GIUDICATO & OTTEMPERANZA:
riesercizio del potere e
rispetto del giudicato
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 8 luglio 2014, n. 3482).
Massima (Avv. Filippo De Luca)
1. L’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto
consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante
nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un
potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga
situazioni nuove e non contemplate in precedenza.
2. La questione si pone invece ove la riedizione del potere si concreti nel
valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che,
esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del
giudice, per cui la riedizione deve assoggettarsi a precisi vincoli e limiti.
3. L’accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di
determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non può non essere
vincolante nei confronti dell’azione amministrativa, secondo anche
l’orientamento interpretativo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per la
quale l’Amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del
giudice amministrativo, non può rimettere in discussione quanto accertato in
sede giurisdizionale (in questo senso, cfr. C.E.D.U., 18 novembre 2004, Zazanis
c. Grecia).
L’art. 112, comma 1, del c.p.a. impone infatti a tutte le parti l’obbligo
di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice, e soprattutto alla Pubblica
Amministrazione, in un’ottica di leale ed imparziale esercizio del munus
publicum e in esecuzione dei principi costituzionali scanditi
dall’art. 97 Cost. e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ove il
diritto alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale
inevitabile e qualificante completamento della tutela offerta dall’ordinamento
in sede giurisdizionale.
Ed invero l’esigenza di dare esecuzione secondo buona fede alla decisione
giurisdizionale amministrativa è alla base di qualsiasi ricostruzione interpretativa
della materia: la Pubblica Amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare
la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima
aspettativa con comportamenti elusivi.
4. Ne consegue che la nuova attività rieditiva e valutativa non può essere
espressione di una gestione ondivaga e contraddittoria del potere e, in quanto
tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio
costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di
correttezza e buona fede, specie quando è la stessa Amministrazione a
riesaminare il dictum del giudice.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
6686 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Maria Solivetti, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Ombrone, 12;
Francesco Maria Solivetti, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Ombrone, 12;
contro
IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
di Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio
eletto presso lo stesso in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
Mauro Caterino;
Mauro Caterino;
per l’ ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO -
SEZIONE III n. 03578/2013, resa tra le parti, concernente selezione per
conferimento incarico di sostituzione del dirigente responsabile UOC di
radiologia e diagnostica per immagini c/o Istituto Regina Elena di Roma
Visti il ricorso in ottemperanza, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di IFO - Istituto Fisioterapici Ospitalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 19 giugno 2014 il Cons. Vittorio Stelo e udita l’ avvocato Loiodice
Isabella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3578 del 14 giugno 2013
depositata il 5 luglio 2013 questa Sezione, accogliendo parzialmente, con
compensazione delle spese, l’appello proposto dal dott. Francesco Maria
Solivetti, ha annullato la procedura indetta dagli I.F.O. (Istituti
Fisioterapici Ospedalieri) di Roma per l’affidamento dell’incarico di
sostituzione del Dirigente responsabile della U.O.C. Radiologia e Diagnostica
per Immagini presso l’Istituto Regina Elena di Roma, effettuata ai sensi
dell’art. 18 del C.C.N.L. del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) 1998-2001.
2.1. Con ricorso notificato il 6 settembre
2013 il dott. Solivetti ha chiesto, ai sensi dell’art. 112 c.p.a.,
l’ottemperanza della suddetta sentenza previa sospensiva della nuova procedura
selettiva attivata con nota del 26 agosto 2013 dall’Istituto Regina Elena senza
però che fosse invitato il medesimo, peraltro già chiamato a partecipare a
quella precedente, annullata con la sentenza succitata.
2.2. Con decreto monocratico n. 3434 del 9
settembre 2013 e poi con ordinanza cautelare n. 3884 del 9 ottobre 2013 questa
Sezione ha sospeso la nuova procedura, e, ritenuto che l’invito in data 26
agosto 2013, non inviato ad dott. Solivetti per di più immotivatamente, veniva
in concreto a disattendere ed eludere il dictum del giudice,
ha disposto che, al fine di assicurare l’effettività della tutela
giurisdizionale in conseguenza della citata sentenza, l’interessato dovesse
essere comunque ammesso a partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi
assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione dell’istanza.
3.1. Con ricorso per motivi aggiunti,
notificato il 29 novembre 2013 e depositato il 9 dicembre 2013, il dott.
Solivetti ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per la piena
esecuzione della sentenza n. 3578/2013 con la riattivazione e la conclusione
della procedura a suo tempo annullata ovvero, in subordine, di ordinare agli
I.F.O. lo stesso adempimento stabilendo le concrete modalità e termini certi,
nonché una penale per ogni ingiustificato ritardo da parte dell’Amministrazione
nell’esecuzione del giudicato.
L’interessato ha comunicato di essere
stato in effetti invitato, con nota del 10 settembre 2013, a seguito della
citata ordinanza n. 3884/2013, alla nuova procedura, che a suo dire è stata
ingiustificatamente interrotta per più di due mesi nonostante una diffida in
data 14 novembre 2013, con la illegittima prosecuzione della copertura del
posto in questione ad interim sempre da parte dell’altro dirigente dott.
Caterino.
3.2. Con memoria depositata il 1° febbraio
2014 il dott. Solivetti ha comunicato che, con deliberazione n. 9 del 16
gennaio 2014, il Direttore generale ha assegnato al dott. Caterino, su proposta
del direttore sanitario aziendale, l’incarico di cui trattasi fino alla nomina
del titolare, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento aziendale e 18 del vigente
C.C.N.L. del Comparto e in asserita ottemperanza della sunnominata sentenza.
Ad avviso dell’interessato tale
provvedimento costituisce una palese violazione del giudicato per non aver rinnovato
la precedente procedura bensì aver effettuato altra procedura del tutto
diversa, per cui chiede la dichiarazione di nullità dei nuovi atti, anche per
illegittimità riguardanti la incompetenza del Direttore sanitario, la
valutazione del servizio di fatto svolto dal controinteressato e la mancata
approvazione del regolamento aziendale da parte della Regione.
Si insiste per la celere e corretta
conclusione della riedizione della selezione annullata, con condanna degli
I.F.O. al pagamento di significativa somma a titolo di spese e trasmissione
degli atti alla Corte dei Conti per danno erariale.
3.3. Gli I.F.O. si sono costituiti con
memoria depositata il 7 febbraio 2014, eccependo l’inammissibilità del ricorso
per motivi aggiunti in quanto notificato al dott. Caterino presso il domicilio
eletto nel giudizio ormai definito e non presso il suo domicilio reale, non
consentendone così la costituzione in giudizio.
Si deduce altresì l’inammissibilità della
richiesta di declaratoria di nullità della citata deliberazione n. 9/2014, che
estende il thema decidendum ed è stata introdotta con memoria
difensiva non notificata alle parti e soprattutto al controinteressato.
Nel merito, l’incarico in questione è
stato attribuito a quest’ultimo su proposta del direttore sanitario che ha
valutato comparativamente i due curriculum, e ciò procedendo con una nuova
selezione effettuata secondo le disposizioni vigenti in materia e asseritamente
in ottemperanza della detta sentenza n. 3578, che ha sì annullato la precedente
procedura ma non ha disposto l’obbligo di rinnovarla con le stesse modalità
della procedura annullata.
4. La Sezione, con ordinanza n. 1297 del
18 febbraio 2014 depositata il 14 marzo 2014, ha ordinato al ricorrente
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti
del dr. Mauro Caterino, contro interessato, e il dr. Solivetti ha provveduto a
notificare gli atti del contenzioso all’esame tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno in data 27 marzo con schermata di consegna sul sito delle
Poste il 2 aprile 2014.
5.1. Il dr. Solivetti ha proposto quindi
un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato agli I.F.O. e al dr. Caterino
con raccomandata postale a. r. del 28 marzo 2014 con schermata di consegna il 7
aprile 2014, depositato il 27 febbraio e il 4 aprile 2014, sempre per
l’esecuzione della sentenza n. 3578/2013, con il quale si riproducono le
censure avverso la nuova procedura e si riassumono le richieste fin qui pretese
e cioè: 1) dichiarazione di nullità di ogni provvedimento adottato in
violazione di quella sentenza; 2) nomina di Commissario ad acta ai fini della
rinnovazione e conclusione della selezione annullata entro termini certi e
prestabiliti; 3) in subordine, ordine all’Amministrazione per l’adempimento
delle stesse operazioni; 4) penale anche per l’ingiustificato ritardo.
Ha altresì presentato istanza di
abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 53, c.p.a., depositata il 27
febbraio 2014 e, con disposizione presidenziale in calce datata 26 marzo 2014,
la camera di consiglio, già fissata al 19 giugno 2014, è stata anticipata all’8
maggio 2014.
5.2. Gli I.F.O. con memoria depositata il
13 aprile 2014 hanno replicato ribadendo le argomentazioni già svolte in
precedenza, sottolineando altresì l’irrilevanza in questa sede e comunque
l’infondatezza delle censure relative alla nuova procedura.
6.1. Nella camera di consiglio dell’8
maggio 2014 la trattazione della causa è stata ancora rinviata al 5 giugno 2014
non essendo pervenuta la cartolina attestante l’avvenuta consegna del plico
postale, con gli atti del contenzioso, al destinatario controinteressato.
6.2. Il 4 giugno 2014 il ricorrente ha
depositato l’originale della nuova notificazione di tutti gli atti effettuata
tramite Ufficiale giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso la Corte di appello
di Viterbo il 16 maggio 2014 con consegna a mano del figlio convivente del
destinatario.
6.3. La causa, rinviata nella camera di
consiglio del 9 giugno per garantire i termini a tutela della difesa del
controinteressato, alla camera di consiglio del 19 giugno 2014 è stata
trattenuta in decisione.
7.1. Sul piano generale la Sezione, in
materia di ottemperanza al giudicato, intende uniformarsi alla giurisprudenza
ormai consolidatasi in materia (cfr., fra le altre, A.P. n. 2/2013; III n. 2690
e 5519/2012) e agli orientamenti già espressi in quella sede ai quali si fa
richiamo anche per esigenze di economia processuale.
Orbene, è indubbio che i ricorsi per
l’ottemperanza al giudicato sono consentiti laddove si propongono questioni
concernenti l’esatto significato e la portata della sentenza da eseguire ed in
effetti si pongono in ogni caso questioni di natura cognitoria circa la concreta
ed esatta esecuzione del giudicato relativo alla pretesa rivendicata dal
ricorrente il quale, con autonomo giudizio di ottemperanza, non può che tendere
a conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale a suo
dire illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento elusivo.
Si sottolinea che l’esigenza di certezza,
propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi
coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante nei riguardi di tutte le
situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo
atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate
in precedenza.
La questione si pone invece ove la
riedizione del potere (come nel caso in esame) si concreti nel valutare
differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che,
esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del
giudice, per cui la riedizione deve assoggettarsi a precisi vincoli e limiti.
Quindi l’accertamento definitivo del
giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla
pretesa del ricorrente non potrà non essere vincolante nei confronti
dell’azione amministrativa, secondo anche l’orientamento interpretativo della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per la quale l’Amministrazione, in sede di
esecuzione di una decisione esecutiva del giudice amministrativo, non può
rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (in questo
senso, cfr. C.E.D.U., 18 novembre 2004, Zazanis c. Grecia).
Resta inteso comunque che l’art. 112,
comma 1, del c.p.a. imponga a tutte le parti l’obbligo di dare esecuzione ai
provvedimenti del giudice, e ciò soprattutto per la Pubblica Amministrazione,
in un’ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum e
in esecuzione dei principi costituzionali scanditi dall’art. 97 Cost. e dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ove il diritto alla esecuzione della
pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante
completamento della tutela offerta dall’ordinamento in sede giurisdizionale).
Ed invero l’esigenza di dare esecuzione
secondo buona fede alla decisione giurisdizionale amministrativa è alla base di
qualsiasi ricostruzione interpretativa della materia: la Pubblica
Amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente
vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti
elusivi.
Ne consegue che la nuova attività
rieditiva e valutativa non può essere l’espressione di una gestione ondivaga e
contraddittoria del potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva
pubblicistica, con il principio costituzionale del buon andamento e, in quella
privatistica, con i principi di correttezza e buona fede, specie quando è la
stessa Amministrazione a riesaminare il dictum del giudice.
7.2. Nella specie, a fronte di un
giudicato di accoglimento dell’appello che, nell’annullare l’atto della
procedura selettiva per l’incarico dirigenziale in questione, rimetteva
all’Amministrazione l’obbligo di riattivare la procedura stessa, il presente
ricorso è volto di certo a stabilire l’effettività dell’esecuzione della
sentenza, ed in particolare se l’Amministrazione abbia ottemperato alla
pronuncia del giudice con apposita verifica delle conseguenti determinazioni
assunte.
La domanda proposta dal ricorrente in sede
di ottemperanza mira dunque ad evidenziare che l’accertamento giurisdizionale
aveva avuto ad oggetto determinati presupposti della pretesa sostanziale
dedotta in sede cognitiva, in relazione ai quali si doveva ritenere esteso
l’effetto del giudicato, con conseguente esistenza in proposito di un vero e
proprio vincolo per la riedizione dell’azione amministrativa, che sarebbe stato
infranto dalla susseguente attività amministrativa, e che avrebbe in pratica
eluso il decisum mediante un artificio logico consistente
nell’adozione di un differente percorso logico motivazionale procedurale.
Il ricorso di cui trattasi è pertanto
ammissibile.
7.3. Ciò detto, ai fini della necessaria
delimitazione della materia del contendere, si deve precisare che la vertenza
in questione si incentra in concreto nell’accertare se la citata deliberazione
n. 9 del 14 gennaio 2014, adottata dagli I.F.O.e recante l’assegnazione
temporanea ad altro concorrente del posto di dirigente medico dell’U.O.C.
presso l’Istituto Regina Elena di Roma, costituisce, come asserito dal
ricorrente, elusione del giudicato formatosi sulla nominata sentenza n.
3578/2013, ovvero, come invece sostenuto dagli I.F.O., esecuzione del giudicato
stesso, attesa anche la definitività del provvedimento in parola, non impugnato
autonomamente.
Orbene, alla luce proprio delle precedenti
considerazioni, emerge chiaramente e oggettivamente l’intendimento
dell’Amministrazione di aggirare ancora la decisione del giudice, asseritamente
in esecuzione della nominata sentenza, attivando invece una diversa procedura
selettiva per lo stesso posto a suo tempo oggetto di altra procedura annullata
da questo Collegio per una serie di illegittimità.
L’Amministrazione era tenuta quindi, per
l’appunto in ottemperanza a detta sentenza, a modificare i provvedimenti a suo
tempo adottati con specifico riguardo proprio alle articolate argomentazioni
svolte dalla Sezione e pure il nuovo recente provvedimento avrebbe dovuto
essere fornito di adeguata motivazione in ordine alla scelta della nuova
procedura al momento assunta.
Ciò stante, emerge evidente che la
contestata deliberazione n. 9/2014, a una attenta lettura, non si appalesa
coerente e conforme al dictum di quella sentenza, posto che la
stessa non contiene alcuna specifica argomentazione al riguardo, limitandosi
alla mera tautologica affermazione “al fine di uniformarsi a quanto disposto
dal Consiglio di Stato” senza dare alcuna ragione circa l’alternativa della
mancata riattivazione della precedente procedura selettiva, che la sentenza ha
fatto “rivivere”, e senza procedere quindi eventualmente a una motivata revoca
della stessa.
Si soggiunge che laddove la Sezione ha
fatto riferimento alla “rinnovazione” della procedura quale piena soddisfazione
dell’interessato, intendeva proprio la rinnovazione della precedente procedura
e non di una qualsiasi procedura, come sostenuto dagli I.F.O., invero
illogicamente.
8.1. Ne consegue che il ricorso in
epigrafe va accolto con il conseguente annullamento della citata deliberazione
n. 9/2014 e atti connessi e con l’obbligo per l’Amministrazione di riattivare,
entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente pronuncia, e
concludere sollecitamente, entro e non oltre i successivi 60 giorni, la
precedente procedura selettiva emendata dai vizi di legittimità censurati da
questa Sezione con la sentenza n. 3578/2013.
In caso di ulteriore inerzia, si dispone
fin da ora la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di
Roma o suo funzionario delegato, che procederà, entro il termine di 60 giorni
dal ricevimento dell’istanza in proposito presentata dal ricorrente, agli
stessi adempimenti avvalendosi degli uffici degli I.F.O. con spese a carico
degli Istituti stessi.
L’accoglimento del ricorso in ottemperanza
con la rinnovazione della procedura a suo tempo annullata soddisfa in concreto
la pretesa del ricorrente ed esime dal valutare le censure dedotte
specificatamente avverso la nuova procedura.
Copia degli atti relativi al presente giudizio
di ottemperanza verrà inviata, a cura della Segreteria della Sezione, alla
Procura della Corte dei Conti per quanto di competenza.
8.2. Tenuto conto del tempo trascorso e
del comportamento dell’Amministrazione si ritiene di condannare gli I.F.O. al
pagamento delle spese del presente giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso
in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l'effetto, annulla gli atti
impugnati e dispone la rinnovazione della precedente procedura selettiva da
parte degli IFO nei termini di cui in motivazione.
In caso di inerzia è nominato fin da ora
commissario ad acta il Prefetto di Roma o funzionario delegato per procedere
agli stessi adempimenti come in motivazione.
Dispone l’invio di copia degli atti
relativi al presente giudizio alla Procura della Corte dei Conti per quanto di
competenza.
Condanna la controparte costituita
(I.F.O.) al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in € 3000,00
(tremila), oltre agli accessori dovuti per legge, a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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