lunedì 16 settembre 2013

RIPARTO: appartiene alla competenza A.G.O.il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 28 giugno 2013 n. 6439).


RIPARTO: 
appartiene alla competenza A.G.O.
il provvedimento di decadenza 
dall'assegnazione dell'alloggio popolare 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 
sentenza 28 giugno 2013 n. 6439).   


Perché la giurisdizione debba appartenere al G.A. soltanto in caso di provvedimento di revoca con effetti "ex tunc", ossia in presenza di vizi originari del provvedimento di assegnazione, è un "mistero gaudioso"...
E le sentenze della Consulta nn. 204/2004 e 191/2006?


Massima

1. Conformemente ad un orientamento consolidato della Sezione, in tema di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, vanno distinte due fasi, quella paritetica che conosce la competenza del giudice ordinario in quanto caratterizzata da diritti soggettivi e quella autoritativa, che può intrecciarsi con la prima, che conosce la competenza del giudice amministrativo, in quanto connotata da posizioni di interesse legittimo.
2.  La stipulazione del contratto di locazione apre la fase negoziale e paritetica del rapporto tra assegnante e assegnatario senza, peraltro, implicare l'automatico venir meno di ogni potere autoritativo della pubblica amministrazione come nel caso, ad esempio, dell'evenienza di una sopravvenuta conoscenza, da parte dell'amministrazione stessa, di "vizi originari" dell'assegnazione che ne comportino l'annullamento d'ufficio in autotutela, con il conseguente venir meno del rapporto locativo e la degradazione, a livello di interesse legittimo, delle posizioni di diritto soggettivo originate da quel rapporto;
3. E' stato affermato, a tale proposito, che in base alla disposizione speciale di cui all'art. 11, co. 13, del d.P.R. n. 1035 del 1972, solo le controversie relative a provvedimenti di decadenza dall' assegnazione , che non operino in termini di cancellazione "ex tunc", bensì in senso terminativo, all'interno dello svolgimento del rapporto locativo, appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto vertono su situazioni di diritto soggettivo, quali sono quelle che si costituiscono per effetto dell' assegnazione stessa, a differenza di quelle preesistenti a tale provvedimento e riguardanti il relativo procedimento, che hanno la consistenza di interessi legittimi. (Cassazione civile, Sez. Un., n. 19858/2004).

4. Spetta, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia, attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, con la quale si contesti la decadenza dall'assegnazione stessa in conseguenza di asserita cessione a terzi dell' alloggio , non autorizzata dalla p.a. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 giugno 2005, n. 13459; vedi anche Cass. n. 20727/12).

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