IMMIGRAZIONE:
diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari
e riparto di giurisdizione
(Cons. St., Sez. III, sentenza 9 maggio 2013 n. 2524)
Massima
1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, a partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1-quater D.L. n. 416/89, introdotto dall'art. 32 co. 1, lett. b, L. n. 189/02, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, co. 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali.
2. Ne consegue che al Questore, a differenza che nel regime giuridico previgente, non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 D.Lgs. n. 25/08, di attuazione della direttiva Ce 2005/85 del 1° dicembre 2005.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2013,
proposto da:
Ministero dell'Interno - Questura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Questura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Oris Uche Alo;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE
III, n. 01676/2012, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio -
rifiuto serbato dalla Questura di Foggia in ordine all'istanza di protezione
internazionale e/o rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29
gennaio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante
l’avvocato dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato, cittadino nigeriano giunto a Lampedusa
in data 7 ottobre 2008, si è visto negare dalla Commissione territoriale di
Bari la protezione internazionale.
Il ricorso avverso detta decisione è stato respinto
dal Tribunale di Bari con sentenza n. 479/2010.
2. In data 30 maggio 2011 ha riproposto alla Questura
di Foggia l’istanza volta alla concessione della protezione internazionale (in
concreto, ha chiesto di essere convocato per la compilazione degli appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, previsti dall’art. 26, comma
2, del d.lgs. 25/2008, ai fini del successivo inoltro da parte della Questura
alla Commissione territoriale).
3. Non ottenendo riscontro, ha adito il TAR della
Puglia, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dalla Questura.
4. Il TAR, con la sentenza appellata (Bari, III, n.
1676/2012), ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Ufficio
Immigrazione della Questura di convocare il ricorrente per redigere il verbale
delle dichiarazioni ai fini dell’inoltro alla Commissione territoriale, ed ha
nominato un commissario ad acta affinché provveda in via
sostitutiva.
Non ha invece accolto, rilevando la natura
discrezionale dell’attività demandata alla Commissione territoriale, la
contestuale domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di asilo e
la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
5. Nell’appello, il Ministero dell’interno lamenta il
difetto di giurisdizione, oltre a sostenere l’infondatezza nel merito per
violazione degli artt. 3 e 26 del d.lgs. 25/2008.
6. L’appello è fondato, quanto al profilo della
giurisdizione.
6.1. Il TAR non ha affrontato la questione della
giurisdizione, tuttavia occorre tener conto che, poiché la giurisdizione si
determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si
invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato
dall'Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile
il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117, cod. proc. amm., al fine di
accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione; il difetto
di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere
aggirato mediante l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma
meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del
giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, III, 1 febbraio 2012, n. 501; VI, 7
settembre 2012, n. 4758; con riferimento alla disciplina previgente, IV, 19
marzo 2009, n. 1645).
6.2. Ciò detto, quanto alla giurisdizione sul rapporto
giuridico sottostante la presente controversia, sussiste la giurisdizione del
g.o. sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso
di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs.
286/1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale
competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in
quanto, a partire dal 20 aprile 2005 (con l'entrata in vigore dell'art.
1-quater del d.l. 416/1989, introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. b), della
legge 189/2002), le commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando
non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i
provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio
alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (cfr.
Cass., SS.UU, 19 maggio 2009, n. 11535 ; Cons. Stato, III, 5 giugno 2012, n.
3309).
Ancora sulle situazioni soggettive in materia di
protezione internazionale dello straniero, la decisione negativa assunta dalla
Commissione territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle
condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi
dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, è ricorribile, ai sensi del
successivo art. 35, davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa
valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al
riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del
provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella
trasmissione degli atti al Questore, perché provveda ai sensi dell'art. 5,
comma 6 del d.lgs. 286/1998. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il Questore,
ancorché privo di potere discrezionale, abbia assunto irritualmente un
provvedimento negativo, indipendentemente dalla deliberazione della
Commissione, deve essere adìto il giudice ordinario, al fine di ottenerne il
conseguimento (cfr. Cass. civ., VI, 9 dicembre 2011, n. 26481).
6.3. Pertanto, il Collegio ritiene che la
giurisdizione spetti al giudice ordinario anche qualora – come nel caso in
esame – venga lamentato, anziché l’illegittimo esercizio di un potere
discrezionale concernente il procedimento di valutazione della posizione dello
straniero istante, la mera inerzia della Questura nel porre in essere
adempimenti meramente strumentali (convocazione per rendere dichiarazioni su
apposito formulario) finalizzati all’esercizio di detto potere da parte della
Commissione competente.
Deve, dunque, dichiararsi inammissibile, in
parte qua, il ricorso di primo grado, per difetto di giurisdizione in
ordine all'azione proposta.
La causa potrà essere riassunta, fatti salvi gli
effetti sostanziali e processuali della domanda, nei termini e modalità
previste dall'art. 11 cod. proc. amm..
7. Considerate le peculiarità della pretesa azionata,
sembra equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo annulla la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto
la domanda dell’appellato e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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