PROCEDIMENTO:
legittimo affidamento ed attività legislativa
nel sindacato di legittimità costituzionale
(Corte Cost. sent. 12 dicembre 2012 n. 277)
Il legislatore italiano è tenuto a rispettare il principio del legittimo affidamento dei consociati ed a "comportarsi" secondo i criteri di buona fede e correttezza di cui alla codificazione civile. Diversamente, non c'è Stato di diritto.
Sentenza importante "cardinale" dunque la n. 277 del 12 dicembre
2012 del Giudice delle leggi, sia per quel afferma esplicitamente sia
per quel che dice tra le righe.
1. La quaestio facti: in estrema sintesi, il legislatore nel 2004 machiavellicamente prima crea
con una legge provvedimento (costituzionalmente ammissibile)
una bad company ed una good company la prima
responsabile sino una specifica data dei debiti contratti con un limitato
patrimonio mobiliare ed immobiliare, la seconda responsabile secondo i normali
criteri civilistici (Alitalia ante litteram?).
Poi con una legge-sentenza (costituzionalmente
inammissibile) posteriore dà rilevanza alle due fasi di costituzione
della good company, stabilendo addirittura che i relativi decreti
ingiuntivi e relative le sentenze emanati o divenuti esecutivi sono inefficaci
in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio (fine novembre 2004) e la
fine (inizio febbraio 2005) dell’iter di perfezionamento di
quest’ultima e che, ad ogni modo, la responsabilità in parte qua permane
in capo alla bad company (costituita tuttavia ab
initio come semi-incapiente).
Più in particolare, il d.l. n. 277 del 2004, allo scopo di operare un
risanamento del dissesto dell’Ente Ordine Mauriziano, poi in Azienda
ospedaliera (ASOM) aveva istituito la omonima Fondazione, affinché rispondesse
dei debiti contratti dallo stesso sino al 23 novembre 2004, mentre aveva
previsto che quest’ultimo continuasse a svolgere attività ospedaliera nella
veste originaria, fino all’inquadramento nell’ordinamento giuridico della Regione
Piemonte, che ha avuto effetto a partire dal 1 febbraio 2005 con provvedimento
del Presidente regionale.
Solo da questa data l’Ente predetto è divenuto, quindi, Azienda
ospedaliera.
I creditori che hanno maturato i propri diritti nei pochi mesi intercorrenti
tra la nascita dell’Ordine e della Fondazione e la trasformazione del primo in
ASOM, tuttavia, vedevano vanificate expressis verbis le
proprie ragioni, anche quando suffragate in giudizio con decreti ingiuntivi o
sentenze (anche passati in giudicato), dalla legge finanziaria 2007 (l. n.
296/06) e dal legislatore piemontese (l. reg. n. 39/2004, che aveva stabilito,
subito dopo l’emanazione del d.l. n. 277/04, che nel periodo de
quo dei debiti rispondesse la Fondazione).
Tali due fonti stabilivano che l’ASOM dovesse succedere all’Ordine nelle
sole obbligazioni, relative all’esecuzione di contratti di durata, sorte
successivamente alla sua costituzione, quindi al 1 febbraio 2005, con
esclusione quindi del predetto periodo iniziato il 23 novembre, che rimaneva
“accollato” alla Fondazione. Veniva vanificato quindi non soltanto l’affidamento,
ma anche l’attività difensiva svolta nei relativi giudizi, e lese attribuzioni
dell’Autorità giudiziaria, cui spetta la tutela dei diritti.
2. La quaestio iuris: gli organi giurisdizionali (la Corte d’Appello di Torino) deputati a
decidere le controversie sull’opponibilità/azionabilità dei titoli esecutivi
maturati nel predetto lasso di tempo si chiedono tale ius
superveniens non violi artt. 3, 24, 101 e 113 Cost.,
giacché avrebbero vanificato l’effetto di provvedimenti giurisdizionali
sollecitati nell’esercizio del diritto di difesa, e comunque avrebbero
frustrato l’affidamento dei creditori sull’identità del soggetto passivo
dell’obbligazione.
Inoltre, ci si chiede se non siano lesi gli artt. 41, 42, 97 e 117,
co. 1 Cost., in relazione all’art. 1 del primo Protocollo
addizionale alla CEDU, poiché si sarebbe dato luogo ad una “sostanziale
espropriazione” del credito, minando la fiducia nella pubblica amministrazione.
Il Giudice delle leggi, prima di dichiarare l’incostituzionalità delle due
leggi costituenti lo ius superveniens, così argomenta:
“Questa Corte ha ripetutamente rilevato che la tutela del legittimo
affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto (sentenza n. 206 del
2009; sentenza n. 156 del 2007), sicché, legiferando contro di esso, il
legislatore statale e quello regionale hanno violato i limiti della
discrezionalità legislativa. […]
Questa Corte, in un caso del tutto analogo, ha già affermato che al
legislatore è precluso incidere sul soggetto nei cui confronti sono stati
emessi provvedimenti giurisdizionali, sostituendo ad un soggetto in bonis,
responsabile secondo il regime sostanziale e processuale ordinario, un’entità
diversa, nei cui confronti non è assicurata ai creditori la piena realizzazione
dei propri diritti (sentenza n. 364 del 2007). L’art. 1, comma 1349, della
legge n. 296 del 2006, nella parte in cui vanifica l’attività giurisdizionale
compiuta fino alla formazione del titolo esecutivo, lede perciò gli artt. 3,
24, 101 e 113 Cost.
Tale disposizione, unitamente all’art. 2, comma 3, della legge reg. n. 39
del 2004, è ugualmente lesiva dell’art. 3 Cost., anche nella parte in cui si
limita a rendere la Fondazione, anziché l’ASOM, responsabile delle obbligazioni
contratte nella veste di Ordine Mauriziano, tradendo l’affidamento contrario
ingenerato nei creditori dal d.l. n. 277 del 2004. Questi ultimi, infatti,
hanno stipulato contratti con l’Ordine nel convincimento di essere esclusi dalla
procedura concorsuale facente capo alla Fondazione, cosicché il credito non
avrebbe insistito sul limitato patrimonio assegnato a detta Fondazione, ma
sarebbe stato assistito dalla piena responsabilità dell’ASOM, e dunque
dell’ordinamento regionale, ove l’azienda sanitaria è inserita.
L’interesse della parte creditrice non è ovviamente, in linea di principio,
insensibile rispetto al mutamento del soggetto passivo dell’obbligazione,
quand’anche disposto per legge: in questo caso, sono costituzionalmente tollerabili,
dunque, quelle «tecniche» motivate da «un ragionevole rischio di insufficienza
di un patrimonio a soddisfare i creditori», che, anche attraverso la
realizzazione del principio di concorsualità, sono tese a meglio garantire il
soddisfacimento dei crediti (sentenza n. 355 del 2006; inoltre, sentenze n. 437
del 2005 e n. 155 del 1994).
Nel caso in questione, viceversa, tale mutamento è stato disposto
attraverso l’indicazione di un ente che risponde nei limiti di un patrimonio
assegnato per far fronte ai soli debiti pregressi, rendendone così incerto il
pieno soddisfacimento, a fronte della originaria e piena responsabilità
dell’ASOM.
La posizione dei creditori divenuti tali posteriormente al d.l. n. 277 del
2004 è perciò ben diversa da quella dei creditori che vantavano diritti sorti
in precedenza, poiché per questi ultimi la Fondazione funge da soggetto
liquidatore delle rilevanti passività nell’ambito della procedura concorsuale,
mentre per i primi essa si sostituisce ad un ente oramai liberato dai
precedenti debiti e tornato con ciò in bonis.
La Corte conclude (direi “amaramente”) affermando quanto suesposto: la
tutela del legittimo affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto,
ma non al legislatore italiano.
La sentenza per esteso la trovate su:
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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