GIURISDIZIONE & RESPONSABILITA' DELLA P.A.:
il riparto di giurisdizione
nel provvedimento illegittimo favorevole
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 17 gennaio 2014, n. 183).
Massima
1. La lesione del legittimo
affidamento ex art. 1338 c.c. da
provvedimento illegittimo favorevole, in seguito annullato giurisdizionalmente
(o in via d’autototutela) rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario,
atteso che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, 23 marzo 2011, n. 6596: “La controversia avente ad oggetto la
domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto
l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un pubblico servizio,
successivamente annullata dal Tar perché illegittima su ricorso di un altro
concorrente, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di
aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della
illegittimità dell'aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a
contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi,
non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato
nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere
spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla
scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.”.
L’affidamento per essere ingenerato necessità
del decorso di un congruo lasso temporale che in ragione della distanza
temporale intercorsa tra l’adozione del provvedimento favorevole ed il suo annullamento (o la sua sospensione).
2. In merito alla domanda di risarcimento dei
danni cagionati dall’adozione e dal successivo annullamento di un provvedimento
illegittimo favorevole, la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, ma
la responsabilità della P.A. sussiste solo in caso di lesione di un interesse
legittimo pretensivo, ossia qualora si accerti in giudizio che il bene della
vita effettivamente spetti al ricorrente.
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