
assegnato con il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la
costituzione in giudizio.
2) L’ammissibilità della costituzione
tardiva sino alla prima udienza non comporta il venir meno delle decadenze ex
art 167 comma 2 relative alle eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d’ufficio.
Pertanto deve ritenersi inammissibile
l’eccezione di prescrizione formulata solo alla prima udienza (ex plurimis Sez.
Calabria 301/2012 SSUU 27.7.2005 n 15661).
Nè a diverse conclusioni il collegio
ritiene di dover giungere per il fatto che la medesima eccezione fosse stata
formulata già in sede di deduzioni ed argomentatamente respinta nell’atto di
citazione , considerato che il giudizio di responsabilità amministrativa si
instaura solo con la notifica della citazione ( Corte Cost. sen n 503/2002,
163/97 e 415/1995) restando il procedimento relativo all’invito circoscritto ad
una fase preprocessuale caratterizzata da libertà delle forme e dall’assenza
nel deducente presunto responsabile della qualità di parte .
Proprio perché l’acquisto della
qualità di parte avviene solo con l’instaurazione del giudizio è solo in questo
momento che può essere esercitato il diritto alla difesa in tutte le facoltà
che lo compongono ivi compresa, eventualmente, quella di rinunciare alla
prescrizione per conseguire una sentenza assolutoria nel merito o semplicemente
perché convinti della fondatezza delle controdeduzioni di parte attrice.
3) La Procura regionale contesta agli
odierni convenuti, nella qualità di sindaci del comune di Ardore , di avere
omesso di portare ad esecuzione la sentenza di condanna di questa Corte n 3/93 con
conseguente danno derivante dalla mancata riscossione di entrate .
La domanda è meritevole di
accoglimento nei confronti del sindaco Grenci in carica nel periodo dal 1993 al
1997 e successivamente dal 2001 al 2004 ed oltre, mentre deve essere rigettata
nei confronti del sindaco Romeo.
3.1) Va premesso che nessun dubbio può
essere nutrito in ordine alla sussistenza del danno erariale . avendo
l’Amministrazione comunale in risposta alla richiesta di informazioni n prot.
027853 del 20.10.2004 da parte della Procura comunicato che “dall’esame dei
libri contabili non risulta che il signor Scarfò Aurelio abbia provveduto al
pagamento delle somme suddette”.
La mancata acquisizione di tale
entrata in base ad un titolo certo, valido ed efficace quale certamente è una
sentenza di condanna passata in giudicato, costituisce una diminuzione
patrimoniale ingiustificata senza che nessuna utilità ne sia derivata al Comune
creditore.
3.2) Sotto il profilo soggettivo la
responsabilità deve essere ascritta al sindaco Grenci in carica nel momento in
cui – 18 gennaio 1994 – è stata notificata la sentenza di condanna in formula
esecutiva e sul quale pertanto incombeva l’obbligo di curarne l’esecuzione
adottando tutte le misure organizzative del caso sia in virtù del potere –dovere
conferitogli dall’art 36 della legge 8.6.1990 n 142 di sovrintendere “al funzionamento dei
servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti” sia nella qualità di
destinatario della nota della Procura regionale prot n 94/G- Es-1 del 18.1.1994
d’accompagno alla sentenza spedita in forma esecutiva.
Nota con la quale la Procura
richiamava puntualmente la disciplina da seguire per la notifica della sentenza
( che pare essere stata effettuata un data 8 marzo 1994) e soprattutto nel
paventare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori inottemperanti in caso di mancato acquisizione dell’entrata ,
evidenziava inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’azione che doveva essere
svolta dal sindaco.
Al contrario il Grenci si è limitato
con nota del 7 aprile 1994 a diffidare il condannato al pagamento della somma
indicata nella sentenza , senza prendere pur in mancanza di alcun riscontro da
parte di questi alcun idoneo provvedimento, quali la nomina del responsabile
del procedimento , l’avvio di azione esecutive , la predisposizione di atti
interruttivi ecc.
Dal quadro fattuale ed in particolare
dal contenuto della già richiamata nota della Procura n. 94/1994 che precede,
emerge che nel comportamento del convenuto sono ravvisabili gli elementi
identificativi la colpa grave, intesa come volontaria inosservanza di un
obbligo di servizio di contenuto inequivoco con la prevedibilità , sin dal momento
in cui la condotta omissiva è stata posta in essere, delle conseguenze lesive
che ne sarebbero derivate per l’Erario comunale.
Un ulteriore indice di gravità si
ravvisa nel fatto che la condotta omissiva si è protratta per un periodo di
tempo molto lungo avendo il sindaco Grenci rivestito la carica dal 1993 al 1997
per reinsediarsi nel 2001 quando ancora il termine di prescrizione per l’azione
esecutiva non si era prescritto.
3.3) Per le stesse ragioni, di segno
opposto, il collegio ritiene di dover escludere la responsabilità del sindaco
Romeo non ravvisandosi la colpa grave in mancanza della prova che egli fosse a
conoscenza della pendenza dell’affare , ed essendo del tutto apodittica
l’affermazione attrice secondo la quale ( pag 3 citazione ) “si sarebbe
occupato della pratica relativa all’esecuzione della sentenza”essendosi
insediato nella carica nel 1997 succedendo al sindaco Grenci che non risulta
avere fatto alcuna segnalazione in proposito al momento del passaggio delle
consegne.
E’ altresì da escludere che il Romeo
potesse usando l’ordinaria diligenza connessa ai compiti di sovrintendenza
degli uffici venire a conoscenza della pendenza della pratica atteso che il
predecessore non aveva neanche nominato un responsabile del procedimento e che
non si trattava di un’attività riconducibile ad affari correnti e ripetitivi in
relazione ai quali configurare uno specifico obbligo di ricognizione ed
organizzazione degli uffici e delle relative attività.
4) Ritiene il collegio che nei confronti
del Grenci non sussistano i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo
non trovando il suo comportamento gravemente colpevole giustificazione in
valide circostanze obiettive.
Il danno da porre a suo carico va
quantificato in misura pari all’intero importo dell’entrata non riscossa , non
essendo il giudicante vincolato dalla domanda attrice che aveva proposto una
ripartizione proporzionale alla durata in carica.
Soccorre a tal fine la considerazione
che la legislazione vigente ( art. 1, comma 1 quater legge 14.1.1994, n. 20) nell'ipotesi in cui il
danno sia causato da più persone attribuisce al giudice il potere di condannare
ciascuno “per la parte che vi ha preso”.
Trattasi di una regola preesistente
alla legislazione di riforma ( art. 52 comma 2 RD.12.7.1934.n. 1214) che si
colloca nel sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, che vede
attribuita al giudice “una discrezionalità decisionale”(Corte Cost. ord. n. 392
del 19.1.2007) con ampi poteri in ordine all'esatta quantificazione del danno
risarcibile ed alla sua imputazione in relazione alle variabili circostanze di
fatt, che non trova esatto riscontro nel sistema della responsabilità civile e che
costituisce un riflesso della peculiarità dell'azione amministrativa
ordinariamente connotata da una pluralità di soggetti.
Orbene nel caso che ci occupa avendo
il collegio escluso responsabilità concorrenti ben può nei limiti della
quantificazione operata da parte attrice e senza, pertanto, incorrere nel vizio
di ultrapetizione, porre l’intero a carico dell’unico responsabile.
Conclusivamente il convenuto va
condannato alla somma di euro 749,809.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. 3.10.1996 n. 543 conv. in legge 20 dicembre 1996 n. 639 come interpretato autenticamente
dall’art 10 bis comma 10 del d.l. 30.9.2005 n. 203 conv. con modificazioni nellalegge 2.12.2005 n. 248 nei confronti del Romeo va disposto il
rimborso delle spese legali che in applicazione del DM 20.7.2012 n 140 si
liquidano forfettariamente nella misura di euro .250,00 (duecentocinquanta/00).
P.Q.M
la Corte dei conti- Sezione
giurisdizionale per la regione Calabria ogni contraria istanza eccezione e
deduzione disattesa, in parziale accoglimento della citazione
RIGETTA
la domanda nei confronti di Romeo
Francesco
Liquida le spese legali come da
dispositivo.
CONDANNA
Grenci Giuseppe al pagamento della
somma di euro 749,809 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento
lesivo ; dalla pubblicazione della sentenza di condanna sino al soddisfo del
credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali .
Alla soccombenza segue la condanna al
pagamento delle spese del giudizio che sino alla data di pubblicazione della
presente sentenza si liquidano in euro.
Così deciso in Catanzaro nella camera
di consiglio del 14 maggio 2013.
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