APPALTI:
società miste e preclusioni alla partecipazione alle gare (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II -"ter",
sentenza 28 maggio 2013 n. 5356)
Massima
1. La decorrenza del termine per la proposizione del ricorso incidentale, perlomeno nei casi in cui la relativa attitudine “escludente” postula la conoscenza degli atti di gara concernenti la partecipazione del ricorrente principale (rectius: la pretesa illegittimità dell’ammissione di quest’ultimo) per cui va collocata:
- non già al momento della notificazione del ricorso principale, ma
- alla (successiva) scadenza del termine di dieci giorni per l’effettuazione dell’accesso ex art. 79 del Codice dei contratti,
di talché il termine stesso verrebbe a commisurarsi a complessivi giorni 40 (10 + 30), con individuazione del relativo dies a quo dal momento della notificazione del ricorso principale.
2. In merito alla vulnerazione del principio di par condicio tra i soggetti ammessi alla selezione de qua, in conseguenza della partecipazione maggioritaria detenuta dalla stazione appaltante nel capitale dell’aggiudicataria, si osserva quanto segue.
Quest’ultima, in particolare, è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata al 51% dalla stazione applatante e per il rimanente 49% da altre sue S.p.A..
Ciò osservato, la censura all’esame non presenta elementi di condivisibilità.
Va difatti rilevato come proprio lo svolgimento di una pubblica procedura selettiva sia suscettibile di scongiurare, ex ante, l’emersione di fenomeni distorsivi della concorrenza e della par condicio (laddove, evidentemente, non venga compiutamente comprovato che proprio il rapporto societario abbia costituito fondamento per emersioni invalidanti dello svolgimento della gara).
Nel rammentare come il divieto posto dal co. 9 dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 (e successive modificazioni, introdotte dal D.L. n. 135/2009 e dalla L. n. 166/2009), sia stato abrogato dall'art. 1, co. 1, del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a decorrere dal 21 luglio 2011, in conseguenza della proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, va comunque escluso che, anche nella vigenza del divieto di che trattasi, operasse una preclusione oggettiva e/o assoluta alla partecipazione a pubbliche gare in capo alle società miste o, comunque, partecipate da soggetto pubblico.
Siffatta interpretazione, del resto, si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all’art. 13 del D.L. n. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 248/06).
Tale norma, nel prevedere specifiche preclusioni alla partecipazione alle gare delle società miste, espressamente esclude dall'ambito oggettivo del divieto i servizi pubblici locali, con ciò consentendo alle società miste (anche se la gara per la scelta del socio non abbia contemplato le modalità operative del servizio), la partecipazione alle gare tese all'affidamento di tali servizi.
Il divieto in parola va interpretato nel senso che esso non colpisce tout court le società miste costituite con socio scelto con gara che non sia tesa a definire anche le modalità operative di gestione del servizio (preclusione soggettiva), ma nel senso che esso si rivolge alle società che gestiscono un servizio non affidato mediante gara: sicché le società miste, anche se non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 23-bis, co. 2, lett. b, possono senz'altro ottenere la gestione di ulteriori servizi, partecipando alle relativa gare, purché risultino affidatarie di altri servizi conferiti a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
3. In merito alla natura del termine di dieci giorni di cui all'art. 48 co. 1 del D.Lgs. n. 163/06, entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione, non si può che ribadire quanto dedotto dalla Autorità nell'atto di regolazione n. 15/2000, come confermato peraltro, da concorde giurisprudenza. Il termine di dieci giorni è perentorio e improrogabile.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 198 del 2013, proposto da
La Lucentezza s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avv. Giacomo Valla, per il presente giudizio elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfredo
Placidi;
contro
AMA S.p.A., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cavasola, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via A. Depretis n. 86;
nei
confronti di
ROMA MULTISERVIZI S.p.A., in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano
e Vincenzo Barrasso, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, in
Roma, largo Arenula n.34;
per
l'annullamento
- del provvedimento del Direttore di AMA
S.p.A. n. 34 del 6 dicembre 2012, del provvedimento del Direttore di AMA S.p.A.
n. 34 del 6 dicembre 2012, di aggiudicazione definitiva a ROMA MULTISERVIZI
S.p.A. dell’appalto dei servizi di pulizia, sanificazione e mantenimento del
decoro delle sedi della stazione appaltante per la durata di 36 mesi;
- nonché di ogni altro atto connesso,
presupposto e conseguenziale, compresi i verbali di gara, in particolare il n.
10 del 1° ottobre 2012, il n. 11 dell’8 ottobre 2012 ed il n. 12 del 24 ottobre
2012, e le determinazioni della Commissione in essi formalizzate, nella parti
in cui hanno ammesso e hanno poi aggiudicato l’appalto a ROMA MULTISERVIZI
S.p.A., nonché la nota del 2 novembre 2012, prot. n. 58578/U a firma del
responsabile del procedimento che, respingendo le osservazioni della
ricorrente, ha confermato l’aggiudicazione provvisoria;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto – ove medio
tempore stipulato – e del diritto della ricorrente di conseguire
l’aggiudicazione, con subentro nel rapporto;
e per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento
del danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi tenendo conto del mancato
profitto e della maggiore qualificazione per l’illegittima omessa
aggiudicazione in proprio favore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di AMA S.p.A e di ROMA MULTISERVIZI S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
15 maggio 2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con bando del 30 gennaio 2012, AMA ha
indetto una gara – da espletarsi con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (importo a base d’asta di € 11.400.000,00, di cui € 9.120.000,00
per prestazioni a canone ed € 2.280,000,00 per prestazioni extracanone) – per
l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e mantenimento del decoro
delle proprie sedi in Roma, per la durata di 36 mesi.
In esito alla gara il miglior progetto è
risultato quello della ricorrente (punti 47,5/60), mentre quello di ROMA
MULTISERVIZI (partecipata da AMA al 51%) ha conseguito punti 45,99/60.
In esito all’apertura delle offerte
economiche, tuttavia, pur a fronte di un’offerta di La Lucentezza (canone annuo
pari ad € 2.265.270,36) maggiormente conveniente rispetto a quella di ROMA
MULTISERVIZI (ove considerata comprensiva anche delle attività extracanone), la
Commissione di gara attribuiva a quest’ultima un maggior punteggio, attraverso
una operazione che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, avrebbe avuto
illegittima connotazione interpretativa e “manipolativa”.
Queste le censure dedotte con il presente
mezzo di tutela:
1) Violazione del disciplinare di gara e
del capitolato speciale. Violazione del principio di par condicio e dei principi generali in materia di
procedimenti ad evidenza pubblica. Eccesso di potere (sviamento, erroneità e
travisamento dei presupposti)
Nell’evidenziare come, dalla tabella di
prezzo per le “attività a canone” risulti con chiarezza il prezzo offerto da
ROMA MULTISERVIZI per i servizi di pulizia, sanificazione e mantenimento del
decoro (compensati, appunto, con un “canone”), la ricorrente pone in evidenza
che la stazione appaltante ha erroneamente valutato il contrasto del relativo
importo annuo complessivo (€ 2.206.829,91) con le singole voci di prezzo
(atteso che esse si riferiscono anche ad attività di presidio ed extracanone).
La commissione di gara, in particolare,
nel ritenere che il prezzo di € 666.197,07, offerto da ROMA MULTISERVIZI, si
riferisse alle sole attività extracanone, lo ha estrapolato dall’offerta
riguardante le attività a canone, consentendo alla controinteressata di fruire
del maggior punteggio per l’offerta economica.
L’importo di € 1.540.632,84, preso a
riferimento da AMA ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta
economica di ROMA MULTISERVIZI, non comprenderebbe gli oneri legati
all’attività di presidio, che invece viene compensata con il canone alla luce
delle pertinenti previsioni di lex specialis.
Diversamente rispetto al computo
effettuato dalla commissione di gara, al monte ore offerto da ROMA MULTISERVIZI
per le attività a canone (fra esse compresa quella di presidio) corrisponde un
costo complessivo di € 2.206.829,91 (e non di € 1.549.000,00, come ritenuto dal
seggio di gara).
Né, nella fattispecie, verrebbe in
considerazione alcun errore di calcolo suscettibile di essere emendato dalla
commissione: la quale, piuttosto, avrebbe posto in essere una operazione della
quale parte ricorrente sostiene il carattere illegittimamente “manipolativo”
rispetto alla sostanza dell’offerta economica presentata dalla
controinteressata.
2) Violazione dell’art. 7.10 del
disciplinare di gara. Eccesso di potere (sviamento; difetto dei presupposti).
In violazione dell’epigrafata
prescrizione, la controinteressata avrebbe omesso di allegare nella busta B la
“dichiarazione di offerta tecnica”: per l’effetto assumendosi che ROMA
MULTISERVIZI avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva de qua.
3) Violazione del disciplinare di gara.
Eccesso di potere (sviamento, difetto dei presupposti)
L’aggiudicataria, inoltre, avrebbe omesso
di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativi entro il termine di 10 giorni di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006.
Assume al riguardo parte ricorrente
l’erroneità dell’assunto (non perentorietà del termine in discorso) a
fondamento dell’ammissione, da parte della commissione di gara, della
documentazione come sopra tardivamente presentata da ROMA MULTISERVIZI.
Né rileverebbe il fatto che la ricorrente
aveva allegato alla documentazione prodotta in sede di gara copia della
certificazione della camera di Commercio, atteso che tale documento non
risulterebbe essere una copia conforme e, comunque, la relativa validità
(semestrale) sarebbe spirata.
Soggiunge inoltre La Lucentezza che è
stata tardivamente prodotta anche la documentazione concernente la proroga
della cauzione provvisoria.
4) Violazione del disciplinare di gara.
Eccesso di potere (sviamento, difetto dei presupposti). Violazione dell’art. 38
del D.Lgs. 163/2006.
Nell’osservare che l’art. 7.1 del
disciplinare di gara prevedeva che la domanda di partecipazione dovesse essere
redatta – a pena di esclusione – in conformità al fac-simile allegato sub 1 al disciplinare stesso, rileva parte ricorrente come
alla pag. 12 dello schema di domanda compilato dalla controinteressata ROMA
MULTISERVIZI risulti omessa la dichiarazione in ordine all’esistenza di
procuratori speciali.
5) Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere (sviamento)
Parte ricorrente lamenta la vulnerazione
del principio di par condicio, quale conseguenza della partecipazione maggioritaria
detenuta dalla stazione appaltante (AMA) nel capitale dell’aggiudicataria ROMA
MULTISERVIZI.
6) Violazione dell’art. 86 del D.Lgs.
163/2006. Eccesso di potere (sviamento; difetto di istruttoria)
Da ultimo, parte ricorrente denuncia che
il ribasso offerto dalla controinteressata-aggiudicataria, per come determinato
dalla commissione di gara, sia tale da indurre ragionevoli dubbi
sull’affidabilità di ROMA MULTISERVIZI (in proposito sottolineandosi come il
ribasso da quest’ultima offerto verrebbe a ragguagliarsi al 48,69%, sì da
imporre una verifica di congruità dell’offerta stessa).
Conclude parte ricorrente insistendo per
l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di
censura.
Chiede, inoltre, che il contratto, ove medio tempore stipulato, venga dichiarato inefficace,
con subingresso della stessa La Lucentezza nel rapporto negoziale inerente
l’esecuzione del servizio dedotto in appalto.
Sollecita ulteriormente parte ricorrente
il riconoscimento del pregiudizio (a titolo di utile non conseguito e di danno
curriculare) sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato (coordinata
al tempo durante il quale la stessa non abbia potuto eseguire l’appalto), con
riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla
liquidazione della somma a tale titolo spettante.
AMA, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione
dell'impugnativa.
Omogenee conclusioni sono state rassegnate
da ROMA MULTISERVIZI, parimenti costituitasi in giudizio, la quale ha
preliminarmente eccepito la tardività del gravame e, nel merito, ha
analiticamente controdedotto rispetto alle censure esposte nell’atto
introduttivo.
La stessa ROMA MULTISERVIZI, con atto
notificato alle controparti e depositato in giudizio il 4 marzo 2013, ha
proposto ricorso incidentale, contestando la legittimità:
- della determinazione del Direttore
Generale di AMA n. 34 del 6 dicembre 2012, recante approvazione della
graduatoria definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
pulizia, sanificazione e mantenimento del decoro delle sedi della stazione
appaltante per la durata di 36 mesi, limitatamente alla parte in cui è stata
inclusa in detta graduatoria anche la ricorrente La Lucentezza;
- di ogni altro atto presupposto,
coordinato e/o conseguenziale, con particolare riferimento ai verbali di gara,
nella parte in cui omettono di disporre l’esclusione dalla procedura della
stessa La Lucentezza.
Con tale mezzo di tutela, ROMA
MULTISERVIZI, a seguito di accesso agli atti di gara esperito il 7 febbraio
2013, assume l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale in
ragione del seguente unico, articolato, profilo di censura:
Violazione, falsa applicazione degli artt.
2, 11 commi 4 e 6, 87 del D.Lgs. 163/2006, nonché del bando e del disciplinare
di gara. Violazione dei principi di unicità, certezza, determinatezza ed
attendibilità dell’offerta, nonché del divieto di offerta alternativa e/o
plurima. Violazione della par condicio e della imparzialità dell’azione amministrativa.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta.
La Lucentezza, secondo quanto dalla
ricorrente incidentale argomentato, avrebbe indicato nell’offerta tecnica un
monte ore diverso da (e superiore a) quello contenuto nell’offerta economica ai
fini della quantificazione dei costi per il personale: per l’effetto
assumendosi la violazione dei richiamati principi di unicità ed univocità
dell’offerta stessa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione
dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è
stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 766, pronunziata nella
Camera di Consiglio del 13 febbraio 2013.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione
alla pubblica udienza del 15 maggio 2013.
DIRITTO
1. Va, in primo luogo, esclusa la
fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, che ROMA
MULTISERVIZI ha argomentato assumendo che la decorrenza del termine di trenta
giorni per la proposizione dell’impugnativa andrebbe collocata al 1° ottobre
2012, data nella quale si è tenuta (con la presenza di un rappresentante della
ricorrente La Lucentezza) la riunione della Commissione, la cui attività di
valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria è stata da quest’ultima denunciata
a fondamento dei vizi dedotti con l’atto introduttivo.
Si osserva, al riguardo, che:
- il comma 5 dell’art. 120 c.p.a. stabilisce che “per
l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo, il ricorso, principale o
incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per
il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della
comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso
decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”;
- l’art. 79, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 163 del 2006, impone alle stazioni appaltanti di comunicare “ad ogni
offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i
vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato
aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro”;
- il comma 5, lettera a) del medesimo art.
79, stabilisce che l’Amministrazione comunica d’ufficio “l’aggiudicazione
definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti
i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva”.
Sulla base delle univoche indicazioni
emergenti dalle riportate disposizioni, si è in giurisprudenza formato un
univoco convincimento in ordine alla individuazione della decorrenza del
termine de quo con riferimento alla data di ricezione della
comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 (cfr., ex
multis, Cons. Stato, Ad. Plen., 31 luglio 2012 n. 31; Cons. Stato, sez. V, 7
novembre 2011 n. 5883; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 novembre 2012 n. 420;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012 n. 1578).
Nel soggiungere come omogenea tesi
interpretativa sia riscontrabile, con riguardo alla conoscenza
dell’aggiudicazione definitiva, anche anteriormente all’entrata in vigore del
c.p.a. e del Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8
settembre 2008 n. 4259; T.A.R. Veneto, sez. I, 25 giugno 2007 n. 2030; Cons.
Stato, sez. IV, 19 giugno 2007 n. 3303, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2006 n.
1534; Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2004 n. 2006; Cons. Stato, sez. V, 1°
marzo 2003 n. 1139; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12 novembre 2002 n.
7071), va esclusa la condivisibilità dell’eccezione in rito come sopra
formulata dalla difesa della controinteressata, atteso che, nella fattispecie
all’esame, il ricorso principale è stato tempestivamente notificato (31
dicembre 2012) rispetto alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (6
dicembre 2012) ad opera di AMA S.p.A.
2. Viene, poi, in considerazione la
(speculare) eccezione di irricevibilità che la ricorrente principale La
Lucentezza ha formulato con riferimento alla proposizione del ricorso
incidentale ad opera dell’aggiudicataria ROMA MULTISERVIZI.
Assume la stessa ricorrente principale (si
confronti, al riguardo, la memoria depositata il 13 marzo 2013) la tardività
del ricorso incidentale, in quanto notificato (il 1° marzo 2013) oltre il
termine di giorni trenta stabilito dall’art. 120 c.p.a. con decorrenza dalla
notificazione del ricorso principale (avvenuta, nei confronti di ROMA MULTISERVIZI,
alla data del 4 gennaio 2013).
Di contro, la ricorrente incidentale ha
posto in evidenza che la proposizione di siffatto mezzo di tutela ha fatto
seguito all’accesso agli atti di gara da ROMA MULTISERVIZI espletato il 7
febbraio 2013: di talché, rispetto alla conoscenza degli elementi documentali
acquisita per effetto dell’accesso medesimo, il ricorso incidentale sarebbe
stato tempestivamente proposto.
2.1 La questione, come sopra posta, merita
approfondimento alla luce della non stabilizzata configurazione del quadro
interpretativo di riferimento.
Va, innanzi tutto, osservato che, secondo
quanto disposto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., “per l'impugnazione degli atti
di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti,
anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel
termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui
si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso,
dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del
termine è disciplinata dall’articolo 42”.
Il comma 1 del precedente art. 42, come
sopra richiamato, prevede, a sua volta, che “le parti resistenti e i
controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza
della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il
ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine
decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale”.
Fermo il dimidiamento ex art. 120 (di tal
guisa che il termine per la notificazione del ricorso incidentale, per le
controversie da tale disposizione contemplate, si ragguaglia a trenta giorni),
la questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’individuazione della
decorrenza del termine per la proposizione del predetto mezzo di tutela; e,
cioè, se essa vada collocata:
- al momento della notificazione del
ricorso principale (come induce a ritenere la lettera dell’art. 42 c.p.a.)
- o, eventualmente, al momento (in
ipotesi, successivo) nel quale il ricorrente incidentale, a mezzo di accesso
agli atti, abbia avuto cognizione piena della emersione di profili (non
soltanto paralizzanti l’azione principale, ma addirittura) escludenti il
ricorrente che abbia introdotto il giudizio.
Tale problematica intercetta, con ogni
evidenza, la connotazione “escludente” del ricorso incidentale (ovvero, la
circostanza che con tale mezzo possono essere fatti valere profili incidenti
sulla legittimità stessa della partecipazione alla procedura di gara del
ricorrente principale): di talché, nel caso di fondatezza del ricorso
incidentale, quest’ultimo (del quale venga, conseguentemente, accertata
l’illegittimità dell’ammissione alla procedura selettiva) viene a trovarsi
privato dell’interesse a dolersi degli esiti della gara.
Fermi i contrastanti, quanto ampiamente
noti, sviluppi dell’ampio dibattito giurisprudenziale in ordine all’ordine di
trattazione del ricorso principale rispetto al ricorso incidentale (e
viceversa), non stabilizzati con carattere di definitività dalla sentenza
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7 aprile 2011 n. 4 (si confronti,
al riguardo, il non certamente omogeneo convincimento espresso, rispetto alle
tesi in essa contenute, dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con
sentenza 21 giugno 2012 n. 10294; nonché le perplessità della stessa
giurisprudenza amministrativa: cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 10 gennaio 2012
n. 197; T.A.R. Liguria, sez. II, 2 novembre 2011 n. 1497, T.R.G.A. Trentino
Alto Adige, Trento, 28 ottobre 2011 n. 269, T.A.R. Basilicata, 2 agosto 2011 n.
447, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29 luglio 2011 n. 2016, T.A.R. Lazio,
sez. III, 1° luglio 2011 n. 5806), proprio l’individuazione della decorrenza
del termine per la proposizione del ricorso (principale) ha formato, di
recente, oggetto di rinnovata attenzione.
Intende il Collegio riferirsi
all’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 790,
con la quale sono state rimesse all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni:
I) “Se il quadro normativo nazionale in
tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di
aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, il comma 5
dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2,
lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163) debba essere inteso, anche alla luce della
matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE come modificata dalla
direttiva 2007/66/CE), nel senso che il termine di trenta giorni per la
proposizione del ricorso principale:
a) decorre dal giorno della ricezione
della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5
dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ nel solo caso in cui la presunta
violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del
ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione,
mentre
b) decorre dal giorno in cui è stato
possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del
comma 5-quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno
dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del
medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile
dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell’esperito
accesso agli atti".
II) Nel caso in cui il tenore delle
disposizioni della cui interpretazione si discute – e, segnatamente, del comma
5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2,
lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto
legislativo 12 aprile 206, n. 163 – non sia suscettibile dell’interpretazione
dinanzi ipotizzata sub I), “Se si ritenga compatibile con i princìpi
costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
(articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell’effetto utile il
quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli
atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per
la parte in cui – per un verso – assoggetta a un termine notevolmente
accelerato l’impugnativa degli atti in questione e – per altro verso –
determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l’impugnativa
nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile
dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa
palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a
carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell’ulteriore
riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell’impugnativa e
per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza
degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili
di illegittimità)”.
2.2 Ritiene il Collegio che i dubbi
interpretativi, la cui definizione è stata, come sopra, rimessa all’Adunanza
Plenaria, rivelino chiari tratti di contiguità con la problematica ora
all’esame.
Anche in questo caso, la norma del codice
di rito individua con chiarezza il termine dal quale decorre lo spatiumconcesso per la proposizione del mezzo di tutela
(termine che, se per il ricorso principale decorre dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, per il ricorso incidentale va “ancorato” alla
notificazione del mezzo principale di tutela, in ragione del quale sorge, in
capo al ricorrente incidentale, il necessario interesse a dolersi degli esiti
di gara, piuttosto che dell’ammissione stessa del ricorrente principale alla
procedura selettiva).
Soprattutto nella seconda ipotesi
(sussumibile nel genus del ricorso incidentale cd. “escludente”; e
suscettibile, come si è detto, di privare il ricorrente principale della
legittimazione a ricorrere al sindacato giurisdizionale), la conoscenza degli
(eventuali) profili di illegittimità dell’ammissione di quest’ultimo non
necessariamente accede al contenuto del ricorso principale; né, altrimenti, può
conseguire, con carattere di univoca concludenza, alla acquisizione conoscitiva
dei verbali di gara.
Piuttosto, eventuali profili inficianti la
legittimità dell’ammissione alla gara del ricorrente principale ben possono
venire in considerazione in ragione della conoscenza della documentazione di
gara che non sia nella disponibilità dell’aggiudicatario/ricorrente incidentale:
e la cui integrale percezione non può non essere veicolata dall’accesso agli
atti (come appunto avvenuto nella fattispecie all’esame).
In tale evenienza, viene quindi a porsi
l’interrogativo se la decorrenza del termine per il ricorso incidentale, piuttosto
che essere collocata al momento della notificazione del ricorso principale,
vada diversamente individuata con riferimento alla data della integrale
conoscenza degli atti di gara, come sopra veicolata dall’accesso.
L’adesione alla sistematica interpretativa
da ultimo indicata, con ogni evidenza, propone un “differimento” del termine
per la proposizione del ricorso incidentale, suscettibile di venire “attratto”
in una sfera di disponibilità della parte, nella misura in cui la relativa
decorrenza venga ad accedere (e, conseguentemente, a collocarsi con
riferimento) alla scelta del momento in cui l’aggiudicatario intenda effettuare
l’accesso documentale.
La riveniente “incertezza” sulla
disciplina dei termini processuali de quibus – potenzialmente confliggente con l’esigenza di
celerità che presidia il rito speciale ex art. 120 c.p.a. – può senz’altro
incontrare opportuna sistemazione concettuale ove si consideri che, anche a
voler accedere alla prospettazione (pur problematicamente) esposta dalla VI
Sezione con la sopra richiamata ordinanza, in ogni caso un “punto di equilibrio
[può] essere individuato in una lettura del complessivo quadro normativo tale,
per cui il dies a quo per il decorso del termine decadenziale d’impugnativa
sia posticipato sino al decimo giorno dalla comunicazione di aggiudicazione ex art. 79 (ossia al momento in cui il concorrente,
agendo in modo diligente, potrà aver avuto conoscenza integrale della
documentazione di proprio interesse, attivando le modalità semplificate di
accesso agli atti di cui al medesimo comma 5-quater)”.
Tale conclusione, ad avviso del Collegio,
integra (ovviamente, con riserva di apprezzare la decisione che l’Adunanza
Plenaria è stata, sulla questione, chiamata a rendere) un persuasivo contemperamento
fra necessaria certezza (dell’individuazione del dies a quo di decorrenza) dei termini processuali e rispetto
della effettività della tutela (non altrimenti assicurabile se non all’interno
della consentita ed effettiva possibilità di integrale conoscenza degli atti
amministrativi a tal fine rilevanti).
Sul punto, può quindi convenirsi in ordine
al principio per cui la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso
incidentale, perlomeno nei casi in cui la relativa attitudine “escludente”
postuli la conoscenza degli atti di gara concernenti la partecipazione del
ricorrente principale (rectius: la pretesa illegittimità dell’ammissione
di quest’ultimo) vada collocata:
- non già al momento della notificazione
del ricorso principale, ma
- alla (successiva) scadenza del termine
di dieci giorni per l’effettuazione dell’accesso ex art. 79 del Codice dei
contratti
di talché il termine stesso verrebbe a
commisurarsi a complessivi giorni 40 (10 + 30), con individuazione del relativodies
a quo dal
momento della notificazione del ricorso principale.
Se è vero che, una volta legalmente
acquisita conoscenza del ricorso principale, per l’aggiudicatario sorge
l’interesse alla (eventuale) proposizione del ricorso incidentale, è
altrettanto vero che, da quest’ultimo, sia pretendibile un contegno
necessariamente diligente, che si traduca – nel citato termine di dieci giorni ex art. 79 – nell’esperimento dell’accesso agli atti al
fine di acquisire elementi documentali (eventualmente) utili al fine di contestare
(all’interno e per mezzo del ricorso incidentale cd. “escludente”) la
legittimità dell’ammissione del ricorrente alla procedura di gara.
2.3 Quanto sopra esposto persuade della
tardività del ricorso incidentale all’interno della presente vicenda contenziosa
esperito da ROMA MULTISERVIZI.
Infatti, come precedentemente posto in
luce, il ricorso principale presentato dalla società La Lucentezza è stato
notificato il 4 gennaio 2013.
Il ricorso incidentale, come pure
sottolineato, è stato notificato a mezzo posta alla ricorrente principale
(nonché nei confronti di AMA) il 1° marzo 2013.
Evidente è la tardività del mezzo di
tutela all’esame rispetto al pur ampliato termine di complessivi giorni 40
indicato al precedente punto 2.2: per l’effetto dovendosi dare atto della
irricevibilità del ricorso incidentale stesso.
3. Viene, dunque, all’esame il contenuto
del ricorso principale, proposto da La Lucentezza s.r.l. avverso il
provvedimento del Direttore di AMA S.p.A. n. 34 del 6 dicembre 2012, recante
aggiudicazione definitiva a ROMA MULTISERVIZI S.p.A. dell’appalto dei servizi
di pulizia, sanificazione e mantenimento del decoro delle sedi della stazione
appaltante per la durata di 36 mesi.
3.1 Va, innanzi tutto, esclusa la
fondatezza dell’argomento di doglianza (di cui al quinto motivo di ricorso) con
il quale parte ricorrente ha lamentato la vulnerazione del principio di par condicio tra i soggetti ammessi alla selezione de
qua, in conseguenza della partecipazione maggioritaria detenuta dalla
stazione appaltante (AMA) nel capitale dell’aggiudicataria ROMA MULTISERVIZI.
Quest’ultima, in particolare, è una
società a capitale misto pubblico-privato, partecipata al 51% da AMA S.p.A. e
per il rimanente 49% da Manutencoop FM S.p.A. e La Veneta Servizi.
Ciò osservato, la censura all’esame –
formulata, peraltro, in modo affatto generico; e non circostanziata da elementi
di carattere almeno indiziario volti ad illustrare la concreta portata
decettiva assunta, sullo svolgimento della gara, dalla presenza di una impresa
concorrente partecipata dalla stazione appaltante – non presenta elementi di
condivisibilità.
Se non si dimostra sufficiente, al fine di
inferire (con il necessario carattere di concludenza dimostrativa) la presenza
di tipologie inficianti, sostenere (cfr. pag. 26 del ricorso introduttivo) che
“non è possibile … attendersi imparzialità da un’amministrazione aggiudicatrice
che detiene la maggioranza della partecipazione azionaria di una delle imprese
partecipanti alla gara”, va ex adverso rilevato come proprio lo svolgimento di una pubblica
procedura selettiva sia suscettibile di scongiurare, ex ante, l’emersione di fenomeni distorsivi della concorrenza
e della par condicio (laddove, evidentemente, non venga compiutamente
comprovato che proprio il rapporto societario abbia costituito fondamento per
emersioni invalidanti dello svolgimento della gara).
Nel rammentare come il divieto posto dal
comma 9 dell'art. 23-bis del decreto legge 112/2008 (e successive
modificazioni, introdotte dal decreto legge 135/2009 e dalla legge n.
166/2009), sia stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 luglio 2011,
n. 113, a decorrere dal 21 luglio 2011, in conseguenza della proclamazione del
risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2011, va comunque escluso che, anche nella vigenza del divieto di che
trattasi, operasse una preclusione oggettiva e/o assoluta alla partecipazione a
pubbliche gare in capo alle società miste o, comunque, partecipate da soggetto
pubblico.
Siffatta interpretazione, del resto, si
porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all’art. 13 del decreto legge
4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 4 agosto 2006 n. 248).
Tale norma, nel prevedere specifiche
preclusioni alla partecipazione alle gare delle società miste, espressamente
esclude dall'ambito oggettivo del divieto i servizi pubblici locali, con ciò
consentendo alle società miste (anche se la gara per la scelta del socio non
abbia contemplato le modalità operative del servizio), la partecipazione alle
gare tese all'affidamento di tali servizi.
Il divieto in parola va interpretato nel
senso che esso non colpisce tout court le società miste costituite con socio scelto con gara
che non sia tesa a definire anche le modalità operative di gestione del
servizio (preclusione soggettiva), ma nel senso che esso si rivolge alle
società che gestiscono un servizio non affidato mediante gara: sicché le
società miste, anche se non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 23-bis,
comma 2, lett. b, possono senz'altro ottenere la gestione di ulteriori servizi,
partecipando alle relativa gare, purché risultino affidatarie di altri servizi
conferiti a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
Nell’osservare come la Sezione, proprio
con riferimento alla partecipazione di ROMA MULTISERVIZI ad una procedura di
gara indetta da AMA S.p.A., abbia già avuto modo di pronunziarsi nel senso
della consentita ammissione dell’odierna controinteressata (si confronti, in
proposito, la sentenza 18 giugno 2010 n. 18980, confermata dalla Sezione VI del
Consiglio di Stato con sentenza 23 giugno 2011 n. 3807), va dunque escluso che
la doglianza all’esame riveli, sotto il profilo ora esaminato, profili di
condivisibilità.
3.2 Né, d’altro canto, sempre con
riferimento al quinto motivo di ricorso, dimostra attitudine inficiante la
dichiarazione resa, in ambito di gara, dal legale rappresentante di ROMA
MULTISERVIZI, circa l’assenza di situazioni di controllo azionario rispetto ad
altro soggetto partecipante alla procedura selettiva.
La previsione a fondamento della
dichiarazione di che trattasi (art. 38, lett. m-quater), del D.Lgs. 13 aprile
2006 n. 163), nello stabilire che “sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare
i relativi contratti i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”, si
riferisce infatti, con ogni evidenza, alla presenza di incroci azionari fra i
partecipanti alla gara: e non può trovare estensione, in ragione della chiara
tassatività che presidia il divieto di che trattasi, anche con riferimento alle
situazioni di controllo riferibili alla stazione appaltante.
4. Se il quinto motivo di ricorso (il cui
prioritario esame riviene dalla valenza in ipotesi assolutamente escludente che
la fondatezza delle relative censure avrebbe potuto rivelare sulla possibilità
stessa, per ROMA MULTISERVIZI, di prendere parte alla gara indetta da AMA
S.p.A.) non rivela, giusta quanto precedentemente osservato, elementi di
fondatezza, diversamente il primo degli articolati argomenti di doglianza
merita accoglimento.
Con esso, parte ricorrente assume che,
nell’esame delle offerte tecniche ed economiche, il seggio di gara sarebbe
pervenuto, attraverso una operazione asseritamente “manipolativa” della domanda
presentata dall’odierna controinteressata, alla individuazione di una più
conveniente offerta economica, realizzata attraverso lo scorporo delle attività
cd. extracanone.
4.1 L’analisi della doglianza impone la
previa ricognizione della lex specialis di gara.
In primo luogo, l’art. 3 del disciplinare
di gara prevedeva che “l’importo complessivo massimo presunto di spesa per
l’intera durata di 36 mesi è pari ad euro 11.400.000,00 …, di cui euro
140.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo
complessivo massimo presunto di spesa è così composto:
a) euro 9.120.000,00, IVA esclusa, per
prestazioni a canone, di cui euro 111.999,99 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
b) euro 2.280.000,00, IVA esclusa, per
prestazioni extracanone, di cui euro 29.000,01 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso”.
Nel rilevare come il punto 1. dell’art.
7.9 dello stesso disciplinare di gara imponesse ai partecipanti di dettagliare
espressamente il monte-ore offerto, “suddiviso per sedi ed articolato fra
attività ordinaria e presidio”, va ulteriormente osservato come la tipologia
prestazionale da ultimo indicata sia esplicitata dall’art. 6.3 del capitolato
speciale, alla stregua del quale il servizio di presidio contempla “la presenza
nella fascia oraria prevista di addetti dotati di cerca persone o di telefono
cellulare, per l’esecuzione di interventi a richiesta di pulizia o di piccola
manutenzione ordinaria”; ulteriormente precisando che “le attività assegnate
alle risorse dedicate al servizio di presidio sono:
- le attività periodiche tese al
mantenimento del decoro delle strutture e degli impianti …;
- le attività a richiesta di piccola
manutenzione ordinaria tesa al mantenimento del decoro delle strutture e degli
impianti, con particolare riferimento all’impianto elettrico, idrico-sanitario,
interventi murari ed affini, serramenti …”.
Nel soggiungere che, alla stregua della
previsione da ultimo riportata, “l’organico di presidio non potrà essere
dedicato alle attività ordinarie relative al servizio di pulizia e
sanificazione”, va poi rilevato come il successivo art. 9 (criteri di
aggiudicazione) stabiliva, quanto al punteggio economico (per un massimo di
punti 40), che potevano essere attribuiti:
- punti 30, “con riferimento al canone
annuo offerto per la remunerazione dei servizi a canone”
- punti 10, “con riferimento alla
percentuale offerta, da applicare al “Prezziario della Regione Lazio anno
2010”, per la remunerazione dei servizi extra-canone”.
All’interno dello stesso art. 9, risulta
poi riportata la formula per l’attribuzione del punteggio, con la
specificazione che il “monte-ore soglia” è “pari a 118.000 ore di attività, sia
ordinaria sia di presidio, ricomprese nel canone”.
È agevole inferire da quanto riportato
come le attività extra-canone non ricomprendano quelle cd. “di presidio”.
Considerazione, questa, che trova conferma
nell’art. 6.1 del capitolato tecnico, laddove viene precisato che “l’Assuntore
dovrà eseguire, altresì, le attività di pulizia e di sanificazione extracanone:
tali attività saranno remunerate sulla base dei preventivi che verranno
predisposti dall’Assuntore a seguito delle richieste di attività da parte di
AMA”.
4.2 L’offerta di ROMA MULTISERVIZI reca
l’indicazione di un canone annuo pari ad € 2.206.829,91, risultante dalla
sommatoria:
- del canone annuo per i servizi di
pulizia, sanificazione e mantenimento del decoro, pari ad € 1.540.632,84
- del canone annuo per le attività di
presidio ed attività extracanone di pulizia e sanificazione per € 666.197,07.
Una prima considerazione impone di
rilevare come l’offerta di ROMA MULTISERVIZI abbia commassato in un’unica voce
di offerta (per un totale di € 666.197,07):
- le attività di presidio, che sono
senz’altro compensate con il canone, alla luce di quanto precedentemente
osservato
- e le altre attività extracanone.
Nel verbale n. 10, la Commissione di gara
“ai fini dell’applicazione della formula prevista dal disciplinare di gara per
l’attribuzione del punteggio economico”, ha ritenuto “di dover considerare, quale
canone annuo offerto da ciascun concorrente, la sommatoria delle voci di canone
derivanti dalle tariffe/voci unitarie di prezzo – omnicomprensive fisse ed
invariabili ed applicabili a tutte le tipologie di sedi – indicate da ogni
singolo concorrente nella prima tabella di pag. 6 dell’allegato 3 “facsimile
offerta economica” al disciplina di gara”.
I risultati dell’anzidetto computo hanno
condotto l’organo di gara a considerare, quanto all’offerta di ROMA
MULTISERVIZI, il solo importo di € 1.540.632,84, nell’offerta stessa indicato
come canone annuo per i servizi di pulizia, sanificazione e mantenimento del
decoro.
L’operato della Commissione di gara, alla
luce di quanto osservato, si presta senz’altro a fondata critica, atteso che il
conseguimento dell’importo da ultimo indicato è avvenuto attraverso
l’arbitrario scorporo, dal totale del prezzo richiesto da ROMA MULTISERVIZI,
dell’intero importo per le attività di presidio ed extracanone.
L’organo di gara ha erroneamente escluso
le attività di presidio da quelle compensate con il canone, estrapolando
pertanto dall’offerta dell’odierna controinteressata un importo (pari ad €
666.197,07) comprensivo di entrambi le attività da ultimo indicate: laddove,
diversamente, andavano computate nelle attività a canone anche quelle destinate
al presidio.
Diversamente rispetto a quanto argomentato
dalla difesa di AMA (memoria dell’11 marzo 2013), non rilevano certamente, ai
fini della esclusa sussumibilità dell’attività di presidio nelle attività
extracanone, la circostanza che il personale ad essa addetto sia dotato di
cerca-persone o di telefono cellulare, per l’esecuzione di interventi a
richiesta di pulizia o di piccola manutenzione ordinaria.
Questi ultimi, in particolare, vengono
dall’art. 6.3 del disciplinare di gara contemplate unitamente alle “attività
periodiche tese al mantenimento del decoro delle strutture e degli impianti
(quali controlli e verifiche conoscitive dello stato conservativo degli
elementi edili ed impiantistici, programmazione ed effettuazione degli
interventi di piccola manutenzione ordinaria)”, che evidentemente esulano dalla
eseguibilità a domanda o su richiesta.
Né, alla stessa stregua, può inferirsi
dalla esclusa adibizione dell’organico di presidio alle “attività ordinarie
relative al servizio di pulizia e sanificazione” la conseguenza che l’attività
di presidio sia da qualificarsi nel novero delle attività extra-canone.
Nel dare atto della confusa modalità
redazionale che ha assistito la predisposizione della lex specialis di gara (con riferimento alla quale,
sarebbe stato tutt’altro che disagevole definire, con chiare e puntuali
indicazioni, le diverse tipologie di attività – a canone o extra-canone –
ricomprese nell’appalto), non può comunque il Collegio omettere di
stigmatizzare l’operazione evidentemente manipolativa posta in essere dalla
Commissione di gara quanto alla valutazione dell’offerta economica di ROMA
MULTISERVIZI.
Se è pur vero che tale intervento, in una
certa misura, trova giustificazione proprio nella perplessa e contraddittoria
formulazione del capitolato speciale e dei relativi allegati, nondimeno
l’individuazione dell’offerta economica della suddetta impresa, per come
quantificata in € 1.540.632,84 (previa estrapolazione del prezzo del presidio e
delle attività extra-canone), è chiaramente erroneo; ed incontra elementi di
puntuale contraddittorietà laddove si consideri che la stessa ROMA
MULTISERVIZI, nella predisposizione del prospetto analitico rappresentante il
costo economico del personale (per un ammontare pari ad € 2.082.546,09,
largamente superiore all’importo dell’offerta per come “ricostruito” dalla
commissione di gara) – ha indicato un monte-ore annuo di 123.900 ore, identico
a quello previsto nella relazione tecnica della stessa offerente (pag. 28) per
i servizi di pulizia, di piccola manutenzione e di presidio.
4.3 Da quanto sopra esposto deriva la
conseguenziale erroneità del punteggio attribuito a ROMA MULTISERVIZI per
l’offerta economica delle prestazioni a canone (che ha visto la
controinteressata prevalere sull’odierna ricorrente in ragione di punti 29,52,
a fronte dei punti 22,98 riconosciuti a La Lucentezza).
E deriva, conseguentemente,
l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’odierna
controinteressata, atteso che, come dimostrato dalla parte ricorrente, laddove
fosse stata considerata per ROMA MULTISERVIZI un’offerta (correttamente)
ragguagliata ad € 2.206.829,91, allora:
- il punteggio da quest’ultima conseguito
per l’offerta economica sarebbe stato pari a punti 28,54 in luogo dei punti
29,52 invece attribuiti dalla commissione di gara)
- mentre La Lucentezza si sarebbe vista
riconoscere, alla voce di che trattasi, punti 28,23 (in luogo dei punti 22,98
attribuiti in esito alla gara)
con postergazione di ROMA MULTISERVIZI
rispetto all’odierna ricorrente nella conclusiva graduatoria (punti complessivi
84,53 contro 85,73).
5. A fronte della rilevata fondatezza del
primo motivo, sufficiente al fine di determinare l’annullamento
dell’aggiudicazione disposta in favore di ROMA MULTISERVIZI, ritiene peraltro
il Collegio, al fine di un’esaustiva disamina del sottoposto thema decidendum, di sottoporre a valutazione anche il
terzo profilo di censura, con il quale parte ricorrente ha argomentato la
tardività della risposta fornita da ROMA MULTISERVIZI alla richiesta di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti e dichiarati nella domanda di partecipazione
alla gara.
5.1 Il disciplinare di gara prevedeva, al
riguardo, un termine – espressamente indicato come “perentorio” – pari a dieci
giorni.
Nel verbale n. 12, la Commissione di gara,
pur nel prendere atto che l’aggiudicataria ha “prodotto la copia del
certificato di iscrizione al Registro delle imprese … oltre il termine
assegnato …” ha ritenuto “in ogni caso comprovato il requisito di cui al punto
III.2.2 del Bando di gara ed al punto 7.1.2 lett. b) del Disciplinare di gara,
atteso che detto termine, relativamente alle richieste ex art. 48, non era
qualificato … come termine perentorio … e considerato che il possesso di tale
requisito già risultava attestato dalla stessa ROMA MULTISERVIZI S.p.A. con la
copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese prodotto,
all’atto della presentazione dell’offerta, tra i documenti contenuti nella
relativa busta A”.
Va in proposito preliminarmente
puntualizzato che la richiesta rivolta dalla stazione appaltante
all’aggiudicataria ed alla seconda classificata, ai sensi dell’art. 48, comma
2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, indicava, quale termine, le ore 12.00 del
22 ottobre 2012; mentre la documentazione di che trattasi è stata trasmessa da
ROMA MULTISERVIZI con fax alle ore 12.44.
Se la quantificazione del ritardo rispetto
al termine indicato non rileva (atteso che i 44 minuti eccedenti rispetto
all’orario come sopra fissato pongono, comunque, la trasmissione documentale
effettuata dall’aggiudicataria oltre la scadenza del termine stesso: non
potendosi, con ogni evidenza, accedere ad una impropria “graduazione” della
gravità del mancato tempestivo adempimento in ragione della commisurazione
temporale del ritardo), deve darsi atto che il termine in questione, come
sottolineato dalla difesa di AMA, riveste carattere (meramente) sollecitatorio
e non perentorio.
5.2 Deve innanzi tutto osservarsi che
l’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che:
- “le stazioni appaltanti prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. …. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art.
6 comma 11” (comma 1);
- “la richiesta di cui al comma 1 è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione”.
Con Determina 21 maggio 2009 n. 5 (“Linee
guida per l'applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006”),
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – AVCP ha affermato che:
- “In merito alla natura del termine di
dieci giorni, entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i
requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione, non si può che
ribadire quanto dedotto dalla Autorità nell'atto di regolazione n. 15/2000,
come confermato peraltro, da concorde giurisprudenza. Il termine di dieci
giorni è perentorio e improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso
senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la
necessaria documentazione implica l'automatico effetto dell'esclusione dalla
gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione alla
stessa Autorità per i provvedimenti di competenza. Né assume rilievo
l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico ovvero la
documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni
assegnati, dal momento che, per come è formulata la norma, rileva, al fine
della produzione degli effetti sanzionatori, il solo dato, obiettivo e formale,
dell'inadempimento nel termine prescritto”;
- mentre “il comma 2 dell'articolo 48
prevede che la richiesta della documentazione probatoria venga rivolta anche
all'aggiudicatario ed al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano
stati già in precedenza sorteggiati. L'inadempimento comporta anche in questo
caso l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla Autorità oltre
che la revoca dell'aggiudicazione o l'esclusione. Qui la norma non pone il
termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova
dei primi due classificati, come avviene, in base al comma 1, per i concorrenti
sorteggiati. Infatti, per come è formulata la parte iniziale del comma 2, La
richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria ..., il riferimento al termine di dieci giorni
riguarda la richiesta che deve inoltrare la stazione appaltante ai suddetti
concorrenti e, in quanto riferito all'attività di pubblici poteri, al suddetto
termine non può riconoscersi che natura sollecitatoria”.
5.3 Con riferimento all’interpretazione
dei commi 1 e 2 dell’art. 48, la giurisprudenza ha ritenuto che il termine per
comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 2, con
riferimento all'aggiudicatario e al secondo graduato, abbia carattere
ordinatorio-sollecitatorio, a differenza del termine stabilito dal comma 1 del
medesimo art. 48, concernente la verifica a campione delle imprese offerenti
sorteggiate, che ha natura perentoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord.za 31
marzo 2012 n. 1886).
Con riferimento all’interpretazione dei commi 1 e 2 dell’art. 48, la giurisprudenza ha ritenuto che il termine per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 2, con riferimento all'aggiudicatario e al secondo graduato, abbia carattere ordinatorio-sollecitatorio, a differenza del termine stabilito dal comma 1 del medesimo art. 48, Con riferimento all’interpretazione dei commi 1 e 2 dell’art. 48, la giurisprudenza ha ritenuto che il termine per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 2, con riferimento all'aggiudicatario e al secondo graduato, abbia carattere ordinatorio-sollecitatorio, a differenza del termine stabilito dal comma 1 del medesimo art. 48.
Se, come osservato, la natura perentoria
attribuita a tale termine deriva dalle ragioni di celerità e certezza che
caratterizzano le procedure di aggiudicazione e dalla necessità di chiusura del
procedimento nel più breve tempo possibile (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna,
sez. I, 9 febbraio 2012 n. 106; C.G.A.R.S., 15 aprile 2009 n. 233; T.A.R.
Sicilia, Palermo, sez. III, 8 ottobre 2009 n. 1608; T.A.R. Lombardia, Brescia,
sez. II, sent. 16 dicembre 2010 n. 4849; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2009
n. 3804; T.A.R. Lazio, Latina, 5 novembre 2010 n. 1864; T.A.R. Lazio, Roma,
sez. III, 23 luglio 2009 n. 7493; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 5 luglio 2010
n. 1648), considerazioni alle precedenti inassimilabili consentono di
diversamente atteggiare la qualificazione del termine di cui al comma 2 dello
stesso art. 48, non presidiato da sovrapponibili esigenze di
funzionalità/celerità/certezza delle operazioni di gara.
5.4 Le considerazioni sopra esposte
inducono il Collegio a ribadire l’illustrato convincimento giurisprudenziale in
ordine all’esclusa configurazione in termini di perentorietà del termine ex art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: per l’effetto
dovendo darsi atto dell’infondatezza della censura all’esame.
6. Sia pure nei limiti dell’esaminato
primo motivo di ricorso, il gravame rivela fondatezza suscettibile di condurre
all’annullamento dell’avversata aggiudicazione.
In ragione della mancata stipula del
contratto in favore dell’originaria aggiudicataria ROMA MULTISERVIZI, non vi è
luogo a provvedere in ordine alla richiesta, dalla parte ricorrente formulata
subordinatamente all’eventuale formalizzazione del predetto atto negoziale, di
declaratoria di inefficacia del contratto.
Né vi è luogo a provvedere in ordine
all’istanza, dalla parte ricorrente pure formulata, di risarcimento per
equivalente monetario, atteso che la posizione giuridica pretensiva fatta
valere da La Lucentezza è suscettibile di integrale soddisfacimento a fronte
dell’aggiudicazione che la stazione appaltante disporrà in favore di
quest’ultima (collocatasi al secondo posto della conclusiva graduatoria), a
seguito e per l’effetto del disposto annullamento dell’aggiudicazione
originariamente disposta in favore della parte controinteressata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara irricevibile il ricorso
incidentale proposto da ROMA MULTISERVIZI S.p.A.;
- accoglie, nei limiti di quanto indicato
in motivazione, il ricorso principale proposto da La Lucentezza s.r.l.; e, per
l’effetto, annulla in tali limiti gli atti con il predetto mezzo di tutela
avversati.
Condanna AMA S.p.A. e ROMA MULTISERVIZI
S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente La
Lucentezza s.r.l., in ragione di € 2.500,00 (euro duemila e cinquecento/00) per
ciascuna delle anzidette parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
28/05/2013
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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