URBANISTICA & ESPROPRIAZIONE P.U.:
il P.E.E.P. dura 18 anni,
durante i quali è legittima l'espropriazione
(Cons. St., Sez. IV,
entenza 5 settembre 2013 n. 4463).
Massima
1. L'art. 9 della L. n. 167/1962 prevede che l'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti, che “le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione.
Per tutta la durata di efficacia del piano, dunque, è possibile e legittima la espropriazione dei terreni nel medesimo ricompresi.
2. La natura speciale e derogatoria dell’art. 9 l. n. 167/1962, rispetto alla disciplina generale dell’espropriazione per pubblica utilità, è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2339, citata anche dal Comune appellato). Si è infatti sostenuto:
“Il piano per l’edilizia economica e popolare ha un’efficacia di 18 anni dalla data di approvazione ed è stato perciò ripetutamente affermato che l’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in materia di apposizione di termini per l’inizio e completamento dei lavori, nonché per l’espletamento della procedura espropriativa, non è applicabile alle espropriazioni concernenti l’attuazione dei piani di zona per l’edilizia economia e popolare, essendo detti termini sostituiti ed assorbiti proprio dalle disposizioni che delimitano nel tempo ope legis l’efficacia dei piani stessi.
In effetti le finalità di garanzia della effettiva persistenza e della serietà dell’interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, al cui presidio sono deputati ordinariamente proprio dai ricordati termini di cui all’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è assicurata per quanto attiene l’attuazione dei piani di edilizia economica e popolare proprio dai termini di efficacia dei piani, fissati direttamente dalla legge.
Da tale consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., A.P., 23 maggio 1984, n. 11; A.P. 20 dicembre 2002, n. 8; sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3315; 25 marzo 2003, n. 1545; 5 luglio 2000, n. 3730; 19 gennaio 1999, n. 41; 17 aprile 1998, n. 675) non vi è motivo per discostarsi.”.
3. Da quanto esposto, consegue che il decreto di esproprio, purchè emanato entro il termine di efficacia del P.E.E.P., è da considerarsi legittimo (così come condivisibilmente sostenuto dalla sentenza appellata), stante la intrinseca distinzione tra procedimento e provvedimento di occupazione di urgenza e procedimento e provvedimento di espropriazione.
4. E poiché, nel caso di specie, occorre fare riferimento al termine di 18 anni previsto dall’art. 9 L. n. 167/1962 (e non già al diverso e generale termine di cui all’art. 13 L. n. 2359/1865), ne consegue la piena legittimità del decreto di esproprio.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2009,
proposto da:
Pacini Carla, Pacini Rosanna, rappresentate e difese dagli avv. Cesare Romano Carello, Vittorio Bologni, con domicilio eletto presso Cesare Romano Carello in Roma, via Silvio Pellico 24;
Pacini Carla, Pacini Rosanna, rappresentate e difese dagli avv. Cesare Romano Carello, Vittorio Bologni, con domicilio eletto presso Cesare Romano Carello in Roma, via Silvio Pellico 24;
contro
Comune di Pistoia, rappresentato e difeso dagli avv.
Fabio Cannizzaro, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in
Roma, via G.Carducci, 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I
n. 04682/2007, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZIONE TERRENI PER
ATTUAZIONE PIANO DI ZONA "PEEP VALDIBRANA"
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio
2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Francesco
Paoletti in sostituzione di Roberto Righi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con l’appello in esame, le signore Carla e Rosanna
Pacini impugnano la sentenza 6 dicembre 2007 n. 4682, con la quale il TAR per
la Toscana, sez. I, ha rigettato il loro ricorso contro il decreto n. 1/1987
del Sindaco di Pistoia, di espropriazione di taluni immobili di loro proprietà,
destinati alla realizzazione del PEEP Valdibrana.
La sentenza appellata afferma in particolare:
- ai fini della sussistenza di un decreto di esproprio
valido ed efficace non occorre che il decreto di occupazione di urgenza lo sia
altrettanto, ma occorre che esso sia intervenuto entro il termine di validità
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, posto che i due
procedimenti (di occupazione di urgenza e di espropriazione) “devono
considerarsi due procedimenti distinti e dotati di reciproca autonomia”;
- l’omessa indicazione nel decreto di esproprio del
provvedimento di occupazione di urgenza non rende il provvedimento illegittimo
per difetto di motivazione;
- “le contestazioni in materia di liquidazione
dell’indennità di esproprio e di occupazione non incidono sulla legittimità del
decreto di esproprio”;
- sia l’avvenuta ed effettiva corresponsione
dell’indennità di espropriazione definitiva, che la sua previa determinazione,
non costituiscono requisito di validità e di legittimità del decreto di
esproprio”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti
motivi di appello:
a) violazione e falsa applicazione art. 9 l. n.
167/1062; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità
della procedura ablativa e per difetto di motivazione del decreto di esproprio;
violazione e falsa applicazione art. 20 l. n. 865/1971 e violazione sotto il
profilo della falsa applicazione art. 5 l. n. 385/1980 e d.l. n. 901/1984;
poiché il giudice di I grado ha ignorato che “una volta scaduti i termini di
occupazione legittima senza che sia stato emesso il decreto definitivo di
esproprio l’intera procedura espropriativa decade” ed il decreto emanato
successivamente risulta “inutiliter datum”. Nel caso di specie, poiché il
decreto di occupazione di urgenza era privo di termine, occorre ritenere
applicabile ad esso l’ordinario termine biennale previsto dall’art. 73 l. n.
2359/1865;
b) violazione degli artt. 3, 10, 11, 24, 28, 53, 97,
111 e 117 Cost. da parte dell’art. 4 l. n. 166/2002 (v. pagg. 11 – 15 app.);
poiché, in particolare, tale norma crea un “ingiustificato privilegio per
l’amministrazione espropriante che viene ad essere esentata da responsabilità”;
incide su “situazioni non ancora definite per la pendenza di procedimenti
giurisdizionali”; inoltre, essa “si pone in palese contrasto con gli accordi
internazionali raggiunti”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia, che
ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità dell’appello, per superamento del
termine “dimidiato” sia di notificazione sia di deposito, ed ha infine concluso
per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata
in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere, pertanto,
respinto, potendosi così prescindere dall’esame della eccezione di
irricevibilità avanzata dall’appellato.
La prospettazione di fondo, sostenuta dalla parte
appellante, consiste nel ritenere che, in caso di espropriazione di aree
situate al’interno di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP) e
destinate all’attuazione di questo, non debba tenersi conto del termine di 18
anni previsto per l’efficacia di detti Piani dall’art. 9 l. 18 aprile 1962 n.
167 (termine così determinato per effetto della modifica ex art. 51 l. n.
457/1978), bensì del diverso termine previsto per l’occupazione di urgenza degli
immobili.
Termine che, nel caso di specie, in quanto non
indicato nel provvedimento di occupazione, l’appellante individua in quello
generale e biennale, di cui all’art. 73 l. n. 2359/1865.
Secondo l’appellante, “il giudice amministrativo di I
grado ha totalmente ignorato il principio consolidato per cui una volta scaduti
i termini di occupazione legittima senza che sia stato emesso il decreto
definitivo di esproprio, l’intera procedura espropriativa decade ed a niente
può valere un decreto di esproprio adottato successivamente, decreto che è
inutiliter datum”.
Orbene, il Collegio, ribadito che il termine di
efficacia dei Piani per l’edilizia economica è popolare è fissato ex lege in 18
anni, rileva innanzi tutto, ai sensi dell’artt. 9 l. n. 167/1962:
- per un verso, che “l’approvazione dei piani equivale
anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti
ed edifici in esso previsti” (comma terzo);
- per altro verso, che “le aree comprese nel piano
rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad
espropriazione” (comma quinto).
Dalla norma ora riportata, si evince dunque con
estrema chiarezza che, per tutta la durata di efficacia del piano, è possibile
e legittima la espropriazione dei terreni nel medesimo ricompresi.
La natura speciale e derogatoria dell’art. 9 l. n.
167/1962, rispetto alla disciplina generale dell’espropriazione per pubblica
utilità, è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza (Cons. Stato,
sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2339, citata anche dal Comune appellato). Si è
infatti sostenuto:
“ Il piano per l’edilizia economica e popolare ha
un’efficacia di 18 anni dalla data di approvazione ed è stato perciò
ripetutamente affermato che l’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
in materia di apposizione di termini per l’inizio e completamento dei lavori,
nonché per l’espletamento della procedura espropriativa, non è applicabile alle
espropriazioni concernenti l’attuazione dei piani di zona per l’edilizia
economia e popolare, essendo detti termini sostituiti ed assorbiti proprio
dalle disposizioni che delimitano nel tempo ope legis l’efficacia dei piani
stessi.
In effetti le finalità di garanzia della effettiva
persistenza e della serietà dell’interesse pubblico perseguito con la procedura
espropriativa, al cui presidio sono deputati ordinariamente proprio dai
ricordati termini di cui all’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è
assicurata per quanto attiene l’attuazione dei piani di edilizia economica e
popolare proprio dai termini di efficacia dei piani, fissati direttamente dalla
legge.
Da tale consolidato indirizzo giurisprudenziale
(C.d.S., A.P., 23 maggio 1984, n. 11; A.P. 20 dicembre 2002, n. 8; sez. IV, 21
maggio 2004, n. 3315; 25 marzo 2003, n. 1545; 5 luglio 2000, n. 3730; 19
gennaio 1999, n. 41; 17 aprile 1998, n. 675) non vi è motivo per discostarsi.”.
Da quanto esposto, consegue che il decreto di
esproprio, purchè emanato entro il termine di efficacia del PEEP, è da
considerarsi legittimo (così come condivisibilmente sostenuto dalla sentenza
appellata), stante la intrinseca distinzione tra procedimento e provvedimento
di occupazione di urgenza e procedimento e provvedimento di espropriazione.
E poiché, nel caso di specie, occorre fare riferimento
al termine di 18 anni previsto dall’art. 9 l. n. 167/1962 (e non già al diverso
e generale termine di cui all’art. 13 l. n. 2359/1865), ne consegue la piena
legittimità del decreto di esproprio.
Tali conclusioni – riferite al primo motivo di
impugnazione (sub a) dell’esposizione in fatto) sorreggono ex se la reiezione
integrale dell’appello, divenendo residuale ogni ulteriore approfondimento del
secondo motivo, in relazione all’art. 4 l. n. 166/2002. Norma che, come è noto,
prevede che “le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza”,
stabilite dalle leggi ivi indicate, “si intendono, con effetto retroattivo,
riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste
dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi
delle amministrazioni procedenti”.
Occorre, comunque, ricordare – stante la prospettata
illegittimità costituzionale della norma – che la Coste Costituzionale, con
ordinanza 16 febbraio 2006 n. 64, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 24,
28, 42, 53 e 97 Cost.. Né residuano ulteriori margini di rilevanza e di non
manifesta infondatezza della questione (come prospettata con il secondo motivo
di appello), ai fini del presente giudizio.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere
rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
Pacini Carla e Pacini Rosanna (n. 1075/2009 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto,
conferma la sentenza appellata.
Condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di giudizio nei confronti del costituito Comune di
Pistoia, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 15 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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