ADUNANZE PLENARIE:
la domanda di risarcimento e
l'abdicazione del diritto di proprietà, in appello,
per la materia dell'espropriazione di p.u.
(Ad. Plen., ordinanza 6 agosto 2013 n. 18).
Principio di diritto
La questione di diritto riguardante
l’attuale esistenza o meno – a seguito dell’entrata in vigore del testo unico
sugli espropri - della regola secondo cui va intesa come abdicazione del
diritto di proprietà la proposizione di una domanda risarcitoria (questione
rimessa d’ufficio all’esame dell’Adunanza Plenaria da parte del Consiglio di
giustizia della regione siciliana) non va decisa qualora in sede d’appello
l’oggetto del contendere risulti solo il quantum del risarcimento dovuto
all’originario ricorrente, sicché vanno restituiti gli atti al giudice
rimettente, affinché verifichi se solo per la prima volta in appello
l’amministrazione abbia contestato che vi sia stata una irreversibile
trasformazione delle aree da essa occupate.
Ordinanza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 14 di A.P. del 2013, proposto da:
Consorzio
Per L'Area Di Sviluppo Industriale Di Palermo, rappresentato e difeso dagli
avv. Lucia Di Salvo, Antonino Gambino, con domicilio eletto presso Segreteria
Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13
contro
Siino
Giuseppe in Proprio E Quale Procuratore Generale Di Siino Antonino, Siino
Francesco E Siino Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cacopardo,
con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di
Ferro, 13;
per
la riforma
della
sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00204/2011, resa tra le
parti, concernente risarcimento danni relativi ad occupazione senza titolo di
terreni;
Vista
l’ordinanza n. 265/2013 del Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana in sede giurisdizionale di rimessione della causa
all'Adunanza plenaria;
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Siino Giuseppe in Proprio E Quale
Procuratore Generale Di Siino Antonino, Siino Francesco E Siino Salvatore;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2013 il Cons. Antonino Anastasi;
Nessuno è presente per le parti;
FATTO
1.
Con ricorso al T.A.R. Palermo notificato nell’aprile del 2001 il sig. Siino
Giuseppe chiese al Consorzio A.S.I. di Palermo il risarcimento dei danni patiti
per l’occupazione senza titolo di terreni di proprietà familiare siti in
Carini, occupati dall’A.S.I. nel 1991 e irreversibilmente trasformati con
l’esecuzione di opere pubbliche.
In
fatto, dopo una regolare dichiarazione di P.U. seguita da occupazione del fondo
da parte del consorzio, non era stato mai adottato il necessario decreto di
esproprio.
Con
sentenza n. 787 del 2005 l’adito Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Il
sig. Siino ha riproposto la domanda risarcitoria avanti al Tribunale civile di
Palermo e nel corso del giudizio ha richiesto alla Suprema Corte il regolamento
preventivo di giurisdizione.
Con
ord.za n. 11848 del 2008 le SS. UU. della Cassazione hanno riconosciuto la
giurisdizione del G.O. per quanto concerneva la determinazione dell’indennità
dovuta per il periodo di occupazione legittima e del G.A. per quanto concerneva
le questioni risarcitorie.
Con
ricorso al T.A.R. Palermo notificato il 5.1.2009 il sig. Siino ha nuovamente
proposto la richiesta risarcitoria.
Con
la sentenza n. 204 del 2011 l’adito Tribunale ha accolto il ricorso e – sul
presupposto dell’intervenuta irreversibile trasformazione del fondo – ha
condannato l’A.S.I. a risarcire per equivalente la ex proprietà.
La
sentenza è stata impugnata avanti al C.G.A. dal Consorzio soccombente il quale
ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione.
Per
un verso l’appellante ha contestato che fosse effettivamente intervenuta una
irreversibile trasformazione del fondo di proprietà della famiglia Siino e che
la stessa fosse comunque realmente riconducibile alle opere realizzate dal
Consorzio ( costruzione rete fognaria) e non piuttosto ad interventi ivi
realizzati dalle Ferrovie dello Stato.
Per
altro verso l’appellante ha contestato nel merito la congruità dell’importo
risarcitorio riconosciuto dal T.A.R..
Si
costituito il sig. Siino, eccependo l’inammissibilità dell’appello per
tardività.
In
fatto è avvenuto che l’appello è stato spedito per la notifica nell’ultimo
giorno utile ma la notifica non è andata a buon fine a causa del trasferimento
( non comunicato alla controparte) del domiciliatario difensore di primo grado.
Solo dopo la scadenza del termine decadenziale la notifica è stata regolarmente
rinnovata.
Con
ordinanza n. 265 del 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana ha rimesso la causa all’Adunanza Plenaria per la soluzione di
una questione rilevata d’ufficio.
In
concreto il Consiglio dubita che - dopo la dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 43 T.U. n. 327 del 2001 ad opera della sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2010 ed in vigenza del nuovo art. 42 bis dello stesso
T.U. il quale subordina l’espropriazione sanante alla adozione di un
provvedimento espresso da parte della P.A. – sia tuttora possibile ipotizzare
un abdicazione tacita al diritto dominicale da parte del proprietario il quale
si limiti a domandare il risarcimento per equivalente dei danni patiti a
seguito dell’irreversibile trasformazione del fondo.
Si
è costituito nella presente fase del giudizio il sig. Siino
DIRITTO
2.
Osserva l’Adunanza Plenaria che le questioni di massimo rilievo prospettate dal
Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione non possono essere in
concreto risolte senza prima accertare la ammissibilità sostanziale del primo
motivo di impugnazione nel contesto del quale la parte appellante sembra
assumere posizioni del tutto contrastanti con quelle costantemente tenute nel
corso della lunga vicenda processuale.
In
sostanza va verificato se – come eccepisce l’appellato – il comportamento
processuale tenuto dal Consorzio nei precedenti gradi del giudizio e
soprattutto nel corso delle relative operazioni peritali precludesse al
Consorzio stesso di impugnare la sentenza di primo grado disconoscendo,
peraltro sulla base di materiale probatorio obiettivamente versato per la prima
volta in appello, fatti e circostanze prima mai contestati o addirittura
esplicitamente riconosciuti.
Tale
accertamento si impone in quanto l’eventuale inammissibilità dell’appello nella
parte in cui contesta nell’an il diritto dei proprietari al risarcimento
potrebbe rendere irrilevante in secondo grado ogni questione attinente a
materia non devoluta al giudice dell’impugnazione.
In
altri termini, se il primo motivo di impugnazione risultasse inammissibile le
residue questioni controverse in appello riguarderebbero esclusivamente la
determinazione del quantum risarcitorio.
In
siffatto contesto processuale, appare opportuno ai sensi dell’art. 99 comma 1
del codice del processo amministrativo restituire gli atti al Consiglio
remittente affinchè proceda ai richiamati complessi accertamenti, che si
appalesano indispensabili prima di una eventuale riproposizione all’Adunanza
Plenaria della questione evocata.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
Rimette
gli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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