Il CORSO FRASCA di preparazione all'atto di Amministrativo per l'Esame da Avvocato può "fregiarsi" del merito di aver anticipato la probabile uscita di una traccia in materia d'appalti, basata su una pronuncia dell'Ad. Plen. del 2012 (su 36 ben 9 vertevano in subiecta materia).
E così è stato!
L'atto proposto oggi è ricalcato sull'Ad. Plen. n. 1 del 2012 in materia di project financing.
Grazie quindi a tutti i corsisti della fiducia!
Di seguito il cap. 5 della Dispensa del 19.10.2012, proprio vertente sugli Appalti, e l'indice dell'Inserto Speciale n. 1 del 17.09.2012 basato proprio sulle pronunce dell'Ad. Plen. della prima parte del 2012.
5. ATTI DA
SVOLGERE
Premessa: tutte e tre le tracce
prendono spunto dalle Ad. Plen. 2011/2012 in materia di “Appalti pubblici”, rectius “Contratti della P.A.”.
Vi
invito quindi a studiare (se ancora non l’avete fatto) o ripassare gli Inserti
speciali nn. 1, 2 e 3.
Atto n. 1
Il
Comune di Alfa con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 01/01/2012
sollecitava la presentazione di proposte ex art. 153 del D.Lgs.. n. 163/06 per la
realizzazione di un edificio da adibire a sede permanente del nuovo Museo di
storia contemporanea.
Con
delibera n. 2 del 01/03/2012 la stessa Giunta riteneva ammissibili e fattibili
cinque proposte, collocando al primo posto quella dell’impresa Beta ed al
secondo quella di Gamma.
Quest’ultima, senza
partecipare alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto, Beta,
proponeva ricorso al T.A.R. competente, affidando le proprie censure a tre
motivi di diritto.
Rediga
il candidato a favore dell’impresa Beta l’atto ritenuto più idoneo.
Suggerimento:
l’atto
presuppone che si prenda posizione sulle
sole questioni preliminari sottese alla controversia.
Atto n. 2
Il Comune di Alfa indiceva, con la delibera n. 1 del 01/03/201, un
appalto relativo a «impianti di
preselezione e bio-stabilizzazione a servizio del sistema di X”.
Il punto n. 10 del bando di gara prevedeva che, dopo l’apertura in
seduta pubblica della busta contenente la documentazione amministrativa, la
commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere «in
una o più sedute riservate all’apertura ed alla valutazione della
documentazione contenuta nella busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA B –
OFFERTA TECNICA”».
All’esito delle operazioni di gara, in data 21/05/2012, l’offerta
presentata dalla ditta Beta risultava prima graduata e aggiudicataria provvisoria,
ma aggiudicataria definitiva con d.d. n. 101 del 22/09/2012 risultava essere la
ditta Gamma, (a causa dell’esclusione dell’offerta della ditta Beta e
conclusione positiva della verifica di congruità dell’offerta della ditta Gamma
stessa).
In data 12/10/2012 la P.A. provvedeva a consegnare i lavori, nelle more
della stipula del contratto.
La ditta Delta si reca da un legale in data 19/10/2012.
Suggerimento: la ditta ricorrente
vuole far valere un solo vizio, quello relativo al bando …
Atto n. 3
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10/10/2011, il
Comune di Alfa indiceva apposita
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di vigilanza
presso il palazzo di giustizia ed approvava il capitolato speciale di appalto e
il relativo disciplinare.
Con la determinazione dirigenziale (d.d.) del Servizio affari
generali del Comune n. 1215 del 07/12/2011 veniva attivata la gara di appalto,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari, per
un periodo di tre anni (precisamente dal 01/01/2013 al 31/12/2015) per un
importo a base d’asta di € 5.000.000,00. Veniva quindi approvato il bando di gara.
Nominata la Commissione di gara, con la determinazione
dirigenziale del Servizio affari generali del Comune n. 1348 del 30/01/2012 veniva
disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Beta e con la nota n.
16211 datata 15/02/2012 la stazione appaltante effettuava la richiesta di produrre
i documenti atti a comprovare le dichiarazioni e fornire la documentazione
individuata in sede di gara.
Con d.d. n. 1567 del 27/03/2012 veniva approvata l’aggiudicazione
definitiva, che veniva comunicata alla sola ditta Beta, risultata vincitrice
della gara.
La ditta Gamma veniva a conoscenza dell’affidamento del servizio lo
stesso in giorno in cui veniva effettuata dal Comune di Alfa la relativa
comunicazione sul proprio sito istituzionale, in data 01/05/2012.
Effettuato l’accesso presso i registri della Camera di Commercio
di X, la stessa apprendeva inoltre che la ditta Beta aveva incorporato la ditta
Delta nel 2010 e che a carico di due amministratori delegati di quest’ultima,
cessati nel 2009, erano state emesse due condanne passate in giudicato per
reati finanziari.
Effettuato accesso agli atti procedimentali, la ditta Gamma
accertava, infine, che in sede di dichiarazione la ditta Beta non aveva fatto alcuna
menzione dell’incorporazione e che aveva autocertificato che “nessun a.d.,
neanche cessato, ha riportato condanne penali nel triennio antecedente al 2012”.
Il rappresentante dell’impresa Gamma si reca a studio in data
20/05/2012.
Rediga il legale l’atto ritenuto più idoneo.
Suggerimento:
soffermatevi
anche sulla ricevibilità del ricorso (è un atto in vitro): quindi sulla rimessione in termini e sul dies per l’impugnazione degli atti
precedenti all’aggiudicazione definitiva nella procedura ad evidenza pubblica.
Nel merito poi le violazioni sono palesi
…
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