GIURISDIZIONE & CONCESSIONI:
va al Giudice ordinario
la controversia su una sub-concessione/contratto
che non investa (anche)
la concessione/provvedimento
(SS.UU., sentenza 29 aprile 2015, n. 8623)
Massima
1. La controversia riguarda un rapporto tra un soggetto titolare di una concessione (S.A.C.) e un terzo (P.&S.) con cui il primo ha stipulato una convenzione senza la partecipazione diretta della P.A. concedente.
In particolare il petitum sostanziale, emergente dagli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto dedotto in giudizio, è chiaramente identificabile nella pretesa del terzo (P.&S.) a conservare il godimento del bene, senza porre in discussione la durata del rapporto primario, ma prospettando la nullità della clausola determinativa della scadenza biennale della sub-concessione.
2. La pretesa della sub-concessionaria è fondata, dunque, su un rapporto oggettivamente e soggettivamente privatistico, diverso da quello di concessione; e a tale pretesa S.A.C, oppone il proprio diritto alla restituzione alla indicata scadenza contrattuale. La natura dell'azione proposta, rispettivamente, in via principale e riconvenzionale, non riguarda, dunque, il contenuto dell'atto primario, non investe l'oggetto della sub-concessione e non attiene alle facoltà spettanti al sub-concessionario, ma si risolve in un'azione tra privati in ordine all'esistenza o meno dell'obbligo restitutorio alla scadenza contrattuale ovvero a quella legale; il che vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
EPIGRAFE
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Promozioni e Sviluppo Sicilia
s.r.l. ha proposto regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio
promosso innanzi al Tribunale di Catania nei confronti di S.A.C. Società
Aeroporto di Catania s.p.a. (di seguito, brevemente, S.A.C.) per sentire accertare
che il contratto di subconcessione, tra esse stipulato in data 12.05.2011,
relativo ad area interna all'aerostazione di Catania Fontanarossa, ha natura di
contratto di locazione di immobili urbani ad uso commerciale, soggetto alla
disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978.
La ricorrente ha precisato che
S.A.C. - resistendo alla domanda e proponendo, a sua volta domanda
riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta scadenza biennale della
sub-concessione alla data del 26.05.2013 e di condanna all'immediato rilascio
del bene - ha dedotto che l'atto di sub-concessione era inscindibilmente
collegato, sotto il profilo spaziale e funzionale, alla concessione di ENAC in
suo favore per la durata quarantennale della gestione totale dell'aeroporto di
(OMISSIS), risultando da detta concessione connesso e condizionato quanto al
presupposto e alle sorti. Ha, dunque, concluso perchè venga accertato il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio da essa instaurato
innanzi al Tribunale di Catania, dichiarando - ove venga riconosciuto che il
contratto inter partes non è un contratto di locazione, bensì un contratto
pubblico di concessione di immobile demaniale - la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Ha resistito S.A.C, s.p.a.
deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'istanza di
regolamento.
Il ricorso è stato avviato alla
trattazione camerale ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sulla base delle
conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di dichiarare
l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza con
rimessione della causa innanzi al Tribunale di Catania.
La ricorrente ha replicato con
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato
che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa
dalla circostanza che il giudizio del quale si chiede di regolare la
giurisdizione, sia stato promosso dalla stessa parte istante per il regolamento
in assenza di una specifica eccezione di controparte, laddove sussistano
ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione - quali, nella specie,
quelli che potrebbero sottendersi alla ricostruzione in senso pubblicistico,
proposta da S.A.C., all'atto della sua costituzione in giudizio - con conseguente
interesse concreto e immediato ad una risoluzione della questione in via
definitiva ed immodificabile, onde evitare che la relativa statuizione in sede
di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio,
ritardando la definizione della causa (ex plurimis Cass. Sez. Unite, ord. 14
giugno 2007, n. 13892).
Va, dunque, rigettata la
pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso.
2. Osserva la ricorrente che - a
seguire l'impostazione difensiva della resistente S.A.C. - il giudizio, in
relazione al disposto del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. b e c,
risulterebbe riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
avuto riguardo, da un lato, alla riconducibilità della sub-concessione in
termini di collegamento essenziale con la concessione quarantennale
dell'aeroporto a S.A.C. e, dall'altro, all'inserzione dell'attività di
Promozione e Sviluppo nelle finalità pubbliche della gestione aeroportuale.
2.1. L'istanza di regolamento è
infondata, dovendo dichiararsi la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria a conoscere della controversia.
Come è noto, ai fini del riparto
della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre aver
riguardo al petitum sostanziale, identificato non solo o non tanto in funzione
della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in
relazione alla causa petendi, ossia alla effettiva natura della posizione
soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale
protezione ad essa accordata, in astratto, dal diritto positivo (v., ex
plurimis, Cass. Sez. Unite 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. Sez. Unite 31 marzo
2005 n. 6743).
Ciò posto e considerato che
l'applicazione del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di
elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di
Cassazione è in materia anche giudice del fatto), ma non comporta che la
statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito
nè, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum
litis (Cass. Sez. Unite, ord. 05 dicembre 2011, n. 25927), si osserva,
innanzitutto, che il titolo da cui entrambe le parti pretendono di derivare le
loro opposte pretese - quella di Promozione e Sviluppo al perdurante godimento
dello spazio aeroportuale ad essa sub-concesso da S.A.C. in considerazione
della durata legale delle locazioni commerciali ex lege n. 392 del 1978 e
quella di S.A.C. alla dichiarazione di risoluzione alla scadenza convenzionale
biennale e al conseguente rilascio - è la convenzione di sub-concessione in
data 12.05.2011, con la quale S.A.C. in forza dell'atto di concessione
quarantennale in data 22.05.2007 in suo favore da ENAC per la gestione totale
dell'aeroporto di (OMISSIS), ha affidato all'odierna ricorrente un'area da
destinarsi a vendita di prodotti tipici siciliani (art. 2.1. della
sub-concessione).
Si tratta di un'attività
commerciale, come tale non ricompresa tra quelle direttamente riconducibili a
facoltà e diritti attribuiti dall'Amministrazione concedente alla
concessionaria, tant'è che l'atto primario di concessione - mentre prevede per
l'affidamento di aree e locali destinati alle attività aeronautiche la
preventiva autorizzazione di ENAC (art. 3, comma 1) - per quanto riguarda
l'affidamento delle stesse aeree e locali per lo svolgimento di altre attività,
tra le quali, a titolo esemplificativo, sono indicate quelle commerciali,
richiede una semplice comunicazione scritta alla concedente. La diversa
modalità di affidamento trova ragion d'essere nella considerazione che non si
tratta di attività coessenziali al trasporto aereo e alla concessione che lega
S.A.C. all'ente pubblico, con la conseguenza che la concessionaria, nello
stipulare le convenzioni, come quella in oggetto, agisce in veste privatistica
in ordine a un bene di cui ha la disponibilità, per il perseguimento di
interessi economici e imprenditoriali disancorati dallo scopo primario della
gestione dell'aeroporto, che è quello di assicurare la regolarità del traffico
aereo e, correlativamente, l'efficienza e la funzionalità degli impianti.
2.2. Queste Sezioni Unite, in
tema di concessione in uso esclusivo a privati, hanno affermato che il giudice
ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da
rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione - come il
rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per
l'esercizio di un pubblico servizio o l'utilizzazione di un bene pubblico -
quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto
derivato e non possa, quindi ravvisarsi alcun collegamento fra l'atto
autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Al contrario, quando la
pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e
l'Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il
rapporto tra concessionario e terzo, opera la regola generale che prevede la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative
a concessioni amministrative, di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 5 comma 1
ed ora D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. b) e c), (CPA) (ex plurimis
Cass. Sez. Unite, 28 gennaio 2011, n. 2062; 02 dicembre 2008, n. 28549; 25
giugno 2002, n. 9233; 23 luglio 2001, n. 10013).
Invero presupposto indefettibile
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in controversie
siffatte è l'esistenza di una pretesa che, nascendo dal contenuto dell'atto di
concessione, sia direttamente riferibile alla pubblica amministrazione
concedente, laddove - come si è avuto modo di affermare proprio con riferimento
alla medesima vicenda concessoria e, più esattamente, in sede di regolamento di
giurisdizione nel giudizio di annullamento degli atti di sub-concessione posti
in essere da S.A.C. in favore di alcune società (tra cui, l'odierna ricorrente)
di spazi commerciali all'interno dell'aeroporto di (OMISSIS) per l'espletamento
dell'attività di "food & beverage" (cfr. Cass. Sez.
Unite, 19 dicembre 2009, n. 26823) - nella specie non si è in presenza di una
procedura di affidamento di lavori o di servizi o di forniture idonea a
radicare la giurisdizione amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006,
art. 244, poichè S.A.C. ha deliberato esclusivamente la subconcessione di
alcune aree aeroportuali.
2.3. In definitiva la
controversia riguarda un rapporto tra un soggetto titolare di una concessione
(S.A.C.) e un terzo (Promozione e Sviluppo) con cui il primo ha stipulato una
convenzione senza la partecipazione diretta della P.A. concedente. In
particolare il petitum sostanziale, emergente dagli elementi oggettivi che
caratterizzano il rapporto dedotto in giudizio, è chiaramente identificabile
nella pretesa della Promozione e Sviluppo a conservare il godimento del bene,
senza porre in discussione la durata del rapporto primario, ma prospettando la
nullità della clausola determinativa della scadenza biennale della
sub-concessione.
La pretesa della
sub-concessionaria è fondata su un rapporto oggettivamente e soggettivamente
privatistico, diverso da quello di concessione; e a tale pretesa S.A.C, oppone
il proprio diritto alla restituzione alla indicata scadenza contrattuale. La
natura dell'azione proposta, rispettivamente, in via principale e
riconvenzionale, non riguarda, dunque, il contenuto dell'atto primario, non
investe l'oggetto della subconcessione e non attiene alle facoltà spettanti al
sub-concessionario, ma si risolve in un'azione tra privati in ordine
all'esistenza o meno dell'obbligo restitutorio alla scadenza contrattuale
ovvero a quella legale; il che vale a radicare la giurisdizione del giudice
ordinario.
In definitiva va dichiarata la
giurisdizione del Giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24
febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29
aprile 2015
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