domenica 13 luglio 2014

GIURISDIZIONE & RESPONSABILITA' DELLA P.A.: il riparto di giurisdizione nel provvedimento illegittimo favorevole (Cons. St., Sez. V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 183).


GIURISDIZIONE & RESPONSABILITA' DELLA P.A.:
 il riparto di giurisdizione
 nel provvedimento illegittimo favorevole
 (Cons. St., Sez. V, 
sentenza 17 gennaio 2014, n. 183).  


Massima

1. La lesione del legittimo affidamento ex art. 1338 c.c. da provvedimento illegittimo favorevole, in seguito annullato giurisdizionalmente (o in via d’autototutela) rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, 23 marzo 2011, n. 6596: “La controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar perché illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.”.
L’affidamento per essere ingenerato necessità del decorso di un congruo lasso temporale che in ragione della distanza temporale intercorsa tra l’adozione del provvedimento favorevole  ed il suo annullamento (o la sua sospensione).
2. In merito alla domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’adozione e dal successivo annullamento di un provvedimento illegittimo favorevole, la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, ma la responsabilità della P.A. sussiste solo in caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, ossia qualora si accerti in giudizio che il bene della vita effettivamente spetti al ricorrente.



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