PUBBLICO IMPIEGO:
I provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari sono qualificabili come ordini;
può quindi mancare la motivazione
(T.R.G.A., Trento,
sentenza 11 settembre 2013 n. 293).
Massima
I provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini,
rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede
piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che
non abbisogna di una particolare motivazione, né di particolari garanzie di
partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'articolo 7 della L. n. 241
del 1990.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
254 del 2012, proposto da:
Carmelo Mario Zapparrata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daria e Roberta de Pretis, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via SS. Trinità n. 14;
Carmelo Mario Zapparrata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daria e Roberta de Pretis, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via SS. Trinità n. 14;
contro
Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9,
è per legge domiciliato;
per l'annullamento
della determinazione del Comandante del
Comando Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige -SM - Ufficio Personale -
Sezione Personale del 18 settembre 2012 n. 2520/123-1987-T, con la quale è
stato disposto con effetto immediato il trasferimento d'autorità dell'Appuntato
Sc. Carmelo Mario Zapparrata dalla Stazione di Madonna di Campiglio (TN) a
quella di Resia (BZ) quale "addetto" nonché di ogni altro atto a
questo eventualmente connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
9 maggio 2013 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e
depositato, l’Appuntato dei Carabinieri Carmelo Mario Zapparrata ha impugnato
la determinazione del Comandante della Legione Trentino-Alto Adige del 18
settembre 2012 n. 2520, con la quale è stato disposto con effetto immediato il
trasferimento d'autorità dell’interessato dalla Stazione di Madonna di
Campiglio (TN) a quella di Resia (BZ).
A sostegno dell’impugnativa l’interessato
ha dedotto la violazione della vigente disciplina legislativa, lamentando, in
particolare, l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili di eccesso
di potere.
Si è costituita l'Amministrazione
intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, contestando la fondatezza
dei motivi dedotti e chiedendo di respingere il ricorso.
Con ordinanza assunta nella camera di
consiglio dell’8 novembre 2012 veniva respinta la domanda incidentale di
sospensione.
Alla pubblica udienza del giorno 9 maggio
2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente, premesso di essere
residente a Malè con la figlia convivente (il coniuge divorziato risiederebbe
altrove), deduce molteplici profili di violazione della legge n. 241/1990 e di
eccesso di potere.
Il deducente – pur riconoscendo, con la
consolidata giurisprudenza, che l’atto impugnato si inquadra nella categoria
degli “ ordini” - osserva che anche tale tipo di provvedimento deve essere
rispettoso dei principi fondamentali di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge n. 241 del 1990; lamenta, inoltre, l’irrazionalità, il travisamento,
il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento, l’ingiustizia ed il
difetto di motivazione della determinazione assunta dall’amministrazione.
In particolare, i predetti profili di
illegittimità possono così sintetizzarsi:
- pur trattandosi di ordine militare, non
v’erano, in concreto, le ragioni di urgenza ostative al rispetto delle garanzie
partecipative al procedimento amministrativo, di cui alla citata legge n. 241,
con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento;
- le motivazioni della scelta di spostare
il militare dalla stazione di Madonna di Campiglio a quella di Resia non
sarebbero esposte con sufficiente chiarezza;
- vi sarebbe anche un evidente difetto di
istruttoria sulla situazione logistica degli spostamenti imposti e sulle
situazioni personali e familiari del ricorrente.
Replica l’Amministrazione, richiamando
puntuali riferimenti giurisprudenziali in materia di trasferimento dei
militari, rilevando le carenze di organico presso la stazione di nuova
assegnazione in provincia di Bolzano, nonché la situazione di incompatibilità
in cui continuerebbe a versare il ricorrente, ove fosse trasferito presso altri
presidi dell’Arma in provincia di Trento.
2. Il Collegio ricorda, in via generale,
che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che i provvedimenti di
trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali
l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in
un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di
una particolare motivazione, né di particolari garanzie di partecipazione
preventiva, quale è quella di cui all'articolo 7 della L. n. 241 del 1990 (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010 , n. 4102).
Sempre con riferimento alle garanzie
procedimentali della legge n. 241 citata, si è altresì precisato (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929) che i trasferimenti dei militari,
rientrando nel genus degli ordini, non necessitano di particolare motivazione,
in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento
del servizio prevale su altri eventuali interessi del subordinato.
Dunque, il sindacato del Giudice
Amministrativo dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità delle
strutture militari o affini, tra le quali, come detto, è da annoverare la
tendenziale non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede
di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni
discriminatorie o ritorsive o vessatorie o macroscopicamente incongrue od
illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale
l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di più efficiente
utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture
logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso
funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4
febbraio 2013, n. 664).
Nel caso di specie, siffatti profili di
irrazionalità, vessatorietà, contraddittorietà, difetto di motivazione e di
istruttoria, non sono ravvisabili.
Infatti:
- sulle invocate garanzie ex lege n. 241,
anche volendo prescindere dal sopra richiamato orientamento giurisprudenziale,
che il Collegio in ogni caso condivide, si rileva che l’interessato è stato
comunque preavvertito verbalmente del suo trasferimento dal Ten. Col. Giussani
del Comando di Legione;
- le ragioni ostative all’assegnazione ad
altra sede in Provincia di Trento trovano fondamento nella oggettiva situazione
di incompatibilità derivante dalla severa condanna penale subita da parte
dell’Autorità giudiziaria trentina;
- in relazione ai gravi precedenti del
ricorrente, l’interesse pubblico riferito al buon nome ed all’immagine seria e
rigorosa dell’Arma dei Carabinieri appare del tutto prevalente.
Tanto basta al Collegio per respingere
tutti i motivi di censura.
In particolare, non può non evidenziarsi –
come si è detto - l’efficacia ostativamente dirimente per l’accoglimento del
ricorso della descritta situazione di incompatibilità ambientale.
Anche le restanti considerazioni addotte a
sostegno del gravame non hanno pregio.
In disparte la ( già ricordata )
preminente esigenza di funzionalità ed organizzazione che rende le aspirazioni,
le non scomodità, le valutazioni del tutto soggettive del dipendente tanto più
recessive in un momento storico di gravissima crisi economica, istituzionale e
di immagine della PA, in cui anche i corpi militari sono chiamati a maggior
impegno e dedizione (cfr. T.R.G.A. Trento 8.5.2013, n. 146 ), resta da
osservare che la figlia convivente è maggiorenne e che il maggior disagio del
percorso stradale tra il comune di residenza e la nuova sede di servizio appare
contenibile con una diversa organizzazione di vita ( ad es., con l’utilizzo
durante la settimana dell’alloggio di servizio esistente nella caserma di
Resia).
3. Per le suesposte considerazioni, il
ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio, nonostante la
soccombenza, possono rimanere compensate, tenuto conto della natura lavoristica
del ricorso e della sua non manifesta pretestuosità.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di
consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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