martedì 15 luglio 2014

CONTRIBUTO UNIFICATO APPALTI: continua la lotta del T.R.G.A. di Trento contro lo (spropositato) contributo unificato (soltanto italiano) in materia di affidamenti di appalti pubblici (T.R.G.A. Trento, ordinanza 26 giugno 2014, n. 58).



CONTRIBUTO UNIFICATO APPALTI: 
continua la lotta del T.R.G.A. di Trento 
contro lo (spropositato) contributo unificato 
(soltanto italiano)
 in materia di affidamenti di appalti pubblici 
(T.R.G.A. Trento, 
ordinanza 26 giugno 2014, n. 58).


Commento breve

Sarà la vicinanza geografica, che inevitabilmente è anche culturale, rispetto al Centro Europa, sempre più baricentro giuridico europeo (specie nel diritto pubblico in senso lato), sarà la lontananza da Roma, sede del potere legislativo ed esecutivo "artefice" degli spropositati aumenti degli ultimi anni in materia di controversie sugli "appalti pubblici", sarà che s'intendono (anche) di diritto comparato (in Germania, Francia, Spagna, Svezia, Romania Lettonia il processo in esame è totalmente gratuito, nel Regno unito si aggira sui 350 €; solo nella ricca Danimarca si sale sui 1400 €),
fatto sta che il T.R.G.A. di Trento, dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 29 gennaio 2014, n. 23, con cui il ha chiesto il sindacato della Corte di Giustizia sull'esoso contributo unificato italiano, con l'ordinanza in commento torna a dare un segnale forte, sospendendo in via cautelare, a favore di uno Studio legale, la nota del Segretario Generale del medesimo T.A.R. di richiesta d'integrazione del contributo e di applicazione degli interessi.
Gli avvocati amministrativisti, ovviamente, non possono che condividere questa battaglia. Speriamo la faccia sua anche la Corte di Lussemburgo.


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2014, proposto da:

avvocati A.T., A.C. e P.C., in proprio e in qualità di soci contitolari dello Studio Legale A.T. & A., con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48

contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato del T.R.G.A. di Trento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, in Trento, sono per legge domiciliati
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento, prot. n. 216/2014-S.G., di data 6.5.2014, avente ad oggetto "invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione sanzione";
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche non conosciuti, ivi compresa la circolare del 18.10.2011 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, da ultimo aggiornata, e, occorrendo, della circolare del Ministero della Giustizia di data 11.5.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Segretariato del T.R.G.A. di Trento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella vicenda di causa sussista il presupposto del “pregiudizio grave” per la concessione della misura cautelare;
Considerato, infatti, che al mancato pagamento del contributo unificato - entro il termine indicato e nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata - consegue l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, fatto che, indubbiamente, può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale;
Ritenuto, inoltre, di fissare, sin da ora e in tempi brevi, l'udienza di discussione del merito alla data del 25 settembre 2014;

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
- accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 settembre 2014;
- compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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