TRIBUTARIO:
anche per i Giudici tributari romani
è inesistente la notifica della cartella esattoriale
spedita via raccomandata A/R da Equitalia
(Comm. Trib. Prov., Roma,
sentenza 13 giugno 2013 n. 247).
Anche a Roma i Giudici tributari
seguono il "flow" giurisprudenziale in materia.
Ottimo per chiunque intendesse far
ricorso avverso una cartella esattoriale notificata tramite raccomandata A/R.
Massima
1. Quanto
all'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo
del servizio postale direttamente dall'agente della riscossione, l'art. 160
del c.p.c. prescrive la nullità delle notificazioni tassativamente nei
casi di inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere
consegnata la copia dell'atto o se sussiste incertezza assoluta sulla persona a
cui è fatta o sulla data, fatta salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del
c.p.c.. Detta norma, quindi, non parla della esecuzione della notifica da parte
di soggetto non abilitato come causa di nullità.
L'art. 156 del c.p.c. al primo comma dispone che non
può pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del
processo se la nullità non è comminata dalla legge. Conseguentemente la volontà
del legislatore era quella di riferire la disciplina delle nullità di cui
all'art. 160 del c.p.c. ai soli atti del processo, e la cartella di
pagamento non costituisce un atto del processo.
Più in particolare, il problema riguarda la notifica per posta di
atti sostanziali e non di atti del processo tributario, e quindi per esempio
delle cartelle di pagamento, che incidono nella sfera patrimoniale del
cittadino e pertanto deve essere attribuita certezza all'esito del procedimento
notificatorio. Infatti la notifica della cartella di pagamento non ha
unicamente la finalità di far conoscere l'atto al contribuente, ma essendo la
stessa cartella un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione
di perfezionarne l'esistenza giuridica.
L’art. 26 del dpr
602/1973 dispone al primo
comma: "la cartella è notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale la
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
2. Dallo sviluppo normativo che ha portato all'attuale formulazione
della norma sopra citata si evince che per
la notifica a mezzo posta il legislatore in un primo momento aveva previsto che
fosse fatta direttamente da parte dell'esattore che provvedeva all'invio della
raccomandata con avviso di ricevimento secondo due fasi procedimentali distinte
ovvero consegna materiale della cartella dal concessionario-esattore all'agente
postale e successivamente notifica da parte dell'agente postale che agisce come
ausiliario dell'agente notificatore, mentre
a far data dal 01/07/1999 l'intenzione del legislatore è stata quella di
escludere l'esattore oggi concessionario dalla notificazione mediante servizio
postale. Conseguentemente l'agente della riscossione non può
consegnare materialmente la cartella all'agente postale secondo le fasi sopra
descritte, ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al D.
Lgs. n. 112 del 13/04/1999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste
dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.
3. Pertanto la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata
in quanto inesistente giuridicamente per essere stata notificata da soggetto
non abilitato per legge.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE
ROMA
ha emanato
la presente
Sentenza
FATTO
La società E.S. s.p.a.
agente della riscossione per la provincia di Roma in data 08/08/2012 notificava
alla sig.ra (...) la cartella di pagamento n. (...) con la quale veniva
iscritta a ruolo ordinario n. 2012/400142 emesso dalla agenzia delle entrate direzione
provinciale III di Roma ufficio territoriale di Frascati e reso esecutivo in
data 20/06/2012 per l’importo complessivo di € 2,054,48 a titolo di irpef con
relativi interessi e sanzioni pecuniarie per l'anno 2008 a seguito di controllo
dichiarazione modello 730/2009 presentata per il periodo d'imposta 2008 a
seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del dpr n.
600/73.
Con tempestivo ricorso
(attesa la sospensione dei termini processuali per periodo feriale) notificato
alla società E.S. spa in data 28/09/2012 a mezzo raccomandata postale n. (...)
e successivamente depositato per la costituzione in giudizio presso la
commissione tributaria provinciale di Roma in data 25/10/2012 rgr n. 17957/12
la contribuente prenominata, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra
loro dal dott. (...) dal dott. (...) con elezione di domicilio presso lo studio
a.t.c.s. dottori commercialisti associati sito in (...) giusta delega apposta a
margine del ricorso si opponeva alla cartella di pagamento e ne chiedeva
l'annullamento per illegittimitàattesa la nullità della cartella per
inesistenza della notifica effettuata in violazione dell'art. 26 del dpr 602/73
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Contestualmente chiedeva la
sospensione della efficacia della cartella di pagamento impugnata e la
discussione della controversia in pubblica udienza. La società E.S. spa non si
costituiva in giudizio.
Successivamente la parte
ricorrete con nota depositata il 14/02/2013 ric. n. (...) comunicava la
variazione del domicilio eletto presso lo studio accounting (...).
All'udienza pubblica il
rappresentante della parte ricorrente, sola parte presente, si rimetteva alle
richieste contenute nel ricorso introduttivo.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e
deve essere accolto. Il collegio osserva infatti che l'attenzione deve essere
concentrata sulla eccezione principale sollevata dalla parte ricorrente ovvero
quella relativa alla asserita inesistenza della notifica della cartella di
pagamento effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente
della riscossione, orbene l'art. 160 del c.p.c. prescrive la nullità delle
notificazioni tassativamente nei casi di inosservanza delle disposizioni circa
la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto o se sussiste
incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data fatta salva
l'applicazione degli artt. 156 e 157 del c.p.c. quindi detta norma non parla
della esecuzione della notifica da parte di soggetto non abilitato come causa
di nullità. L'art. 156 del c.p.c. al primo comma dispone che non può
pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se
la nullità non è comminata dalla legge. Conseguentemente la volontà del
legislatore era quella di riferire la disciplina delle nullità di cui all'art.
160 del c.p.c. ai soli atti del processo. La problematica da affrontare al
contrario riguarda la notifica per posta di atti sostanziali e non di atti del
processo tributario e quindi per esempio delle cartelle di pagamento che
incidono nella sfera patrimoniale del cittadino e pertanto deve essere
attribuita certezza all'esito del procedimento notificatorio. Infatti la
notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far
conoscere l'atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella un atto
unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne
l'esistenza giuridica.
L’art. 26 del dpr 602/1973
dispone al primo comma: "la cartella è notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale la
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello
stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". Dallo sviluppo
normativo che ha portato all'attuale formulazione della norma sopra citata si
evince che per la notifica a mezzo posta il legislatore in un primo momento
aveva previsto che fosse fatta direttamente da parte dell'esattore che
provvedeva all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento secondo due
fasi procedimentali distinte ovvero consegna materiale della cartella dal
concessionario-esattore all'agente postale e successivamente notifica da parte
dell'agente postale che agisce come ausiliario dell'agente notificatore, mentre
a far data dal 01/07/1999 l'intenzione del legislatore è stata quella di
escludere l'esattore oggi concessionario dalla notificazione mediante servizio
postale e conseguentemente l'agente della riscossione non può consegnare
materialmente la cartella all' agente postale secondo le fasi sopra descritte,
ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al d. lgs. n. 112
del 13/04/1999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge
per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale. L'interpretazione
data dalla società equitalia e/o dall'amministrazione finanziaria ovvero che
l'art. 26 del dpr 602/73 legittima la società ad eseguire le notifiche tramite
il servizio postale non è fondata in quanto quella locuzione non deve essere
estrapolata dal contesto in cui è inserita ovvero la lettura ed interpretazione
del citato art. 26 deve effettuarsi in modo unitariamente logico ovvero che gli
ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati eseguono la notifica
delle cartelle anche avvalendosi del servizio postale e non solo nelle forme
disciplinate dal c.p.c. conseguentemente la notifica a mezzo del servizio
postale eseguita direttamente dall'agente della riscossione è nulla e priva di
efficacia giuridica dal momento che il ricorso al servizio postale resta
affidato all'organo della notificazione posto all'interno della struttura
operativa del concessionario che abilita messi notificatori nelle forme di
legge ovvero all'esterno della struttura operativa avvalendosi di messi
comunali o agenti della polizia municipale, ferma restando la potestàdi
eseguire notifiche da parte degli ufficiali della riscossione di cut al d. lgs.
n. 112/99. Peraltro nel caso in esame non è invocabile il richiamo all'art. 156
del c.p.c., in quanto la cartella di pagamento non costituisce un atto del
processo.
Sulla istanza di
sospensione della efficacia della cartella di pagamento il collegio non si
pronuncia avendo deciso la controversia nel merito.
Pertanto la cartella di
pagamento impugnata deve essere annullata in quanto inesistente giuridicamente
per essere stata notificata da soggetto non abilitato per legge e le spese del
giudizio devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso
annullando la cartella di pagamento impugnata e condanna la società E.S. s.p.a.
al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 500,00
(cinquecento/00). accessori come per legge.
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