ORGANIZZAZIONE P.A.:
gli Istituti di ricovero sono Enti pubblici o privati?
(Cons. St., Sez. III, sent. 17 settembre 2012 n. 4930)
Sentenza non recentissima ma interessante, in particolare sul piano giuridico-sociale.
Il punto di partenza e quello di arrivo
coincidono nella nozione di "P.A. a geometria variabile". Gli
Istituti di ricovero sono accreditati (in base a una procedura
"selettiva") presso la Regione, la quale per le strutture sanitarie
private fissa un tetto massimo di rimborso. La quaestio iuris era
dunque esattamente questa: gli Istituti di ricovero possono o no esser
equiparate ai privati ed invocare la rinunziabilità delle prestazioni di
assistenza e cura, specie in regime di pronto soccorso, all'utenza, oppure sono
tenute sempre a fornirle in base alla potenzialità della struttura anche
oltre il tetto preventivato?
Leggiamo la sentenza per esteso per avere
la risposta...
Massima
La posizione degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico è omologa a quella degli altri
soggetti privati che operano nel servizio sanitario regionale in regime di
accreditamento, con ogni effetto in ordine alle prestazioni erogabili, che ricevono
limite quantitativo e di spesa negli atti di programmazione e di autorizzazione
della Regione; non può infatti riconoscersi ad essi natura di persona giuridica
pubblica, con conseguente equiparazione alle Aziende sanitarie pubbliche,
atteso che detta natura non può essere desunta dagli scopi perseguiti nel
settore della ricerca ed in quello dell' assistenza, che l'ordinamento non
riserva in via esclusiva allo Stato e/o ad altri enti di diritto pubblico;
difetta inoltre ogni ingerenza della Regione per ciò che riguarda il controllo
contabile e finanziario dell'Istituto e l'approvazione dei bilanci, peculiare
invece alle Aziende sanitarie pubbliche; non esistono neppure poteri esterni di
nomina dei vertici degli Istituti e del management.
Sentenza per esteso
[...]
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio
e successivi motivi aggiunti l'Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Fondazione Lucia – soggetto accreditato per un totale di 187 posti
per prestazioni di riabilitazione, di cui 55 da utilizzarsi in regime
semiresidenziale estensivo per progetti riabilitativi di pazienti in età
neonatale ed infantile con disabilità complesse e 132 destinati a pazienti
adulti in regime non residenziale estensivo per il completamento del processo
di riabilitazione dopo il ricovero ordinario — impugnava i seguenti
provvedimenti:
— decreto n.38 del 31.05.2010 del Commissario ad
acta della Regione Lazio, comunicato alla Fondazione S. Lucia dalla
ASL Roma C il 14.6.2010 e recante “Remunerazione delle prestazioni di
riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 dei soggetti erogatori privati
accreditati per l'anno 2010”, nonché ogni ulteriore provvedimento
presupposto e consequenziale;
— decreto del Commissario ad acta n. 89
del 10.11.2010 avente ad oggetto “Definizione del fabbisogno assistenziale
per i comparti riabilitativi di tipo intensivo e di mantenimento, e dei criteri
per l'accesso e la dimissione ai/dai regime residenziale, semiresidenziale, non
residenziale”;
Con sentenza n. 159 del 2012 il T.A.R. accoglieva in
parte il ricorso ed annullava il d.m. n. 38 del 2010.
Il T.A.R., in particolare, statuiva che la Regione –
nel ritenere non remunerabili ulteriori prestazioni rese dall' Istituto - aveva
erroneamente equiparato l' I.R.C.C.S. alle strutture private ai fini delle
determinazione del tetto massimo e del relativo budget, non tenendo
conto, quindi, della sua specificità nell'ambito del servizio sanitario
regionale, che non consente di sottrarsi dall'erogazione del servizio di
assistenza a tutti gli utenti, da rendersi in base alla potenzialità della
struttura anche oltre il tetto preventivato.
Il primo giudice rilevava che nel caso di strutture
pubbliche o private ad esse equiparate le prestazioni assistenziali si
configurano irrinunciabili, e fra queste rilevano quelle di carattere di
urgenza in pronto soccorso, così che si configurano recessive le logiche
strettamente programmatorie e di mercato.
Il provvedimento impugnato non risulterebbe, inoltre,
suffragato da idonea istruttoria e motivazione, non prendendo in esame la
specifica natura degli istituti di ricerca, nonché l'economicità della
richiesta di trasformazione delle prestazioni da semiresidenziali a non
residenziali, in considerazione del minor aggravio per la spesa pubblica e
della maggiore efficacia dell'offerta assistenziale, avuto riguardo alla
cerchia dei pazienti in età infantile. Doveva, infine, garantirsi la
partecipazione dell' I.R.C.C.S. al procedimento programmatorio avuto riguardo
alla diretta incidenza sul budget assegnato alla singola struttura.
In conclusione il T.A.R. disponeva l'annullamento del
decreto n. 38 del 2010, nella parte in cui non riconosce l'attività prestata
dalla ricorrente sui 55 posti di riabilitazione non residenziale destinati a
complesse disabilità dell'età infantile e dichiarava inammissibili i motivi
aggiunti formulati avverso il decreto n. 89 del 2010 per difetto di interesse.
Appella la Ragione Lazio che ha confutato le
conclusioni del T.A.R. e chiesto l'annullamento delle sentenza impugnata.
Si è costituito in resistenza l' I.R.C.C.S. Fondazione
S. Lucia che ha contraddetto i motivi di impugnativa a concluso per la conferma
della sentenza gravata.
Si è altresì costituita l' U.S.L. Roma C che ha svolto
considerazioni il linea con le tesi difensive articolate dalla Regione Lazio.
All'udienza del 14 giugno 2012 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
2. Sia la Regione Lazio che la convenuta A.S.L. Roma C
contestano la sentenza impugnata nella parte in cui equipara l' I.R.C.C.S.
Fondazione S. Lucia alle strutture ospedaliere pubbliche e, da tale premessa,
trae la conseguenza della non rinunziabilità delle prestazioni di assistenza e
di cura richieste dall'utenza, da erogarsi secondo le potenzialità strutturali
dell' ente, indipendentemente dal tetto massimo e dal relativo budget stabilito
per le strutture private (negli aspetti qualitativi e quantitativi secondo
quanto autorizzato dall' Amministrazione).
In disparte ogni considerazione sulla configurazione
del rapporto che intercorre fra l' I.R.C.C.S. e la Regione Lazio in base al
regime dell'accreditamento, non emergono gli indici rivelatori in presenza dei
quali, secondo i consolidati canoni della giurisprudenza amministrativa, possa
riconoscersi all'Istituto convenuto la natura di persona giuridica pubblica.
Siffatta natura non può, invero, ricondursi agli scopi
perseguiti nel settore della ricerca ed in quello dell' assistenza, che
l'ordinamento non riserva in via esclusiva allo Stato e/o ad altri enti di
diritto pubblico.
Difetta inoltre ogni ingerenza della Regione per ciò
che riguarda il controllo contabile e finanziario dell' Istituto ed
l'approvazione dei bilanci, peculiare invece alle Aziende sanitarie pubbliche.
Non esistono poteri esterni di nomina dei vertici
dell' Istituto e del management.
La gestione del personale è libera da regole
pubblicistiche e di accesso concorsuale, oltreché dai
limiti del turn over. L' approvvigionamento dei mezzi e delle risorse
non soggiace alle regole dell'evidenza pubblica.
La posizione dell' I.R.C.C.S. convenuta è omologa a
quella degli altri soggetti privati che operano nel servizio sanitario
regionale in regime di accreditamento, con ogni effetto in ordine alle
prestazioni erogabili, che ricevono limite quantitativo e di spesa negli atti
di programmazione e di autorizzazione della Regione
3. La sentenza del T.A.R. merita, invece, conferma
nella parte in cui ha riconosciuto — nei limiti del sindacato esterno sulle
scelte programmatorie e di pianificazione della Regione — la non conformità del
provvedimento commissariale n. 38 del 2010 — che ha stabilito gli importi per
prestazioni di riabilitazione erogate dall' I.R.C.C.S. per l'anno 2010 — a
canoni di congruità e di ragionevolezza, oltreché l'assenza di adeguata
istruttoria e motivazione in ordine alla richiesta di trasformazione di 55 posti
di cura da semiresidenziali ad residenziali, suffragata da appositi progetti
riabilitativi, in aderenza alla peculiarità dell'utenza costituita da pazienti
in età infantile che attendono agli obblighi scolastici.
È noto che la selezione dei mezzi per il concorso dei
soggetti accreditati nell'erogazione di prestazioni riabilitative e di cura
avviene, tra l'altro, in base a criteri di economicità e di appropriatezza, cui
deve aggiungersi anche quello della continuità del regime assistenziale in
relazione alla peculiarità dell'utenza ed alla sua distribuzione sul
territorio.
Non è in contestazione che le prestazioni di cui è
controversia siano state in precedenza erogate nei limiti del budget di
spesa e ad una tariffa inferiore rispetto ai maggiori costi che comporta il
regime semiresidenziale.
Quanto al criterio di appropriatezza, la Regione non
ha opposto veto in ordine alla modulazione dei programmi riabilitativi con
utilizzo dei posti qualificati semiresidenziali.
La fascia di utenza costituita da pazienti in età
infantile avvalora, inoltre, l'esigenza di una continuità di prestazioni di
riabilitazione, ancorché in regime che non implica la permanenza presso la
struttura.
Diversamente da quanto argomentato dalla Regione
appellante non viene in rilievo, con riguardo alla fattispecie di cui è
controversia, il dato formale della mancata richiesta di rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, primo comma, della L.R. n. 4 del
2003.
Si tratta, invero, di autorizzazione che investe sul
piano strutturale i presidi destinati all'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie. La prestazione riabilitativa non residenziale costituisce un minus rispetto
a quella residenziale e non introduce modifiche significative sul piano
strutturale al presidio abilitato.
Ciò che rileva è, invece, l'esigenza rappresentata
dall'I.R.C.C.S. — nell'ambito del rapporto fra soggetto accreditato e Regione —
di una rimodulazione del contenuto del rapporto concessorio di accreditamento,
in relazione alla peculiarità della cerchia degli utenti e della stessa domanda
di assistenza.
Come in precedenza posto in rilievo quanto prospettato
dall'I.R.C.C.S. non si pone in contrasto con i parametri di appropriatezza e di
economicità dell'offerta assistenziale.
La Regione in conseguenza, prima adottare la
determinazione riduttiva del budget di spesa per il 2010 — in presenza di
prestazioni rese a tariffa minore ma che, sul piano terapeutico, non si
discostano da quelle autorizzate, salvo il dato della presenza temporale
dell'assistito presso la struttura — doveva promuovere ogni opportuna attività
istruttoria, anche in contraddittorio con l' Istituto interessato, ai fini del
bilanciamento dell'interesse di rilievo pubblico inerente alla domanda di
assistenza della specifica cerchia di utenti con la posizione economica
dell'ente accreditato, che ad essa aveva corrisposto con prestazioni
effettivamente rese.
Per le considerazioni che precedono l'appello va
respinto e va confermata la sentenza impugnata con motivazione in parte
diversa.
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