SERVIZI PUBBLICI:
sulla legittimità o meno di un provvedimento regionale che limita l’acquisto da parte del S.S.N.
e la distribuzione di alcuni farmaci
(T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I,
sentenza 11 settembre 2013 n. 474).
S.S.N., L.E.A., P.H.T. sono solo alcuni degli acronimi del moderno Diritto sanitario.
Buona lettura.
FF
Massima
1. Se è indubbia la flessibilità e la connessa facoltà di scelta tra vari canali distributivi concesse alle Regioni, al fine di conseguire tra l’altro un maggior controllo della spesa sanitaria, è illegittimo il provvedimento regionale che, in nome della discrezionalità dell’Amministrazione in merito alle modalità di distribuzione dei farmaci, giunga all’ esclusione dal Prontuario di un principio attivo, od alla creazione di un sistema distributivo che limiti l’erogazione dei medicinali alle sole farmacie direttamente gestite non pare neppure ipotizzato dalla legislazione primaria statale di riferimento.
2. Rilievo fondamentale al fine del riparto di competenze in subiecta materia tra Stato e Regioni, assume poi la disciplina di cui al DPCM 29 novembre 2001 in punto di livelli essenziali delle prestazioni garantite uniformemente sull’intero territorio nazionale, il quale traccia una netta distinzione tra l’assistenza farmaceutica e l’assistenza ospedaliera.
Il Prontuario Farmaceutico Nazionale (P.H.T.) individua i farmaci che debbono essere necessariamente erogati su tutto il territorio nazionale, per il tramite delle farmacie territoriali inserite nel SSN, dovendone assicurare l’accesso uniforme ed omogeneo per tutti i farmaci essenziali per il trattamento delle patologie gravi, acute e croniche nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.); detto ruolo è ribadito nello stesso Piano Sanitario Nazionale.
In tale ambito, secondo quanto previsto dall’art. 48 c. 5 della legge 24 novembre 2003 n. 326, è l’AIFA a garantire il rispetto della spesa programmata ed i criteri di costo/beneficio e convenienza economica mediante l’aggiornamento periodico del Prontuario Farmaceutico Nazionale, mentre le Regioni debbono garantire la puntuale distribuzione di tal servizio essenziale, senza poter limitare l’elenco dei farmaci o incidere sul regime di rimborsabilità o sul loro prezzo.
I livelli essenziali di assistenza rappresentano dunque il contenuto necessario dell’obbligo di servizio pubblico posto dall’ordinamento a carico di ciascuna Regione nel proprio ambito territoriale.
3. Muovendo da tali considerazioni, la Regione Umbria è fuoriuscita dai limiti di competenza tracciati dal legislatore statale, nonché dallo stesso art. 117 Cost. c. 2 lett. m), non potendo introdurre limitazioni all’acquisto da parte del S.S.N. e alla distribuzione di farmaci tra cui il Firmagon classificati dall’AIFA in classe “A” (salvavita) e appartenenti all’ambito di terapia “H-T” H = ospedale; T= territorio) in danno, oltre che degli assistiti quanto ai L.E.D. da garantire su tutto il territorio nazionale, anche della casa farmaceutica ricorrente abilitata a contrattare con il S.S.N..
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2013,
proposto da:
Ferring s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo A. Piria, Francesco Setti, Elena Cappellaro e Federica Boldrini, con domicilio eletto presso Federica Boldrini, in Perugia, via Volte della Pace, 9;
Ferring s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo A. Piria, Francesco Setti, Elena Cappellaro e Federica Boldrini, con domicilio eletto presso Federica Boldrini, in Perugia, via Volte della Pace, 9;
contro
Regione Umbria, rappresentata e difesa dall'avv.to
Paola Manuali, con domicilio eletto presso Paola Manuali, in Perugia, corso
Vannucci, 30;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- della determinazione dirigenziale della Direzione
regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza (Servizio
programmazione socio-sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera) n. 8 del
16 gennaio 2013, recante "Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico
Ospedaliero Regionale al 12/12/2012" per quanto concerne le condizioni di
erogazione del medicinale Firmagon (degarelix);
- dei giudizi espressi dal Gruppo Tecnico nella
riunione del 12 dicembre 2012 e 7 novembre 2011;
- per quanto occorra, della determinazione
dirigenziale n. 428/2005, come modificata dalle determinazioni dirigenziali n.
5024/2009, n. 7266/2010, n. 6659/2011 e n. 749/2012; della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2069/2004;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
connesso anche se non noto;
nonché per la condanna della Regione Umbria
all’inserimento di Firmagon nell’ETOR dell’Umbria;
e per il risarcimento del danno patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione
Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio
2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società ricorrente di essere produttrice
e titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
Firmagon (principio attivo degarelix), classificato in classe “A” ed inserito
nel PHT (prontuario ospedale territorio).
Con determinazione dirigenziale n. 8 del 16 gennaio
2013, recante "Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale
al 12/12/2012", la Regione Umbria ha disposto la riserva esclusiva della
dispensazione del suddetto farmaco ai servizi farmaceutici, con esclusione
della c.d. “distribuzione per conto”, oltre la limitazione di utilizzo del
medicinale a pazienti con PSA superiore a 20 ng/ml e a pazienti sintomatici per
metastasi ossee, in considerazione dello sfavorevole rapporto costo/beneficio.
L’odierna istante impugna la suddetta determinazione,
unitamente agli ulteriori atti in epigrafe specificati, deducendo le seguenti
doglianze così riassumibili:
I. Incompetenza della Direzione regionale Salute,
coesione sociale e società della conoscenza, violazione della L.R. Umbria 30
agosto 1982 n. 46, contraddittorietà con la deliberazione della G.R. 22
dicembre 2004 n. 2069: la normativa primaria regionale, pur riconoscendo il
potere di scelta in merito a quali medicinali utilizzare in ospedali e
ambulatori a diretta gestione, non potrebbe limitare all’ambiente ospedaliero o
alle farmacie di diretta gestione l’uso di medicinali riconosciuti come
erogabili dal SSN dall’AIFA;
II. Violazione degli artt. 7 e seg. della L. 241/90;
annullabilità ex art. 21-octies della L. 241/90: sarebbe stato violato il
contraddittorio istruttorio, da ritenersi indefettibile anche alla luce del
contenuto non vincolato del potere di classificazione del medicinale in
questione;
III. Violazione del DPCM 29 novembre 2001 in relazione
all’art. 6 c. 1 del D.L. 18 settembre 2001 n. 347 convertito con L. 405/2001 e
art. 1 del D.lgs. 502/1992 e s.m. in materia di livelli essenziali di
assistenza (LEA), violazione dell’art. 117 della Costituzione: nell’ipotesi in
cui la determinazione impugnata dovesse ritenersi conforme alla normativa
primaria regionale surrichiamata, sarebbe quest’ultima a doversi ritenere
costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 117 Cost. quanto
all’assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di “tutela della
salute” e “determinazioni dei livelli essenziali di assistenza” ivi codificato;
il Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) avrebbe la finalità insopprimibile
di garantire l’accesso uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale a
tutti i farmaci in classe “A” nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), senza che le Regioni possano in alcun modo limitare l’elenco dei farmaci
o incidere sul regime di rimborsabilità o sul loro prezzo, al di fuori quindi
delle competenze stabilite dalla stessa legge regionale, confinate alla
gestione dell’assistenza farmaceutica prestata in ospedale;
IV. Illogicità ed insufficienza della motivazione,
difetto di istruttoria: del tutto illogiche sarebbero le conclusioni del Gruppo
Tecnico richiamate nella determinazione regionale impugnata, alla luce del
contesto clinico realmente in essere.
Chiede altresì la ricorrente la condanna della Regione
resistente, ai sensi dell’art. 34 c. 1 lett. c) cod. proc. amm.,
all’inserimento del medicinale Firmagon nell’Elenco Terapeutico Ospedaliero
Regionale (ETOR) dell’Umbria, in considerazione dell’appartenenza ai LEA come
accertato su base nazionale dall’AIFA, non residuando in capo
all’Amministrazione spazi di discrezionalità amministrativa o tecnica a seguito
del richiesto annullamento della determinazione impugnata.
Si è costituita la Regione Umbria, eccependo
preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, sia
perchè il principio attivo “degarelix” sarebbe comunque già effettivamente
inserito nell’Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale, come si evincerebbe
chiaramente dalla stessa determinazione impugnata, sia sotto il profilo della
carenza di un interesse giuridicamente protetto in capo alla ricorrente,
risultando l’inserimento di un determinato farmaco nell’ETOR non certo volto a
tutelare gli interessi della case farmaceutiche produttrici bensì al primario
interesse pubblico alla razionalizzazione della spesa sanitaria.
Quanto al merito evidenzia l’infondatezza di tutte le
censure ex adverso dedotte, poiché in necessaria sintesi:
- l’esclusione della distribuzione del farmaco con la
modalità c.d. “per conto”, prescelta anche per altri farmaci, non comporterebbe
alcuna limitazione di accesso al farmaco da parte degli assistiti, anche in
terapia domiciliare;
- il PHT sarebbe sinonimo di distribuzione diretta e
non di distribuzione “per conto”, la quale ne rappresenterebbe soltanto una
modalità organizzativa;
- rientrerebbe nella più ampia discrezionalità della
Regione la riserva di alcuni medicinali alla distribuzione solo ed unicamente
attraverso i reparti o i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere, escludendo la distribuzione “per conto”, non comportando ciò
alcuna limitazione all’accesso agli assistiti;
- l’autorizzazione all’immissione in commercio di un
farmaco da parte dell’AIFA non pregiudicherebbe il diritto/dovere delle Regioni
di organizzare al meglio le politiche farmaceutiche regionali, fino ad
escludere un determinato principio attivo dal Prontuario e stabilire le
modalità d’uso e distribuzione;
- l’esclusione dall’ambito di applicazione degli
obblighi partecipativi di cui all’art. 7 della legge 241/90, in considerazione
della natura di atto generale della determinazione impugnata;
- le modalità di distribuzione dei farmaci
rientrerebbero comunque nelle competenze riservate alle Regioni;
- l’insindacabilità in sede di giurisdizione generale
di legittimità dei giudizi espressi dal Gruppo Tecnico, in quanto appartenenti
alla sfera del merito dell’azione amministrativa.
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2013, con
ordinanza n. 35, il Collegio ha apprezzato favorevolmente le esigenze cautelari
prospettate dalla ricorrente fissando il giudizio di merito all’udienza
pubblica del 3 luglio 2013, ai sensi dell’art. 55 c. 10 cod. proc. amm.
La società Ferring ha controdedotto a tutte le
eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione, ed ha insistito per
l’accoglimento del gravame, evidenziando la lesività dei provvedimenti
impugnati, evidentemente assunti al di fuori delle competenze regionali in
subiecta materia codificate dalla vigente normativa in armonia con
l’art. 117 Cost.
Anche la Regione resistente ha ribadito le proprie
argomentazioni difensive, evidenziando l’insussistenza di un obbligo di fornire
il farmaco in questione alla farmacie convenzionate per la relativa
distribuzione, oltre alla insindacabilità delle scelte tecnico discrezionali
finalizzate all’appropriatezza prescrittiva e alla valutazione di compatibilità
tra efficacia, benefici e costi.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica
udienza del 3 luglio 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di
inammissibilità sollevate dall’Amministrazione regionale.
2.1. La società ricorrente, quale casa farmaceutica
produttrice del medicinale Firmagon classificato in classe “A” su base
nazionale dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e titolare della relativa
autorizzazione in commercio, ha evidente interesse all’erogazione del prodotto
su tutto il territorio nazionale, con le modalità prescritte dall’ordinamento,
risultando perciò titolare di una posizione sostanziale sufficientemente
qualificata e differenziata ai fini della legittimazione a ricorrere.
2.2. Parimenti, la determinazione regionale impugnata,
nel limitare comunque sia le modalità di distribuzione che di utilizzo
terapeutico del medicinale - impregiudicata ogni considerazione in termini di
legittimità - ha prodotto in via diretta la lesione attuale della posizione
sostanziale dedotta in giudizio. A nulla rileva la circostanza eccepita dalla
difesa regionale circa l’effettivo attuale inserimento del Firmagon nell’ETOR,
giacchè la ricorrente si duole in concreto delle limitazioni sulla
distribuzione e sull’utilizzo del farmaco imposte, le quali rendono tale
inserimento non effettivo e comunque gravemente lesivo dell’interesse alla
piena commercializzazione del medicinale con il SSN. Le misure adottate
nell’ambito della Regione Umbria di limitazione della distribuzione del
medicinale di che trattasi esclusivamente attraverso i reparti o i servizi
farmaceutici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, vengono infatti
indubbiamente a determinarne una restrizione rispetto alla distribuzione c.d.
“per conto” tramite le farmacie convenzionate con il SSN, rendendosi
maggiormente oneroso per gli assistiti l’acquisto.
Va pertanto riconosciuto l’interesse della ricorrente
all’impugnativa, contraddistinto dai necessari caratteri della “personalità,
concretezza ed attualità” (ex multisConsiglio di Stato sez VI, 28 marzo
2012, n. 1831).
3. Il ricorso è dunque ammissibile.
4. Passando al merito, la domanda di annullamento è
fondata e deve essere accolta.
4.1. Ai sensi dell’art. 2 della L.R. Umbria 30 agosto
1982 n. 46 “ Norme per il corretto uso del farmaco e per l’assistenza
farmaceutica nell’ambito del servizio sanitario regionale” “1. Le ULSS, allo
scopo di assicurare l' uso corretto dei farmaci, curano la diffusione nei
propri presidi e tra i medici dipendenti e convenzionati, di protocolli e
repertori farmacoterapeutici, che siano predisposti dal Ministero della sanità.
2. Le ULSS per l' impiego dei farmaci e del restante materiale sanitario nei
presidi ospedalieri ed ambulatoriali a diretta gestione, adottano elenchi e
repertori terapeutici predisposti ed aggiornati periodicamente dal Consiglio
tecnico regionale per la sanità, sulla base del prontuario terapeutico
nazionale. 3. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare
emana norme di indirizzo e coordinamento per la predisposizione di tali elenchi
e repertori. 4. E' in ogni caso garantito il diritto del medico curante alla
piena responsabilità della condotta terapeutica”
L’art. 8 della legge 16 novembre 2001 n. 405
“Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti” a sua volta
stabilisce che “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli
assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un
controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le
medesime modalità previsto per la distribuzione attraverso le strutture aziendali
del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione
regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuità
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive
regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.”
Rilevanza per la controversia di specie assume anche
la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, istitutiva del prontuario PHT, la
quale limitatamente ai medicinali “H (ospedale) - T (territorio)” cui
appartiene Firmagon, ne dichiara la compatibilità con un sistema di
distribuzione diretta, mentre per i medicinali “H” lo strumento distributivo è
il PTO laddove i medicinali sono distribuiti esclusivamente dalla farmacia ospedaliera
e ai pazienti ospedalizzati o in ospedalizzazione domiciliare.
Ai sensi dell’art 48 della legge 24 novembre 2003 n.
326, l’AIFA ha il compito, tra l’altro, di garantire l’unitarietà della materia
farmaceutica ivi compresa la valutazione e la classificazione dei farmaci e la
stessa messa a punto di azioni di contenimento della spesa farmaceutica.
4.2. Così sinteticamente riassunto il quadro normativo
statale e regionale di riferimento in materia di assistenza farmaceutica e
distribuzione dei medicinali agli assistiti, ne emerge la indubbia flessibilità
e la connessa facoltà di scelta tra vari canali distributivi, al fine di
conseguire tra l’altro un maggior controllo della spesa sanitaria.
Ciò detto, va però evidenziata l’assenza di norme
volte a riconoscere alle Regioni tale facoltà, in riferimento ai medicinali
(tra cui il Firmagon) classificati dall’AIFA in classe “A” e appartenenti
all’ambito di terapia “H-T”, essendo essa limitata all’ambito terapeutico “H”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa
regionale in punto di rivendicazione della discrezionalità dell’Amministrazione
in merito alle modalità di distribuzione dei farmaci, che potrebbe a suo
giudizio persino spingersi sino all’ esclusione dal Prontuario di un principio
attivo, un sistema distributivo che limiti l’erogazione dei medicinali alle
sole farmacie direttamente gestite non pare neppure ipotizzato dalla
legislazione primaria statale di riferimento.
Rilievo fondamentale al fine del riparto di competenze in
subiecta materia tra Stato e Regioni, assume poi la disciplina di cui
al DPCM 29 novembre 2001 in punto di livelli essenziali delle prestazioni
garantite uniformemente sull’intero territorio nazionale, il quale traccia una
netta distinzione tra l’assistenza farmaceutica e l’assistenza ospedaliera
(Consiglio di Stato sez. V 7 ottobre 2008, n. 4900).
Il Prontuario Farmaceutico Nazionale individua i
farmaci che debbono essere necessariamente erogati su tutto il territorio
nazionale, per il tramite delle farmacie territoriali inserite nel SSN,
dovendone assicurare l’accesso uniforme ed omogeneo per tutti i farmaci
essenziali per il trattamento delle patologie gravi, acute e croniche
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA); detto ruolo è ribadito
nello stesso Piano Sanitario Nazionale.
In tale ambito, secondo quanto previsto dall’art. 48
c. 5 della legge 24 novembre 2003 n. 326, è l’AIFA a garantire il rispetto
della spesa programmata ed i criteri di costo/beneficio e convenienza economica
mediante l’aggiornamento periodico del Prontuario Farmaceutico Nazionale,
mentre le Regioni debbono garantire la puntuale distribuzione di tal servizio
essenziale, senza poter limitare l’elenco dei farmaci o incidere sul regime di
rimborsabilità o sul loro prezzo (ancora Consiglio di Stato sez. V 7 ottobre
2008, n. 4900; id. 8 luglio 2011, n. 4084). I livelli essenziali di assistenza
rappresentano dunque il contenuto necessario dell’obbligo di servizio pubblico
posto dall’ordinamento a carico di ciascuna Regione nel proprio ambito territoriale.
4.3. Muovendo da tali considerazioni, la Regione
Umbria è fuoriuscita dai limiti di competenza tracciati dal legislatore
statale, nonché dallo stesso art. 117 Cost. c. 2 lett. m) non potendo
introdurre limitazioni all’acquisto da parte del SSN e alla distribuzione di
farmaci tra cui il Firmagon classificati dall’AIFA in classe “A” e appartenenti
all’ambito di terapia “H-T”, in danno oltre che degli assistiti quanto ai LED
da garantire su tutto il territorio nazionale, anche della casa farmaceutica ricorrente
abilitata a contrattare con il SSN.
Appartiene infatti alla competenza esclusiva del
legislatore statale al fine di garantire l’uniformità nel territorio nazionale
delle modalità di prescrizione e impiego, non solo la classificazione dei
farmaci ma anche la regolamentazione del relativo regime di dispensazione
(Corte Cost. 20 giugno 2013, n. 141).
Nel paradigma normativa di riferimento statale,
peraltro, la c.d. erogazione dei farmaci “per conto” vale a dire attraverso le
farmacie pubbliche e private convenzionate di cui all’art. 28 c. 1 L. 833/1978,
appare lo strumento di tipo “ordinario” (T.A.R. Trentino Alto Adige 24 febbraio
2003, n. 83) diversamente dalla riserva esclusiva da parte delle strutture del
SSN.
4.4. Per i suesposti motivi vanno accolte le
assorbenti censure di cui al I e III motivo di gravame.
4.5. Per le medesime ragioni, ritiene il Collegio
fondate anche le censure rivolte nei confronti delle concomitanti limitazioni
terapeutiche disposte dalla Regione, a fronte delle presupposte valutazioni del
Gruppo Tecnico, in considerazione dell’asserito sfavorevole rapporto
costo/beneficio del medicinale per cui è causa.
Infatti, impregiudicata ogni altra valutazione in
merito alle dedotte censure di eccesso di potere, appartiene anche sotto questo
profilo esclusivamente all’AIFA ogni valutazione in merito all’utilizzazione di
un farmaco inserito nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, da effettuarsi al
momento dell’inserimento mediante le c.d. note, al fine di assicurarne
l’appropriatezza sulla base dei più recenti studi scientifici.
Non risultando il medicinale Firmagon ammesso nel PNF
con “note”, ne discende l’evidente difetto di attribuzione dell’operato
regionale. Alla medesima ratio, d’altronde, risponde l’art. 6 del
D.L. 347/2011 convertito in legge 405/2011, il quale consente alle Regioni la
possibilità di escludere la rimborsabilità di taluni farmaci di classe “A” solo
dietro provvedimento della Commissione unica del Farmaco (oggi CTS dell’AIFA)
in ragione della presenza, fra i medicinali concedibili, di prodotti aventi
attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie
terapeutiche omogenee (su cui T.A.R. Umbria 26 aprile 2013, n. 255)
4.6. Conclusivamente, vanno altresì annullate in
parte qua sia la determinazione regionale n.8/2013 che i giudizi ivi
richiamati espressi dal Gruppo Tecnico nelle riunioni del 12 dicembre 2012 e
del 7 novembre 2011.
5. Per i suesposti motivi la domanda di annullamento è
fondata e va accolta, nei limiti dell’interesse azionato.
6. Restano da esaminare le domande di accertamento e
condanna della Regione Umbria all’inserimento del medicinale Firmagon nell’ETOR
dell’Umbria, nel presupposto dell’assenza, in capo all’Amministrazione, di
spazi di discrezionalità amministrativa o tecnica a seguito dell’annullamento
della determinazione impugnata, nonché la ulteriore domanda di condanna al
risarcimento dei danni patiti.
6.1. Con la domanda formulata nel ricorso il
ricorrente promuove azione di condanna c.d. “pubblicistica”, volta a condannare
l’Amministrazione ad un facere, nella fattispecie all’inserimento
del medicinale Firmagon nell’ETOR dell’Umbria, sul presupposto del preciso
obbligo gravante sulla Regione di adeguarsi a quanto già accertato su base
nazionale dall’AIFA. La domanda va pertanto qualificata, ai sensi dell’art. 32
c. 2 cod. proc. amm., quale azione di adempimento.
Va chiarito che la suddetta domanda, a pena di
inammissibilità, va utilmente qualificata secondo l’interesse azionato in
giudizio, dovendosi per tanto intendere come avente ad oggetto non il solo
inserimento nell’ETOR (in realtà già sussistente) bensì l’inserimento “pieno ed
effettivo” senza le limitazioni distributive e terapeutiche imposte dalla
Regione, come visto illegittime ed annullate.
Quantomeno a seguito dell’entrata in vigore del Codice
del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, deve
ritenersi possibile per il g.a., anche in sede di giurisdizione generale di
legittimità, l’emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna
(adempimento) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità
amministrativa o tecnica (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011,
n.3; id. 29 luglio 2011, n.15). Infatti, nonostante l’apparente silenzio del
Codice (nel testo originario) al riguardo, gli artt. 30, 1° comma, e 34 lett.
c) c.p.a. consentono al g.a., nei limiti della domanda, di emanare sentenze di
condanna “all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio e disporre misure di risarcimento in forma
specifica ai sensi dell’art 2058 c.c.”
Tale norma, che si pone in stretta correlazione con il
generale principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale
amministrativa, sancisce dunque l’ingresso nell’ordinamento processuale
dell’azione tipica di adempimento (c.d. condanna pubblicistica) nell’ottica
della soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo
di cui si chiede tutela, pur nel limite della necessaria contestualità con
l’azione di annullamento, nonché dell’assenza di profili di discrezionalità
amministrativa o tecnica.
In recepimento del suesposto orientamento pretorio, il
legislatore mediante il secondo correttivo al Codice del Processo
amministrativo (D.Lgs. 14 settembre 2012, n.160) novellando l’art. 34 comma 1
lett c) del Codice, ha introdotto l’azione di condanna al rilascio di un
provvedimento, da esercitarsi nei limiti di cui all’art. 31 c. 3 (ovvero in
presenza di attività vincolata) e contestualmente all’azione di annullamento.
6.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio, nella
fattispecie, di rinvenire i descritti presupposti per l’ammissibilità
dell’azione di adempimento, in considerazione dell’appartenenza ai LEA dei
medicinali classificati su base nazionale in classe “A” ed appartenenti
all’ambito di terapia “H-T”, si da rendere atto pressoché dovuto l’inserimento
del Firmagon nell’ETOR Umbria senza le limitazioni distributive e terapeutiche
imposte, non disponendo effettivamente la Regione al riguardo di alcun diverso
potere, se non quello di adeguamento alle scelte e prescrizioni stabilite
dall’AIFA.
6.3. Conclusivamente, deve essere accolta la domanda
di condanna “pubblicistica” nei confronti della Regione resistente, e per
l’effetto va ordinato a quest’ultima l’inserimento del medicinale Firmagon
nell’ETOR dell’Umbria senza le limitazioni sulla distribuzione e sull’utilizzo
terapeutico qui annullate, come da motivazione.
7. Del tutto inammissibile per genericità, infine, è
l’azione di condanna al risarcimento del danno formulata con il ricorso
introduttivo, non fornendo la ricorrente al riguardo alcun elemento probatorio,
essendo il danneggiato notoriamente tenuto a fornire, in modo rigoroso, la
prova sia dell’esistenza del danno sia della sua quantificazione, non potendosi
invocare in subiecta materia il c.d. principio acquisitivo (ex
plurimis Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271; id. sez.
IV 15 dicembre 2011, n. 6598; id. sez III, 29 agosto 2012, n.4651; T.A.R.
Lombardia Milano, sez. I, 2 maggio 2011, n. 1111).
Sussistono giustificati motivi per compensare
integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la complessità delle
questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, così decide:
- accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto
annulla la determinazione regionale n. 8/2013 ed i giudizi espressi dal Gruppo
Tecnico ivi richiamati, come da motivazione;
- accoglie la domanda di adempimento e per l’effetto
ordina alla Regione Umbria l’inserimento del medicinale Firmagon nell’ETOR
dell’Umbria, secondo le modalità di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del
giorno 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento