APPALTI:
il "dies a quo" per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva decorre dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e non dalla comunicazione individuale
"ex" art. 79 co. 5 del D.Lgs. n. 163/06
(Cons. St., Sez. V, sentenza 14 maggio 2013 n. 2614)
Massima
La piena conoscenza delle
motivazioni dell’atto di esclusione implica la decorrenza del termine
decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79,
comma 5, del codice dei contratti pubblici.
Merita, infatti, condivisione
l’indirizzo ermeneutico alla stregua del quale l’art. 120 comma 5 c.p.a., non
prevedendo forme di comunicazione "esclusive" e
"tassative", non incide sulle regole processuali generali del
processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena
conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia
acquisita, come accaduto nel caso di specie, con forme diverse di quelle
dell'art. 79 cit. (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio
2013, n. 1204; sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; sez. VI, 13 dicembre 2011, n.
6531).
Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2011,
proposto da:
Brutia Service Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoa e difesoa dall'avv. Loris Maria Nisi, con domicilio eletto presso Sebastiano Comerci in Roma, al viale Parioli, n. 112;
Brutia Service Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoa e difesoa dall'avv. Loris Maria Nisi, con domicilio eletto presso Sebastiano Comerci in Roma, al viale Parioli, n. 112;
contro
Atam Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentatoa e difesoa dall'avv. Mario De Tommasi, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
nei confronti di
Sipam Srl, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI
REGGIO CALABRIA n. 00327/2011, resa tra le parti, concernente inammissibilità
offerta in procedura di gara ristretta per fornitura triennale servizio pulizia
autobus indetta da Atam spa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Atam Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile
2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Nardelli,
per delega dell'Avvocato Nisi, e Petretti, per delega dell'Avvocato De Tommasi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
e DIRITTO
1.Con determina n. 122 del 5 ottobre 2010 l'Atam
S.p.a. indiceva una procedura di gara ristretta per la fornitura triennale del
servizio di pulizia di autobus, veicoli ausiliari e impianti fissi di proprietà
o in uso all'Atam S.p.a., da aggiudicare con il metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con 60 punti previsti per l'offerta tecnica e
40 punti per quella economica.
Alla gara prendevano parte la Brutia Service S.r.l. e
la Sipam S.r.l..
Nella seduta pubblica del 26 novembre 2010 la
Commissione, sottoponendo a una verifica di congruità le offerte economiche
presentate dalle partecipanti, dava comunicazione, in presenza di due delegati
della Brutia Service S.r.l., dell’ esclusione di detta società dalla gara,
ritenendo inammissibile l’offerta presentata dalla stessa alla stregua della
normativa dettata dal disciplinare di gara.
In data 7 gennaio 2011 l’Atam S.p.a. negava la
richiesta riammissione in gara, sostenendo, altresì, che la società aveva
appreso della propria esclusione, mediante i suoi rappresentanti, durante la
seduta di gara del 26 novembre 2010.
La ricorrente ha, pertanto, proposto, in data 14
gennaio 2011, ricorso giurisdizionale deducendo di essere venuta a conoscenza
della propria esclusione dalla gara solo il 17 dicembre 2010.
Il T.a.r. di Reggio Calabria, con la sentenza gravata,
ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso in ragione del decorso del termine
decadenziale di trenta giorni, da computare considerando quale dies a quo la
data della seduta in cui l’esclusione è stata comunicata ai rappresentanti
della società; ha altresì respinto nel merito le censure posto a sostegno del
gravame..
L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento
del decisum.
Resiste la stazione appaltante.
All’udienza del 16 aprile 2013 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato.
E’ documentato nel verbale in atti che alla seduta di
gara del 26 novembre 2010, nella quale è stata data comunicazione alla
ricorrente dell’esclusione, hanno presenziato due rappresentanti della società
ricorrente.
La qualità di rappresentanti attribuita ai
soggetti in parola dal nel verbale di gara in parola è suffragata, in termini
decisivi, dalla ruolo effettivamente svolto dagli stessi nel corso della seduta
in esame, tale da evidenziare, al di là dell’ esistenza di un mandato formale o
della specifica carica a sociale rivestita, l’attribuzione di un effettivo
potere rappresentativo che esorbita dalla veste di mero nuncius della
società concorrente. E’ significativa, soprattutto, la circostanza che uno dei
suddetti soggetti non si sia limitato ad assistere alle operazioni di gara, ma
vi abbia partecipato attivamente, censurando le determinazioni della
Commissione e instaurando un vero e proprio contraddittorio.
La tipologia dei poteri esercitati dimostra, in
definitiva, che non si tratta di persone incaricate solamente di ad assistere
alle operazioni ma di veri e propri rappresentanti, legittimati a manifestare
la volontà dell’impresa e, conseguentemente, a rappresentarla anche ai fini
della piena conoscenza.
La piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di
esclusione implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere
dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79, comma 5, del codice dei
contratti pubblici. Merita, infatti, condivisione l’indirizzo ermeneutico alla
stregua del quale l’art. 120 comma 5 c.p.a., non prevedendo forme di
comunicazione "esclusive" e "tassative", non incide sulle
regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo
riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del
decorso del termine di impugnazione, sia acquisita, come accaduto nel caso di
specie, con forme diverse di quelle dell'art. 79 cit. (cfr., ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204; sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593;
sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531).
3. La conferma dell’irricevibilità del ricorso
preclude l’esame delle doglianze di merito riproposte in sede di gravame nonché
dell’impugnativa proposta avverso la mancata esclusione dell’impresa
aggiudicataria..
4. L’appello deve, in definitiva, essere respinto. Il
regime delle spese deve seguire la regola della soccombenza nella misura in
dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di Atam
s.p.a., delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00
(cinquemila//00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 16 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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