lunedì 9 settembre 2013

ADUNANZE PLENARIE: la domanda di risarcimento e l'abdicazione del diritto di proprietà, in appello, per la materia dell'espropriazione di p.u. (Ad. Plen., ordinanza 6 agosto 2013 n. 18).


ADUNANZE PLENARIE: 
la domanda di risarcimento e 
l'abdicazione del diritto di proprietà, in appello, 
per la materia dell'espropriazione di p.u.  
(Ad. Plen., ordinanza 6 agosto 2013 n. 18). 


Principio di diritto

La questione di diritto riguardante l’attuale esistenza o meno – a seguito dell’entrata in vigore del testo unico sugli espropri - della regola secondo cui va intesa come abdicazione del diritto di proprietà la  proposizione di una domanda risarcitoria (questione rimessa d’ufficio all’esame dell’Adunanza Plenaria da parte del Consiglio di giustizia della regione siciliana) non va decisa qualora in sede d’appello l’oggetto del contendere risulti solo il quantum del risarcimento dovuto all’originario ricorrente, sicché vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, affinché verifichi se solo per la prima volta in appello l’amministrazione abbia contestato che vi sia stata una irreversibile trasformazione delle aree da essa occupate.



Ordinanza per esteso

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14 di A.P. del 2013, proposto da:

Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Di Palermo, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Di Salvo, Antonino Gambino, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13
contro
Siino Giuseppe in Proprio E Quale Procuratore Generale Di Siino Antonino, Siino Francesco E Siino Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cacopardo, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00204/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danni relativi ad occupazione senza titolo di terreni;

Vista l’ordinanza n. 265/2013 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale di rimessione della causa all'Adunanza plenaria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siino Giuseppe in Proprio E Quale Procuratore Generale Di Siino Antonino, Siino Francesco E Siino Salvatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2013 il Cons. Antonino Anastasi; Nessuno è presente per le parti;

FATTO
1. Con ricorso al T.A.R. Palermo notificato nell’aprile del 2001 il sig. Siino Giuseppe chiese al Consorzio A.S.I. di Palermo il risarcimento dei danni patiti per l’occupazione senza titolo di terreni di proprietà familiare siti in Carini, occupati dall’A.S.I. nel 1991 e irreversibilmente trasformati con l’esecuzione di opere pubbliche.
In fatto, dopo una regolare dichiarazione di P.U. seguita da occupazione del fondo da parte del consorzio, non era stato mai adottato il necessario decreto di esproprio.
Con sentenza n. 787 del 2005 l’adito Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il sig. Siino ha riproposto la domanda risarcitoria avanti al Tribunale civile di Palermo e nel corso del giudizio ha richiesto alla Suprema Corte il regolamento preventivo di giurisdizione.
Con ord.za n. 11848 del 2008 le SS. UU. della Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del G.O. per quanto concerneva la determinazione dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima e del G.A. per quanto concerneva le questioni risarcitorie.
Con ricorso al T.A.R. Palermo notificato il 5.1.2009 il sig. Siino ha nuovamente proposto la richiesta risarcitoria.
Con la sentenza n. 204 del 2011 l’adito Tribunale ha accolto il ricorso e – sul presupposto dell’intervenuta irreversibile trasformazione del fondo – ha condannato l’A.S.I. a risarcire per equivalente la ex proprietà.
La sentenza è stata impugnata avanti al C.G.A. dal Consorzio soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione.
Per un verso l’appellante ha contestato che fosse effettivamente intervenuta una irreversibile trasformazione del fondo di proprietà della famiglia Siino e che la stessa fosse comunque realmente riconducibile alle opere realizzate dal Consorzio ( costruzione rete fognaria) e non piuttosto ad interventi ivi realizzati dalle Ferrovie dello Stato.
Per altro verso l’appellante ha contestato nel merito la congruità dell’importo risarcitorio riconosciuto dal T.A.R..
Si costituito il sig. Siino, eccependo l’inammissibilità dell’appello per tardività.
In fatto è avvenuto che l’appello è stato spedito per la notifica nell’ultimo giorno utile ma la notifica non è andata a buon fine a causa del trasferimento ( non comunicato alla controparte) del domiciliatario difensore di primo grado. Solo dopo la scadenza del termine decadenziale la notifica è stata regolarmente rinnovata.
Con ordinanza n. 265 del 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso la causa all’Adunanza Plenaria per la soluzione di una questione rilevata d’ufficio.
In concreto il Consiglio dubita che - dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 T.U. n. 327 del 2001 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 ed in vigenza del nuovo art. 42 bis dello stesso T.U. il quale subordina l’espropriazione sanante alla adozione di un provvedimento espresso da parte della P.A. – sia tuttora possibile ipotizzare un abdicazione tacita al diritto dominicale da parte del proprietario il quale si limiti a domandare il risarcimento per equivalente dei danni patiti a seguito dell’irreversibile trasformazione del fondo.
Si è costituito nella presente fase del giudizio il sig. Siino


DIRITTO
2. Osserva l’Adunanza Plenaria che le questioni di massimo rilievo prospettate dal Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione non possono essere in concreto risolte senza prima accertare la ammissibilità sostanziale del primo motivo di impugnazione nel contesto del quale la parte appellante sembra assumere posizioni del tutto contrastanti con quelle costantemente tenute nel corso della lunga vicenda processuale.
In sostanza va verificato se – come eccepisce l’appellato – il comportamento processuale tenuto dal Consorzio nei precedenti gradi del giudizio e soprattutto nel corso delle relative operazioni peritali precludesse al Consorzio stesso di impugnare la sentenza di primo grado disconoscendo, peraltro sulla base di materiale probatorio obiettivamente versato per la prima volta in appello, fatti e circostanze prima mai contestati o addirittura esplicitamente riconosciuti.
Tale accertamento si impone in quanto l’eventuale inammissibilità dell’appello nella parte in cui contesta nell’an il diritto dei proprietari al risarcimento potrebbe rendere irrilevante in secondo grado ogni questione attinente a materia non devoluta al giudice dell’impugnazione.
In altri termini, se il primo motivo di impugnazione risultasse inammissibile le residue questioni controverse in appello riguarderebbero esclusivamente la determinazione del quantum risarcitorio.
In siffatto contesto processuale, appare opportuno ai sensi dell’art. 99 comma 1 del codice del processo amministrativo restituire gli atti al Consiglio remittente affinchè proceda ai richiamati complessi accertamenti, che si appalesano indispensabili prima di una eventuale riproposizione all’Adunanza Plenaria della questione evocata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
Rimette gli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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