martedì 19 maggio 2015

PUBBLICAZIONI: Gabriele Pepe: "Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini?" Commento alla sentenza della Corte Cost. n. 70/2015.



GABRIELE PEPE
"Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente 
nella sfera giuridica dei cittadini?" 
Commento a sentenza Corte Cost. n. 70/2015 


Pubblichiamo qui sul blog il primo commento scientifico, ad opera di Gabriele Pepe, Ricercatore di Diritto Amministrativo, sulla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 (che potete leggere cliccando QUI). 
Sinora hanno parlato i giornalisti, i politici, gli opinionisti... ecco oggi parla un giurista, che stimo come persona come professionista e come studioso della "nostra" amata materia.
L'articolo è stato già pubblicato in data 16.05.2015 sulla nota rivista "Amministrazione e Contabilità degli Enti pubblici" (www.contabilità-pubblica.it).
Se volete leggerlo per intero, lo trovate sul link cliccando QUI.
A presto.

*    *    *

(Incipit)
La pronuncia in commento si segnala per l’accoglimento di una delle censure presentate dai ricorrenti con conseguente declaratoria di incostituzionalità di una disposizione della c.d. legge Fornero e, segnatamente, dell’art. 24, co. 25, d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta della disposizione che, in una prospettiva di risanamento dei conti pubblici, ha imposto risparmi di spesa attraverso il blocco della indicizzazione di taluni trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013.
Il presente articolo non mira ad una ricostruzione analitica dell’intera pronuncia della Corte bensì intende soffermarsi su due passaggi della sentenza, che sia pur incidentalmente, sembrano presentare nei termini in cui sono stati espressi, elementi di novità per l’ordinamento italiano. Inoltre l’articolo riserva talune considerazioni finali al sindacato di ragionevolezza operato dalla Consulta la quale, nella valutazione comparativa degli interessi costituzionalmente rilevanti, ha pretermesso di considerare l’interesse prioritario al pareggio di bilancio (art. 81 I co. Cost.).

In due passaggi della sentenza, anche se non tra i profili apparentemente fondamentali, la Corte sembra introdurre un principio rivoluzionario per il sistema giuridico italiano: il principio secondo cui ogni legge che incida negativamente nella sfera giuridica dei destinatari necessiti di una congrua ed adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni della scelta normativa compiuta. Tale proposizione è chiarita dalla Corte nella parte della sentenza in cui statuisce che “la disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d. l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi”[1]. Inoltre, sottolinea la Consulta, come l’interesse dei pensionati ed in particolare di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, sia finalizzato alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui coerentemente discende il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata. Aggiunge, infine, che “tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio”.

(continua)


[1] Inoltre, prosegue la sentenza, “anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.)”.

Nessun commento:

Posta un commento