ENERGIA:
sull’applicabilità del c.d. "soccorso istruttorio"
alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
(Cons. St., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248)
Massima
Ai sensi dell'art. 6
della L. n. 241 del 1990 è prevista la generale possibilità di chiedere la
regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta
(c.d. soccorso istruttorio).
Anche se non è previsto
un obbligo assoluto e incondizionato in tal senso, dovendo comunque essere
rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude
l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti
procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel
senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali
della domanda), detta norma va necessariamente applicata dall'Amministrazione
qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli
indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura come
quella che occupa non espressamente documentato, come nel caso di specie.
Il "dovere di
soccorso istruttorio", in base al quale le Amministrazioni possono
invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è quindi
subordinato, oltre che al rispetto di detti limiti, alla esistenza in atti di
dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo
pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9738 del 2011, proposto da:
Gamesa Energia Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
Gamesa Energia Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso Ufficio
Rappresentanza della Regione Basilicata, in Roma, via Nizza, n. 56;
nei confronti di
Energia e Ambiente s.r.l. unipersonale, in persona del legale
rappresentante poro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovan Battista Santangelo in
Roma, via G. Battista De Rossi, 30;
C&C Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Feleppa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Iovane, in Roma, V.Circumvallazione Clodia, n. 19;
Burgentia Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
C&C Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Feleppa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Iovane, in Roma, V.Circumvallazione Clodia, n. 19;
Burgentia Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza, Sezione I, n. 00556/2011,
resa tra le parti, concernente dichiarazione di improcedibilita' delle domande
di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti eolici.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, di
Energia e Ambiente s.r.l. unipersonale e di C&C Energy s.r.l. ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Antonio
Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Nicoletta Pisani,
Gian Luca Lemmo e Antonio Feleppa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Gamesa Energia Italia
s.p.a. ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in
epigrafe indicata, con la quale era stato respinto il ricorso da essa proposto
per l’annullamento della nota del Dirigente del Dipartimento attività
produttive politiche dell'impresa, Ufficio energia, della Regione Basilicata n.
24411, dell’11.12.2011 (con la quale è stata dichiarata la improcedibilità
delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti eolici
presentate da detta s.p.a. in data 15/1/2011 protocollate ai nn. 7, 18, 20, 51
e 68 del protocollo regionale), nonché della nota di detto Dirigente n. 25052
del 14.2.2011 (con la quale è stata dichiarata la improcedibilità di una
ulteriore domanda di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti eolici
presentata dalla società citata in data 15/1/2011 e protocollata al n. 82 del
protocollo regionale) e dell’avviso pubblico pubblicato il 14.2.2011 dalla
Regione Basilicata, recante l’indicazione delle domande dichiarate procedibili
e di quelle dichiarate improcedibili.
La improcedibilità era stata dichiarata in quanto alle istanze non era
stata allegata la formale accettazione della STMG, cioè della Soluzione Tecnica
Minima Generale
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Con riguardo al provvedimento regionale n. 24411 del 2011:
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto
della violazione e falsa interpretazione degli artt. 3, 41 e 97 della
Costituzione; dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; degli artt. 1, 3 e 6 della
l. n. 241/1990; dell’art. 9, punto 3 a) del Disciplinare approvato con d.G.R.
n. 2260/2010 ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 1/2010; dell’art. 1
della l. n. 689/1981; dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Inoltre non è stato tenuto conto della contraddittorietà, della violazione del
principio di proporzionalità, della erroneità dei presupposti, del travisamento
dei fatti, della illogicità ed irragionevolezza dell’agire amministrativo nel
caso concreto.
1.1.- Ai fini della procedibilità della domanda di autorizzazione il
disciplinare richiedeva solo la presentazione della STGM accettata dal
proponente, non anche la ulteriore documentazione formale con la quale il
proponente aveva manifestato al Gestore la propria accettazione, cioè il
“Modello 3° del quale il T.A.R. ha erroneamente ritenuto la rilevanza.
1.2.- E’ stata trascurata la circostanza della avvenuta sostanziale
accettazione, da parte della Gamesa, delle STMG prodotte in allegato alla
domanda, immediatamente rilevabile dalla documentazione presentata e comprovata
attraverso la successiva presentazione dei modelli di accettazione “3/A”, che
erroneamente il T.A.R. ha ritenuto inidonea a sanare la mancanza della
pregressa formale accettazione.
1.3.- Anche nell’ipotesi che l’art. 9, comma 3, del Disciplinare avesse
subordinato la procedibilità della domanda alla presentazione, unitamente alla
STMG formalmente accettata, anche di un distinto documento recante una
dichiarazione di esplicita accettazione, l’esistenza di questa era chiaramente
desumibile dalla documentazione allegata dalla appellante alle domande in
esame, a nulla valendo che la intervenuta accettazione fosse contenuto in una
relazione tecnica sottoscritta dal solo progettista e non anche dal legale
rappresentante della società e nella generica elencazione dei documenti da
allegare alla istanza.
1.4.- I principi circa la sufficienza della documentazione presentata dalla
attuale appellante sono stati tenuti presenti dal medesimo Giudice nel decidere
fattispecie analoghe, con contraddittorietà della motivazione rispetto ad esse.
2.- In relazione al provvedimento prot. n. 25052 del 2011 relativo alla
domanda protocollata al n. 82:
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto
della violazione e falsa interpretazione degli artt. 3, 41 e 97 della
Costituzione; dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; degli artt. 1, 3 e 6 della
l. n. 241/1990; dell’art. 9, punto 3 a) del Disciplinare approvato con d.G.R.
n. 2260/2010 ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 1/2010; dell’art. 1
della l. n. 689/1981; dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Inoltre non è stato tenuto conto della contraddittorietà, della violazione del
principio di proporzionalità, della erroneità dei presupposti, del travisamento
dei fatti, della illogicità ed irragionevolezza dell’agire amministrativo nel
caso concreto e della carenza di potere.
La domanda è stata dichiarata improcedibile perché l’Ufficio ha verificato
che l’accettazione della STMG portava la data del 26.10.2006 e quindi era
successiva al termine perentorio di 60 giorni stabilito dall’ENEL con nota del
3.7.3006, con violazione dell'art. 9, comma 3, lettera a), del Disciplinare.
Erroneamente con la impugnata sentenza è stato sostenuto che, decorsi detti
termini, l’accettazione doveva intendersi decaduta.
Con atto depositato il 29.12.2011 si è costituita in giudizio la C & C
Energy s.r.l. deducendo la infondatezza dell’appello.
Con atto depositato il 5.1.2012 si è costituita in giudizio la Regione
Basilicata, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la
reiezione.
Con memoria depositata il 10.1.2012 si è costituita in giudizio la Società
Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale, che ha dedotto la infondatezza
dell’appello ed ha riproposto i motivi posti a base del ricorso incidentale di
primo grado, dichiarati assorbiti con la sentenza impugnata:
1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Disciplinare approvato
con d.G.R. n. 2260/2010 ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 1/2010.
Violazione della l.r. n.1/2010. Violazione del Regolamento. Eccesso di potere
per violazione del giusto procedimento e sviamento.
La Gamesa non ha presentato la documentazione da cui risultasse la
disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell’impianto (o la
richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio) nonostante che l’art. 9,
lettera e), del Disciplinare e la parte III, art. 13, del d.m. del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 stabiliscano che dovesse essere allegata
alla domanda di cui trattasi.
Tanto rende improcedibili le domande di autorizzazione unica presentate da
Gamesa.
Con memoria depositata il 3.4.2012 la appellante ha eccepito la
inammissibilità del gravame incidentale per carenza di interesse perché Energia
e Ambiente s.r.l. ha presentato un solo progetto incompatibile con quelli di
Gamesa (in Brienza, denominato “Manca Vennarda”, per il quale è stata
presentata tutta la necessaria documentazione), sicché nessun pregiudizio
potrebbe ricevere la ricorrente incidentale dalla presentazione ed
autorizzazione degli altri progetti da parte di Gamesa, In particolare per
quanto riguarda il progetto suddetto “Manca Vennarda” la ricorrente incidentale
non ha adeguatamente dimostrato che i mappali nn. 13 e 14 del foglio 17 del NCT
di Brienza risultano concessi in godimento ad Energia e Ambiente s.r.l.; comunque
esso affidamento sarebbe superato dal provvedimento del 28.11.2008 del Comune
che ha avviato una nuova procedura per la selezione dell'operatore al quale
concedere la possibilità di realizzare parchi eolici.
Anche delle censure rivolte agli altri progetti è stata dedotta la
infondatezza e sono state ribadite tesi e richieste.
Con memoria depositata il 12.4.2012 l’appellante ha replicato alle avverse
argomentazioni ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 26.4.2012 la C & C Energy s.r.l. ha ribadito
tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 4.5.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto
in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa
agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata da Gamesa Energia
Italia s.p.a., di annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe
specificata, con la quale è stato respinto il ricorso da essa proposto per
l’annullamento della nota con la quale è stata dichiarata la improcedibilità
delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti eolici
presentate da detta s.p.a. in data 15/1/2011 protocollate ai nn. 7, 18, 20, 51
e 68 del protocollo regionale, nonché della nota di detto Dirigente con la
quale è stata dichiarata la improcedibilità di una ulteriore domanda di
autorizzazione unica alla realizzazione di impianti eolici presentata dalla
società citata in data 15/1/2011 e protocollata al n. 82 del protocollo
regionale; inoltre per l’annullamento dell’avviso pubblico pubblicato il
14.2.2011 dalla Regione Basilicata, recante l’indicazione delle domande
dichiarate procedibili e di quelle dichiarate improcedibili.
2.- Innanzi tutto la Sezione rileva la tardività del deposito delle
“Deduzioni di udienza” della C & C Energy s.r.l., avvenuto in data
26.4.2012, oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza del
4.5.2012 fissato dall’art. 73, comma 1, del c.p.a., in assenza di dimostrazione
di difficoltà di presentazione entro termine di legge, che, ex art. 54, comma
1, del c.p.a. possono comportare la eccezionale autorizzazione del Collegio al
deposito tardivo.
Di detta memoria va quindi disposto lo stralcio dagli atti del giudizio.
3.- Quanto al provvedimento regionale n. 24411 del 2011 la Sezione osserva
quanto segue:
Il T.A.R., nel riconoscere la legittimità della decisione regionale di
dichiarare improcedibili le relative domande per carenza di una formale
accettazione allegata alla soluzione tecnica minima generale, ha ritenuto che
la carenza non fosse colmabile con il richiamo alla intervenuta accettazione
contenuto in una relazione tecnica sottoscritta dal solo progettista e non
anche dal legale rappresentante del soggetto proponente, né da un generico
richiamo ad altra documentazione indicata nell’apposito elenco; pertanto si è
pronunciato nel senso che la documentazione prodotta dopo la scadenza del
termine di presentazione delle domande dovesse considerarsi una vera e propria integrazione
documentale e non un semplice chiarimento della documentazione stessa.
Il T.A.R. non ha, in particolare, ritenuto condivisibile la doglianza
relativa al mancato ricorso, da parte dell’Amministrazione Regionale,
all’Istituto del “soccorso istruttorio”.
La procedura di autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è stata ritenuta
assimilabile ad una vera e propria procedura concorsuale, dovendosi invece
ricomprendersi nella diversa categoria delle attività sottoposte ad
autorizzazione pubblica, in ragione della particolare peculiarità del settore e
del coinvolgimento di altri interessi pubblici. Ha quindi affermato detto
Giudice che non poteva imputarsi alla Regione una omissione del dovere di
soccorso istruttorio perché la constatata mancanza della formale accettazione
non poteva essere colmata con una richiesta successiva, che traducendosi in una
integrazione postuma della documentazione avrebbe comportato una palese
violazione del principio del par condicio, con danno delle altre società che,
diligentemente, avevano tempestivamente predisposto tutta la documentazione
ritenuta essenziale dalla normativa regionale più volte richiamata. Ciò anche
in quanto l’istituto del soccorso istruttorio non può considerarsi un dovere
assoluto della Pubblica Amministrazione, incontrando insuperabili limiti sia
nell’attuazione del principio della par condicio, sia nelle disposizioni che
richiedono l’allegazione di un dato documento ritenuto essenziale.
Ha quindi affermato il T.A.R.. che la Regione aveva correttamente ritenuto
non sufficienti gli indizi desumibili da altri documenti o perché estremamente
generici o perché provenienti da soggetti non titolati ed ha quindi concluso
l’esame della domanda con la decisione di improcedibilità della stessa.
3.1.- Ha in proposito dedotto l’appellante che l’esigenza di allegare il
Modello 3/A fin dalla fase di ammissione non era rappresentata dal
Disciplinare, né imposta da altre fonti, sicché ben avrebbe potuto essere
soddisfatta in sede di integrazione documentale, ex art. 9, comma 2, del
Disciplinare.
Sarebbe stata trascurata dal T.A.R. la pacifica circostanza che la avvenuta
accettazione, da parte della Gamesa, delle STMG prodotte in allegato alla
domanda, era immediatamente rilevabile dalla documentazione presentata e
comprovata attraverso la successiva presentazione dei modelli di accettazione
“3/A”.
La tesi del T.A.R., che la mancanza della formale accettazione non poteva
essere colmata con una richiesta successiva, traducendosi in una integrazione
postuma della documentazione, avrebbe comportato violazione del principio della
“par condicio”, sarebbe incondivisibile.
Infatti, posto che il disciplinare non considerava come essenziale la
produzione del Modello “3/A”, il principio del soccorso istruttorio, come
delineato dall’art. 6, comma 1, lettera b), della l. n. 241/1990, conferirebbe
all’Amministrazione non una mera facoltà, ma un ordinario “modus procedendi”,
volto a far valere la sostanza sulla forma, con la conseguenza che non potrebbe
escludersi un operatore da una procedura “latu sensu” concorsuale, come quella
di specie, per mere irregolarità formali, senza violazione della “par
condicio”.
Le dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante, definite generiche
in sentenza, e la circostanza che lasciavano presagire la successiva
allegazione del “Modello 3/A”, costituivano comunque principio di prova in
ordine alla intervenuta accettazione della STGM, con conseguente obbligo della
Regione di chiedere chiarimenti al soggetto proponente.
3.2.- Osserva la Sezione che ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990
è prevista la generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle
dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta (c.d. soccorso
istruttorio).
Anche se non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato in tal senso,
dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par
condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza
di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi
essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli
elementi essenziali della domanda), detta norma va necessariamente applicata
dall'Amministrazione qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a
fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad
una procedura come quella che occupa non espressamente documentato, come nel
caso di specie.
Il "dovere di soccorso istruttorio", in base al quale le
Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati, è quindi subordinato, oltre che al rispetto di detti limiti, alla
esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese,
ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti
formali.
Nel caso che occupa sono state presentate dal legale rappresentante della
Gamesa copie delle STMG formalmente accettate (come risultante alla lettera L,
delle istanze in cui era precisato che le soluzioni prodotte erano state
“esplicitamente e definitivamente accettate”) e dichiarazioni relative alla
allegazione di copia della STMG “esplicitamente accettata in via definitiva dal
proponente” contenute nella elencazione degli allegati alle domande.
La circostanza che i richiami alla intervenuta accettazione fossero
contenuti in una relazione tecnica sottoscritta (in due casi) dal solo
progettista e non anche dal legale rappresentante della società e solo nella
elencazione dei documenti da allegare alla istanza, è inidonea, secondo il
Collegio, ad escludere la rilevanza di detti atti, considerato che gli effetti
delle dichiarazioni erano comunque ascrivibili alla società e costituivano
utili indizi tali da imporre il ricorso al soccorso istruttorio.
Né può ritenersi che sarebbe stata così violata la par condicio.
Il dovere di soccorso istruttorio previsto all’art. 6, lett. b), l. n. 241
del 1990, e il generale favore per la partecipazione, trovano infatti un limite
insuperabile nell’esigenza di garantire la "par condicio" dei
candidati. È, infatti, indubbio che il principio di "par condicio"
risulterebbe violato se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione
documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di
irregolarità gravi e non sanabili, cioè in espediente per eludere le
conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza di prescrizioni
tassative, imposte a pena di esclusione.
Nel caso che occupa la irregolarità che ha portato alla contestata
declaratoria di improcedibilità non era assolutamente grave o non sanabile,
considerato che la inderogabile necessità di allegare detto Modello 3/A già
dalla fase di ammissione alla procedura non era esplicitamente affermata nel
Disciplinare (che all’art. 9, punto 3, stabiliva che “Sono considerati elementi
sostanziali della domanda di autorizzazione, e quindi non integrabili
successivamente dalla data di presentazione della stessa: a) la soluzione
tecnica minima generale (STMG) esplicitamente accettata in via definitiva dal
proponente”), né imposta da altre fonti, sicché, in presenza degli indizi cui
sopra si è fatto cenno, avrebbe potuto essere soddisfatta in sede di integrazione
documentale ex art. 9, comma 2, del Disciplinare.
3.3.- Il motivo in esame deve quindi essere accolto e va riformata in parte
qua la sentenza di primo grado, risultando fondato il ricorso introduttivo del
giudizio.
4.- In relazione al provvedimento prot. n. 25052 del 4.2.2011, relativo
alla domanda protocollata al n. 82, la Sezione osserva che la domanda è stata
dichiarata improcedibile perché l’Ufficio aveva verificato che l’accettazione
della STMG portava la data del 26.10.2006 e quindi era successiva al termine
perentorio di 60 giorni stabilito dall’ENEL con nota del 3.7.3006, con
violazione dell'art. 9, comma 3, lettera a), del Disciplinare.
La impugnata sentenza ha sostenuto che, decorsi detti termini,
l’accettazione doveva intendersi decaduta, con incompletezza della domanda ed
improcedibilità della istanza, a nulla valendo la conferma da parte del Gestore
“con nota del 2009” della efficacia della tardiva accettazione, non avendo di
tanto avuto tempestiva contezza l’Ufficio regionale perché la nota non era
allegata alla istanza.
4.1.- Ha dedotto al riguardo l’appellante che l’Ufficio regionale non
aveva, tuttavia, spiegato quali implicazioni intendeva trarre dalla circostanza
della datazione di detta dichiarazione e non aveva specificato come l’affermazione
si conciliava con la lettera dell’art. 9, comma 3, lettera a), del
Disciplinare, che non impone la declaratoria di improcedibilità in caso di
accettazione dopo il termine perentorio di 60 giorni sopra indicato.
Se potesse ritenersi che il provvedimento avesse inteso qualificare non più
in essere detta STGM (perché accettata oltre detto temine) sarebbe stata così
integrata la motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che
all’Ufficio regionale non competeva di accertare e pronunciare la validità
della efficacia delle STGM accettate dagli operatori, essendo la verifica
rimessa all’ENEL s.p.a. (che ha peraltro in seguito confermato la vigenza ed
efficacia della STGM accettata dalla Gamesa con comunicazione del 7.3.2011).
Quanto alla mancata comunicazione alla Regione delle determinazioni
dell’ENEL in merito alla STGM, è asserito in ricorso che detta comunicazione è
stata ricevuta in data 15.3.2011 dalla Regione unitamente alla richiesta di
rivedere in autotutela la erronea determinazione impugnata.
4.2.- La Sezione deve al riguardo condividere le censure formulate con
l’atto di appello, relative alla circostanza che competente ad assumere
determinazioni in ordine alla validità di detta accettazione, con riguardo alla
osservanza dei termini stabiliti con nota del 3.7.2006 dall’ENEL non poteva che
essere quest’ultimo Ente.
Ciò è dimostrato dalla conferma della validità dell’atto disposta dall’ENEL
con nota del 7.3.2011.
In assenza di esplicite prescrizioni al riguardo nel Disciplinare la
Regione non poteva essa stessa stabilire la tardività della accettazione ed ha
quindi illegittimamente dichiarato improcedibile l’istanza.
4.3.- Il motivo in esame deve quindi essere accolto e va riformata in parte
qua la sentenza di primo grado, risultando fondato il ricorso introduttivo del
giudizio.
5.- L’accoglimento dell’appello e la conseguente fondatezza dei motivi di
ricorso di primo grado erroneamente respinti dal T.A.R., comporta la previa
verifica della fondatezza dei motivi del ricorso incidentale di primo grado
dichiarati assorbiti con la impugnata sentenza e riproposti in appello dalla
Società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale.
L'esame del ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del
ricorrente principale attraverso la contestazione della sussistenza dei
requisiti di ammissione alla procedura in atto deve infatti precedere quello
del ricorso principale (Consiglio di Stato, A.p. 7 aprile 2011, n. 4).
Ai sensi dell'art. 101 comma 2, c.p.a. la riproposizione in appello dei
motivi di censura non esaminati dal Giudice di primo grado o dallo stesso
dichiarati assorbiti non richiede necessariamente la proposizione di appello
incidentale proprio per la parte vittoriosa in primo grado, ma può avvenire
anche, come nel caso di specie, con semplice memoria non notificata, ma
depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio
Detta società ha al riguardo dedotto che la Gamesa non aveva presentato la
documentazione da cui risultasse la disponibilità dell'area interessata dalla
realizzazione dell’impianto (o la richiesta di dichiarazione di pubblica
utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio) nonostante che l’art. 9, lettera e), del Disciplinare e la parte
III, art. 13, del d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010
stabilissero che dovesse essere allegata alla domanda di cui trattasi.
Dalla documentazione amministrativa e tecnica presentata a corredo del
progetto risulterebbe infatti che la disponibilità di tutte le aree di progetto
discende solo ed esclusivamente dalla richiesta di pubblica utilità allegata,
senza contare che le aree oggetto di esproprio non possono riguardare quelle
appartenenti al demanio o di proprietà di Enti pubblici, “quali Comune di
Brianza, consorziati”.
In particolare per quanto riguarda il progetto Manca Vennarda Brienza
sarebbero state posizionate le torri su aree appartenenti al demanio comunale
(particelle 13-14 del foglio 17) concesse a mezzo di gara pubblica e successiva
convenzione alla società Energia ed Ambiente s.r.l.; inoltre mancherebbe la
dichiarazione di disponibilità delle aree per la realizzazione di parte del
tracciato elettrico e la documentazione relativa alla disponibilità delle aree
ove è posizionata la sottostazione elettrica.
Per quanto riguarda i progetti Banzi e di Genzano di Lucania i due progetti
relativi al impianti di potenza diversa ricadrebbero nella stessa rea ed
avrebbero la stessa stazione di trasformazione, sicché rappresenterebbero un
unico impianto di potenza complessiva tale da comportare la necessità di
presentazione di un progetto di sviluppo locale.
Tanto renderebbe improcedibili le domande di autorizzazione unica
presentate da Gamesa.
5.1.- Va rilevato in proposto che deve in parte condividersi la eccezione
formulata con memoria depositata il 3.4.2012 dalla appellante, di parziale
inammissibilità del gravame incidentale per carenza di interesse perché Energia
e Ambiente s.r.l. ha presentato un solo progetto incompatibile con quelli di
Gamesa (in Brienza, denominato “Manca Vennarda”, per il quale è stata
presentata tutta la necessaria documentazione), sicché nessun pregiudizio potrebbe
ricevere essa ricorrente incidentale dalla presentazione ed autorizzazione
degli altri progetti da parte di Gamesa. In particolare per quanto riguarda il
progetto suddetto “Manca Vennarda” la ricorrente incidentale non avrebbe
adeguatamente dimostrato che i mappali nn. 13 e 14 del foglio 17 del NCT di
Brienza risultano concessi in godimento ad Energia e Ambiente s.r.l.; comunque
esso affidamento sarebbe superato dal provvedimento del 28.11.2008 del Comune
che ha avviato una nuova procedura per la selezione dell'operatore al quale
concedere la possibilità di realizzare parchi eolici.
5.2- Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è infatti
caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad
agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una
lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e
dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'annullamento
dell'atto impugnato, sicché sarebbe del tutto inutile eliminare un
provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente se questi non
può trarre alcun concreto vantaggio in relazione alla sua posizione
legittimante.
La disamina della fondatezza del ricorso incidentale non può quindi che
essere limitata al progetto denominato “Manca Vennarda”, che è l’unico, come
asserito con detta memoria depositata il 3.4.2012 dalla appellante e non
smentito da controparte, a comportare sovrapposizione territoriale degli
aerogeneratori tra i progetti della Gamesa Energia Italia s.p.a. e la Società
Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale.
Al riguardo non può che ritenere la Sezione che, a prescindere dalla
dimostrazione della effettività della concessione dei terreni individuati ai
mappali n. 13 e 14 del foglio 17 del NCT del Comune di Brienza a detta s.r.l.,
decisiva appare la circostanza che, come affermato in detta memoria e pure non
smentito dalla Società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale, con
provvedimento del 28.11.2008, detto Comune ha avviato una nuova procedura per
la selezione dell’operatore cui concedere la possibilità di realizzazione di
parchi eolici nel proprio territorio, con venir meno della dedotta concessione
alla s.r.l. dei citati terreni, e conseguente inammissibilità della censura.
5.3.- Quanto alla dedotta circostanza che dalla documentazione
amministrativa e tecnica presentata a corredo del progetto della Gamesa Energia
Italia s.p.a. risulterebbe che la disponibilità di tutte le aree di progetto
discende solo ed esclusivamente dalla richiesta di pubblica utilità allegata,
la Sezione ne rileva la irrilevanza, atteso che l’art. 9, lettera e), del
Disciplinare espressamente prevedeva la possibilità di presentazione, nel caso
in cui fosse necessaria la procedura di esproprio, della richiesta di
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e della apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio.
Al riguardo la appellante senza smentita afferma di aver allegato alla
domanda il modello A1, la relazione comprovante la pubblica utilità delle opere
ed il piano particellare di esproprio, indicanti il reperimento delle aree, sia
di impianto che di collegamento alla rete elettrica.
Le dedotte circostanze appaiono idonee a superare anche la dedotta carenza
della dichiarazione di disponibilità delle aree per la realizzazione di parte
del tracciato elettrico e della documentazione relativa alla disponibilità
delle aree ove è posizionata la sottostazione elettrica.
5.4.- Tutti i motivi posti a base del ricorso incidentale di primo grado e
riproposti in appello sono, ad avviso del Collegio, in parte inammissibili ed
in parte insuscettibili di accoglimento, come da motivazione.
Può pertanto riconoscersi la fondatezza del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado sopra esaminato.
6.- L’appello, previo stralcio dagli atti del giudizio delle “Deduzioni di
udienza” della C & C Energy s.r.l., depositate in data 26.4.2012, deve
essere conclusivamente accolto e deve essere riformata la prima decisione, con,
previa parziale declaratoria di inammissibilità e reiezione, nella restante
parte, del ricorso incidentale proposto dalla società Energia ed Ambiente
s.r.l. unipersonale, conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed
annullamento dei provvedimenti con esso impugnati.
7.-. La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la
novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92,
II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del
2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le
spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in
riforma della sentenza di primo grado, previa parziale declaratoria di
inammissibilità e reiezione, nella restante parte, del ricorso incidentale
proposto dalla società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale, accoglie il
ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. e per l’effetto annulla i
provvedimenti con esso impugnati, come da motivazione.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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