ENTI LOCALI & PROCEDIMENTO:
nessuna comunicazione
dell'avvio del procedimento
nelle ipotesi di scioglimento
del Consiglio comunale "ex" art. 143 TUEL
(Cons. St., Sez. III,
sentenza14 febbraio 2014, n. 727).
Massima
1. La prevalente giurisprudenza di questo
Consiglio afferma che, in ordine alla fattispecie di scioglimento del Consiglio comunale ex art. 143 del d. lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)la comunicazione
dell’avvio del procedimento non è necessaria, trattandosi di un’attività di
natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna
partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono,
se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa
dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera
collettività comunale.
2. Rileva, al riguardo, il carattere
straordinario della misura che, nell’ipotesi di una concreta minaccia ai beni
primari appartenenti a tutta la collettività, quali quelli rappresentati
dall’ordine e dalla sicurezza pubblica, che lo scioglimento in oggetto è
volto a tutelare, giustifica una immediata reazione dell’ordinamento, mediante
un intervento rapido e deciso.
3. In altre parole, nel vigente sistema
normativo, lo scioglimento dell’organo elettivo – che, di fronte alla pressione
e all’influenza della criminalità organizzata, ha non finalità repressive nei
confronti di singoli, bensì di salvaguardia dell’amministrazione pubblica – si connota quale “misura di
carattere straordinario” per fronteggiare “una emergenza straordinaria”.
4. La stessa natura dell’atto di
scioglimento dà, quindi, ragione dell’esistenza, oltre che della gravità,
dell’urgenza del provvedere, alla quale non può non correlarsi l’affievolimento
dell’esigenza di salvaguardare in capo ai destinatari, nell’avvio dell’iter del procedimento di scioglimento, le
garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla comunicazione di
avvio del procedimento.
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