CONTRIBUTO UNIFICATO APPALTI:
continua la lotta del T.R.G.A. di Trento
contro lo (spropositato) contributo unificato
(soltanto italiano)
in materia di affidamenti di appalti pubblici
(T.R.G.A. Trento,
ordinanza 26 giugno 2014, n. 58).
Commento breve
Sarà la vicinanza
geografica, che inevitabilmente è anche culturale, rispetto al Centro Europa,
sempre più baricentro giuridico europeo (specie nel diritto pubblico in senso
lato), sarà la lontananza da Roma, sede del potere legislativo ed esecutivo
"artefice" degli spropositati aumenti degli ultimi anni in materia di
controversie sugli "appalti pubblici", sarà che s'intendono (anche)
di diritto comparato (in Germania, Francia, Spagna, Svezia, Romania Lettonia il
processo in esame è totalmente gratuito, nel Regno unito si aggira sui 350 €;
solo nella ricca Danimarca si sale sui 1400 €),
fatto sta che
il T.R.G.A. di Trento, dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale
del 29 gennaio 2014, n. 23, con cui il ha chiesto il sindacato della Corte di
Giustizia sull'esoso contributo unificato italiano, con l'ordinanza in commento torna a dare un segnale
forte, sospendendo in via cautelare, a favore di uno Studio legale, la nota del Segretario Generale del
medesimo T.A.R. di richiesta d'integrazione del contributo e di applicazione
degli interessi.
Gli avvocati
amministrativisti, ovviamente, non possono che condividere questa battaglia.
Speriamo la faccia sua anche la Corte di Lussemburgo.
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 183 del 2014, proposto da:
avvocati
A.T., A.C. e P.C., in proprio e in qualità di
soci contitolari dello Studio Legale A.T. & A., con domicilio
eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48
contro
Ministero
della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Segretariato del T.R.G.A. di Trento, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta
Nuova, n. 9, in Trento, sono per legge domiciliati
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-
della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento, prot. n.
216/2014-S.G., di data 6.5.2014, avente ad oggetto "invito al pagamento
del contributo unificato e irrogazione sanzione";
-
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche non conosciuti,
ivi compresa la circolare del 18.10.2011 del Segretario Generale della
Giustizia Amministrativa, da ultimo aggiornata, e, occorrendo, della circolare
del Ministero della Giustizia di data 11.5.2012.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Segretariato del T.R.G.A. di Trento;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 il cons. Alma Chiettini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
che nella vicenda di causa sussista il presupposto del “pregiudizio grave”
per la concessione della misura cautelare;
Considerato,
infatti, che al mancato pagamento del contributo unificato - entro il termine
indicato e nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata -
consegue l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, fatto che,
indubbiamente, può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei
ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine
professionale;
Ritenuto,
inoltre, di fissare, sin da ora e in tempi brevi, l'udienza di discussione del
merito alla data del 25 settembre 2014;
P.Q.M.
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
-
accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per
l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
-
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25
settembre 2014;
-
compensa le spese della presente fase di giudizio.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Armando
Pozzi, Presidente
Angelo
Gabbricci, Consigliere
Alma
Chiettini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
25/06/2014
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
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