GIURISDIZIONE & "PROCEDIMENTO":
gli elementi sintomatici
della riconducibilità di una convenzione
ad una accordo amministrativo
(Sez. Un., 12 marzo 2015, n. 4948)
Queste Sezioni Unite fanno da pendant alla Plenaria n. 28/2012 (relativa alla esperibilità del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., anche da parte di un ente pubblico, per la "stipula" di un accordo ex art. 11 della l. n. 241/1990).
Una nota di colore: la controversia viene instaurata davanti al Giudice civile nel 1986. La Corte d'appello dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, ed oggi le Sezioni Unite, dopo quasi trent'anni, dicono che si può ricominciare dal T.A.R. (!).
Massima
1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando sono compresenti i seguenti elementi:
- la natura amministrativa in senso oggettivo e soggettivo dell'accordo, riconducibile all'art. 14 della l. n. 241/1990 (anche se tale norma è stata introdotta successivamente all'art.
- la natura pubblica degli interessi coinvolti,
- le scelte discrezionali operate dalla P.A. per la tutela di essi (non incidendo a tal fine la trasformazione in ente pubblico economico dell'azienda F.S. per effetto della L. n. 210 del 1985, art. 2, lett. h) (e poi in società per azioni, per effetto della L. n. 35 e L. n. 359 del 1992, attribuite al 100% al Ministero del Tesoro, ora dell'Economia e delle Finanze), e la analoga natura giuridica del consorzio concessionario per l'esecuzione delle opere pubbliche),
- il ricorso a strumenti anche autoritativi da parte del Comune,
- la manifesta incidenza dell'esecuzione della convenzione sui servizi pubblici di trasporti e viabilità, sul territorio e sui beni delle F.S. e del Comune.
2. La convenzione di cui è controversia, dunque, poiché comporta non soltanto la verifica della legittimità di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione richiamati nella convenzione (verifica che, peraltro ed in tali limiti, ben potrebbe essere compiuta anche dal giudice ordinario ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248), ma soprattutto perché è stata strumento cui si è fatto ricorso allo scopo di dare concreta ed effettiva realizzazione agli anzidetti interessi pubblici e con strumenti finanziari riferibili, direttamente od indirettamente, alla P.A. in senso proprio - sì da configurare organismo di diritto pubblico nell'accezione contenuta nell'art. 1, lett. b della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 Cee e nell'art. 2, comma 6, dell'attuativa L. n. 109 del 1994 sui lavori pubblici, che definisce "di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti" - correttamente è stata inquadrata dalla Corte di merito negli accordi previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (S.U. 12725 del 2005).
3. Peraltro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1 e comma 2, lett. b), a norma del quale sono ad esso devolute tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti ai trasporti - e quello ferroviario è definito essenziale dalla L. n. 146 del 1990, art. 1, comma 2, lett. b) - e del D.Lgs., art. 34, commi 1 e 2, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. b), applicabile per le controversie instaurate dal 10.8.2000, e rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.c., che devolve a detto giudice le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica - concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, in cui rientra la regolamentazione del traffico comunale - ed edilizia.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
EPIGRAFE
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del febbraio 2002
la R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) convenne dinanzi al Tribunale di Roma il
Comune di Maddaloni deducendo: 1) con convenzione del 15 gennaio 1986, efficace
dal settembre 1986, nell'ambito di attuazione del piano decennale per la soppressione
dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato, ai sensi della L.
n. 71 del 1981, art. 1, lett. i), approvato con L. n. 189 del 1983, il
Ministero dei Trasporti, Ente F.S., aveva convenuto con il Comune di Maddaloni
la rinuncia di questo ente all'attraversamento esercitato a mezzo dei passaggi
a livello della linea Cassino - Napoli autorizzando l'ente F.S. alla
soppressione definitiva, all'atto della consegna al Comune delle opere
sostitutive - tra cui la costruzione di un cavalcavia e una strada - appaltate
al Consorzio Ital.co.cer., con obbligo del Comune di disporre le limitazioni
del traffico stradale e dei sottoservizi necessari per l'esecuzione di dette
opere, da concordare con il Consorzio, e di tenere indenne la R.F.I. da ogni
molestia o pretesa che in conseguenza di tale rinuncia fosse avanzata da terzi
e da aventi diritto a titolo particolare per i passaggi a livello; 2) il
Consorzio, agendo in nome e per conto dell'ente F.S., aveva perciò stipulato
una convenzione con il Comune di Maddaloni.
Non avendo il Comune però non
aveva adempiuto alle obbligazioni assunte, l'Azienda Autonoma F.S. chiese,
previo accertamento dell'inadempimento, di dichiarare il diritto di eliminare
il passaggio a livello e di far eseguire le opere necessarie e di condannare il
Comune al risarcimento dei danni derivatine, pari ad Euro 1.043.242,94, e alla
remunerazione del capitale inutilmente investito nella costruzione delle opere
sostitutive, corrispondente agli interessi su Euro 1.740.976,21 a decorrere dal
1991, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Corte dei Conti.
Il Comune, in comparsa di
risposta, eccepì la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
l'incompetenza del foro di Roma, l'invalidità della clausola del foro convenzionale
e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Il Tribunale rilevò che il Comune
in data 9 agosto 1991 aveva accettato i lavori eseguiti, conformi a quelli
pattuiti, ed aveva chiuso due passaggi a livello, mentre quello di (OMISSIS)
soltanto dalle ore ventidue alle ore sei, condizionandone la soppressione
all'inizio dei lavori di un sottopasso carrabile, modificato nel 1996 in
sottovia e passerella pedonale. Quindi, malgrado l'accettazione del progetto,
il Comune, ne marzo 1998, aveva revocato l'approvazione delle opere sostitutive
concordate ed in particolare la chiusura e la soppressione del passaggio a
livello, chiedendo alle F.S. di proporre soluzioni alternative, e nel 2000 e
nel 2002 il medesimo ente, esercitando i poteri conferitigli dalla L. n. 142
del 1990, art. 38, comma 2, e L. n. 833 del 1978, art. 32, aveva diffidato il
Consorzio Ital.Co.Cer.
dall'iniziare i lavori di
chiusura del predetto passaggio a livello, invitando il Prefetto di Caserta ad
impedirne le opere. Il Tribunale evidenziò che la convenzione del 1986, ed in
particolare le clausole da 2 a 10, disciplinavano i rispettivi diritti ed
obblighi, ma nel 1991 il Comune, pur avendo constatato l'esecuzione delle opere
concordate, non eseguì i propri obblighi, ed anzi emise provvedimenti contrari
al loro adempimento, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Rilevò che comunque l'esecuzione delle ulteriori opere richieste era
condizionata all'approvazione degli organi competenti, e che il Comune aveva
successivamente revocato l'approvazione anche di queste, persistendo nella
violazione di tutti gli obblighi assunti. Ed infatti aveva diffidato le
Ferrovie dal recintare la strada ferrata dall'area stradale comunale, in
corrispondenza degli accessi del passaggio a livello, così determinando la non
approvazione dell'accordo integrativo del 1991 (che prevedeva la suddetta
costruzione di passerella pedonale e sottovia carrabile). Pertanto, accertato
il comportamento pretestuoso e dilatorio del Comune, ne dichiarò l'esclusiva responsabilità,
anche nei confronti della popolazione.
Disapplicò conseguentemente ai
sensi della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E gli atti amministrativi
illegittimi e condannò il Comune, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., al
risarcimento dei danni, per un totale di Euro 1.465.425, e ai relativi
accessori di rivalutazione ed interessi, indicando le rispettive decorrenze dal
termine delle annualità di riferimento delle singole voci di spesa e fino alla
pubblicazione della sentenza. Condannò altresì il Comune al pagamento delle
spese di giudizio che liquidò in Euro 55.400,00 di cui Euro 50.000,00 per
onorari.
La Corte di appello di Roma, con
sentenza del 16 luglio 2012, ha riformato la decisione affermando la
giurisdizione del G.A. sulle seguenti considerazioni: 1) la questione di
giurisdizione, riproposta con il primo motivo di appello, era fondata alla luce
dei principi espressi dalla Corte Costituzionale sulla giurisdizione esclusiva
- n. 204 del 2004 - che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.Lgs n. 80
del 1998, art. 33, commi 1 e 2 e art. 34, come sostituiti dalla L. n. 205 del
2000, poichè l'art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione si determina al
momento della domanda, non opera se successivamente la norma è divenuta
incostituzionale, e le controversie concernenti i pubblici servizi sono
soggette alla giurisdizione esclusiva amministrativa se la P.A. agisce
esercitando i suoi poteri autoritativi e adotta strumenti negoziali sostitutivi
di detto potere (L. n. 241 del 1990, art. 11); 2) il pubblico servizio è
configurarle se persegue l'interesse generale e quindi con esclusione delle
attività ad esso strumentali; 3) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la
sua giurisdizione escludendo la connessione funzionale del rapporto con la
materia dei pubblici servizi, spettanti alla giurisdizione del G.A., senza
considerare che l'accordo con il Comune non concerne il servizio di trasporto,
nè la erogazione del pubblico servizio, ma è a monte di tali attività per
dotare il gestore del servizio degli strumenti necessari per lo svolgimento di
esso; 4) invece, da un lato la materia di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, comma
2, lett. b) non deve esser limitata alle controversie tra gestore e
amministratore se comunque l'attività è finalizzata a soddisfare i bisogni
della collettività e coinvolge la P.A. autorità; 5) dall'altro i diritti
speciali ed esclusivi della s.p.a. Ferrovie dello Stato sono esistenti anche
per il parco rotabile e per la gestione della rete ferroviaria, sì che essa è
anche un'impresa pubblica in senso tecnico essendo concessionaria ex lege del
servizio, quale sostituto ed organo indiretto della P.A., i cui atti sono
sostanzialmente amministrativi; 6) perciò la soppressione dei passaggi a
livello non può esser ricondotta ad un rapporto paritetico e civilistico stante
il nesso funzionale ai bisogni della collettività, e quindi la convenzione era
riconducibile ai poteri autoritativi dei programmi per l'ammodernamento della
rete ferroviaria, necessario per esigenze del servizio mediante manufatti
sostitutivi o deviazioni stradali, interpellando la Regione; 7) anche sotto
altro profilo sussisteva la giurisdizione amministrativa come gestione del
territorio nella scelta tra l'attraversamento a raso della strada o attraverso
un cavalcavia, tant' è che nel 1997 era stata convocata la conferenza dei
servizi per la modifica delle opere sostitutive e quindi non era ravvisabile
una mera attività materiale disancorata da provvedimenti amministrativi; 8)
inoltre la giurisdizione amministrativa sussisteva anche sui comportamenti e
sulle azioni in esecuzione di atti amministrativi; 9) la soccombente R.F.I.
s.p.a. doveva esser condannata al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio (confermando gli importi liquidati in primo grado e riducendoli per il
secondo grado).
Ricorre la s.p.a. R.F.I. Si è
difeso il Comune di Maddaloni.
La ricorrente ha depositato
memoria.
1.- Con il primo motivo la
s.p.a. R.F.I. lamenta: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 241
del 1990, art. 11, comma 5 e art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma
2, lett. b) e art. 34 e art. 5 c.p.c..
Insufficienza e
contraddittorietà di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3,
4)". La convenzione del 1986 è anteriore alla L. n. 241 del 1990 e quindi
la qualificazione del rapporto doveva esser diversa e le norme sul procedimento
amministrativo - artt. 15 e 11 della citata Legge - erano conseguentemente
inapplicabili. La normativa sulla soppressione dei passaggi a livello prevedeva
che la scelta dei criteri da adottare avvenisse tra Ferrovie e Regioni - nonchè
l'ANAS per le strade statali - lasciando arbitra le Ferrovie di attuare gli
interventi pattuiti nelle forme più consone alla situazione di fatto. L'intesa
con la Regione Campania si era formalizzata con D.P.G.R. n. 6412 del 1986,
richiamato nelle premesse del contratto, con cui era stato espresso parere
favorevole sui criteri adottati per la soppressione, ed il Comune aveva
incondizionatamente aderito. Poichè all'epoca non era stato emanata la
precitata legge, non essendo applicabile l'art. 15, la convenzione, tramite il
concessionario Ital.co.cer., era stata conclusa nell'esercizio dell'autonomia
privata. Quindi, pur se nel provvedere alla soppressione dei passaggi a livello
le Ferrovie erano portatrici di interessi pubblici, acquisita l'intesa con la
Regione Campania, nell'espletamento della conseguente attività, legittimamente
poteva esser utilizzato uno strumento privatistico e perciò erroneamente la
Corte di merito ha ritenuto che il nuovo riparto di giurisdizione abbia
modificato la natura della convenzione, qualificandola pubblicistica per
effetto dello ius superveniens, e comunque per i poteri autoritativi esercitati
da R.F.L ex L. n. 241 del 1990 e D.Lgs. n. 80 del 1981, ritenendo che i diritti
speciali ed esclusivi sussisterebbero non solo per la gestione del trasporto
ferroviario, ma anche per quella del materiale rotabile e della rete
ferroviaria. Inoltre la Corte di merito non ha neppure verificato, come aveva
chiesto R.F.I., se la domanda del Comune fosse basata su una convenzione
riconducibile agli artt. 11 e 15, atteso che il negozio di cui è stato chiesto
l'adempimento non rientra tra "gli accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune" (L. n. 241 del 1990,
art. 15) e quindi comunque non è soggetto all'applicazione dell'art. 11, comma
5 - poi abrogato dall'art. 133, comma 1, lett. A), n. 2 c.p.a. - per cui
"sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi e sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra
pubbliche amministrazioni". Infatti innanzi tutto è dubbia l'applicabilità
di questo istituto all'attività di soggetti non qualificabili come
amministrazioni pubbliche e R.F.I., concessionaria della rete ferroviaria
pubblica, è società di diritto privato a capitale pubblico, ma non è P.A.
Inoltre la L. n. 241 de 1990 configura un' ipotesi convenzionale inserita
all'interno di una categoria che comprende la composizione negoziata degli
interessi pubblici coinvolti, definiti procedimenti di coordinamento
infrastrutturale, attraverso i quali si tende a superare l'organizzazione
burocratico - gerarchica di soggetti ed interessi, che non danno vita ad una
nuova figura giuridica, distinta dalle amministrazioni partecipanti. Dunque la
convenzione del 1986 tra Ital.Co.Cer. e Comune non rientra nella tipologia di
cui alla L. n. 241, art. 15 essendo finalizzata non a sostituire o integrare un
provvedimento amministrativo, non previsto dalle L. n. 71 del 1981 e L. n. 210
del 1985, ma a risolvere questioni di fatto, inerenti alla campagna di
soppressione della gran parte dei passaggi a livello esistenti sull'infrastruttura,
e Ital.Co.Cer. è intervenuto come concessionario dell'ente preposto dalla legge
alla missione di migliorare l'efficienza della rete ferroviaria anche mediante
la chiusura dei passaggi a livello e per realizzare opere sostitutive, mentre il
Comune non è un soggetto pubblico portatore di interessi comuni a quelli di
R.F.I., ma come qualunque terzo è titolare di interferenza - la strada - la cui
risoluzione deve esser regolata con strumenti privatistici. Quindi è da
escludere la collaborazione di attività di interesse comune, essendo anzi il
Comune portatore di un interesse antitetico a quello di R.F.I., lucrando e
tentando di lucrare opere sostitutive aggiuntive sempre più costose. Anche
perciò la convenzione è stata uno strumento che ha composto interessi
contrapposti: la rinuncia del Comune alla servitù compensata da opere
sostitutive in una vicenda comune a tante altre, in cui le opere pubbliche
interferiscono tra loro - strade, condotte, linee ferroviarie, elettriche,
telefoniche, acquedotti - senza perciò sottoporne le controversie alla G.A. non
essendo legittimo ritenere che se il titolare di un bene interferente è un
privato la giurisdizione è del G.O., se è un ente pubblico, o questo è
committente dell'opera, la giurisdizione è del G.A. Quanto alla cura degli
interessi pubblici inerenti l'uso e la gestione del territorio, era affidata
alla Regione che aveva approvato gli interventi. Una volta raggiunta l'intesa,
non vi era più spazio per l'esercizio di poteri pubblici e come aveva ritenuto
il Tribunale, il Comune aveva esercitato una condotta materiale, impeditiva, di
manipolazione del territorio.
Il motivo è infondato.
1.1- Il quadro di riferimento
normativo, ratione temporis applicabile, è il seguente.
Gli artt. 1.1, 1.3 e 1.5, d) e
i), e 2 della L. 12 febbraio 1981, n. 17 dispongono: "Il Governo
presenterà al Parlamento .. un nuovo piano poliennale di sviluppo, elaborato
d'intesa con le Regioni, della rete ferroviaria nazionale da definirsi nell'ambito
della elaborazione del piano generale dei trasporti". "L'azienda
autonoma delle F.S. in attesa del piano poliennale, è autorizzata a dare
esecuzione ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il
potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete,
nonchè dei mezzi di esercizio.." "Il Programma integrativo ha lo
scopo di: assicurare gli interventi per la riqualificazione .. delle linee di
collegamento di maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno .. nonchè per
un recupero di efficienza sulla rete complementare e secondaria; avviare gli
interventi più urgenti per il rinnovamento degli impianti o per la soppressione
dei passaggi a livello o per il miglioramento delle relative condizioni di
esercizio"; "per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1
l'azienda autonoma delle F.S. è autorizzata ad assumere, anche in via
immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 8.950 miliardi, dei quali
4.200 miliardi ai riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e
degli impianti; 200 miliardi da destinare al riclassamento, potenziamento ed
ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria compresa nei
territori dell'Italia meridionale..". L'art. 10, comma 1 e art. 11, commi
1, 2 e 5 della stessa legge proseguono: "Per le opere da eseguirsi a cura
o per conto dell'azienda autonoma F.S. l'accertamento delle conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi edilizi,
nonchè la progettazione di massima delle opere, sono fatti dalla stessa azienda
d'intesa con le Regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli
enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi".
"L'azienda autonoma della F.S. è autorizzata ad avvalersi delle facoltà
previste dal D.L. n. 2150 del 1929, convertito nella L. 22 dicembre 1930, n.
1752 e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle
leggi, per l'azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle
opere. L'azienda autonoma delle F.S., nell'affidare in concessione le eventuali
opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni
previste per il sistema degli appalti. Parimenti è data facoltà all'azienda
autonoma delle F.S. di comprendere negli appalti le procedure espropriative
relative all'acquisizione, all'asservimento o all'occupazione temporanea di
beni occorrenti per la realizzazione delle opere". L'art. 12, commi 1 e 3
dispongono: "L'azienda autonoma delle F.S., qualora sia necessario per le esigenze
dell'esercizio, può provvedere alla soppressione di passaggi a livello mediante
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, secondo criteri sui quali sia
stata sentita la regione interessata, e per quanto concerne la viabilità
statale, d'intesa con l'ANAS. L'azienda predetta può altresì accordare
contributi a .. Comuni per analoghi interventi connessi a prevalente interesse
della viabilità ordinaria. Analoghi contributi possono essere accordati ai
titolari per la eliminazione di servitù." L'art. 15 continua: "Per la
realizzazione delle opere previste dai programmi di interventi per il
potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete
ferroviaria dello Stato sono istituite cinque unità speciali, .. con le
seguenti attribuzioni: a) curare gli studi per l'esecuzione delle nuove opere
previste dal programma di interventi, programmare gli interventi, ..
con necessari collegamenti con i
servizi dell'azienda autonoma delle F.S. e degli enti locali, seguire la
progettazione delle opere in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti,
anche sotto l'aspetto dell'assetto del territorio, coordinare la perfetta
sincronia di tutte le strutture, con particolare riguardo a quelle periferiche
chiamate ad operare per l'esecuzione del piano". L'art. 22, comma 4
stabilisce: "A decorrere dalla data di trasferimento" - "della
competenza in materia di costruzioni ferroviarie riservata al Ministero dei
LL.PP." (art. 22, comma 1) -"l'azienda autonoma delle F.S. subentra
al Ministero dei LL.PP...".
La L. 10 maggio 1983 n. 189
all'art. 1 dispone: "Fermi restando gli interventi di cui alla L. 12
febbraio 1981, n. 17, art. 1, lett. l), l'azienda autonoma delle F.S. è
autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un
piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante costruzione di
idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonchè di miglioramento
delle condizioni di esercizio dei passaggi a livello non eliminabili, ..".
Art. 3. 1 e 2: "Il piano per il primo triennio .. sarà approvato con
decreto del Ministro dei Trasporti, previo parere del consiglio di
amministrazione dell'azienda autonoma. Nella stessa forma saranno approvate le
eventuali variazioni.". Art. 5. 1, 2, 3:
"Per gli interventi
soppressivi dei passaggi a livello di cui all'art. 1 si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 17 del 1981. I manufatti
sostitutivi o le deviazioni stradali di cui alla citata Legge, art. 1, nonchè
quelli di cui alla L. n. 17 del 1981, art. 12, commi 1 e 2, dovranno esser
commisurati alle caratteristiche della viabilità esistente e tali da garantire
la stessa capacità di traffico. Gli elaborati progettuali saranno approvati,
per quanto concerne la viabilità statale, di intesa con i compartimenti della
viabilità dell'ANAS o, in caso di mancato accordo, di intesa con gli organi
centrali dell'amministrazione, che, occorrendo, provvederanno alla nomina di
apposita commissione tecnica".
Istituito con L. 17 maggio 1985,
n. 210 l'ente ferrovie dello Stato, l'art. 2, lett. a) ad esso trasferì
"L'esercizio delle linee di rete" (sì da divenirne concessionario ex
lege) e, con l'art. 25, comma 2, l'esercizio dei poteri concernenti il
procedimento per "I progetti di costruzione degli impianti .. e delle
opere connesse" - della cui natura pubblica non vi è da dubitare e che
"non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso
dell'ente" (art. 15, comma 2) - da comunicare "agli enti locali nel
cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità
alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi..".
1.2- Consegue dall'insieme di
dette disposizioni che la convenzione stipulata tra il Ministero dei Trasporti
ente F.S. e il Comune di Maddaloni nel 1986 per la soppressione di passaggi a
livello, la rinuncia di quest' ultimo ente alla servitù di attraversamento a
raso in corrispondenza di esso, la costruzione - appaltata alla Ital.co.cer. -
di opere sostitutive di detta soppressione, è servente del piano poliennale di sviluppo
della rete ferroviaria nazionale previsto dalla L. n. 17 del 1981, ed assolve
alla funzione di individuazione convenzionale dell'accordo di programma tra
enti pubblici a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio delle
rispettive pubbliche funzioni amministrative: regolamentazione ed
ammodernamento degli impianti ed infrastrutture per il miglioramento del
servizio ferroviario (il cui carattere pubblico ne giustifica la concessione) e
disciplina del territorio e regolamentazione urbanistica. Si tratta pertanto di
un accordo ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, soggetto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per effetto del richiamo
alla citata Legge, art. 11, (comma 5) in quanto la controversia non attiene ad
aspetti meramente patrimoniali del rapporto regolati dall'autonomia negoziale
per la composizione di contrapposti interessi, ma involge, invece, valutazioni
tecniche strettamente inerenti al momento funzionale di esso, poichè la
violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione incide sulle modalità e
sui beni destinati all'esercizio del servizio ferroviario e sulla conformazione
e regolamentazione dell'assetto del territorio.
Ed infatti la Corte di merito ha
messo in luce che, all'esito delle intese raggiunte tra Comune, Regione e
Ministero dei Trasporti, era stato depositato il progetto esecutivo dalle
Ferrovie dello Stato, richiamato nelle premesse della convenzione, approvato
con D.M. 3 agosto 1984, n. 1995. Quindi, sorto dissenso da parte del Comune in
fase attuativa di essa, al fine di semplificare le procedure amministrative per
la modifica, nel 1997 era stata indetta la conferenza dei servizi tra Regione,
e Comune e ente F.S. (L. n. 241 del 1990, art. 14), onde "acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi", a conferma del coinvolgimento di
molteplici interessi pubblici implicanti scelte e valutazioni tecnico -
discrezionali, onde bilanciare la tutela del servizio di viabilità e di quello
ferroviario. E poichè gli atti autoritativi emanati dal Comune avvalendosi dei
poteri pubblici conferitigli dalla legge anche per la tutela di interessi
pubblici, investono la legittimità della convenzione, che infatti è stata
contestata dal Comune proprio invocando tali interessi, e all'inadempimento di
essa è eziologicamente ricollegata la richiesta di adempimento e di
risarcimento danni di R.F.I., anche sotto questo ulteriore profilo è corretta
la declinatoria di giurisdizione del G.O. (S.U. 5923 del 2011).
1.3 - Resta da aggiungere che la
surichiamata norma sulla giurisdizione è applicabile anche agli accordi (come
quello in esame) stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - S.U.
24009 del 2007, 732 del 2005 - senza che a tale attribuzione sia di ostacolo la
congiunta proposizione, oltre alle domande di accertamento dell'inadempimento e
adempimento dell'accordo, per le quali detta giurisdizione pacificamente
sussiste, anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei danni,
trattandosi di questione non attinente all'ambito della giurisdizione, ma solo
all'estensione dei poteri del giudice amministrativo.
Dunque, sia per la natura
amministrativa in senso oggettivo e soggettivo dell'accordo, sia per la natura
pubblica degli interessi coinvolti (S.U. 15660 del 2005, richiamata da 16883
del 2013), sia per le scelte discrezionali operate dalla P.A. per la tutela di
essi - non incidendo a tal fine la trasformazione in ente pubblico economico
dell'azienda F.S. per effetto della L. n. 210 del 1985, art. 2, lett. h) (e poi
in società per azioni, per effetto della L. n. 35 e L. n. 359 del 1992,
attribuite al 100% al Ministero del Tesoro, ora dell'Economia e delle Finanze,
con Delib. Cipe 12.6. e 12.8.1992 per rendere l'attività economica più efficace
e funzionale), e la analoga natura giuridica del consorzio concessionario per
l'esecuzione delle opere pubbliche - sia per il ricorso a strumenti anche
autoritativi da parte del Comune, sia per la manifesta incidenza
dell'esecuzione della convenzione sui servizi pubblici di trasporti e
viabilità, sul territorio e sui beni delle F.S. e del Comune, sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto la convenzione di cui è
controversia, poichè comporta non soltanto la verifica della legittimità di
atti e provvedimenti della pubblica amministrazione richiamati nella
convenzione (verifica che, peraltro ed in tali limiti, ben potrebbe essere
compiuta anche dal giudice ordinario ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248),
ma soprattutto perchè è stata strumento cui si è fatto ricorso allo scopo di
dare concreta ed effettiva realizzazione agli anzidetti interessi pubblici e
con strumenti finanziari riferibili, direttamente od indirettamente, alla P.A.
in senso proprio - sì da configurare organismo di diritto pubblico
nell'accezione contenuta nell'art. 1, lett. b della direttiva 14 giugno 1993 n.
93/37 Cee e nell'art. 2, comma 6, dell'attuativa L. n. 109 del 1994 sui lavori
pubblici, che definisce "di diritto pubblico qualsiasi organismo con
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi
di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non
inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti" -
correttamente è stata inquadrata dalla Corte di merito negli accordi previsti
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (S.U. 12725 del 2005).
1.4- Peraltro la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche per effetto del D.Lgs. n.
80 del 1998, art. 33, comma 1 e comma 2, lett. b), a norma del quale sono ad
esso devolute tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi
quelli afferenti ai trasporti - e quello ferroviario è definito essenziale
dalla L. n. 146 del 1990, art. 1, comma 2, lett. b) - e del cit.
D.Lgs., art. 34, commi 1 e 2,
come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. b), applicabile per le controversie
instaurate dal 10.8.2000, e rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.c., che devolve
a detto giudice le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e
i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica -
concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, in cui rientra la
regolamentazione del traffico comunale - ed edilizia.
2.- Con il secondo motivo la
ricorrente lamenta: "Violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile
2004, n. 127 (T.P.) Omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e
4)". Il valore della causa era di Euro 2.522.234,75 in quanto la condanna
in primo grado in favore di R.F.I. era pari ad Euro 1.465.425, oltre interessi
e rivalutazione.
Applicando alle prestazioni i
valori massimi di tariffa sino a 2.582.300,00 gli onorari sono pari a Euro
37.120, per il primo grado ed Euro 31.210 per il secondo grado, superiori di
oltre 27.000 Euro all'importo di Euro 95.500 liquidato dalla Corte di merito
per il primo e secondo grado senza motivare il superamento dei massimi della
tariffa e senza considerare la tardività dell'eccezione ritenuta fondata, oltre
che l'oggettiva difficoltà della questione, che poteva almeno indurre a
compensare in tutto o in parte le spese.
Il motivo è parte inammissibile,
parte infondato.
Ed infatti, quanto alla censura
di superamento del massimo della tariffa professionale nella liquidazione degli
onorari, la ricorrente aveva l'onere di sviluppare il calcolo del valore
complessivo della controversia atteso che il giudice di primo grado ha
riconosciuto la rivalutazione e gli interessi sull'ammontare totale di Euro
1.465.425,00, con decorrenza, per ciascun importo, dalla data dell'esborso di
ogni posta contabile e, sul corrispondente ammontare, aveva liquidato gli
onorari di Euro 50.000,00. Questo importo, come emerge dalla narrativa, era
stato confermato in secondo grado, e per l'appello era stato ridotto di Euro
500,00. Dunque in mancanza di specificità dell'ammontare della somma liquidata
dal Tribunale queste Sezioni Unite non possono controllare l'esistenza della
violazione di legge denunciata e la censura è inammissibile.
E' invece Infondata la censura
sulla tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione perchè come risulta
dalla narrativa il Comune di Maddaloni l'aveva sollevata fin dalla comparsa di
risposta in primo grado.
3.- Conclusivamente,
affermandosi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso
va respinto.
4.- La natura delle questioni
trattate e la difformità tra le pronunzie rese nei gradi di merito
costituiscono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese dei
giudizio di Cassazione.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione. La Corte da atto della
sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1
quater per il versamento da parte della soccombente di un ulteriore importo,
pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27
maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12
marzo 2015
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