Di seguito vi riporto la Disamina del 17.11.2012 vertente sulle tracce assegnate con la Dispensa del 18.10.2012.
La prima traccia è quella uscita all'Esame!
TRACCE assegnate
con
la Dispensa
del 19/10/2012
Premessa (dalla Dispensa): tutte e tre le tracce prendono spunto dalle Ad. Plen. 2011/2012 in materia
di “Appalti pubblici”, rectius “Contratti della P.A.”.
Atto n. 1
Il Comune di Alfa con deliberazione
della Giunta comunale n. 1 del 01/01/2012 sollecitava la presentazione di
proposte ex art. 153 del
D.Lgs. n. 163/06 per la realizzazione di un edificio da adibire a sede
permanente del nuovo Museo di storia contemporanea.
Con delibera n. 2 del 01/03/2012 la
stessa Giunta riteneva ammissibili e fattibili cinque proposte, collocando al
primo posto quella dell’impresa Beta ed al secondo quella di Gamma.
Quest’ultima, senza partecipare alla gara indetta sulla base del
progetto del promotore prescelto, Beta, proponeva ricorso al T.A.R. competente,
affidando le proprie censure a tre motivi di diritto.
Rediga il candidato a favore
dell’impresa Beta l’atto ritenuto più idoneo.
Disamina
Questa traccia va risolta sulla base
dell’Ad. Plen.
n. 1/2012 sul project financing.
La difesa dell’impresa Beta andava
quindi articolata sul principio di diritto (vd. art. 99, co. 5, c.p.a., che ha
esteso la funzione di nomofilachia anche alle pronunce della Plen.) secondo cui
nel procedimento di finanza di progetto giusta D.Lgs. n. 163/06, che ha
un iter caratterizzato dalla sua suddivisione in diverse fasi
(ciascuna delle quali terminante con un provvedimento autonomamente lesivo), il
provvedimento di scelta del promotore è un atto immediatamente e autonomamente
lesivo per i concorrenti non prescelti, che non possono dunque dedurre i suoi
vizi quando termina il successivo sub-procedimento di aggiudicazione della
concessione.
Il motivo di diritto dell’atto era
quindi basato sull’irricevibilità del ricorso per tardività, essendosi
consolidato (decorsi i termini perentori di 60 giorni) il provvedimento
impugnato, che invece è ormai inoppugnabile.
Fate attenzione che considero questa
traccia tra le “papabili” all’esame.
Atto n. 2
Il Comune di Alfa indiceva, con la
delibera n. 1 del 01/03/201, un appalto relativo a «impianti di
preselezione e bio-stabilizzazione a servizio del sistema di X”.
Il punto n. 10 del bando di gara
prevedeva che, dopo l’apertura in seduta pubblica della busta contenente la
documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto
procedere «in una o più sedute riservate all’apertura ed alla valutazione
della documentazione contenuta nella busta contrassegnata con la dicitura
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”».
All’esito delle operazioni di gara, in
data 21/05/2012, l’offerta presentata dalla ditta Beta risultava prima graduata
e aggiudicataria provvisoria, ma aggiudicataria definitiva con d.d. n. 101 del
22/09/2012 risultava essere la ditta Gamma, (a causa dell’esclusione
dell’offerta della ditta Beta e conclusione positiva della verifica di
congruità dell’offerta della ditta Gamma stessa).
In data 12/10/2012 la P.A. provvedeva
a consegnare i lavori, nelle more della stipula del contratto.
La ditta Delta si reca da un legale in
data 19/10/2012.
Disamina
Anche in questa traccia la censura
dell’operato della P.A. doveva basarsi su un unico ed esaustivo motivo di
diritto.
Dalla parte della ditta ricorrente
Delta milita difatti il principio di diritto affermato dalla recente Ad. Plen.
n. 31/2012, secondo cui “[…] non può negarsi che le esigenze di
informazione dei partecipanti alla gara a tutela dei ricordati principi di
trasparenza e par condicio, richiamate nella citata decisione n. 13
del 2011 di questa plenaria a sostegno della necessità che l’apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, si pongano in
termini sostanzialmente identici anche in relazione alle procedure negoziate,
pur nel rispetto delle peculiarità riconosciute a queste ultime dal legislatore
in piena coerenza col complesso dei principi appena richiamati.
Più specificamente, la necessità che
si svolga pubblicamente la fase procedimentale consistente nell’accertamento di
quali e quante siano le offerte da esaminare, nonché nella verifica dello “stato di consistenza” di esse (e, cioè, di quali e quanti siano
i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente ammesso alla procedura)
si pone in tutti i casi in cui, per effetto di disposizioni di legge o
della lex specialis ove esistente, risulti in qualche modo “procedimentalizzata”
la fase dell’acquisizione delle offerte tecniche delle imprese interessate, con
l’indicazione di prescrizioni sui tempi e le modalità di presentazione delle
stesse e sui loro contenuti.[…]”.
Il petitum doveva,
ovviamente, esser “triplice”, ossia chiedere al G.A.:
1. l’annullamento
dell’aggiudicazione definitiva;
2. la
declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more (ed eventualmente)
stipulato;
3. la
condanna in forma specifica, ossia il “subentro” ai sensi dell’art. 122
c.p.a.;
4. in
via subordinata, il risarcimento del danno patrimoniale (nelle varie sotto-voci
“curricolare”, da perdita di chance, quanto al lucro
cessante, e quanto al danno emergente nella mancato percepimento del
corrispettivo) e di quello non patrimoniale (eventuale e se provato).
Ricordate sempre che il risarcimento
del danno in materia di appalti, che avvenga in forma specifica o per
equivalente, non necessita della proba della colpa (elemento indefettibile
invece nell’illecito aquiliano). E’ bene citare sempre quindi la sentenza 10
dicembre 2010 della Corte di Giustizia Stadt Graz (C.G.U.E. è
l’acronimo giusto).
Atto n. 3
Con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 10 del 10/10/2011, il Comune di Alfa indiceva apposita
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di vigilanza
presso il palazzo di giustizia ed approvava il capitolato speciale di appalto e
il relativo disciplinare.
Con la determinazione dirigenziale
(d.d.) del Servizio affari generali del Comune n. 1215 del 07/12/2011 veniva
attivata la gara di appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di vigilanza
presso gli uffici giudiziari, per un periodo di tre anni (precisamente dal
01/01/2013 al 31/12/2015) per un importo a base d’asta di € 5.000.000,00.
Veniva quindi approvato il bando di gara.
Nominata la Commissione di gara, con
la determinazione dirigenziale del Servizio affari generali del Comune n. 1348
del 30/01/2012 veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore della
ditta Beta e con la nota n. 16211 datata 15/02/2012 la stazione appaltante
effettuava la richiesta di produrre i documenti atti a comprovare le
dichiarazioni e fornire la documentazione individuata in sede di gara.
Con d.d. n. 1567 del 27/03/2012 veniva
approvata l’aggiudicazione definitiva, che veniva comunicata alla sola ditta
Beta, risultata vincitrice della gara.
La ditta Gamma veniva a conoscenza
dell’affidamento del servizio lo stesso in giorno in cui veniva effettuata dal
Comune di Alfa la relativa comunicazione sul proprio sito istituzionale, in
data 01/05/2012.
Effettuato l’accesso presso i registri
della Camera di Commercio di X, la stessa apprendeva inoltre che la ditta Beta
aveva incorporato la ditta Delta nel 2010 e che a carico di due amministratori
delegati di quest’ultima, cessati nel 2009, erano state emesse due condanne
passate in giudicato per reati finanziari.
Effettuato accesso agli atti
procedimentali, la ditta Gamma accertava, infine, che in sede di dichiarazione
la ditta Beta non aveva fatto alcuna menzione dell’incorporazione e che aveva
autocertificato che “nessun a.d., neanche cessato, ha riportato condanne penali
nel triennio antecedente al 2012”.
Il rappresentante dell’impresa Gamma
si reca a studio in data 20/05/2012.
Rediga il legale l’atto ritenuto più
idoneo.
Disamina
Il “cuore” del ricorso andava basato
sul principio di diritto stabilito dall’Ad. Plen. n. 21/2012, che ha stabilito
che “Nel caso di incorporazione o di fusione societaria, sussiste in capo
alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),
d.lgs. n. 163 del 2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società
fusesi, nell’ultimo triennio ovvero che sono cessati dalla relativa carica in
detto periodo (dopo il d.l. n. 70 del 2011: nell’ultimo anno), fera restando la
possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.
L’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del
2006, sia prima che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, impone la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, a pena di esclusione,
e tale dichiarazione sostitutiva deve essere riferita, quanto all’art. 38,
comma 1, lett. c), anche agli amministratori delle società che partecipano ad
un procedimento di incorporazione o di fusione, nel limite temporale ivi
indicato.
In considerazione dei contrasti
giurisprudenziali riguardanti l’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 1,
lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, i concorrenti - che prima
della pubblicazione della sentenza della Adunanza Plenaria n. 10 del 2012- non
abbiano reso la dichiarazione di cui alla stessa lettera c) relativamente agli
amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o
incorporazione - possono essere esclusi dalle gare solo se il bando abbia
esplicitato tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione;
in caso contrario, l’esclusione risulta legittima solo ove vi sia la prova che
gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi
penali”.
La ditta Beta, omettendo di dichiarare
ai sensi dell’art. 38 del T.U. e della relativa disposizione del bando le
condanne penali passate in giudicato nel 2009 a carico di due amministratori
delegati della ditta Delta, incorporata dalla dita Beta nel 2010, era passibile
di esclusione dalla gara. L’annullamento dell’esclusione non comporta,
tuttavia, la c.d. invalidità derivata “caducante” in relazione a tutti i
successivi atti della serie procedimentale (sino al provvedimento finale di
aggiudicazione definitiva). Come vi ho già detto in altre occasioni, si parla
in quest’ipotesi di sola invalidità derivata c.d. “viziante”, per cui nel
ricorso vanno impugnati tutti gli atti della gara e ne va chiesto
l’annullamento “esplicitamente”.
Il petitum ovviamente è solito more “triplice” (vd. disamina dell’atto
precedente).
Va motivata inoltre la riammissione in
termini ai fini della tempestività del ricorso: sebbene nel processo
amministrativo vigano termini di decadenza (spesso perentori), l’art. 24 Cost.
e l’art. 2947 c.c. ci aiutano nello spostare il dies a quo in avanti e nel rendere tempestivo
e ricevibile il ricorso (la ditta Gamma è stata anzi diligente nel consultare
il sito istituzionale).
Ricordate che si applica l’art. 121
c.p.a., relativo alle “violazioni gravi”, ossia di norme imperative, essendo
state violate tutte le norme sulla pubblicità della gare. Il G.A. dichiara
quindi (quasi sempre, salve le tassative eccezioni previste proprio dall’art.
121 c.p.a.) l’inefficacia del contratto, se annulla l’aggiudicazione
definitiva, a prescindere anche da un’espressa domanda di parte.
Attenzione: non va formulato il
predetto “triplice” petitum.
Perché?
Perché la ditta Gamma non ha
partecipato alla gara (ha quindi interesse ma non legittimazione al ricorso), e
può ben chiedere l’annullamento di una gara illegittima ed il risarcimento del
danno, oltre alla condanna della P.A. alla riedizione della gara. Ma non può
ottenere il “subentro”, perché non è neanche stata valutata in sede di
gara (e sappiamo che l’affidamento dell’appalto può ottenerlo soltanto chi è
risultato secondo idoneo non vincitore).
Infine: non va dimenticata l’istanza
cautelare. Sono passati 15 giorni dall’affidamento; vige (sempre che la P.A.
non l’abbia violato!) l’obbligo di stand-still di 35 giorni per la stipula del
contratto (dall’aggiudicazione definitiva) per cui si potrebbe ancora essere in
tempo per “evitare” di passare attraverso la discrezionale decisione del G.A.
sull’inefficacia del contratto ed ottenere direttamente il “bene della vita”,
che non può essere il “subentro”, ma la riedizione della gara, come
predetto.
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