RIPARTO:
segue) appartiene alla competenza A.G.A.
il provvedimento di decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio popolare
(T.A.R Basilicata, Potenza, Sez. I,
sentenza 29 aprile 2013 n. 208).
Notare l'unanimità che regna nei T.A.R. in materia (invero tra le più spinose e "politiche"... quella del riparto ovviamente).
Massima
Va
affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in
esame, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr. Cons. St. Ad. Plen. n. 28 del 5.9.1995 e la conforme Giurisprudenza
successiva C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3035 del 9.6.2005; C.d.S. Sez. VI Sent. n.
6711 del 19.10.2004; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2107 del 14.4.2004; C.d.S. Sez. IV
Sent. n. 3477 del 17.6.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6187 dell'11.11.2002;
C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2645 del 15.5.2002; C.d.S. Sez. Sent. n. 788 del
15.2.2001), che questo Tribunale condivide (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 652
del 18.10.2008, nn. 345 e 346 del 5.5.2007 e n. 1038 del 20.12.2005), secondo
cui la giurisdizione su tutti i provvedimenti che incidono negativamente
sull' assegnazione di un alloggio di edilizia economica
e popolare (decadenza, annullamento, revoca e ordine di rilascio
dell' alloggio o, come nella specie, l' assegnazione di un alloggio diverso da quello scelto)
spetta al Giudice Amministrativo (tranne il caso della decadenza pronunciata
per mancata occupazione dell' alloggio nel termine prescritto
dall'art. 11, commi 9, 10 e 11, D.P.R. n. 1035/1972, per il quale il successivo
comma 13 dello stesso articolo stabilisce la giurisdizione del Giudice
Ordinario), sia perché la posizione del privato assegnatario nei confronti di
un'attività amministrativa che persegue fini pubblici è essenzialmente di
interesse legittimo, sia perché in ogni caso tali controversie vanno ricondotte
alla fattispecie di giurisdizione esclusiva, disciplinata dall'art. 133, lett.
b), Cod. Proc. Amm..
Nessun commento:
Posta un commento