GABRIELE PEPE,
"Necessità di
un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente
nella sfera giuridica dei
cittadini?"
Commento a sentenza Corte Cost. n.
70/2015
Pubblichiamo qui sul blog il primo commento scientifico, ad opera di Gabriele Pepe, Ricercatore di Diritto Amministrativo, sulla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 (che potete leggere cliccando QUI).
Sinora hanno parlato i giornalisti, i politici, gli opinionisti... ecco oggi parla un giurista, che stimo come persona come professionista e come studioso della "nostra" amata materia.
L'articolo è stato già pubblicato in data 16.05.2015 sulla nota rivista "Amministrazione e Contabilità degli Enti pubblici" (www.contabilità-pubblica.it).
* * *
(Incipit)
La pronuncia in commento si segnala per l’accoglimento di una
delle censure presentate dai ricorrenti con conseguente declaratoria di
incostituzionalità di una disposizione della c.d. legge Fornero e,
segnatamente, dell’art. 24, co. 25, d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta
della disposizione che, in una prospettiva di risanamento dei conti pubblici,
ha imposto risparmi di spesa attraverso il blocco della indicizzazione di taluni
trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013.
Il presente articolo non mira ad una ricostruzione analitica
dell’intera pronuncia della Corte bensì intende soffermarsi su due passaggi
della sentenza, che sia pur incidentalmente, sembrano presentare nei termini in
cui sono stati espressi, elementi di novità per l’ordinamento italiano. Inoltre
l’articolo riserva talune considerazioni finali al sindacato di ragionevolezza
operato dalla Consulta la quale, nella valutazione comparativa degli interessi costituzionalmente
rilevanti, ha pretermesso di considerare l’interesse prioritario al pareggio di
bilancio (art. 81 I co. Cost.).
In due passaggi della sentenza, anche se non tra i profili
apparentemente fondamentali, la Corte sembra introdurre un principio
rivoluzionario per il sistema giuridico italiano: il principio secondo cui ogni
legge che incida negativamente nella sfera giuridica dei destinatari necessiti
di una congrua ed adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni della
scelta normativa compiuta. Tale proposizione è chiarita dalla Corte nella parte
della sentenza in cui statuisce che “la disposizione concernente
l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25
del d. l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente
la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno
complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti
oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente
incisivi”[1]. Inoltre, sottolinea la Consulta,
come l’interesse dei pensionati ed in particolare di quelli titolari di
trattamenti previdenziali modesti, sia finalizzato alla conservazione del
potere di acquisto delle somme percepite, da cui coerentemente discende il diritto
ad una prestazione previdenziale adeguata. Aggiunge,
infine, che “tale diritto,
costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di
esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio”.
(continua)
[1] Inoltre, prosegue la sentenza, “anche in sede di conversione (legge 22
dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica
circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza
pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale
«puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.)”.
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