giovedì 19 settembre 2013

PUBBLICO IMPIEGO: I provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari sono qualificabili come ordini; può quindi mancare la motivazione (T.R.G.A., Trento, sentenza 11 settembre 2013 n. 293).


PUBBLICO IMPIEGO: 
I provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari sono qualificabili come ordini; 
può quindi mancare la motivazione 
(T.R.G.A., Trento, 
sentenza 11 settembre 2013 n. 293).



Massima

I provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione, né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'articolo 7 della L. n. 241 del 1990.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2012, proposto da:
Carmelo Mario Zapparrata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daria e Roberta de Pretis, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via SS. Trinità n. 14; 
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
della determinazione del Comandante del Comando Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige -SM - Ufficio Personale - Sezione Personale del 18 settembre 2012 n. 2520/123-1987-T, con la quale è stato disposto con effetto immediato il trasferimento d'autorità dell'Appuntato Sc. Carmelo Mario Zapparrata dalla Stazione di Madonna di Campiglio (TN) a quella di Resia (BZ) quale "addetto" nonché di ogni altro atto a questo eventualmente connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’Appuntato dei Carabinieri Carmelo Mario Zapparrata ha impugnato la determinazione del Comandante della Legione Trentino-Alto Adige del 18 settembre 2012 n. 2520, con la quale è stato disposto con effetto immediato il trasferimento d'autorità dell’interessato dalla Stazione di Madonna di Campiglio (TN) a quella di Resia (BZ).
A sostegno dell’impugnativa l’interessato ha dedotto la violazione della vigente disciplina legislativa, lamentando, in particolare, l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili di eccesso di potere.
Si è costituita l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, contestando la fondatezza dei motivi dedotti e chiedendo di respingere il ricorso.
Con ordinanza assunta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2012 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione.
Alla pubblica udienza del giorno 9 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente, premesso di essere residente a Malè con la figlia convivente (il coniuge divorziato risiederebbe altrove), deduce molteplici profili di violazione della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere.
Il deducente – pur riconoscendo, con la consolidata giurisprudenza, che l’atto impugnato si inquadra nella categoria degli “ ordini” - osserva che anche tale tipo di provvedimento deve essere rispettoso dei principi fondamentali di partecipazione e trasparenza di cui alla legge n. 241 del 1990; lamenta, inoltre, l’irrazionalità, il travisamento, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento, l’ingiustizia ed il difetto di motivazione della determinazione assunta dall’amministrazione.
In particolare, i predetti profili di illegittimità possono così sintetizzarsi:
- pur trattandosi di ordine militare, non v’erano, in concreto, le ragioni di urgenza ostative al rispetto delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo, di cui alla citata legge n. 241, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento;
- le motivazioni della scelta di spostare il militare dalla stazione di Madonna di Campiglio a quella di Resia non sarebbero esposte con sufficiente chiarezza;
- vi sarebbe anche un evidente difetto di istruttoria sulla situazione logistica degli spostamenti imposti e sulle situazioni personali e familiari del ricorrente.
Replica l’Amministrazione, richiamando puntuali riferimenti giurisprudenziali in materia di trasferimento dei militari, rilevando le carenze di organico presso la stazione di nuova assegnazione in provincia di Bolzano, nonché la situazione di incompatibilità in cui continuerebbe a versare il ricorrente, ove fosse trasferito presso altri presidi dell’Arma in provincia di Trento.
2. Il Collegio ricorda, in via generale, che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione, né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'articolo 7 della L. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010 , n. 4102).
Sempre con riferimento alle garanzie procedimentali della legge n. 241 citata, si è altresì precisato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929) che i trasferimenti dei militari, rientrando nel genus degli ordini, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale su altri eventuali interessi del subordinato.
Dunque, il sindacato del Giudice Amministrativo dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità delle strutture militari o affini, tra le quali, come detto, è da annoverare la tendenziale non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o ritorsive o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di più efficiente utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 664).
Nel caso di specie, siffatti profili di irrazionalità, vessatorietà, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, non sono ravvisabili.
Infatti:
- sulle invocate garanzie ex lege n. 241, anche volendo prescindere dal sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio in ogni caso condivide, si rileva che l’interessato è stato comunque preavvertito verbalmente del suo trasferimento dal Ten. Col. Giussani del Comando di Legione;
- le ragioni ostative all’assegnazione ad altra sede in Provincia di Trento trovano fondamento nella oggettiva situazione di incompatibilità derivante dalla severa condanna penale subita da parte dell’Autorità giudiziaria trentina;
- in relazione ai gravi precedenti del ricorrente, l’interesse pubblico riferito al buon nome ed all’immagine seria e rigorosa dell’Arma dei Carabinieri appare del tutto prevalente.
Tanto basta al Collegio per respingere tutti i motivi di censura.
In particolare, non può non evidenziarsi – come si è detto - l’efficacia ostativamente dirimente per l’accoglimento del ricorso della descritta situazione di incompatibilità ambientale.
Anche le restanti considerazioni addotte a sostegno del gravame non hanno pregio.
In disparte la ( già ricordata ) preminente esigenza di funzionalità ed organizzazione che rende le aspirazioni, le non scomodità, le valutazioni del tutto soggettive del dipendente tanto più recessive in un momento storico di gravissima crisi economica, istituzionale e di immagine della PA, in cui anche i corpi militari sono chiamati a maggior impegno e dedizione (cfr. T.R.G.A. Trento 8.5.2013, n. 146 ), resta da osservare che la figlia convivente è maggiorenne e che il maggior disagio del percorso stradale tra il comune di residenza e la nuova sede di servizio appare contenibile con una diversa organizzazione di vita ( ad es., con l’utilizzo durante la settimana dell’alloggio di servizio esistente nella caserma di Resia).
3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio, nonostante la soccombenza, possono rimanere compensate, tenuto conto della natura lavoristica del ricorso e della sua non manifesta pretestuosità.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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